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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 21/05/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 526/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberta Bonaudi Presidente
Dott. Natalia Fiorello Giudice relatore
Dott. Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato pres- Parte_1 so l'Avv. De Pasquale Roberto e l'avv. Paola Coppa che lo rappresentano e difendono per procura in atti, ricorrente
Contro
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Controparte_1 presso l'Avv. MARTINELLI ALESSANDRO che la rappresenta e difende per procura in atti, convenuta
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
Intervenuto ex lege
OGGETTO: separazione giudiziale
Concisa esposizione dei motivi, in fatto e in diritto, della decisione
Premesso che la causa è stata introdotta prima del 28.2.2023, si rileva, quanto alla vicenda processuale che : ha adito il Tribunale di Cuneo per chiedere la pronuncia di separazione personale Pt_1 dalla moglie con addebito alla predetta, esponendo di aver contratto ma- Controparte_1 trimonio concordatario in Palermo in data 11.10.2002, trascritto al Vol 2294 Parte II Serie A anno 2002, dal matrimonio erano nate 4 figlie: 8.1.2005), (9.1.2006), (8 Per_1 Per_2 Per_3
18.3.2012), (26.12.2016); la serenità e armonia coniugale era stata compromessa dal Per_4
1 comportamento della aggressiva e iraconda, che avevano reso necessario per il ri- P_ corrente rivolgersi alla forza pubblica per farla intervenire in taluni episodi particolarmente significativi, come da documentazione che produceva;
riferiva di essere lavoratore subordi- nato con reddito annuale di euro 23.502,00 lordi, mentre la prestava solo occasio- P_ nalmente lavoro di collaboratrice domestica;
di aver stipulato n. 2 mutui per la abitazione coniugale con esborso di circa 650,00 euro al mese.; chiedeva l'assegnazione della casa co- niugale, disporsi CTU psicologica sulla al fine di accertare le capacità genitoriali P_ della stessa, con previsione, in caso di accertamento di concreto pregiudizio delle minori a causa dei comportamenti materni, dell'affido esclusivo delle stesse a sé; veniva fissata udienza per sentire le parti;
si costituiva contestando integralmente i fatti di ricorso, in quanto se mai, era il P_ [...] ad avere tenuto condotte prepotenti a suo danno e nei confronti dei figli;
chiedeva Pt_1 quindi l'affidamento condiviso delle figlie, l'assegnazione a sé della casa coniugale con rego- lamentazione del diritto di visita del padre come da calendario proposto, un assegno di man- tenimento a carico del sig. in favore delle figlie di € 400,00 mensili, oltre ad un man- Pt_1 tenimento di € 350,00 in proprio favore, oltre all'assegno unico nella misura del 100% con di- visione al 50% delle spese straordinarie.
Con provvedimento del 31.05.2023 veniva fissata udienza per il 7.7.23 per l'audizione delle figlie e all'esito con decreto 22.08.2023 veniva disposto l'affido condiviso delle Per_2 Per_3 figlie minori ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, cui era assegnata la ca- sa coniugale, diritto del padre di vedere le figlie un giorno a settimana, preferibilmente il mercoledì dall'uscita di scuola sino al dopo cena;
week end a settimane alterne dalle 16 del sabato sino alla 20,00 della domenica, oltre ad un calendario per le consuete festività nazio- nali;
si disponeva poi a carico del sig. l'obbligo di versare € 300,00 mensili per le fi- Pt_1 glie ed € 100,00 per la moglie, con previsione di percezione dell'assegno unico nella misura del 50% per ogni coniuge ed anche per le spese straordinarie si disponeva la loro spettanza in misura del 50% per ogni genitore. Per_ Durante le vacanze natalizie, peraltro, la si recava in Sicilia con le figlie minori P_
e , ma alla ripresa delle lezioni scolastiche non rientrava in Piemonte, procrasti-
[...] Per_4 nando la sua permanenza in Sicilia con improbabili giustificazioni, impedendo di fatto alle minori di frequentare i corsi scolastici, sicchè con ricorso in corso di causa del Pt_1
24.01.2024, chiedeva l'adozione dei provvedimenti necessari per porre fine a tale grave situa- zione di evidente pregiudizio per le minori;
veniva quindi fissata udienza al 16.02.2024, nel corso della quale si disponeva la riunione del sub procedimento n. R.G. 526-1/2023 con il sub procedimento 526-2/2023 promosso a sua volta dalla contro alla udienza P_ Pt_1 compariva solo che confermando i fatti di cui al ricorso, chiedeva anche di modifi- Pt_1
2 care i provvedimenti presidenziali con l'assegnazione della casa coniugale e l'affidamento a sé delle figlie minori.
Con ordinanza 20.02.2024 il Giudice rilevando che la “non rientrando con le figlie mi- P_ nori al termine delle vacanze scolastiche natalizie a ER, ha violato i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'ordinanza 22.08.2023 “ed allontanando le minori dal padre aveva violato il di- ritto delle stesse alla bigenitorialità, impedendo altresì la frequenza scolastica per oltre un mese, con evidente danno alle minori ed alla loro preparazione scolastica, la ammoniva ai sensi dell'art. 709 ter cpc comma 2 n. 1 a far cessare la predetta condotta, riconducendo le minori alla casa familiare di ER entro 8 gg dalla comunicazione del provvedimento, condannava la predetta sig.ra a risarcire il danno in favore delle minori e del P_ [...] nella misura di € 50,00 per ogni giorno di inadempimento dell'obbligo di ricondurre le Pt_1 minori alla casa familiare ed infine autorizzava il in caso di inadempimento della Pt_1
a prelevare le figlie presso per riportarle a casa;
riservando al prosieguo la deci- P_ sione sulle istanze di modifica del regime di affidamento e di collocazione delle minori.
Quanto al procedimento principale, veniva disposta perizia sulle capacità genitoriali delle parti al fine di valutare le migliori soluzioni di affidamento, collocazione prevalente e gestio- ne delle figlie minori e , con nomina della dott.ssa la quale Per_3 Per_4 Persona_6 depositava relazione scritta.
Quanto poi alla richiesta del nulla opponendo la con ordinanza Pt_1 P_
11.03.2024, il giudice stabiliva l'affidamento esclusivo rafforzato delle figlie minori e Per_3
al padre cui era quindi assegnata la casa coniugale di ER , revocava l'obbligo in Per_4 capo al predetto di corrispondere alla sig.ra l'importo di € 300,00 mensili a titolo di P_ contributo al mantenimento delle figlie, nulla disponeva sul diritto di visita in favore della sig.ra poiché non vi erano dati certi sul domicilio della donna in ER e din- P_ torni né sulla disponibilità di adeguata abitazione.
In corso di causa depositava ricorso ex art. 473 bis 69 e segg. c.p.c. datato 11.07.2024 Pt_1 esponendo che la dopo l'udienza del 09.07.2024, ancora nei corridoi del Tribunale P_ aveva iniziato ad insultare il coniuge con frasi offensive e il pomeriggio dello stesso giorno si era recata, intorno alle 17,00, presso la casa coniugale, facendovi ingresso senza alcuna previa autorizzazione e, con atteggiamenti fuori controllo, creava ansia e paura alla figlia minore tanto da rendere necessario l'intervento dei Carabinieri chiamati all'uopo dal Per_3 Pt_2
[...
chiedeva quindi ordinarsi alla sig.ra di cessare immediatamente i comporta- P_ menti aggressivi e molesti e veder prescritto alla stessa di non avvicinarsi ai luoghi abitual- mente frequentati dal ricorrente stesso e dalle figlie minori con particolare riferimento alla casa coniugale.
