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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/09/2025, n. 3308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3308 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 1006/2018 R.G. promossa da:
, in proprio e quale legale rappresentante della con il Parte_1 Parte_2 patrocinio degli avv.ti Ripamonti Marco e Quaranta Nicola, appellanti contro
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_3
Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati
[...]
e difesi ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di CP_4 appellati
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 24.9.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 19.1.2018 , in proprio e quale legale rappresentante Parte_1 della ha proposto appello avverso la sentenza n. 1648/2017, resa dal Giudice di Parte_2
Pace di a conclusione del giudizio rubricato al n. 726/2016 R.G., di rigetto dell'opposizione CP_4 proposta nei confronti dell'ordinanza-ingiunzione n. G5030014/A1G9900K, emessa dall'
[...]
- sede di Controparte_5 e notificata in data 28.12.2015, con cui veniva ingiunto del pagamento della somma di euro CP_4
10.500,00 stante l'accertata violazione dell'art. 110 co. 9 lett. f bis) avendo installato n. Parte_3
7 apparecchi da divertimento e intrattenimento nell'esercizio denominato 'Casinò', non munito della prescritta autorizzazione di cui all'art. 88 T.U.L.P.S. Nello specifico, il ha chiesto, previa Pt_1 sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, riformarsi la stessa con conseguente annullamento dell'ordinanza-ingiunzione e vittoria di spese del doppio grado.
Col primo motivo di gravame, parte appellante ha lamentato il rifiuto, ad opera del Giudice di Pace, di esaminare “le questioni di nullità mosse nei confronti del processo verbale di contestazione”; violerebbe il diritto di difesa limitare l'indagine giudiziale al vaglio di legittimità dell'ingiunzione a valle.
Col secondo motivo di gravame, è stato censurato il mancato approfondimento dell'elemento oggettivo della pretesa violazione, non avendo il Giudice di Pace apprezzato gli sviluppi relativi al reato sul quale la sanzione amministrativa erogata al si fondava. Il Giudice, dunque, avrebbe Pt_1 dovuto rilevare che , titolare della ditta individuale 'Casinò', presso cui il Parte_4 Pt_1 procedeva all'installazione degli apparecchi, si era visto dichiarare l'insussistenza del fumus commissi delicti in sede penale e che, sulla base di tale decisione, era stata chiesta ed ottenuta la archiviazione del relativo procedimento [ “ (…) il sig. , titolare del centro Goldbet in Polignano a Mare, Pt_5 proprio in relazione all'accertamento da cui poi è scaturita la stessa sanzione amministrativa in capo al sia stato prosciolto dal GIP presso il Tribunale di Bari in accoglimento della richiesta di Pt_1 archiviazione avanzata dalla Procura della Repubblica. Richiesta avanzata sulla scorta dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Bari datata 28.12.12 (in atti) con cui lo stesso Tribunale aveva riconosciuto l'insussistenza del fumus commissi delicti”] ; il , invero, operava per conto di Parte_4 un operatore estero (Goldbet), riconosciuto soggetto discriminato sia dalla Corte di Giustizia che dalla
Corte di Cassazione. Di conseguenza, il Giudice di prime cure avrebbe violato i principi di libero stabilimento e libera prestazione dei servizi, oltre che di buon andamento ed imparzialità della P.A.
Col terzo motivo di gravame, è stato contestato il cattivo governo dell'art. 2697 c.c., per avere il primo Giudice richiesto al di fornire la prova dell'assenza dell'elemento soggettivo;
sarebbe Pt_1 dovuto, invece, incombere sulla P.A. l'onere di dimostrare la colpevolezza del trasgressore.
Da ultimo, il ha contestato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la sanzione “correttamente Pt_1 applicata al minimo edittale in relazione alla violazione contestata”; invero: “ (…) Nonostante il tenore della legge vigente all'epoca del fatto, il con la memoria ex art. 18 lamentava la Pt_1 manifesta arbitrarietà ed ingiustizia della forbice sanzionatoria da euro 1.500,00 a euro 15.000,00 ad apparecchio. La circostanza che il legislatore abbia poi fissato in euro 1.500,00 la sanzione dimostra la fondatezza dell'argomento. Ed allora i avrebbero dovuto quantomeno permettere Controparte_3 al di rientrare nei termini per estinguere in misura ridotta sulla base del nuovo parametro.” (sic Pt_1
p. 20 ricorso in appello).
