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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 12311/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 12311/2020 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
(CF: ) RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. ZAPPALA' Parte_1 C.F._1
CARMELA LUCIA
RICORRENTE
CONTRO
LA (CF: ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 5.6.2023 parte ricorrente concludeva come da verbale.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio a Motta Sant'Anastasia il Parte_1 Controparte_2
12.02.1998 (anno 1998, numero 2, parte I).
Per_ Dalla coppia è nata una figlia, il 24.8.1995.
Con ricorso depositato il 29.10.2020 ha chiesto la separazione personale con Parte_1
addebito di responsabilità al coniuge, a causa della condotta fedifraga del marito, che intratteneva, contemporaneamente, in costanza di matrimonio, un'altra relazione extraconiugale.
Nonostante la notifica rituale, non si è costituito il resistente, di cui va dichiarata la contumacia.
All'udienza presidenziale tenutasi in data 8.6.2021, non essendo stato esperito il tentativo di conciliazione, per assenza del resistente, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha emesso i provvedimenti urgenti ed ha fissato udienza innanzi al giudice istruttore. In particolare, con l'ordinanza presidenziale è stato posto a carico del un assegno di € 400,00 mensili CP_2
per il coniuge.
In assenza di istruttoria, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 5.6.2023, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con atto conclusivo la ricorrente ha chiesto: dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito di colpa al marito;
porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento mensile, dell'importo di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Il pubblico ministero ha espresso parere favorevole.
_____
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalla ricorrente, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
_____
La ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione con addebito al marito, in considerazione dei comportamenti tenuti dallo stesso, contrari ai doveri nascenti dal matrimonio.
Ai fini della pronuncia occorre rilevare che l'istituto dell'addebito ha carattere eccezionale, e come tale presuppone comportamenti maggiormente gravi e frequenti rispetto alla condotta idonea a legittimare l'intollerabilità della vita coniugale. I comportamenti di un coniuge possono assumere rilevanza per la pronuncia di addebito solo allorché si traducano in violazione dei doveri discendenti dal matrimonio, o comunque siano inconciliabili con i doveri medesimi, come nel caso di violazione del dovere di assistenza morale e materiale ex art. 143 cc. Presupposto dell'addebito
è il nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare, “che va accertato verificando se la relazione extraconiugale, che di regola si presume causa efficiente di situazione di intollerabilità della convivenza, rappresentando violazione particolarmente grave, non risulti comunque priva di efficienza causale, siccome interviene in un ménage già compromesso, ovvero perché, nonostante tutto, la coppia ne abbia superato le conseguenze recuperando un rapporto armonico.” (Cass. N. 16270/2013). Come affermato dalla condivisa giurisprudenza di legittimità: “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (Cass. N.
18074/2014); “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. N. 14840/2006). Sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha confermato che grava sul coniuge che chiede l'addebito la prova delle condizioni di sussistenza dello stesso, e quindi la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
mentre sull'altro coniuge grava l'onere di provare che tali violazioni si sono determinate “in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo e al comune sentire, in una situazione stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da affectio coniugalis”, rispetto alla quale il vincolo matrimoniale era sostanzialmente già venuto a mancare a cagione della disaffezione tra i coniugi (Cass. n. 9074/2011).
Ritiene questo Tribunale che la domanda di addebito formulata dalla ricorrente sia fondata.
Unitamente al ricorso introduttivo è stata allegata documentazione atta a dimostrare che l'assunta violazione del dovere di fedeltà è stata attuata dal coniuge prima della introduzione del presente giudizio, il quale ha anche abbondato il tetto coniugale.
In particolare, la ricorrente ha depositato foto pubblicate sul social network facebook, che ritraggono il resistente con , e che fanno chiaro riferimento alla relazione tra di loro Parte_2
risalente ad agosto 2016 (all. 7, 8, 9 al ricorso); inoltre, la raccomandata inviata al resistente è stata ricevuta il 14.11.2017 da “ ”. Parte_2
Nella contumacia del resistente, tali elementi denotano la violazione dei doveri coniugali attribuibile al va quindi accolta la domanda della ricorrente e pronunciata la CP_2
separazione con addebito al marito.
____
Con riferimento alla domanda di un assegno di mantenimento per il coniuge, la ricorrente ha evidenziato in sede di udienza presidenziale di non aver lavorato durante il matrimonio e di svolgere vari lavori dopo la separazione (in sede di ricorso parla di impieghi, non contrattualizzati e sottopagati), mentre il resistente è un installatore di impianti, con reddito di circa 1.700,00 € al mese.
Per tale ragione, dovendosi ritenere fondata la dedotta esistenza di uno squilibrio contrattuale tra le parti, va confermato a carico del resistente un assegno per il coniuge di € 400,00 mensili, da rivalutare secondo l'indice Istat.
____ Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del resistente, cui è addebitata la separazione, da versarsi in favore dell'Erario, attesa l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spesse dello Stato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co. 1 e 2 c.c. dei coniugi
[...]
e , che hanno contratto matrimonio a Motta Sant'Anastasia il Parte_1 Controparte_2
12.02.1998 iscritto al registro di Stato Civile di quel Comune, anno 1998, numero 2, parte I, con addebito al resistente;
2) pone a carico di ed in favore della ricorrente un contributo di € 400,00 a Controparte_2
titolo di assegno di mantenimento, rivalutabile secondo l'indice Istat;
3) condanna al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.800,00 Controparte_2
per compensi, oltre spese generali, IVA e cassa come per legge, da corrispondersi in favore dell'Erario.
Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Motta Sant'Anastasia per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza esecutiva ex lege ad esclusione del capo 1).