3 Veniva quindi fissata udienza per il giorno 01.08.2024 e con ordinanza 07.08.2024 il Giudice, preso anche visione delle conclusioni cui nel frattempo era giunti il perito dr , con- Per_6 fermava quanto già deciso nell'ordinanza 11.03.2024 e disponeva, ad integrazione della stes- sa, “ il diritto di visita in favore della madre una volta alla settimana alla presenza Controparte_1 di un operatore dei Servizi Socio Assistenziali oltre ad una telefonata settimanale, sempre alla presen- za dell'operatore; la presa in carico del nucleo familiare (minori e ) da Parte_3 Per_3 Per_4 parte del competente servizio socio assistenziale che dovrà relazionare al Tribunale ogni sei mesi (o, ove necessario, anche con minor frequenza), con attivazione di progetto di educativa territoriale in fa- vore del predetto nucleo e educativa domiciliare presso l'abitazione del in ER;
la prose- Pt_1 cuzione della presa in carico di da parte del Servizio di NPI;
la presa in carico di Parte_4 [...]
da parte del Servizio di NPI con attivazione di valutazione cognitiva per accertare i di- Parte_5 sturbi specifici dell'apprendimento”. Disponeva altresì “che la non si avvicini ai luoghi P_ frequentati dal e dalle figlie minori e con particolare riferimento alla Parte_1 Per_3 Per_4 casa coniugale sita in ER, Via dell'Olmetto n. 2, alla scuola frequentata dalle predette minori”.
Ritenuto infine l'istruttoria superflua, stante l'ampio corredo documentale e quindi ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni con depo- sito di note scritte per il 17.10.2024.
Precisate quindi dalle parti le rispettive conclusioni, il Giudice, con decreto 27.10.2024, co- municato dalla Cancelleria a mezzo pec il 04.11.2024, rimetteva la causa al Collegio ai sensi dell'art 190 cpc per la decisione ed assegnava alle parti i termini di legge per il deposito di conclusionali (60 gg) e repliche (30 gg) decorrenti dal 10.11.2024.
Tanto premesso, si riportano le conclusioni come precisate dalle parti.
Il sig Pt_1
“1) pronunciare la separazione dei coniugi con addebito della stessa alla sig.ra Controparte_1
2) assegnare la casa coniugale al sig. con tutto l'arredo; Parte_1
3) all'esito della CTU espletata disporre l'affido esclusivo rafforzato delle figlie minori Parte_4
e al padre con possibilità per la madre di vederle una volta a settima- Persona_7 Parte_1 na solo alla presenza di un operatore dei Servizi socio Assistenziali laddove la sig.ra torni a P_ vivere stabilmente in Piemonte, oltre ad una telefonata settimanale, sempre alla presenza dell'operatore, come già previsto e statuito con ordinanza del 07.08.2024;
4) confermare la suddetta ordinanza anche nella parte in cui si prevede:
- la presa in carico del nucleo familiare (minori e ) da parte del com- Parte_6 Per_3 Per_4 petente servizio socio assistenziale con attivazione di progetto di educativa territoriale in favore del predetto nucleo familiare e di educativa domiciliare presso l'abitazione del in ER;
Pt_1
- la prosecuzione della presa in carico di da parte del Servizio di NPI;
Parte_4
4 - la presa in carico di da parte del Servizio di NPI con attivazione di valutazione cogni- Parte_5 tiva per accertare disturbi specifici dell'apprendimento;
5) confermare l'ordinanza del 07.08.2024 nella parte in cui dispone il divieto in capo alla sig.ra
[...]
di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal e dalle figlie Parte_7 Parte_1 [...]
e , con particolare riferimento alla casa coniugale sita in ER, Via dell'Olmetto n. Per_8 Per_4
2, alla scuola frequentata dalle predette minori;
6) confermare l'ordinanza 11.03.2024 nella parte in cui dispone la revoca in capo al Parte_1 di corrispondere alla il contributo di mantenimento delle figlie di € 300,00 mensili;
P_
7) revocare i provvedimenti provvisori ed urgenti con i quali si è disposto l'obbligo in capo al sig.
[...] di versare alla sig.ra l'importo di € 100,00 mensili a titolo di contributo al mantenimen- Pt_1 P_ to;
8) statuire a carico della sig.ra l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie, mediche non P_ coperte da Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e sportive secondo il Protocollo di questo Tribuna- le nella misura del 50%;
Fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi dal ricorrente a seguito dei gravi fatti emersi incorso di causa e posti in essere dalla sig.ra che fondano la domanda di addebito della P_ separazione in capo alla stessa. Con il favore delle spese di causa”.
La sig P_
“- respingersi in toto le domande del coniuge ricorrente;
- dichiarare la separazione personale dei coniugi riconoscendo che la stessa – ancorché non venga svol- ta, in questa sede, tale domanda – è addebitabile solo ed esclusivamente in capo al sig. Parte_8
[..
che con i suoi comportamenti prevaricatori, aggressivi, umilianti e di continua pressione psicologi- ca nei confronti della sig.ra ha aggravato la crisi e reso intollerabile la prosecuzione Controparte_1 del rapporto coniugale;
- assegnare la casa coniugale sita in ER (CN), Via dell'Olmetto n. 2, in comproprietà tra i co- niugi, alla sig.ra la quale tornerà a vivere stabilmente in Piemonte;
Controparte_1
- affidare congiuntamente le figlie minori e ad entrambi i genitori, con Parte_4 Parte_5 collocazione prevalente delle stesse presso la madre in ER (CN), Via dell'Olmetto n. 2.
. Regolamentare il diritto di visita del padre nei confronti delle figlie in ragione di un incontro setti- manale, nei giorni da concordarsi tra i genitori, compatibilmente con gli impegni scolastici, ricreativi, sportivi ovvero di altra natura delle minori.
Disporre in ogni caso, indicativamente, che: * le minori trascorreranno il week-end con il padre o con la madre a settimane alterne, indicativamente dalle ore 16:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica successiva con riaccompagnamento a casa a cura del genitore con cui si trovano le minori;
* con rife- rimento alle vacanze estive, il genitore non collocatario potrà trascorrere con le figlie un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori, entro il giorno 31 maggio di ogni anno;
*
5 con riferimento alle vacanze di Natale, le minori trascorreranno il giorno 24 dicembre con un genitore
e il giorno 25 dicembre con l'altro, mentre trascorreranno il giorno 1° gennaio con il genitore con il quale non hanno trascorso il Natale;
* con riferimento al periodo pasquale, le minori trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno successivo con l'altro.
- Stabilire un assegno di mantenimento a carico del sig. per le figlie per un valore di Parte_1 euro.400,00 mensili.
- Confermare che il sig. versi alla sig.ra la somma di euro.100,00 Parte_1 Controparte_1 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, a titolo di concorso al mantenimento del co- niuge e in ragione della disparità economica e reddituale esistente tra le parti, come già disposto con ordinanza del 23.08.2023 mai modificata, in detta sua parte, in corso di causa. Tali somme dovranno essere versate alla sig.ra tramite Controparte_1 bonifico bancario entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, e verranno rivalutate annualmen- te secondo gli indici Istat, come per legge.
- Stabilire che i coniugi dovranno contribuire, in ragione del 50% ciascuno, a tutte le spese straordina- rie delle figlie minori, sia mediche, sia di studio, sia di altra natura (ad esempio viaggi, attività sportive od artistiche, hobby e quant'altro), purché preventivamente concordate tra gli stessi.