Con memoria depositata il 23.01.2020, si sono costituiti in giudizio gli appellati che hanno contestato la fondatezza del gravame di cui hanno domandato il rigetto con vittoria di spese del secondo grado di giudizio.
Quanto al primo motivo di impugnazione, l'Amministrazione ha evidenziato come soltanto l'ordinanza-ingiunzione, e non già il verbale di accertamento, sia atto avente valore provvedimentale, autonomamente impugnabile;
vieppiù, dall'ordinanza-ingiunzione impugnata sarebbero, per vero, evincibili le motivazioni che avevano condotto l'Agenzia a sanzionare la condotta del Pt_1
Infondata sarebbe la doglianza relativa all'insussistenza della violazione;
l'autorizzazione resa ai sensi dell'art. 86 T.U.L.P.S. non escluderebbe la necessità della ulteriore e distinta di cui all'art. 88
T.U.L.P.S.
Né sarebbe degna di pregio la censura incentrata sulla violazione della disciplina di cui all'art. 3 l.
689/1981, fondata su di una presunzione di colpa, che riserva a colui che abbia commesso il fatto l'onere della prova contraria. Nel caso di specie, poi, la qualità professionale del ricorrente avrebbe richiesto la conoscenza specifica della normativa di settore, in quanto l'attività espletata dal Parte_4 era pubblicizzata all'esterno dell'esercizio e, come tale, individuabile nel corso dei periodici accessi che il effettuava nei locali per il c.d. scassettamento, consistente nella materiale raccolta delle Pt_1 monete dagli apparecchi.
Infine, è stata evidenziata la correttezza del calcolo effettuato dall'Amministrazione onde pervenire alla quantificazione della sanzione. A tal proposito, nel momento in cui il decideva di non Pt_1 avvalersi del pagamento in forma ridotta, parte appellata applicava l'importo della sanzione dovuta sulla base dei criteri risultati congrui all'interno della forbice ricompresa fra euro 1.500,00 ed euro
15.000,00; quanto alla circostanza che il legislatore del 2015 abbia eliminato detta forbice, la variazione veniva prevista esclusivamente con riferimento al titolare dell'esercizio, con esclusione degli altri soggetti responsabili.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, la causa, matura per la decisione,
è stata definita all'esito dell'udienza celebrata il 24.09.2025 ai sensi del disposto di cui all'art. 429
c.p.c.
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Il 29.11.2013 funzionari dell' la , la e il - Controparte_5 CP_4 CP_5 CP_5 sede di eseguivano un'ispezione presso i locali della ditta individuale 'Casinò' di CP_4 Parte_4
, siti in Polignano a Mare alla via Atropo n. 47/A e recanti insegna 'Goldbet Scommesse
[...]
Sportive - Internet point'. All'esito della verifica, accertavano che ivi venivano accettate, per conto del bookmaker estero 'Goldbet - succursale di Lugano', scommesse sportive in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 88 T.U.L.P.S. [“La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di o di altri CP_6 enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione”]. All'interno dell'esercizio veniva rilevata la presenza di “n. 7 apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 co. 6 lett. a) T.U.L.P.S. di cui n. 5 aventi identificativo
LN03115163E, LN03074961U, KN02799585E, LN03115172E, LN03122061J, di proprietà della
collegati alla rete del concessionario 'Lottomatica Videolottery S.p.A., e n. 2 Parte_2 apparecchi aventi codice identificativo IN02213786S, KN02757328P, sempre di proprietà della
collegati alla rete del concessionario 'B Plus Giocolegale Limited', muniti di nulla Parte_2 osta esposti in originale” (sic foglio 9 p.v.v.). Alla veniva contestata la violazione di Parte_2 cui all'art. 110 co. 9 lett. f bis) T.U.L.P.S. per aver installato gli apparecchi di cui supra nell'esercizio
'Casinò' non munito della autorizzazione di cui all'art. 88 del TULPS.
