Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/04/2026, n. 2762
TAR
Sentenza 24 ottobre 2024
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CS
Accoglimento
Sentenza 7 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento di rigetto

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata la censura di difetto di istruttoria e motivazione. Ha affermato che, quando le allegazioni dell'operatore trovano riscontro in un parametro settoriale ufficiale (come la Guida Operativa ENEA), l'onere probatorio si intende assolto in prima battuta, spettando all'Amministrazione giustificare tecnicamente il discostamento. Il GSE non ha adeguatamente motivato il rigetto, discostandosi dalla Guida ENEA senza fornire ragioni tecniche valide e integrando la motivazione solo in sede processuale.

  • Altro
    Domanda di accertamento e condanna

    La domanda di accertamento del diritto all'approvazione della PPPM e la condanna del GSE sono state ritenute non accoglibili allo stato attuale, in quanto la decisione comporta un riesame della proposta da parte del GSE alla stregua dei principi esposti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/04/2026, n. 2762
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2762
    Data del deposito : 7 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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