. Disporre che tali spese dovranno essere rifuse al genitore anticipatario entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta di rimborso dell'altro, a fronte di presentazione della relativa documentazione fiscale e/o dei relativi documenti giustificativi.
. Confermare la presa in carico del nucleo familiare (minori e ) da par- Persona_9 Per_3 Per_4 te del competente servizio socio assistenziale, con attivazione di progetto di educativa territoriale in favore del predetto nucleo familiare e di educativa domiciliare presso l'abitazione della in P_
ER.
. Confermare la prosecuzione della presa in carico di da parte del servizio di NPI. Parte_4
. Confermare la presa in carico di da parte de servizio di NPI con attivazione di valuta- Parte_5 zione cognitiva per accertare disturbi specifici dell'apprendimento.
. Disporre che la sig.ra percepisca per intero l'assegno unico e universale per le figlie. Controparte_1
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari relativi al presente giudizio.”
Tanto premesso, il Collegio rileva
1-ADDEBITO
Richiamando l' orientamento giurisprudenziale secondo il quale grava sulla parte che richie- de l'addebito provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che deriva- no dal matrimonio sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (tra le altre, Cass. 16691/2020, Cass. 18074/2014), si osserva che per quanto la abbia posto in essere nei confronti del comportamenti P_ Pt_1 verbalmente e anche fisicamente aggressivi, le risultanze della perizia, ancorchè finalizzata
6 ad accertare le capacità genitoriali in funzione della misura di affidamento più adeguata all'interesse delle minori, rivelano che tale atteggiamento pare fondato da un lato su un mo- dello culturale della convenuta involuto e dall'altro su una personalità che porta la P_
a “tentativi reiterati di avere sostegno, approvazione e rassicurazione da parte di chi le sta accanto”; la
“presenta un'emotività instabile, con reazioni sproporzionate e la tendenza a drammatizza- P_ re il proprio stato emotivo e fisico e qualsiasi cosa la riguardi. Tende ad attirare l'attenzione su di sé, arrivando a provare un forte disagio quando non viene considerata dagli altri. Le sue relazioni sociali sono limitate al mondo familiare e anche in questo caso le interazioni sono superficiali e inadeguate”.
Le sue condotte non possono essere definite con sicurezza intenzionali, ma frutto dei suoi de- ficit di personalità ed intellettivi, che verosimilmente la donna ha sempre avuto e conseguen- temente manifestato, pur rimanendo coniugata con per circa 20 anni, e mettendo al Pt_1 mondo 4 figlie.
La domanda di addebito va quindi respinta.
La ha chiesto da parte sua che la separazione sia addebitabile al ma, non P_ Pt_1 avendo svolto apposita domanda, la sua richiesta appare di mera rilevanza morale.
2.AFFIDAMENTO MINORI, LORO COLLOCAZIONE, DIRITTO DI VISITA.
Giova ripercorrente i passaggi salienti dell'approfondimento peritale svolto dalla dr.ssa
[...]
Per_
, al quale, riscontrata la profondità ed accuratezza di indagine, il collegio intende aderi- re.
Orbene, afferma il CTU:
““Il disagio psicologico della mamma, associata alla sua incapacità di comunicare in modo adeguato con le minori, sta avendo ripercussioni importanti sullo sviluppo psicologico delle bambine.
Durante la consulenza si è tentato di portare la madre a riflettere circa i suoi comportamenti e le sue modalità di affrontare le difficoltà, ma l'atteggiamento di fondo diffidente e difensivo hanno portato la Sig.ra a negare ogni sua responsabilità, continuando a ritenere l'ex marito l'unico responsabile per i suoi disagi.
Inoltre, la signora al momento vive a Palermo con i genitori di cui si occupa e non ha alcuna progettualità in merito al futuro. Afferma che tornerebbe in Piemonte per le figlie, ma duran- te il colloquio non ha espresso nessuna progettualità concreta.
Allo stato attuale si ritiene più opportuno l'affidamento esclusivo rafforzato al padre, ma si ritiene determinante avere una supervisione costante del Servizio Sociale e della Npi di rife- rimento con relazione semestrale al Tribunale, per monitorare in un tempo indicativo di un anno l'andamento della situazione e la capacità dei genitori di aderire al progetto proposto e, per la madre, attivare una presa in carico psichiatrica per affrontare le sue difficoltà.
La madre al momento non è seguita da alcun servizio: ha affermato di aver preso appunta-
7 mento a Palermo, ma senza la residenza non è possibile attivare una presa in carico.
La fragilità psicologica della madre e la sua totale inconsapevolezza della sua responsabilità in merito al disagio delle figlie, aggiunta all'elevata conflittualità tra i genitori pone grossi limiti a un affidamento congiunto delle minori. La madre pare non aver scisso il piano geni- toriale da quello coniugale.
Durante l'intera consulenza da parte della madre non c'è mai stato un accenno alle capacità genitoriali dell'ex marito, ma solamente un attacco al suo ruolo di marito.
Al momento attuale la mamma non ha in sé le risorse per risolvere positivamente le difficoltà che oggi le impediscono di svolgere il suo ruolo genitoriale in modo sufficientemente ade- guato... non è capace di sintonizzarsi sui bisogni emotivi delle figlie, e non pare consapevole che la critica della famiglia paterna sta creando sofferenza e non potrà che avere conseguenze sullo sviluppo psicologico di e Per_4 CP_2
Il papà risulta capace di sintonizzarsi sui bisogni delle figlie e consapevole che la mancanza della figura materna non potrà che avere conseguenze sul loro sviluppo psicologico mentre la mamma è poco consapevole delle sue difficoltà e si aspetta dalle figlie comprensione e ac- coglienza.
Entrambi sono legati da forti sentimenti nei confronti delle figlie, ma spesso le loro dinami- che relazionali non permettono il riconoscimento dei loro bisogni e li porta ad anteporre le loro istanze a quelle delle minori.
La madre è concentrata sulla sua sofferenza, ma non riconosce le sue difficoltà emotive, men- tre il padre è consapevole delle sofferenze psicologiche di in particolare, e si è attiva- CP_2 to in ogni modo per far riprendere il percorso psicologico alla figlia. Anche con la scuola ha mostrato un atteggiamento di collaborazione e fiducia.
La madre ha una buona funzione di accudimento primario, ma si presenta carente nella fun- zione protettiva (compromette il legame di attaccamento padre-bambino e madre- bambino a causa di vissuti non elaborati riferiti alla separazione), triadica (capacità di avere un'alleanza cooperativa con l'altro genitore); la signora ha grandi difficoltà a vedere le figlie, P_ perché concentrata su di sé e sulla sua sofferenza, cerca costantemente rassicurazione, senza vedere i bisogni e le necessità degli altri.
Nella figura materna si è rilevata una modalità di funzionamento rigida, critica e distanzian- te, che ha determinato una significativa difficoltà per le due figlie di trascorrere serenamente il tempo con lei, mentre nella figura paterna, più accogliente ed empatica, si è rilevata una modalità tesa talvolta a bonificare le situazioni problematiche per cercare di superarle attra- verso una modalità semplicistica.”
Discende da tale valutazione che i provvedimenti provvisori di cui all'ordinanza 7.8.2024 Par vanno confermati e pertanto deve disporsi l'affidamento esclusivo rinforzato delle minori
8 e al padre, cui va assegnata la casa coniugale, con esonero per Parte_4 Parte_5 [...] dall'onere di versare alla moglie il contributo di mantenimento per le figlie, posto che il Pt_1 diritto di visita materno, come indicato dal perito, va limitato ad una volta alla settimana alla presenza di operatore dei Servizi socioassistenziali, oltre ad una telefonata settimanale, sem- pre alla presenza dell'operatore; va poi confermato, anche, l'avvio di interventi di sostegno per le minori e cioè: l'attivazione da parte dei competenti servizi socio assistenziali di inter- venti di supporto, quali un progetto di educativa territoriale in favore del nucleo familiare con anche intervento di educativa domiciliare presso la abitazione paterna;
la prosecuzione della presa in carico di da parte del servizio di NPI;
la valutazione cognitiva di Sepho- Per_3 ra per accertare la presenza di disturbi di apprendimento.