Con atto notificato il 23.12.2013, la violazione veniva contestata a , legale Parte_1 rappresentante della società proprietaria.
La prima delle censure sollevate da parte appellante risulta, pertanto, non fondata in quanto il processo verbale di contestazione reca espressamente le motivazioni a sostegno dell'adozione del provvedimento sanzionatorio tanto da consentire all'odierno appellante di far pervenire una memoria difensiva all' ai sensi del disposto di cui all'art. 18 della L. n. Controparte_3
689/81.
Tanto premesso è incontestato che la abbia proceduto alla installazione degli Parte_2 apparecchi di intrattenimento nell'esercizio denominato Casinò non munito della autorizzazione ex art. 88 TULPS. La circostanza non è contestata [“I soggetti che effettuano l'esercizio delle scommesse possono installare apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110 co. 6 T.U.L.P.S., solo in presenza della licenza di polizia ex art. 88, atteso che la possibilità di installazione sulla base della licenza di cui all'art. 86 riguarda solo i locali aperti al pubblico che non siano già soggetti all'autorizzazione di polizia di cui all'art. 88, come appunto previsto da tale norma per l'esercizio delle scommesse” (cfr. Cass. 7855/2022)].
Nei locali in cui si esercita l'attività di scommessa, gli apparecchi da divertimento di cui all'art. 110 co. 6 possono essere installati solo se l'imprenditore è in possesso della licenza di polizia di cui all'art. 88 [circolare prot. n. 2013/491/DAR/UD].
Ora, nel caso di specie l'odierno appellante ha allegato la archiviazione del procedimento a carico di , esercente dell'attività di raccolta di scommesse per conto del bookmaker Controparte_7 estero;
nello specifico ha prodotto l'ordinanza resa dal Tribunale del Riesame sulla cui scorta sarebbe intervenuta l'archiviazione del GIP su richiesta avanzata dal PM.
Ora, prescindendo dagli esiti del procedimento penale – conclusosi, per allegazione di parte, innanzi al GIP con l'archiviazione della posizione del – preme evidenziare che il non Pt_5 Pt_1 ha in alcun modo rappresentato gli esiti del giudizio amministrativo dallo stesso promosso Pt_5 avverso il provvedimento di diniego di rilascio della autorizzazione ex art. 88 TULPS.
Ne consegue che, unico dato incontestato, sia la assenza del titolo al momento dell'accesso dei verbalizzanti e, dunque, della installazione degli apparecchi nell'esercizio 'Casinò' da parte della
Parte_2
Come dichiarato dal titolare dell'esercizio, , ai verbalizzanti, la Questura di Parte_4 CP_4 aveva negato, in data 07.03.2011, il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 88; contro il diniego era stato presentato ricorso al T.A.R. competente. L'esito del predetto giudizio non è stato reso noto. La
Amministrazione ingiungente in accoglimento degli scritti difensivi inoltrati dal ex art. 18 l. Pt_1
689/1981, dapprima optava per la sospensione del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa fino alla data della definizione del giudizio amministrativo, successivamente, a fronte di nota acquisita a prot. n. 26664 del 28.04.2014 della Direzione centrale accertamento e riscossione, si determinava a procedere senza verificarne l'esito.
Quanto alla lamentata carenza dell'elemento soggettivo, l'art. 3 l. 689/1981 postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, gravando su quest'ultimo l'onere di provare di aver agito incolpevolmente (cfr. da ultimo C. 11777/2020). A tal ultimo riguardo, l'inevitabilità dell'ignoranza del precetto violato va apprezzata anche alla luce della conoscenza e dell'obbligo di conoscenza delle leggi che grava sull'agente in relazione alle qualità professionali e al dovere di informazione sulle norme e sulla relativa interpretazione (cfr.
Cass.18471/2014). Nel caso di specie, l'attività espletata dal era pubblicizzata all'esterno Parte_4 dell'esercizio e, come tale, agevolmente individuabile nel corso dei periodici accessi che il Pt_1 effettuava nei locali per lo c.d. scassettamento, consistente nella materiale raccolta delle monete dagli apparecchi.
Parimenti infondato l'ultimo motivo di gravame, incentrato sull'entità della sanzione in concreto irrogata.
