Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 10/03/2026, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00744/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00693/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 693 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Rizzo e Dario Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 12 febbraio 2024, con il quale il Comune di Lipari ha rigettato l’istanza di condono edilizio prot. n. 12402 del 30 marzo 2004;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 la dott.ssa AN CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con istanza prot. n. -OMISSIS- del 30 marzo 2004, il sig. -OMISSIS- chiedeva il rilascio di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito in l. n. 326/2003, per gli abusi edilizi realizzati nell’immobile sito nel Comune di -OMISSIS-, in -OMISSIS-, identificato al catasto fabbricati al foglio 98, particella 1379, sub 10, consistenti: 1) nella copertura di una parte di terrazza a livello tramite tettoie lignee chiuse su tre lati da una muratura di tamponamento e sostenute da pilastri; 2) nella costruzione di un vano nell’angolo sud-est dell’unità immobiliare tramite ampliamento della struttura in c.a. con due pilastri e solaio in laterocemento.
Essendo l’area interessata dall’abuso gravata da vincolo architettonico e paesaggistico, veniva chiesto alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di -OMISSIS- il rilascio del necessario nulla osta.
Con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 12 febbraio 2024, il Comune di Lipari rigettava l’istanza in ragione del parere negativo prot. 15330 espresso dalla Soprintendenza in data 24 agosto 2023.
Avverso il suddetto diniego propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, il sig. -OMISSIS- censurandolo per i seguenti motivi:
I. Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 e segg. e dell’art. 10 bis della legge 10.8.1990 n. 241, smi. Omessa comunicazione del preavviso di rigetto. Difetto di motivazione. Eccesso di potere. Violazione dei principi di trasparenza imparzialità e buon andamento.
Col primo motivo, il ricorrente lamenta la mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ex art. 10 bis della l. n. 241/1990;
II. Violazione di legge. Violazione della disciplina sul procedimento amministrativo. Eccesso di potere. Violazione del principio di parità di trattamento. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Violazione dei principi di trasparenza imparzialità e buon andamento.
Col secondo motivo, il ricorrente lamenta il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, facente riferimento esclusivamente alla circolare assessoriale n. 2 del 30 dicembre 2022;
III. Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 della legge 24.11.2003 n. 326, in combinato disposto con l’art. 24 della legge regionale 5.11.2004 n. 15 e con l’art. 23, comma 11, della legge regionale 10.8.1985 n. 37. Eccesso di potere. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento.
Col terzo motivo, il ricorrente lamenta che i provvedimenti impugnati fanno riferimento alla circolare assessoriale n. 2 del 30 dicembre 2022, la quale si fonda su una lettura restrittiva e indiscriminata della sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2022, e sostiene che l’art. 32 della l. n. 326/2003 prevede il divieto di sanatoria solo per le opere realizzate in aree soggette a vincolo d’inedificabilità assoluta;
IV. Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 della legge 24.11.2003 n. 326, in combinato disposto con l’art. 24 della legge regionale 5.11.2004 n. 15 e con l’art. 23, comma 11, della legge regionale 10.8.1985 n. 37. Eccesso di potere. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento.
Col quarto motivo, il ricorrente sostiene che la pronuncia della Corte costituzionale e la circolare assessoriale n. 2 del 30 dicembre 2022 che ne ha dato applicazione violino il principio di uguaglianza e di tutela del legittimo affidamento, tenuto conto che in passato molteplici richieste di sanatoria sono state assentite sulla base di un diverso orientamento;
V. Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 della legge 24.11.2003 n. 326, in combinato disposto con l’art. 24 della legge regionale 5.11.2004 n. 15 e con l’art. 23, comma 11, della legge regionale 10.8.1985 n. 37. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 167 del D.Lgs 22.1.2004 n. 42. Errore nei presupposti di fatto. Eccesso di potere. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento.
Col quinto motivo, il ricorrente sostiene la sanabilità degli abusi realizzati in quanto non comportanti la creazione di nuovi volumi o superfici;
Il Comune di Lipari, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
All’udienza pubblica del 26 febbraio 2026, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Osserva il Collegio che il c.d. terzo condono, in Sicilia, è regolato dall’art. 24 della l.r. 5 novembre 2004, n. 15, il cui comma 1 stabilisce che dalla “ data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell’istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto legge 30 settembre2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni ”.
L’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in l. 24 novembre 2003, n. 326, stabilisce che, fermo quanto previsto dagli artt. 32 e 33 della l. 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora “ siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ”.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, sono insanabili, ai sensi della suddetta disposizione, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), a meno che non ricorrano “ congiuntamente ” le seguenti condizioni:
a) che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo (che non necessariamente comporti l’inedificabilità assoluta);
b) che, pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;
c) che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai nn. 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria);
d) che ci sia il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2023, n. 1036; Cons. Stato, sez. I, 18 gennaio 2023, n. 90; Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 2022, n. 8781).