Non può invece essere disposta la valutazione e presa in carico presso il Centro di Salute
Mentale della Signora con continuità affinché la signora possa riconoscere le sue P_ difficoltà; invero sul punto non può che richiamarsi la giurisprudenza della Suprema Corte che ha evidenziato: “La prescrizione del giudice di merito che, nel disporre sull'affido del minore, ordini ai genitori di sottoporsi ad un percorso psicoterapeutico individuale e ad un percorso di sostegno alla genitorialità da seguire insieme, è lesiva del diritto alla libertà per- sonale costituzionalmente garantito ed alla disposizione che vieta l'imposizione, se non nei casi previsti dalla legge, di trattamenti sanitari”( Cass. civ. n. 13506 del 2015) ; tale imposta- zione, peraltro discussa e contraddetta da pronunce di merito, non preclude la possibilità di invitare (non prescrivere) la parte ad effettuare i percorsi suggeriti nell'interesse dei figli mi- nori;
tra le pronunce di merito, vanno segnalate le seguenti, che si ritengono condivisibili:
Tribunale Roma, 13/11/2015: “Il ritenere una violazione della libertà personale la prescri- zione ai genitori di un percorso psicoterapeutico individuale e di sostegno alla genitorialità da seguire in coppia, non esclude la possibilità di invitare le parti a proseguire il percorso te- rapeutico intrapreso in ragione del superiore interesse del minore ad avere una serena ed equilibrata crescita e con il rispetto del diritto alla bigenitorialità”; Tribunale Lucca Decr.,
18/03/2020 “Con il rispetto del principio di autodeterminazione, immanente all'esercizio, in positivo o in negativo, di ogni diritto fondamentale di libertà, appare pienamente compatibi- le una prescrizione da parte del giudice di un percorso di sostegno alla genitorialità che si limiti ad una mera esortazione, sotto forma di invito, sprovvista di indole cogente, poiché anche il meccanismo di condizionamento indiretto suscettibile di derivarne si traduce in un sacrificio bilanciato dal perseguimento del superiore interesse del minore che deve orientare ogni decisione giurisdizionale che lo riguardi. Le misure di sostegno alla genitorialità non sono estranee alla finalità dei giudizi di risoluzione della crisi familiare, perseguendo vice- versa lo scopo di ottenere una maturazione personale delle parti. La finalità di provvedimen- ti che le contemplino non si proietta oltre le finalità del procedimento che governa la crisi
9 familiare, risultando viceversa coessenziale alla loro effettiva realizzazione, gravitando nell'orbita dei provvedimenti riguardanti la prole che il Tribunale è abilitato ad impartire”; pertanto nel caso di specie la vista l'alta conflittualità e il disagio che innegabil- P_ mente ne deriva ai figli, ben può essere invitata ad intraprendere un percorso presso il CP_3 tro salute mentale come indicato dal perito (circostanza che la parte stessa dovrà dimostrare e sulla quale il servizio dovrà relazionare), anche ai fini di una più compiuta valutazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse superiore dei minori.
Infine, il ha chiesto la conferma della misura protettiva disposta a carico della Pt_1 Pt_7
con la richiamata ordinanza 7.8.2024 e con la quale è stato fatto divieto alla predetta di
[...] avvicinarsi alla abitazione coniugale ed alla scuola frequentata dalle figlie minori.
Tale istanza, sulla quale la controparte non ha preso posizione, deve essere intesa come do- manda di proroga della misura, che ha per legge durata di un anno;
considerato che
non paiono venuti meno i presupposti di fatto che hanno portato nell'agosto del 2024 alla emis- sione della misura protettiva, e cioè i comportamenti aggressivi e maltrattanti posti in essere dalla ai danni soprattutto delle figlie, la misura protettiva in esame, che verrebbe P_ naturalmente a scadere il 7.8.24, va prorogata al 7.8.2026.
3.ASPETTI PATRIMONIALI
In ordine agli aspetti patrimoniali, la disposizione di affidamento super -esclusivo delle mi- nori al padre fa sì che il ricorrente non debba versare somma alcuna alla per il P_ mantenimento delle figlie, posto che sarà il padre a provvedere al mantenimento diretto del- le figlie;
la deve invece provvedere nella misura del 50% alle spese straordinarie re- P_ lative alle figlie.
Va poi respinta la domanda della di riconoscimento in suo favore di assegno di se- P_ parazione: la è una giovane donna ( n. 1981), munita di diploma di estetista, non è P_ gravata da alcun onere di accudimento delle figlie;
si trova quindi in condizione di poter la- vorare.
Le spese processuali devono gravare sulla convenuta in ragione della sua soccombenza nella misura dei 4/5, posto che la domanda di addebito della separazione alla è stata re- P_ spinta;
tale quota viene liquidate come in dispositivo secondo i valori di cui al DM 147/22 per cause di valore indeterminabile, secondo i valori medi per 4 fasi processuali
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
Dichiara la separazione personale di
, n. il 07/02/1979 a PALERMO (PA), Parte_1
E
10 , n. il 02/09/1981 a PALERMO (PA), Controparte_1
Respinge la domanda di di addebito della separazione a Parte_1 Controparte_1
Dispone l'affidamento esclusivo rinforzato delle minori ( n. 18.3.2012) e Parte_4 [...]
( n. 26.12.2016) al padre cui va assegnata la casa coniugale. Parte_5 Parte_1
Dispone che la madre possa vedere la figlie minori e una volta alla settimana Per_3 Per_4 alla presenza di operatore dei Servizi socioassistenziali, cui rimette l'organizzazione dei tempi e modi di visita, e possa intrattenere con le predette minori una conversazione telefo- nica settimanale, sempre alla presenza dell'operatore;
Dispone e conferma che i Servizi socio assistenziali e di NPI adottino e proseguano interven- ti di sostegno per le minori e , cioè: l'attivazione da parte dei competenti servi- Per_3 Per_4 zi socio assistenziali di interventi di supporto, quali un progetto di educativa territoriale in favore del nucleo familiare con anche intervento di educativa domiciliare presso la abitazio- ne paterna;
la prosecuzione della presa in carico di da parte del servizio di NPI;
la va- Per_3 lutazione cognitiva di per accertare la presenza di disturbi di apprendimento CP_4
Dichiara tenuta al pagamento del 50% alle spese straordinarie relative alle Controparte_1 figlie sia minori sia maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti.
Dispone la proroga fino al 7.8.26 della misura protettiva del divieto in capo a Parte_9
[..
di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal e dalle figlie Parte_1 [...]
e , con particolare riferimento alla casa coniugale sita in ER, Via Per_8 Per_4 dell'Olmetto n. 2, ed alla scuola frequentata dalle predette minori.
Dichiara tenuta e condanna al pagamento dei 3/4 delle spese di lite soste- Controparte_1 nute da quota liquidata in euro 8.145, oltre rimborsi ed accessori di legge, Parte_1 compensando tra le pari la restante quota.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 24/04/2025
Il Presidente
Dott. Roberta Bonaudi
Il giudice est.