Parte appellante non si duole del calcolo della sanzione effettivamente inflitta, ma di non esser stata rimessa nei termini per il pagamento della stessa in misura ridotta – a cui si era inizialmente determinata a non procedere – nonostante l'intervenuta modifica legislativa di cui alla Legge di stabilità per l'anno 2015 [“ (…) con la legge di stabilità 2015 ha ribadito la sussistenza della violazione de qua originariamente sancita dall'art. 110 c. 9 /F bis del ma ha fissato l'entità Pt_3 della sanzione ad euro 15.000 ad apparecchio, eliminando l'irragionevole “forbice” in parola. Il risultato paradossale è che se il avesse estinto in misura ridotta avrebbe pagato 21.000,00 euro Pt_1
e resistendo si è trovato a vedersi notificare una ordinanza ingiunzione pari alla metà (…) tuttavia è ingiusto che tale decisione saggia abbia precluso di accedere ai benefici dell'estinzione in misura ridotta ex art. 16 legge 689/81” cfr. pagg. 11 e ss dell'atto di opposizione].
Orbene, pur accedendo alla versione del non potrebbe pervenirsi ad una “rimessione Pt_1 nei termini di pagamento” essendosi l'odierna parte appellante determinata a non estinguere l'obbligazione in misura ridotta, ma a proporre opposizione al provvedimento salvo assumere decisioni difformi a seguito dell'intervento legislativo.
Alla luce di tutto quanto osservato, l'appello va respinto con conseguente conferma della sentenza del Giudice di Pace di n. 1648/2017. CP_4
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 ss.mm.ii. (tabella n. 2; scaglione n. 3) applicate le riduzioni massime di cui all'art. 4 c. 1 per i compensi relativi alle fasi di istruzione/trattazione e decisionale stanti l'esiguità dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare complessità.
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna in proprio e quale legale rappresentante della alla Parte_1 Parte_2 rifusione delle spese di lite che liquida in euro 3.386,50 per compensi professionali oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, a carico del di un ulteriore importo Pt_1
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi del disposto di cui all'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 24.9.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 1006/2018 R.G. promossa da:
, in proprio e quale legale rappresentante della con il Parte_1 Parte_2 patrocinio degli avv.ti Ripamonti Marco e Quaranta Nicola, appellanti contro
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_3
Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati
[...]
e difesi ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di CP_4 appellati
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 24.9.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 19.1.2018 , in proprio e quale legale rappresentante Parte_1 della ha proposto appello avverso la sentenza n. 1648/2017, resa dal Giudice di Parte_2
Pace di a conclusione del giudizio rubricato al n. 726/2016 R.G., di rigetto dell'opposizione CP_4 proposta nei confronti dell'ordinanza-ingiunzione n. G5030014/A1G9900K, emessa dall'
[...]
- sede di Controparte_5 e notificata in data 28.12.2015, con cui veniva ingiunto del pagamento della somma di euro CP_4
10.500,00 stante l'accertata violazione dell'art. 110 co. 9 lett. f bis) avendo installato n. Parte_3
7 apparecchi da divertimento e intrattenimento nell'esercizio denominato 'Casinò', non munito della prescritta autorizzazione di cui all'art. 88 T.U.L.P.S. Nello specifico, il ha chiesto, previa Pt_1 sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, riformarsi la stessa con conseguente annullamento dell'ordinanza-ingiunzione e vittoria di spese del doppio grado.
Col primo motivo di gravame, parte appellante ha lamentato il rifiuto, ad opera del Giudice di Pace, di esaminare “le questioni di nullità mosse nei confronti del processo verbale di contestazione”; violerebbe il diritto di difesa limitare l'indagine giudiziale al vaglio di legittimità dell'ingiunzione a valle.