Va evidenziato, inoltre, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 252 del 19 dicembre 2022, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della l.r. Sic. 29 luglio 2021, n. 19 (secondo cui “ L’articolo 24 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 si interpreta nel senso che sono recepiti i termini e le forme di presentazione delle istanze presentate ai sensi dell’articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pertanto resta ferma l’ammissibilità delle istanze presentate perla regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta nel rispetto di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente ”), nonché, in via conseguenziale, degli artt. 1, comma 2, e 2 della medesima l.r. Sic. 29 luglio 2021, n. 19, ha chiarito quanto segue:
- il cit. art. 24 della l.r. Sic. 5 novembre 2004, n. 15 richiama espressamente l’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, come convertito, nella sua integralità; di conseguenza, tale rinvio riguarda non solo i termini e le forme della richiesta di concessione in sanatoria, ma anche i limiti entro i quali questa deve essere rilasciata, tra cui quello previsto dal citato comma 27, lettera d), dell’art. 32, che attribuisce “ carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino l’inedificabilità assoluta ”;
- in tal senso, si è espressa ripetutamente, tra l’altro, la Corte di cassazione penale, chiarendo che la l.r. Sic. 10 agosto 1985, n. 37, nel recepire il primo condono edilizio, che ammetteva la sanatoria in presenza di vincoli relativi, non può prevalere sulla normativa statale sopravvenuta che disciplina, in ogni suo aspetto, il terzo condono edilizio e che è anch’essa recepita dalla citata l.r. Sic. 5 novembre 2004, n. 15, mentre non pare condivisibile il diverso avviso del C.G.A.R.S., Adunanza del 31 gennaio 2012, parere n. 291 del 2010, secondo cui, nell’ambito della Regione -OMISSIS-, dovrebbe continuare ad applicarsi la disciplina attuativa del primo condono edilizio, prevista dalla l. 28 febbraio 1985, n. 47, preclusiva della sanatoria solo a fronte di vincoli di inedificabilità assoluta;
- deve dunque escludersi che l’applicabilità del condono edilizio in presenza di vincoli relativi possa rientrare “ tra le possibili varianti di senso del testo originario ” dell’art. 24 della l.r. Sic. 5 novembre 2004, n. 15;
- assurgono a norme di grande riforma economico-sociale le previsioni statali relative alla determinazione massima dei fenomeni condonabili, cui devono senz’altro ricondursi quelle che individuano le tipologie di opere insuscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, come convertito, incluso il limite di cui alla lettera d).
A seguito di ciò, il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali ha emanato la circolare n. 2/2022 (cui fa riferimento il provvedimento impugnato), recependo il divieto di condonabilità in aree vincolate ex l. n. 326/2003 nei termini indicati.
In ultimo, anche il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione -OMISSIS- ha affermato che: “ Sulla scorta della recente pronuncia del giudice delle leggi (Corte Costituzionale, 19 dicembre 2022, n. 252), deve…ritenersi ormai superato quanto prospettato nel parere di questo Consiglio (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione -OMISSIS-, Sezioni Riunite, n. 291/10 del 31 gennaio 2012) evocato dall’appellante, sicché, in Sicilia, il terzo condono edilizio, a differenza dei precedenti, non è ammissibile non solo in presenza di vincoli assoluti, ma anche in presenza di vincoli relativi ” (C.G.A.R.S., sez. giurisd., 27 novembre 2023 n. 836).
Nelle aree sottoposte a vincolo relativo, sono, quindi, sanabili, anche in ambito regionale, i soli interventi edilizi di minore importanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, opere che non comportino nuovi volumi o superfici).
In particolare, non è ammesso il condono nel caso di realizzazione di nuovi volumi o superfici.
Sulla base di tali coordinate normative ed ermeneutiche, non è accoglibile la tesi di parte ricorrente circa la condonabilità degli interventi di cui all’istanza di condono, in quanto:
- comportando un incremento di volumetria, non possono essere ricondotti alla tipologia di “ opere minori ” tassativamente previste come condonabili in zone sottoposte a vincoli (e d’altra parte lo stesso ricorrente nell’istanza di condono ha classificato gli abusi come di tipologia 01);
- insistono su area di notevole interesse pubblico soggetta a tutela paesaggistica.
Peraltro, per ciò che attiene al profilo paesaggistico, “ rileva, in particolare, la creazione di ogni tipo di volume, come precisato dalla giurisprudenza: sul punto, cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, VI, 2 luglio 2015, n. 3289 (coerentemente alla natura degli interessi perseguiti e della norma stessa, il divieto di incremento dei volumi esistenti imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisca a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume); Consiglio di Stato, II, 24 aprile 2023, n. 4123 (non è rilevante, sotto il profilo paesaggistico, la distinzione tra volumi e volumi tecnici, tra volumi interrati e fuori terra; ai fini di tutela del paesaggio, il divieto di incremento dei volumi esistenti si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, non potendo distinguersi tra volume tecnico ed altro tipo di volume, interrato o meno); Consiglio di Stato, VI, 14 novembre 2022, n. 9950 (in area sottoposta a vincolo paesaggistico la realizzazione di un nuovo volume ulteriore va qualificato come nuova costruzione che modifica irreversibilmente lo stato dei luoghi; hanno una indubbia rilevanza paesaggistica tutte le opere realizzate sull’area sottoposta a vincolo, anche se trattasi di volumi tecnici ed anche se si tratta di una eventuale pertinenza); Consiglio di Stato, VI, 21 febbraio 2022, n. 1213 (nell’ambito dei territori vincolati a livello paesaggistico è da ritenersi preclusa la sanatoria di qualsivoglia nuovo volume, anche di natura tecnica, o di qualsivoglia superficie).