Dott. Natalia Fiorello
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberta Bonaudi Presidente
Dott. Natalia Fiorello Giudice relatore
Dott. Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato pres- Parte_1 so l'Avv. De Pasquale Roberto e l'avv. Paola Coppa che lo rappresentano e difendono per procura in atti, ricorrente
Contro
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Controparte_1 presso l'Avv. MARTINELLI ALESSANDRO che la rappresenta e difende per procura in atti, convenuta
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
Intervenuto ex lege
OGGETTO: separazione giudiziale
Concisa esposizione dei motivi, in fatto e in diritto, della decisione
Premesso che la causa è stata introdotta prima del 28.2.2023, si rileva, quanto alla vicenda processuale che : ha adito il Tribunale di Cuneo per chiedere la pronuncia di separazione personale Pt_1 dalla moglie con addebito alla predetta, esponendo di aver contratto ma- Controparte_1 trimonio concordatario in Palermo in data 11.10.2002, trascritto al Vol 2294 Parte II Serie A anno 2002, dal matrimonio erano nate 4 figlie: 8.1.2005), (9.1.2006), (8 Per_1 Per_2 Per_3
18.3.2012), (26.12.2016); la serenità e armonia coniugale era stata compromessa dal Per_4
1 comportamento della aggressiva e iraconda, che avevano reso necessario per il ri- P_ corrente rivolgersi alla forza pubblica per farla intervenire in taluni episodi particolarmente significativi, come da documentazione che produceva;
riferiva di essere lavoratore subordi- nato con reddito annuale di euro 23.502,00 lordi, mentre la prestava solo occasio- P_ nalmente lavoro di collaboratrice domestica;
di aver stipulato n. 2 mutui per la abitazione coniugale con esborso di circa 650,00 euro al mese.; chiedeva l'assegnazione della casa co- niugale, disporsi CTU psicologica sulla al fine di accertare le capacità genitoriali P_ della stessa, con previsione, in caso di accertamento di concreto pregiudizio delle minori a causa dei comportamenti materni, dell'affido esclusivo delle stesse a sé; veniva fissata udienza per sentire le parti;
si costituiva contestando integralmente i fatti di ricorso, in quanto se mai, era il P_ [...] ad avere tenuto condotte prepotenti a suo danno e nei confronti dei figli;
chiedeva Pt_1 quindi l'affidamento condiviso delle figlie, l'assegnazione a sé della casa coniugale con rego- lamentazione del diritto di visita del padre come da calendario proposto, un assegno di man- tenimento a carico del sig. in favore delle figlie di € 400,00 mensili, oltre ad un man- Pt_1 tenimento di € 350,00 in proprio favore, oltre all'assegno unico nella misura del 100% con di- visione al 50% delle spese straordinarie.
Con provvedimento del 31.05.2023 veniva fissata udienza per il 7.7.23 per l'audizione delle figlie e all'esito con decreto 22.08.2023 veniva disposto l'affido condiviso delle Per_2 Per_3 figlie minori ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, cui era assegnata la ca- sa coniugale, diritto del padre di vedere le figlie un giorno a settimana, preferibilmente il mercoledì dall'uscita di scuola sino al dopo cena;
week end a settimane alterne dalle 16 del sabato sino alla 20,00 della domenica, oltre ad un calendario per le consuete festività nazio- nali;
si disponeva poi a carico del sig. l'obbligo di versare € 300,00 mensili per le fi- Pt_1 glie ed € 100,00 per la moglie, con previsione di percezione dell'assegno unico nella misura del 50% per ogni coniuge ed anche per le spese straordinarie si disponeva la loro spettanza in misura del 50% per ogni genitore. Per_ Durante le vacanze natalizie, peraltro, la si recava in Sicilia con le figlie minori P_
e , ma alla ripresa delle lezioni scolastiche non rientrava in Piemonte, procrasti-
[...] Per_4 nando la sua permanenza in Sicilia con improbabili giustificazioni, impedendo di fatto alle minori di frequentare i corsi scolastici, sicchè con ricorso in corso di causa del Pt_1
24.01.2024, chiedeva l'adozione dei provvedimenti necessari per porre fine a tale grave situa- zione di evidente pregiudizio per le minori;
veniva quindi fissata udienza al 16.02.2024, nel corso della quale si disponeva la riunione del sub procedimento n. R.G. 526-1/2023 con il sub procedimento 526-2/2023 promosso a sua volta dalla contro alla udienza P_ Pt_1 compariva solo che confermando i fatti di cui al ricorso, chiedeva anche di modifi- Pt_1
2 care i provvedimenti presidenziali con l'assegnazione della casa coniugale e l'affidamento a sé delle figlie minori.
Con ordinanza 20.02.2024 il Giudice rilevando che la “non rientrando con le figlie mi- P_ nori al termine delle vacanze scolastiche natalizie a ER, ha violato i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'ordinanza 22.08.2023 “ed allontanando le minori dal padre aveva violato il di- ritto delle stesse alla bigenitorialità, impedendo altresì la frequenza scolastica per oltre un mese, con evidente danno alle minori ed alla loro preparazione scolastica, la ammoniva ai sensi dell'art. 709 ter cpc comma 2 n. 1 a far cessare la predetta condotta, riconducendo le minori alla casa familiare di ER entro 8 gg dalla comunicazione del provvedimento, condannava la predetta sig.ra a risarcire il danno in favore delle minori e del P_ [...] nella misura di € 50,00 per ogni giorno di inadempimento dell'obbligo di ricondurre le Pt_1 minori alla casa familiare ed infine autorizzava il in caso di inadempimento della Pt_1
a prelevare le figlie presso per riportarle a casa;
riservando al prosieguo la deci- P_ sione sulle istanze di modifica del regime di affidamento e di collocazione delle minori.
Quanto al procedimento principale, veniva disposta perizia sulle capacità genitoriali delle parti al fine di valutare le migliori soluzioni di affidamento, collocazione prevalente e gestio- ne delle figlie minori e , con nomina della dott.ssa la quale Per_3 Per_4 Persona_6 depositava relazione scritta.
Quanto poi alla richiesta del nulla opponendo la con ordinanza Pt_1 P_
11.03.2024, il giudice stabiliva l'affidamento esclusivo rafforzato delle figlie minori e Per_3
al padre cui era quindi assegnata la casa coniugale di ER , revocava l'obbligo in Per_4 capo al predetto di corrispondere alla sig.ra l'importo di € 300,00 mensili a titolo di P_ contributo al mantenimento delle figlie, nulla disponeva sul diritto di visita in favore della sig.ra poiché non vi erano dati certi sul domicilio della donna in ER e din- P_ torni né sulla disponibilità di adeguata abitazione.
In corso di causa depositava ricorso ex art. 473 bis 69 e segg. c.p.c. datato 11.07.2024 Pt_1 esponendo che la dopo l'udienza del 09.07.2024, ancora nei corridoi del Tribunale P_ aveva iniziato ad insultare il coniuge con frasi offensive e il pomeriggio dello stesso giorno si era recata, intorno alle 17,00, presso la casa coniugale, facendovi ingresso senza alcuna previa autorizzazione e, con atteggiamenti fuori controllo, creava ansia e paura alla figlia minore tanto da rendere necessario l'intervento dei Carabinieri chiamati all'uopo dal Per_3 Pt_2
[...
chiedeva quindi ordinarsi alla sig.ra di cessare immediatamente i comporta- P_ menti aggressivi e molesti e veder prescritto alla stessa di non avvicinarsi ai luoghi abitual- mente frequentati dal ricorrente stesso e dalle figlie minori con particolare riferimento alla casa coniugale.