Col secondo motivo di gravame, è stato censurato il mancato approfondimento dell'elemento oggettivo della pretesa violazione, non avendo il Giudice di Pace apprezzato gli sviluppi relativi al reato sul quale la sanzione amministrativa erogata al si fondava. Il Giudice, dunque, avrebbe Pt_1 dovuto rilevare che , titolare della ditta individuale 'Casinò', presso cui il Parte_4 Pt_1 procedeva all'installazione degli apparecchi, si era visto dichiarare l'insussistenza del fumus commissi delicti in sede penale e che, sulla base di tale decisione, era stata chiesta ed ottenuta la archiviazione del relativo procedimento [ “ (…) il sig. , titolare del centro Goldbet in Polignano a Mare, Pt_5 proprio in relazione all'accertamento da cui poi è scaturita la stessa sanzione amministrativa in capo al sia stato prosciolto dal GIP presso il Tribunale di Bari in accoglimento della richiesta di Pt_1 archiviazione avanzata dalla Procura della Repubblica. Richiesta avanzata sulla scorta dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Bari datata 28.12.12 (in atti) con cui lo stesso Tribunale aveva riconosciuto l'insussistenza del fumus commissi delicti”] ; il , invero, operava per conto di Parte_4 un operatore estero (Goldbet), riconosciuto soggetto discriminato sia dalla Corte di Giustizia che dalla
Corte di Cassazione. Di conseguenza, il Giudice di prime cure avrebbe violato i principi di libero stabilimento e libera prestazione dei servizi, oltre che di buon andamento ed imparzialità della P.A.
Col terzo motivo di gravame, è stato contestato il cattivo governo dell'art. 2697 c.c., per avere il primo Giudice richiesto al di fornire la prova dell'assenza dell'elemento soggettivo;
sarebbe Pt_1 dovuto, invece, incombere sulla P.A. l'onere di dimostrare la colpevolezza del trasgressore.
Da ultimo, il ha contestato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la sanzione “correttamente Pt_1 applicata al minimo edittale in relazione alla violazione contestata”; invero: “ (…) Nonostante il tenore della legge vigente all'epoca del fatto, il con la memoria ex art. 18 lamentava la Pt_1 manifesta arbitrarietà ed ingiustizia della forbice sanzionatoria da euro 1.500,00 a euro 15.000,00 ad apparecchio. La circostanza che il legislatore abbia poi fissato in euro 1.500,00 la sanzione dimostra la fondatezza dell'argomento. Ed allora i avrebbero dovuto quantomeno permettere Controparte_3 al di rientrare nei termini per estinguere in misura ridotta sulla base del nuovo parametro.” (sic Pt_1
p. 20 ricorso in appello).
Con memoria depositata il 23.01.2020, si sono costituiti in giudizio gli appellati che hanno contestato la fondatezza del gravame di cui hanno domandato il rigetto con vittoria di spese del secondo grado di giudizio.
Quanto al primo motivo di impugnazione, l'Amministrazione ha evidenziato come soltanto l'ordinanza-ingiunzione, e non già il verbale di accertamento, sia atto avente valore provvedimentale, autonomamente impugnabile;
vieppiù, dall'ordinanza-ingiunzione impugnata sarebbero, per vero, evincibili le motivazioni che avevano condotto l'Agenzia a sanzionare la condotta del Pt_1
Infondata sarebbe la doglianza relativa all'insussistenza della violazione;
l'autorizzazione resa ai sensi dell'art. 86 T.U.L.P.S. non escluderebbe la necessità della ulteriore e distinta di cui all'art. 88
T.U.L.P.S.
Né sarebbe degna di pregio la censura incentrata sulla violazione della disciplina di cui all'art. 3 l.
689/1981, fondata su di una presunzione di colpa, che riserva a colui che abbia commesso il fatto l'onere della prova contraria. Nel caso di specie, poi, la qualità professionale del ricorrente avrebbe richiesto la conoscenza specifica della normativa di settore, in quanto l'attività espletata dal Parte_4 era pubblicizzata all'esterno dell'esercizio e, come tale, individuabile nel corso dei periodici accessi che il effettuava nei locali per il c.d. scassettamento, consistente nella materiale raccolta delle Pt_1 monete dagli apparecchi.
