Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/03/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n° 647/2017
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 647/2017
TRA
(C.F. ) – Avv. Maria Stella Parte_1 C.F._1
Fazio
attrice
E
(C.F. ) – Avv. Francesco Controparte_1 P.IVA_1
Napolitano
convenuta
Conclusioni di parte attrice:
I) ritenere e dichiarare che il sinistro si è verificato con le modalità descritte nell'atto introduttivo e provate a mezzo la prova orale raccolta in giudizio;
II) che il risarcimento oggetto di causa, così come provato con la perizia d'ufficio
e con il contratto versato in atti, riguarda la diaria giornaliera di gessatura prevista in polizza e contrattualmente dovuta all'istante Parte_1
(pari a € 150,00 x gg. 51) e riguarda anche il rimborso delle spese di mediazione, anch'esse provate documentalmente.
III) per l'effetto, condannare il convenuto, al pronto pagamento in favore dell'istante, della complessiva somma di € 7.650,00, così come da polizza contrattuale, versata in atti, oltre al pagamento delle spese di mediazione dovute necessariamente sostenere dall'attrice;
1
V) condannare la convenuta al pagamento delle spese, Controparte_2 competenze ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario, il quale ha dichiarato di avere anticipato le prime e non riscosso
i secondi, ex art. 93 c.p.c.;
VI) rigettare ogni contraria istanza, eccezione e difesa perché infondate in fatto e in diritto.
Conclusioni di parte convenuta:
In via preliminare
1. dichiarare nullo, ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., l'atto di citazione per carenza dei requisiti di cui ai n. 3, 4 e 5 dell'art. 163, co. 3, c.p.c., per i motivi suesposti;
Nel merito:
2. rigettare la domanda formulata da parte attrice in quanto destituita di fondamento logico e giuridico, nonché del tutto priva di supporto probatorio per tutte le ragioni esposte nel corpo del presente atto;
3. disporre la comparizione personale della parte ai sensi dell'art. 117 c.p.c. affinché forniscano gli opportuni chiarimenti in merito al verificarsi dell'accadimento in commento alle sue modalità;
4. condannare l'attrice alle spese del presente giudizio, nonché alla corresponsione in favore di , di una somma equitativamente Controparte_1 determinata ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. a titolo di risarcimento del danno patito dalla comparente per la costituzione nel presente giudizio, ai sensi del novellato disposto di cui agli artt. 91, 92 e 96 cod. proc. civ.;
5. emettere ogni altro provvedimento del caso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attrice esponeva che, in data
07/07/2015, attorno alle ore 20.30, mentre si trovava “nell'abitazione sita in Torrenova”
(ME), accingendosi a scendere le scale interne della predetta abitazione metteva il piede destro a vuoto e cadeva rovinosamente a terra, procurandosi lesioni e diverse contusioni alla caviglia destra ed al polso destro;
chiedeva quindi alla compagnia di assicurazione il pagamento dell'indennizzo di cui alla della polizza assicurativa n. 8705838, pari ad €
150,00 al giorno, per complessivi € 7.050,00 per periodo di gessatura.
2 La convenuta si costituiva eccependo la nullità della citazione per genericità del petitum, contestando nel merito il fatto storico descritto dall'attrice, il nesso di causalità tra l'evento e le lesioni lamentate e la mancata descrizione delle precise modalità del sinistro.
Evidenziava in particolare come il sinistro in questione risultasse avere parecchi elementi in comune con analoghi sinistri verificatisi nel messinese, ed in particolare:
“trattasi di sinistri, tutti connessi a polizze infortuni, le cui condizioni di polizza prevedono massimali molto elevati in ipotesi di ingessatura, ricovero e spese mediche, mentre nell'ipotesi di morte è previsto il minimo indennizzo;
trattasi di polizze riconducibili alla medesima agenzia ed alla medesima sub agenzia sita in Sant'Agata di Militello;
trattasi di polizze infortuni mai rinnovate alla scadenza annuale;
i soggetti coinvolti a vario titolo nei sinistri esaminati presentano numerosi profili di collegamento”.
Evidenziava altresì che nella dichiarazione resa agli accertatori (doc. 2), l'attrice aveva riferito che “c'erano altre persone che al momento non so fornire le generalità degli stessi. Non so fornire indicazioni del luogo esatto dell'abitazione dove è avvenuto
l'infortunio, in quanto non ricordo esattamente il nome della via. Non sono in grado di fornire le generalità della mia ex cognata anche perché non abbiamo più rapporti. Non so neanche dove rintracciarla”. Ella quindi, a distanza di soli due anni, non ricordava ove si trovasse l'abitazione in cui il sinistro era accaduto e se fosse in prossimità o meno di un centro abitato;
il nome della sua ex cognata, fidanzata di suo fratello;
chi fossero gli altri soggetti presenti (seppure successivamente indicati nell'atto di citazione); secondo quali modalità fu condotta al Pronto Soccorso.
Eccepiva infine i limiti previsti dall'art. 32, commi 3-ter e 3-quater, L. 27/2012, in ordine alla non risarcibilità delle microlesioni non strumentalmente accertabili, e chiedeva in subordine l'esclusione delle voci di danno non patrimoniale non risarcibili e la riduzione dell'eventuale somma dovuta nei limiti di polizza.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
La domanda è fondata.
L'eccezione di nullità della citazione va disattesa, ben potendosi cogliere dall'atto introduttivo il petitum e la causa petendi dedotti in giudizio.
Nel merito, il titolo contrattuale posto a fondamento della domanda è incontestato.