3 Veniva quindi fissata udienza per il giorno 01.08.2024 e con ordinanza 07.08.2024 il Giudice, preso anche visione delle conclusioni cui nel frattempo era giunti il perito dr , con- Per_6 fermava quanto già deciso nell'ordinanza 11.03.2024 e disponeva, ad integrazione della stes- sa, “ il diritto di visita in favore della madre una volta alla settimana alla presenza Controparte_1 di un operatore dei Servizi Socio Assistenziali oltre ad una telefonata settimanale, sempre alla presen- za dell'operatore; la presa in carico del nucleo familiare (minori e ) da Parte_3 Per_3 Per_4 parte del competente servizio socio assistenziale che dovrà relazionare al Tribunale ogni sei mesi (o, ove necessario, anche con minor frequenza), con attivazione di progetto di educativa territoriale in fa- vore del predetto nucleo e educativa domiciliare presso l'abitazione del in ER;
la prose- Pt_1 cuzione della presa in carico di da parte del Servizio di NPI;
la presa in carico di Parte_4 [...]
da parte del Servizio di NPI con attivazione di valutazione cognitiva per accertare i di- Parte_5 sturbi specifici dell'apprendimento”. Disponeva altresì “che la non si avvicini ai luoghi P_ frequentati dal e dalle figlie minori e con particolare riferimento alla Parte_1 Per_3 Per_4 casa coniugale sita in ER, Via dell'Olmetto n. 2, alla scuola frequentata dalle predette minori”.
Ritenuto infine l'istruttoria superflua, stante l'ampio corredo documentale e quindi ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni con depo- sito di note scritte per il 17.10.2024.
Precisate quindi dalle parti le rispettive conclusioni, il Giudice, con decreto 27.10.2024, co- municato dalla Cancelleria a mezzo pec il 04.11.2024, rimetteva la causa al Collegio ai sensi dell'art 190 cpc per la decisione ed assegnava alle parti i termini di legge per il deposito di conclusionali (60 gg) e repliche (30 gg) decorrenti dal 10.11.2024.
Tanto premesso, si riportano le conclusioni come precisate dalle parti.
Il sig Pt_1
“1) pronunciare la separazione dei coniugi con addebito della stessa alla sig.ra Controparte_1
2) assegnare la casa coniugale al sig. con tutto l'arredo; Parte_1
3) all'esito della CTU espletata disporre l'affido esclusivo rafforzato delle figlie minori Parte_4
e al padre con possibilità per la madre di vederle una volta a settima- Persona_7 Parte_1 na solo alla presenza di un operatore dei Servizi socio Assistenziali laddove la sig.ra torni a P_ vivere stabilmente in Piemonte, oltre ad una telefonata settimanale, sempre alla presenza dell'operatore, come già previsto e statuito con ordinanza del 07.08.2024;
4) confermare la suddetta ordinanza anche nella parte in cui si prevede:
- la presa in carico del nucleo familiare (minori e ) da parte del com- Parte_6 Per_3 Per_4 petente servizio socio assistenziale con attivazione di progetto di educativa territoriale in favore del predetto nucleo familiare e di educativa domiciliare presso l'abitazione del in ER;
Pt_1
- la prosecuzione della presa in carico di da parte del Servizio di NPI;
Parte_4
4 - la presa in carico di da parte del Servizio di NPI con attivazione di valutazione cogni- Parte_5 tiva per accertare disturbi specifici dell'apprendimento;
5) confermare l'ordinanza del 07.08.2024 nella parte in cui dispone il divieto in capo alla sig.ra
[...]
di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal e dalle figlie Parte_7 Parte_1 [...]
e , con particolare riferimento alla casa coniugale sita in ER, Via dell'Olmetto n. Per_8 Per_4
2, alla scuola frequentata dalle predette minori;
6) confermare l'ordinanza 11.03.2024 nella parte in cui dispone la revoca in capo al Parte_1 di corrispondere alla il contributo di mantenimento delle figlie di € 300,00 mensili;
P_
7) revocare i provvedimenti provvisori ed urgenti con i quali si è disposto l'obbligo in capo al sig.
[...] di versare alla sig.ra l'importo di € 100,00 mensili a titolo di contributo al mantenimen- Pt_1 P_ to;
8) statuire a carico della sig.ra l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie, mediche non P_ coperte da Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche e sportive secondo il Protocollo di questo Tribuna- le nella misura del 50%;
Fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi dal ricorrente a seguito dei gravi fatti emersi incorso di causa e posti in essere dalla sig.ra che fondano la domanda di addebito della P_ separazione in capo alla stessa. Con il favore delle spese di causa”.
La sig P_
“- respingersi in toto le domande del coniuge ricorrente;
- dichiarare la separazione personale dei coniugi riconoscendo che la stessa – ancorché non venga svol- ta, in questa sede, tale domanda – è addebitabile solo ed esclusivamente in capo al sig. Parte_8
[..
che con i suoi comportamenti prevaricatori, aggressivi, umilianti e di continua pressione psicologi- ca nei confronti della sig.ra ha aggravato la crisi e reso intollerabile la prosecuzione Controparte_1 del rapporto coniugale;
- assegnare la casa coniugale sita in ER (CN), Via dell'Olmetto n. 2, in comproprietà tra i co- niugi, alla sig.ra la quale tornerà a vivere stabilmente in Piemonte;
Controparte_1
- affidare congiuntamente le figlie minori e ad entrambi i genitori, con Parte_4 Parte_5 collocazione prevalente delle stesse presso la madre in ER (CN), Via dell'Olmetto n. 2.
. Regolamentare il diritto di visita del padre nei confronti delle figlie in ragione di un incontro setti- manale, nei giorni da concordarsi tra i genitori, compatibilmente con gli impegni scolastici, ricreativi, sportivi ovvero di altra natura delle minori.
Disporre in ogni caso, indicativamente, che: * le minori trascorreranno il week-end con il padre o con la madre a settimane alterne, indicativamente dalle ore 16:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica successiva con riaccompagnamento a casa a cura del genitore con cui si trovano le minori;
* con rife- rimento alle vacanze estive, il genitore non collocatario potrà trascorrere con le figlie un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori, entro il giorno 31 maggio di ogni anno;
*
5 con riferimento alle vacanze di Natale, le minori trascorreranno il giorno 24 dicembre con un genitore
e il giorno 25 dicembre con l'altro, mentre trascorreranno il giorno 1° gennaio con il genitore con il quale non hanno trascorso il Natale;
* con riferimento al periodo pasquale, le minori trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno successivo con l'altro.
- Stabilire un assegno di mantenimento a carico del sig. per le figlie per un valore di Parte_1 euro.400,00 mensili.
- Confermare che il sig. versi alla sig.ra la somma di euro.100,00 Parte_1 Controparte_1 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, a titolo di concorso al mantenimento del co- niuge e in ragione della disparità economica e reddituale esistente tra le parti, come già disposto con ordinanza del 23.08.2023 mai modificata, in detta sua parte, in corso di causa. Tali somme dovranno essere versate alla sig.ra tramite Controparte_1 bonifico bancario entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, e verranno rivalutate annualmen- te secondo gli indici Istat, come per legge.
- Stabilire che i coniugi dovranno contribuire, in ragione del 50% ciascuno, a tutte le spese straordina- rie delle figlie minori, sia mediche, sia di studio, sia di altra natura (ad esempio viaggi, attività sportive od artistiche, hobby e quant'altro), purché preventivamente concordate tra gli stessi.