Infine, è stata evidenziata la correttezza del calcolo effettuato dall'Amministrazione onde pervenire alla quantificazione della sanzione. A tal proposito, nel momento in cui il decideva di non Pt_1 avvalersi del pagamento in forma ridotta, parte appellata applicava l'importo della sanzione dovuta sulla base dei criteri risultati congrui all'interno della forbice ricompresa fra euro 1.500,00 ed euro
15.000,00; quanto alla circostanza che il legislatore del 2015 abbia eliminato detta forbice, la variazione veniva prevista esclusivamente con riferimento al titolare dell'esercizio, con esclusione degli altri soggetti responsabili.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, la causa, matura per la decisione,
è stata definita all'esito dell'udienza celebrata il 24.09.2025 ai sensi del disposto di cui all'art. 429
c.p.c.
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Il 29.11.2013 funzionari dell' la , la e il - Controparte_5 CP_4 CP_5 CP_5 sede di eseguivano un'ispezione presso i locali della ditta individuale 'Casinò' di CP_4 Parte_4
, siti in Polignano a Mare alla via Atropo n. 47/A e recanti insegna 'Goldbet Scommesse
[...]
Sportive - Internet point'. All'esito della verifica, accertavano che ivi venivano accettate, per conto del bookmaker estero 'Goldbet - succursale di Lugano', scommesse sportive in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 88 T.U.L.P.S. [“La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di o di altri CP_6 enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione”]. All'interno dell'esercizio veniva rilevata la presenza di “n. 7 apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 co. 6 lett. a) T.U.L.P.S. di cui n. 5 aventi identificativo
LN03115163E, LN03074961U, KN02799585E, LN03115172E, LN03122061J, di proprietà della
collegati alla rete del concessionario 'Lottomatica Videolottery S.p.A., e n. 2 Parte_2 apparecchi aventi codice identificativo IN02213786S, KN02757328P, sempre di proprietà della
collegati alla rete del concessionario 'B Plus Giocolegale Limited', muniti di nulla Parte_2 osta esposti in originale” (sic foglio 9 p.v.v.). Alla veniva contestata la violazione di Parte_2 cui all'art. 110 co. 9 lett. f bis) T.U.L.P.S. per aver installato gli apparecchi di cui supra nell'esercizio
'Casinò' non munito della autorizzazione di cui all'art. 88 del TULPS.
Con atto notificato il 23.12.2013, la violazione veniva contestata a , legale Parte_1 rappresentante della società proprietaria.
La prima delle censure sollevate da parte appellante risulta, pertanto, non fondata in quanto il processo verbale di contestazione reca espressamente le motivazioni a sostegno dell'adozione del provvedimento sanzionatorio tanto da consentire all'odierno appellante di far pervenire una memoria difensiva all' ai sensi del disposto di cui all'art. 18 della L. n. Controparte_3
689/81.
Tanto premesso è incontestato che la abbia proceduto alla installazione degli Parte_2 apparecchi di intrattenimento nell'esercizio denominato Casinò non munito della autorizzazione ex art. 88 TULPS. La circostanza non è contestata [“I soggetti che effettuano l'esercizio delle scommesse possono installare apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110 co. 6 T.U.L.P.S., solo in presenza della licenza di polizia ex art. 88, atteso che la possibilità di installazione sulla base della licenza di cui all'art. 86 riguarda solo i locali aperti al pubblico che non siano già soggetti all'autorizzazione di polizia di cui all'art. 88, come appunto previsto da tale norma per l'esercizio delle scommesse” (cfr. Cass. 7855/2022)].
Nei locali in cui si esercita l'attività di scommessa, gli apparecchi da divertimento di cui all'art. 110 co. 6 possono essere installati solo se l'imprenditore è in possesso della licenza di polizia di cui all'art. 88 [circolare prot. n. 2013/491/DAR/UD].
Ora, nel caso di specie l'odierno appellante ha allegato la archiviazione del procedimento a carico di , esercente dell'attività di raccolta di scommesse per conto del bookmaker Controparte_7 estero;
nello specifico ha prodotto l'ordinanza resa dal Tribunale del Riesame sulla cui scorta sarebbe intervenuta l'archiviazione del GIP su richiesta avanzata dal PM.
Ora, prescindendo dagli esiti del procedimento penale – conclusosi, per allegazione di parte, innanzi al GIP con l'archiviazione della posizione del – preme evidenziare che il non Pt_5 Pt_1 ha in alcun modo rappresentato gli esiti del giudizio amministrativo dallo stesso promosso Pt_5 avverso il provvedimento di diniego di rilascio della autorizzazione ex art. 88 TULPS.