Cosi deciso in Catania il 20/12/2024.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Massimo Escher
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 12311/2020 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
(CF: ) RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. ZAPPALA' Parte_1 C.F._1
CARMELA LUCIA
RICORRENTE
CONTRO
LA (CF: ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 5.6.2023 parte ricorrente concludeva come da verbale.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio a Motta Sant'Anastasia il Parte_1 Controparte_2
12.02.1998 (anno 1998, numero 2, parte I).
Per_ Dalla coppia è nata una figlia, il 24.8.1995.
Con ricorso depositato il 29.10.2020 ha chiesto la separazione personale con Parte_1
addebito di responsabilità al coniuge, a causa della condotta fedifraga del marito, che intratteneva, contemporaneamente, in costanza di matrimonio, un'altra relazione extraconiugale.
Nonostante la notifica rituale, non si è costituito il resistente, di cui va dichiarata la contumacia.
All'udienza presidenziale tenutasi in data 8.6.2021, non essendo stato esperito il tentativo di conciliazione, per assenza del resistente, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha emesso i provvedimenti urgenti ed ha fissato udienza innanzi al giudice istruttore. In particolare, con l'ordinanza presidenziale è stato posto a carico del un assegno di € 400,00 mensili CP_2
per il coniuge.
In assenza di istruttoria, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 5.6.2023, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con atto conclusivo la ricorrente ha chiesto: dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito di colpa al marito;
porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento mensile, dell'importo di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Il pubblico ministero ha espresso parere favorevole.
_____
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalla ricorrente, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
_____
La ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione con addebito al marito, in considerazione dei comportamenti tenuti dallo stesso, contrari ai doveri nascenti dal matrimonio.
Ai fini della pronuncia occorre rilevare che l'istituto dell'addebito ha carattere eccezionale, e come tale presuppone comportamenti maggiormente gravi e frequenti rispetto alla condotta idonea a legittimare l'intollerabilità della vita coniugale. I comportamenti di un coniuge possono assumere rilevanza per la pronuncia di addebito solo allorché si traducano in violazione dei doveri discendenti dal matrimonio, o comunque siano inconciliabili con i doveri medesimi, come nel caso di violazione del dovere di assistenza morale e materiale ex art. 143 cc. Presupposto dell'addebito
è il nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare, “che va accertato verificando se la relazione extraconiugale, che di regola si presume causa efficiente di situazione di intollerabilità della convivenza, rappresentando violazione particolarmente grave, non risulti comunque priva di efficienza causale, siccome interviene in un ménage già compromesso, ovvero perché, nonostante tutto, la coppia ne abbia superato le conseguenze recuperando un rapporto armonico.” (Cass. N. 16270/2013). Come affermato dalla condivisa giurisprudenza di legittimità: “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (Cass. N.
18074/2014); “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. N. 14840/2006). Sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha confermato che grava sul coniuge che chiede l'addebito la prova delle condizioni di sussistenza dello stesso, e quindi la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
mentre sull'altro coniuge grava l'onere di provare che tali violazioni si sono determinate “in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo e al comune sentire, in una situazione stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da affectio coniugalis”, rispetto alla quale il vincolo matrimoniale era sostanzialmente già venuto a mancare a cagione della disaffezione tra i coniugi (Cass. n. 9074/2011).
Ritiene questo Tribunale che la domanda di addebito formulata dalla ricorrente sia fondata.
Unitamente al ricorso introduttivo è stata allegata documentazione atta a dimostrare che l'assunta violazione del dovere di fedeltà è stata attuata dal coniuge prima della introduzione del presente giudizio, il quale ha anche abbondato il tetto coniugale.
In particolare, la ricorrente ha depositato foto pubblicate sul social network facebook, che ritraggono il resistente con , e che fanno chiaro riferimento alla relazione tra di loro Parte_2
risalente ad agosto 2016 (all. 7, 8, 9 al ricorso); inoltre, la raccomandata inviata al resistente è stata ricevuta il 14.11.2017 da “ ”. Parte_2
Nella contumacia del resistente, tali elementi denotano la violazione dei doveri coniugali attribuibile al va quindi accolta la domanda della ricorrente e pronunciata la CP_2
separazione con addebito al marito.
____
Con riferimento alla domanda di un assegno di mantenimento per il coniuge, la ricorrente ha evidenziato in sede di udienza presidenziale di non aver lavorato durante il matrimonio e di svolgere vari lavori dopo la separazione (in sede di ricorso parla di impieghi, non contrattualizzati e sottopagati), mentre il resistente è un installatore di impianti, con reddito di circa 1.700,00 € al mese.
Per tale ragione, dovendosi ritenere fondata la dedotta esistenza di uno squilibrio contrattuale tra le parti, va confermato a carico del resistente un assegno per il coniuge di € 400,00 mensili, da rivalutare secondo l'indice Istat.
____ Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del resistente, cui è addebitata la separazione, da versarsi in favore dell'Erario, attesa l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spesse dello Stato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co. 1 e 2 c.c. dei coniugi
[...]
e , che hanno contratto matrimonio a Motta Sant'Anastasia il Parte_1 Controparte_2
12.02.1998 iscritto al registro di Stato Civile di quel Comune, anno 1998, numero 2, parte I, con addebito al resistente;
2) pone a carico di ed in favore della ricorrente un contributo di € 400,00 a Controparte_2
titolo di assegno di mantenimento, rivalutabile secondo l'indice Istat;
3) condanna al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.800,00 Controparte_2
per compensi, oltre spese generali, IVA e cassa come per legge, da corrispondersi in favore dell'Erario.
Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Motta Sant'Anastasia per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza esecutiva ex lege ad esclusione del capo 1).
Cosi deciso in Catania il 20/12/2024.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Massimo Escher