. Disporre che tali spese dovranno essere rifuse al genitore anticipatario entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta di rimborso dell'altro, a fronte di presentazione della relativa documentazione fiscale e/o dei relativi documenti giustificativi.
. Confermare la presa in carico del nucleo familiare (minori e ) da par- Persona_9 Per_3 Per_4 te del competente servizio socio assistenziale, con attivazione di progetto di educativa territoriale in favore del predetto nucleo familiare e di educativa domiciliare presso l'abitazione della in P_
ER.
. Confermare la prosecuzione della presa in carico di da parte del servizio di NPI. Parte_4
. Confermare la presa in carico di da parte de servizio di NPI con attivazione di valuta- Parte_5 zione cognitiva per accertare disturbi specifici dell'apprendimento.
. Disporre che la sig.ra percepisca per intero l'assegno unico e universale per le figlie. Controparte_1
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari relativi al presente giudizio.”
Tanto premesso, il Collegio rileva
1-ADDEBITO
Richiamando l' orientamento giurisprudenziale secondo il quale grava sulla parte che richie- de l'addebito provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che deriva- no dal matrimonio sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (tra le altre, Cass. 16691/2020, Cass. 18074/2014), si osserva che per quanto la abbia posto in essere nei confronti del comportamenti P_ Pt_1 verbalmente e anche fisicamente aggressivi, le risultanze della perizia, ancorchè finalizzata
6 ad accertare le capacità genitoriali in funzione della misura di affidamento più adeguata all'interesse delle minori, rivelano che tale atteggiamento pare fondato da un lato su un mo- dello culturale della convenuta involuto e dall'altro su una personalità che porta la P_
a “tentativi reiterati di avere sostegno, approvazione e rassicurazione da parte di chi le sta accanto”; la
“presenta un'emotività instabile, con reazioni sproporzionate e la tendenza a drammatizza- P_ re il proprio stato emotivo e fisico e qualsiasi cosa la riguardi. Tende ad attirare l'attenzione su di sé, arrivando a provare un forte disagio quando non viene considerata dagli altri. Le sue relazioni sociali sono limitate al mondo familiare e anche in questo caso le interazioni sono superficiali e inadeguate”.
Le sue condotte non possono essere definite con sicurezza intenzionali, ma frutto dei suoi de- ficit di personalità ed intellettivi, che verosimilmente la donna ha sempre avuto e conseguen- temente manifestato, pur rimanendo coniugata con per circa 20 anni, e mettendo al Pt_1 mondo 4 figlie.
La domanda di addebito va quindi respinta.
La ha chiesto da parte sua che la separazione sia addebitabile al ma, non P_ Pt_1 avendo svolto apposita domanda, la sua richiesta appare di mera rilevanza morale.
2.AFFIDAMENTO MINORI, LORO COLLOCAZIONE, DIRITTO DI VISITA.
Giova ripercorrente i passaggi salienti dell'approfondimento peritale svolto dalla dr.ssa
[...]
Per_
, al quale, riscontrata la profondità ed accuratezza di indagine, il collegio intende aderi- re.
Orbene, afferma il CTU:
““Il disagio psicologico della mamma, associata alla sua incapacità di comunicare in modo adeguato con le minori, sta avendo ripercussioni importanti sullo sviluppo psicologico delle bambine.
Durante la consulenza si è tentato di portare la madre a riflettere circa i suoi comportamenti e le sue modalità di affrontare le difficoltà, ma l'atteggiamento di fondo diffidente e difensivo hanno portato la Sig.ra a negare ogni sua responsabilità, continuando a ritenere l'ex marito l'unico responsabile per i suoi disagi.
Inoltre, la signora al momento vive a Palermo con i genitori di cui si occupa e non ha alcuna progettualità in merito al futuro. Afferma che tornerebbe in Piemonte per le figlie, ma duran- te il colloquio non ha espresso nessuna progettualità concreta.
Allo stato attuale si ritiene più opportuno l'affidamento esclusivo rafforzato al padre, ma si ritiene determinante avere una supervisione costante del Servizio Sociale e della Npi di rife- rimento con relazione semestrale al Tribunale, per monitorare in un tempo indicativo di un anno l'andamento della situazione e la capacità dei genitori di aderire al progetto proposto e, per la madre, attivare una presa in carico psichiatrica per affrontare le sue difficoltà.
La madre al momento non è seguita da alcun servizio: ha affermato di aver preso appunta-
7 mento a Palermo, ma senza la residenza non è possibile attivare una presa in carico.
La fragilità psicologica della madre e la sua totale inconsapevolezza della sua responsabilità in merito al disagio delle figlie, aggiunta all'elevata conflittualità tra i genitori pone grossi limiti a un affidamento congiunto delle minori. La madre pare non aver scisso il piano geni- toriale da quello coniugale.
Durante l'intera consulenza da parte della madre non c'è mai stato un accenno alle capacità genitoriali dell'ex marito, ma solamente un attacco al suo ruolo di marito.
Al momento attuale la mamma non ha in sé le risorse per risolvere positivamente le difficoltà che oggi le impediscono di svolgere il suo ruolo genitoriale in modo sufficientemente ade- guato... non è capace di sintonizzarsi sui bisogni emotivi delle figlie, e non pare consapevole che la critica della famiglia paterna sta creando sofferenza e non potrà che avere conseguenze sullo sviluppo psicologico di e Per_4 CP_2
Il papà risulta capace di sintonizzarsi sui bisogni delle figlie e consapevole che la mancanza della figura materna non potrà che avere conseguenze sul loro sviluppo psicologico mentre la mamma è poco consapevole delle sue difficoltà e si aspetta dalle figlie comprensione e ac- coglienza.
Entrambi sono legati da forti sentimenti nei confronti delle figlie, ma spesso le loro dinami- che relazionali non permettono il riconoscimento dei loro bisogni e li porta ad anteporre le loro istanze a quelle delle minori.
La madre è concentrata sulla sua sofferenza, ma non riconosce le sue difficoltà emotive, men- tre il padre è consapevole delle sofferenze psicologiche di in particolare, e si è attiva- CP_2 to in ogni modo per far riprendere il percorso psicologico alla figlia. Anche con la scuola ha mostrato un atteggiamento di collaborazione e fiducia.
La madre ha una buona funzione di accudimento primario, ma si presenta carente nella fun- zione protettiva (compromette il legame di attaccamento padre-bambino e madre- bambino a causa di vissuti non elaborati riferiti alla separazione), triadica (capacità di avere un'alleanza cooperativa con l'altro genitore); la signora ha grandi difficoltà a vedere le figlie, P_ perché concentrata su di sé e sulla sua sofferenza, cerca costantemente rassicurazione, senza vedere i bisogni e le necessità degli altri.
Nella figura materna si è rilevata una modalità di funzionamento rigida, critica e distanzian- te, che ha determinato una significativa difficoltà per le due figlie di trascorrere serenamente il tempo con lei, mentre nella figura paterna, più accogliente ed empatica, si è rilevata una modalità tesa talvolta a bonificare le situazioni problematiche per cercare di superarle attra- verso una modalità semplicistica.”
Discende da tale valutazione che i provvedimenti provvisori di cui all'ordinanza 7.8.2024 Par vanno confermati e pertanto deve disporsi l'affidamento esclusivo rinforzato delle minori
8 e al padre, cui va assegnata la casa coniugale, con esonero per Parte_4 Parte_5 [...] dall'onere di versare alla moglie il contributo di mantenimento per le figlie, posto che il Pt_1 diritto di visita materno, come indicato dal perito, va limitato ad una volta alla settimana alla presenza di operatore dei Servizi socioassistenziali, oltre ad una telefonata settimanale, sem- pre alla presenza dell'operatore; va poi confermato, anche, l'avvio di interventi di sostegno per le minori e cioè: l'attivazione da parte dei competenti servizi socio assistenziali di inter- venti di supporto, quali un progetto di educativa territoriale in favore del nucleo familiare con anche intervento di educativa domiciliare presso la abitazione paterna;
la prosecuzione della presa in carico di da parte del servizio di NPI;
la valutazione cognitiva di Sepho- Per_3 ra per accertare la presenza di disturbi di apprendimento.