Ne consegue che, unico dato incontestato, sia la assenza del titolo al momento dell'accesso dei verbalizzanti e, dunque, della installazione degli apparecchi nell'esercizio 'Casinò' da parte della
Parte_2
Come dichiarato dal titolare dell'esercizio, , ai verbalizzanti, la Questura di Parte_4 CP_4 aveva negato, in data 07.03.2011, il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 88; contro il diniego era stato presentato ricorso al T.A.R. competente. L'esito del predetto giudizio non è stato reso noto. La
Amministrazione ingiungente in accoglimento degli scritti difensivi inoltrati dal ex art. 18 l. Pt_1
689/1981, dapprima optava per la sospensione del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa fino alla data della definizione del giudizio amministrativo, successivamente, a fronte di nota acquisita a prot. n. 26664 del 28.04.2014 della Direzione centrale accertamento e riscossione, si determinava a procedere senza verificarne l'esito.
Quanto alla lamentata carenza dell'elemento soggettivo, l'art. 3 l. 689/1981 postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, gravando su quest'ultimo l'onere di provare di aver agito incolpevolmente (cfr. da ultimo C. 11777/2020). A tal ultimo riguardo, l'inevitabilità dell'ignoranza del precetto violato va apprezzata anche alla luce della conoscenza e dell'obbligo di conoscenza delle leggi che grava sull'agente in relazione alle qualità professionali e al dovere di informazione sulle norme e sulla relativa interpretazione (cfr.
Cass.18471/2014). Nel caso di specie, l'attività espletata dal era pubblicizzata all'esterno Parte_4 dell'esercizio e, come tale, agevolmente individuabile nel corso dei periodici accessi che il Pt_1 effettuava nei locali per lo c.d. scassettamento, consistente nella materiale raccolta delle monete dagli apparecchi.
Parimenti infondato l'ultimo motivo di gravame, incentrato sull'entità della sanzione in concreto irrogata.
Parte appellante non si duole del calcolo della sanzione effettivamente inflitta, ma di non esser stata rimessa nei termini per il pagamento della stessa in misura ridotta – a cui si era inizialmente determinata a non procedere – nonostante l'intervenuta modifica legislativa di cui alla Legge di stabilità per l'anno 2015 [“ (…) con la legge di stabilità 2015 ha ribadito la sussistenza della violazione de qua originariamente sancita dall'art. 110 c. 9 /F bis del ma ha fissato l'entità Pt_3 della sanzione ad euro 15.000 ad apparecchio, eliminando l'irragionevole “forbice” in parola. Il risultato paradossale è che se il avesse estinto in misura ridotta avrebbe pagato 21.000,00 euro Pt_1
e resistendo si è trovato a vedersi notificare una ordinanza ingiunzione pari alla metà (…) tuttavia è ingiusto che tale decisione saggia abbia precluso di accedere ai benefici dell'estinzione in misura ridotta ex art. 16 legge 689/81” cfr. pagg. 11 e ss dell'atto di opposizione].
Orbene, pur accedendo alla versione del non potrebbe pervenirsi ad una “rimessione Pt_1 nei termini di pagamento” essendosi l'odierna parte appellante determinata a non estinguere l'obbligazione in misura ridotta, ma a proporre opposizione al provvedimento salvo assumere decisioni difformi a seguito dell'intervento legislativo.
Alla luce di tutto quanto osservato, l'appello va respinto con conseguente conferma della sentenza del Giudice di Pace di n. 1648/2017. CP_4
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 ss.mm.ii. (tabella n. 2; scaglione n. 3) applicate le riduzioni massime di cui all'art. 4 c. 1 per i compensi relativi alle fasi di istruzione/trattazione e decisionale stanti l'esiguità dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare complessità.
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna in proprio e quale legale rappresentante della alla Parte_1 Parte_2 rifusione delle spese di lite che liquida in euro 3.386,50 per compensi professionali oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, a carico del di un ulteriore importo Pt_1
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi del disposto di cui all'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 24.9.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco