Versione
1 agosto 1912
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15 gennaio 2000
15 gennaio 2000
Art. 1.
Chiunque, senza autorizzazione del Governo, adopera, come emblema, la Croce rossa in campo bianco, o fa uso della denominazione di «Croce Rossa» o «Croce di Ginevra» e' punito con gli arresti da uno a sei mesi o con l'ammenda da L. 300 a L. 2000. ((2)) ((Alla stessa sanzione)) soggiace chiunque contraffa' o altera l'emblema o la denominazione su ricordate o le adopera in guisa da generare confusione od inganno.
((Tali sanzioni)) sono aumentate di un terzo se l'emblema o la denominazione di cui sopra si usano quale marchio o parte di marchio di fabbrica o di commercio, o come insegna o contrassegno in qualsiasi modo applicato, a scopo di lucro.
-------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 ha disposto (con l'art. 62, comma 1) che "L' articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740 e' cosi' modificato: [...]
a) nel primo comma le parole "e' punito con gli arresti da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire 60.000 a 400.000" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni"".
Chiunque, senza autorizzazione del Governo, adopera, come emblema, la Croce rossa in campo bianco, o fa uso della denominazione di «Croce Rossa» o «Croce di Ginevra» e' punito con gli arresti da uno a sei mesi o con l'ammenda da L. 300 a L. 2000. ((2)) ((Alla stessa sanzione)) soggiace chiunque contraffa' o altera l'emblema o la denominazione su ricordate o le adopera in guisa da generare confusione od inganno.
((Tali sanzioni)) sono aumentate di un terzo se l'emblema o la denominazione di cui sopra si usano quale marchio o parte di marchio di fabbrica o di commercio, o come insegna o contrassegno in qualsiasi modo applicato, a scopo di lucro.
-------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 ha disposto (con l'art. 62, comma 1) che "L' articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740 e' cosi' modificato: [...]
a) nel primo comma le parole "e' punito con gli arresti da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire 60.000 a 400.000" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni"".
Commentario • 1
- 1. Delega al Governo per la depenalizzazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 gennaio 2000 · 2.7247887
Giurisprudenza • 3
- 1. Trib. Bologna, sentenza 26/04/2024, n. 1251Provvedimento: […] 4. L'art. 1 della legge 740/1912 prevedeva, al fine di prevenire e reprimere abusi dell' CP_5 la confisca dei prodotti posti in commercio con il segno della Croce Rossa non autorizzato o contraffatto. […] 1. Ai sensi dell'art.1 della legge 740/1912, l'uso dell'emblema della CP_3 senza autorizzazione del Governo, è vietato e costituisce illecito (ora amministrativo, in precedenza penale: “Chiunque, senzaLeggi di più...
- art. 10 c.p.i.·
- pubblicazione sentenza·
- concorrenza sleale·
- legittimazione attiva·
- marchio notorio·
- emblema Croce Rossa·
- art. 2598 c.c.·
- art. 44 Convenzione di Ginevra·
- confisca prodotti·
- autorizzazione prefettizia