Non può invece essere disposta la valutazione e presa in carico presso il Centro di Salute
Mentale della Signora con continuità affinché la signora possa riconoscere le sue P_ difficoltà; invero sul punto non può che richiamarsi la giurisprudenza della Suprema Corte che ha evidenziato: “La prescrizione del giudice di merito che, nel disporre sull'affido del minore, ordini ai genitori di sottoporsi ad un percorso psicoterapeutico individuale e ad un percorso di sostegno alla genitorialità da seguire insieme, è lesiva del diritto alla libertà per- sonale costituzionalmente garantito ed alla disposizione che vieta l'imposizione, se non nei casi previsti dalla legge, di trattamenti sanitari”( Cass. civ. n. 13506 del 2015) ; tale imposta- zione, peraltro discussa e contraddetta da pronunce di merito, non preclude la possibilità di invitare (non prescrivere) la parte ad effettuare i percorsi suggeriti nell'interesse dei figli mi- nori;
tra le pronunce di merito, vanno segnalate le seguenti, che si ritengono condivisibili:
Tribunale Roma, 13/11/2015: “Il ritenere una violazione della libertà personale la prescri- zione ai genitori di un percorso psicoterapeutico individuale e di sostegno alla genitorialità da seguire in coppia, non esclude la possibilità di invitare le parti a proseguire il percorso te- rapeutico intrapreso in ragione del superiore interesse del minore ad avere una serena ed equilibrata crescita e con il rispetto del diritto alla bigenitorialità”; Tribunale Lucca Decr.,
18/03/2020 “Con il rispetto del principio di autodeterminazione, immanente all'esercizio, in positivo o in negativo, di ogni diritto fondamentale di libertà, appare pienamente compatibi- le una prescrizione da parte del giudice di un percorso di sostegno alla genitorialità che si limiti ad una mera esortazione, sotto forma di invito, sprovvista di indole cogente, poiché anche il meccanismo di condizionamento indiretto suscettibile di derivarne si traduce in un sacrificio bilanciato dal perseguimento del superiore interesse del minore che deve orientare ogni decisione giurisdizionale che lo riguardi. Le misure di sostegno alla genitorialità non sono estranee alla finalità dei giudizi di risoluzione della crisi familiare, perseguendo vice- versa lo scopo di ottenere una maturazione personale delle parti. La finalità di provvedimen- ti che le contemplino non si proietta oltre le finalità del procedimento che governa la crisi
9 familiare, risultando viceversa coessenziale alla loro effettiva realizzazione, gravitando nell'orbita dei provvedimenti riguardanti la prole che il Tribunale è abilitato ad impartire”; pertanto nel caso di specie la vista l'alta conflittualità e il disagio che innegabil- P_ mente ne deriva ai figli, ben può essere invitata ad intraprendere un percorso presso il CP_3 tro salute mentale come indicato dal perito (circostanza che la parte stessa dovrà dimostrare e sulla quale il servizio dovrà relazionare), anche ai fini di una più compiuta valutazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse superiore dei minori.
Infine, il ha chiesto la conferma della misura protettiva disposta a carico della Pt_1 Pt_7
con la richiamata ordinanza 7.8.2024 e con la quale è stato fatto divieto alla predetta di
[...] avvicinarsi alla abitazione coniugale ed alla scuola frequentata dalle figlie minori.
Tale istanza, sulla quale la controparte non ha preso posizione, deve essere intesa come do- manda di proroga della misura, che ha per legge durata di un anno;
considerato che
non paiono venuti meno i presupposti di fatto che hanno portato nell'agosto del 2024 alla emis- sione della misura protettiva, e cioè i comportamenti aggressivi e maltrattanti posti in essere dalla ai danni soprattutto delle figlie, la misura protettiva in esame, che verrebbe P_ naturalmente a scadere il 7.8.24, va prorogata al 7.8.2026.
3.ASPETTI PATRIMONIALI
In ordine agli aspetti patrimoniali, la disposizione di affidamento super -esclusivo delle mi- nori al padre fa sì che il ricorrente non debba versare somma alcuna alla per il P_ mantenimento delle figlie, posto che sarà il padre a provvedere al mantenimento diretto del- le figlie;
la deve invece provvedere nella misura del 50% alle spese straordinarie re- P_ lative alle figlie.
Va poi respinta la domanda della di riconoscimento in suo favore di assegno di se- P_ parazione: la è una giovane donna ( n. 1981), munita di diploma di estetista, non è P_ gravata da alcun onere di accudimento delle figlie;
si trova quindi in condizione di poter la- vorare.
Le spese processuali devono gravare sulla convenuta in ragione della sua soccombenza nella misura dei 4/5, posto che la domanda di addebito della separazione alla è stata re- P_ spinta;
tale quota viene liquidate come in dispositivo secondo i valori di cui al DM 147/22 per cause di valore indeterminabile, secondo i valori medi per 4 fasi processuali
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
Dichiara la separazione personale di
, n. il 07/02/1979 a PALERMO (PA), Parte_1
E
10 , n. il 02/09/1981 a PALERMO (PA), Controparte_1
Respinge la domanda di di addebito della separazione a Parte_1 Controparte_1
Dispone l'affidamento esclusivo rinforzato delle minori ( n. 18.3.2012) e Parte_4 [...]
( n. 26.12.2016) al padre cui va assegnata la casa coniugale. Parte_5 Parte_1
Dispone che la madre possa vedere la figlie minori e una volta alla settimana Per_3 Per_4 alla presenza di operatore dei Servizi socioassistenziali, cui rimette l'organizzazione dei tempi e modi di visita, e possa intrattenere con le predette minori una conversazione telefo- nica settimanale, sempre alla presenza dell'operatore;
Dispone e conferma che i Servizi socio assistenziali e di NPI adottino e proseguano interven- ti di sostegno per le minori e , cioè: l'attivazione da parte dei competenti servi- Per_3 Per_4 zi socio assistenziali di interventi di supporto, quali un progetto di educativa territoriale in favore del nucleo familiare con anche intervento di educativa domiciliare presso la abitazio- ne paterna;
la prosecuzione della presa in carico di da parte del servizio di NPI;
la va- Per_3 lutazione cognitiva di per accertare la presenza di disturbi di apprendimento CP_4
Dichiara tenuta al pagamento del 50% alle spese straordinarie relative alle Controparte_1 figlie sia minori sia maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti.
Dispone la proroga fino al 7.8.26 della misura protettiva del divieto in capo a Parte_9
[..
di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal e dalle figlie Parte_1 [...]
e , con particolare riferimento alla casa coniugale sita in ER, Via Per_8 Per_4 dell'Olmetto n. 2, ed alla scuola frequentata dalle predette minori.
Dichiara tenuta e condanna al pagamento dei 3/4 delle spese di lite soste- Controparte_1 nute da quota liquidata in euro 8.145, oltre rimborsi ed accessori di legge, Parte_1 compensando tra le pari la restante quota.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 24/04/2025
Il Presidente
Dott. Roberta Bonaudi
Il giudice est.
Dott. Natalia Fiorello
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