3 Ciò che la convenuta mette in dubbio è invece la veridicità stessa dell'accadimento storico, la cui inesistenza risulterebbe da alcune circostanze anomale e che – si adombra
– potrebbe essere stato simulato nell'ambito di un più ampio disegno truffaldino ai danni della compagnia.
Tuttavia, la riconducibilità dell'occorso a questo schema non è stata dimostrata in giudizio, rimanendo confinata nell'alveo di una mera suggestione.
Invero, la convenuta non ha mai indicato a quali sinistri sospetti sarebbe collegato quello in esame e quali sarebbero le persone coinvolte, né ha documentato gli sviluppi di eventuali indagini penali svolte, nonostante il lungo tempo trascorso.
Quanto alle incertezze risultanti dalla “dichiarazione spontanea” sub doc. 2, non si rinvengono in realtà tutte le anomalie lamentate dalla Compagnia: se è vero che l'attrice non ricordava al momento dove si trovasse l'abitazione in cui era avvenuto il sinistro, nè il nome della fidanzata dell'epoca di suo fratello, non risulta invece che non rammentasse neppure se tale abitazione fosse in prossimità o meno di un centro abitato (di tale circostanza non c'è traccia), né che le sia stato chiesto chi l'avesse accompagnata al
Pronto Soccorso, avendo viceversa ella sin da subito dichiarato di essersi recata prima alla guardia medica. Tale ultima circostanza è poi risultata veritiera, in quanto sono stati prodotti sia il referto di guardia medica, sia quello di pronto soccorso.
Quanto all'identità dell'altro soggetto presente al sinistro, anch'esso non riferito, è emerso trattarsi per l'appunto trattarsi di persona non conosciuta dall'attrice.
Il teste – indifferente e rispetto al quale parte convenuta non ha Testimone_1 sollevato alcun motivo di sospetto – ha infatti puntualmente riferito: “ero presente al fatto, poiché mi trovavo nel condominio in cui si è verificato il sinistro, per visionare un appartamento che dovevo locare nel mese di agosto. … Stavo scendendo le scale e ho visto l'attrice cadere ed immediatamente dopo gridare per il dolore. Sono stato io, unitamente ad un'altra ragazza, di cui non ricordo il nome, a soccorrerla. … L'attrice si
è fatta male al piede destro ed al polso, la stessa si è recata per farsi curare non so se al pronto soccorso o alla guardia medica, posso solo dire che è stata accompagnata dalla ragazza che mi ha aiutato a soccorrerla … posso dire di avere visto l'attrice dopo circa un mese dall'accaduto, poiché sono andato a vivere nello stesso condominio ed era con la gamba ingessata e le stampelle. Null'altro posso aggiungere … io e l'altra ragazza di cui ho già riferito eravamo presenti al presenti al sinistro”.
La ctu espletata in corso di giudizio, logicamente e congruamente motivata, ha poi concluso che “si può affermare che il nesso di causalità è del tutto plausibile, considerati
i criteri cronologici, topografici, dell'efficienza, della continuità fenomenica e
4 dell'esclusione.”. In particolare, è stato evidenziato che, in presenza della refertata “… disomogeneità dell'inserzione prossimale del legamento peroneo astragalico anteriore da fenomeni distrattivi. Tenosinovite dei peronieri”, non è necessario l'intervento chirurgico, e “la distorsione alla caviglia è stata trattata in gesso mediante un gambaletto gamba piede confezionato dal Dott. l'11.07.2015 e rimosso dal Dott. Per_1 al controllo del 3.08.2015 ma, tenuto conto della valutazione clinica, lo Per_2 specialista riteneva utile riapplicare il gesso per 21 giorni ancora per rimuoverlo definitivamente il 26.08.2015 con avvio ad eseguire FKT”.
In definitiva, dall'istruttoria non è emersa alcuna fondata ragione per additare a sospetto il sinistro in esame.
In merito alla quantificazione dell'indennità dovuta, va precisato che in atti è stato depositato, unitamente all'atto di citazione, esclusivamente un documento di due pagine
(“Polizza assicurativa – MULTIRISCHI – mod 11480 – EURA PROTEZIONE”) nel quale, alla voce “SOMME ASSICURATE E GARANZIE”, sono previste una “Diaria
Ricovero” di € 50,00 ed una Diaria Gesso” di € 140,00 giornalieri, non invece 150,00, come indicato da parte attrice.
Si deve inoltre far presente come l'attrice non abbia domandato alcun indennizzo per danno biologico permanente, sicché risultano inconferenti tutte le difese spiegate da parte convenuta in punto di franchigia e limiti alla risarcibilità del danno non patrimoniale.
In definitiva, tenuto conto che “la Perizianda ha mantenuto apparecchio gessato per 51 giorni e che ha avuto due giorni di ricovero (accesso alla guardia medica e accesso al Pronto Soccorso)”, risulterebbero dovuti i seguenti importi: € 50,00 x 2 = €
100,00 per ricovero ed € 140 x 51 = € 7.140,00, per un totale di € 7.240,00.
Avendo l'attrice limitato la domanda di pagamento dell'indennizzo ad € 7.050,00, essa deve perciò essere accolta nella misura indicata, oltre interessi al tasso legale dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte attrice ed a carico di parte convenuta, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase di trattazione ed € 900,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 2.700,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15% ed anticipazioni per
€ 771,24 (€ 283,50 per il giudizio ed € 487,74 per la mediazione), da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
5 Le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 647/2017 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento della somma di € 7.050,00, oltre interessi al tasso legale dal
07/07/2015 fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parete attrice, che liquida in complessivi € 2.700,00 per compensi ed € 771,24 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
3) pone le spese di ctu, come già liquidate per anticipazione, definitivamente a carico di parte convenuta.
Patti, 28/03/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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