Articolo 2 della Legge 9 novembre 1994, n. 628
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16 novembre 1994
Art. 2. 1. Per le finalita' della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 1.050 milioni per l'anno 1994. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 16 novembre 1994