TAR Catania, sez. IV, sentenza 10/03/2026, n. 744
TAR
Sentenza 10 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 10 bis L. 241/1990 per omessa comunicazione preavviso di rigetto

    La natura vincolata delle determinazioni in materia di sanatoria degli abusi edilizi esclude la necessità di apporti partecipativi dei soggetti interessati e, conseguentemente, l'obbligo di previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione del provvedimento impugnato

    Il diniego di condono risulta adeguatamente motivato attraverso il richiamo al parere negativo della Soprintendenza e alla circolare assessoriale n. 2 del 30 dicembre 2022, la quale precisa chiaramente l'impossibilità di assentire in zona vincolata abusi che abbiano dato luogo alla creazione di nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 32 L. 326/2003 e normativa regionale in materia di condono edilizio

    Il terzo condono edilizio in Sicilia, regolato dall'art. 24 della l.r. 5 novembre 2004, n. 15, richiama l'art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, che stabilisce l'insanabilità di opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincoli (anche relativi) in assenza o difformità del titolo abilitativo e non conformi alle norme urbanistiche. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 252/2022, ha chiarito che il rinvio all'art. 32 del d.l. 326/2003 include il limite di cui alla lettera d) del comma 27, che attribuisce carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino l'inedificabilità assoluta. Pertanto, nelle aree sottoposte a vincolo relativo, sono sanabili solo interventi di minore importanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, opere che non comportino nuovi volumi o superfici).

  • Rigettato
    Violazione del principio di uguaglianza e tutela del legittimo affidamento

    Il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento è predicabile solo in caso di attività amministrativa discrezionale. Nel caso di specie, l'attività amministrativa è vincolata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa siciliana sui condoni nella parte in cui prevedeva la possibilità di ottenere una sanatoria in zona vincolata (vincoli relativi). In seguito all'intervento della Consulta e al nuovo quadro normativo, all'Amministrazione non residua alcun potere discrezionale, essendo tenuta ad applicare le disposizioni vigenti che consentono il condono in zona vincolata solo per opere minori.

  • Rigettato
    Condonabilità degli abusi in quanto non comportanti la creazione di nuovi volumi o superfici

    Gli abusi realizzati comportano un incremento di volumetria e non possono essere ricondotti alla tipologia di 'opere minori' tassativamente previste come condonabili in zone sottoposte a vincoli. Inoltre, insistono su area di notevole interesse pubblico soggetta a tutela paesaggistica. La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che, in ambito paesaggistico, la creazione di qualsiasi nuovo volume o superficie è preclusa alla sanatoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. IV, sentenza 10/03/2026, n. 744
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 744
    Data del deposito : 10 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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