Considerazioni in parte analoghe valgono in relazione alla nozione di superficie, avendo la giurisprudenza condivisibilmente affermato che in ambito paesaggistico la “superficie utile” va “intesa in senso ampio e finalistico, ossia non limitata agli spazi chiusi o agli interventi capaci di provocare un aggravio del carico urbanistico, quanto piuttosto considerando l’impatto dell’intervento sull’originario assetto del territorio e, quindi, l’idoneità della nuova superficie, qualunque sia la sua destinazione, a modificare stabilmente la vincolata conformazione originaria del territorio, ragion per cui di superficie utile deve parlarsi in presenza di qualsiasi opera edilizia calpestabile o che può essere sfruttata per qualunque uso, atteso che il concetto di utilità ha un significato differente nella normativa in materia di tutela del paesaggio rispetto alla disciplina edilizia” (T.A.R. Campania, Salerno, I, 4 marzo 2019, n. 358, nonché Consiglio di Stato, VI, 21 febbraio 2022, n. 1213, già citata) ” (T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. III, 15 gennaio 2025, n. 117).
In ordine alle ulteriori censure sollevate dalla ricorrente, occorre aggiungere quanto segue.
Per quel che concerne il profilo motivazionale, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, a fronte di un atto vincolato in materia di repressione di abusi edilizi, “ non si richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né, ancora, alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale in ordine all’intervento repressivo, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile del privato alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (sul punto, cfr., fra le tante, T.A.R. Campania, Napoli, IV, n. 3110/2020; Consiglio di Stato, II, n. 3485/2020, n. 1765/2020, n. 549/2020; Consiglio di Stato, VI, n. 7793/2019 e n. 3685/2019; nonché Consiglio di Stato, Ad. Plen., 17 settembre 2017, n. 9) ” (T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. II, 5 giugno 2025, n. 1782).
Nel caso di specie, il diniego di condono risulta adeguatamente motivato ex art. 3, comma 3, della l. n. 241/1990, attraverso il richiamo al parere negativo della Soprintendenza e alla circolare assessoriale n. 2 del 30 dicembre 2022, la quale precisa chiaramente l’impossibilità di assentire in zona vincolata abusi che abbiano dato luogo alla creazione di nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi.
Stante i caratteri dell’abuso e la disciplina dettata dal legislatore in materia di c.d. terzo condono edilizio, nessun ulteriore approfondimento istruttorio era necessario e nessun ulteriore apparato motivazionale doveva essere articolato ai fini del rigetto della domanda.
Destituito di fondamento anche il motivo di ricorso inerente alla violazione delle garanzie partecipative, in quanto, in assenza dei presupposti di legge di sanabilità e il parere negativo della Soprintendenza, il Comune non poteva che adottare una determinazione sfavorevole in ordine all’istanza presentata; ne consegue l’irrilevanza della omessa comunicazione del c.d. preavviso di rigetto, in conformità al pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui “ la natura vincolata delle determinazioni in materia di sanatoria degli abusi edilizi esclude la necessità di apporti partecipativi dei soggetti interessati e, conseguentemente, l’obbligo di previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda ” (T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. I, 24 giugno 2025, n. 2011).
Infondata la censura con cui parte ricorrente lamenta la disparità di trattamento che deriverebbe dal revirement imposto dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 252/2022 e dalla circolare regionale n. 2/2022 nella trattazione di casi di abusi in zona vincolata per cui è stato chiesto il condono, tenuto conto che prima della sua adozione diverse pratiche sarebbero state evase in senso favorevole ai privati, sulla scorta di un precedente orientamento ormai superato.
Ritiene il Collegio che il vizio di eccesso di potere svelato dall’indice sintomatico della disparità di trattamento è ontologicamente predicabile solo in caso di attività amministrativa discrezionale, allorquando nel bilanciamento dei contrapposti interessi pubblici e privati e a fronte di una situazione fattuale identica, l’Amministrazione giunga a risultati ingiustificatamente difformi all’esito dei diversi procedimenti.
Nel caso in esame, invece, a venire in rilievo è un’attività amministrativa di tipo vincolato, che riposa sulla sentenza n. 252/2022 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della normativa siciliana sui condoni nella parte in cui prevedeva la possibilità di ottenere una sanatoria in zona vincolata (vincoli relativi).
Per effetto dell’intervento della Consulta e del nuovo quadro normativo di riferimento, in capo all’Amministrazione non residua più alcun apprezzamento di tipo discrezionale, essendo tenuta ad applicare le disposizioni in materia vigenti, in ossequio alle quali è possibile ottenere un condono in zona vincolata solo per opere minori (cfr. T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. III, n. 1642/2025 cit.).
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato in sentenza.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
GI LE, Presidente
AN CC, Primo Referendario, Estensore
Andrea Maisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN CC | GI LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.