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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rovigo, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rovigo |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
DI BISCEGLIE GENNARO, Presidente
ER RA, Relatore
RIGONI ALER, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 144/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rovigo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6UO1CAOO5891 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6UO1CAOO5891 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6UO1CAOO5891 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: annullare l'avviso di accertamento;
condannare l'Agenzia delle Entrate di Rovigo al pagamento di spese e onorari del giudizio
Resistente: rigettare il ricorso con reiezione di tutte le eccezioni di controparte e la conseguente conferma della legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento impugnato;
condannare la parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio come da nota allegata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, iscritto all'Ordine dei Dott. Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova, c.f. CF_Difensore_1, opponeva l'avviso di accertamento n T6U01CA00589/2025 per l'anno d'imposta 2020, notificato dall'A.E. di Rovigo in data 29/08/2025, avente a oggetto il pagamento della maggior imposta Irpef di € 8.794,00, addizionale regionale di € 492,00, addizionale comunale di € 319,00, oltre sanzioni di € 8.644,50 ed interessi, in quanto dalla dichiarazione dei redditi del 17/11/2021 e dalla successiva dichiarazione integrativa del 22/09/2022, relative all'anno d'imposta 2020, erano emersi redditi diversi non dichiarati e imponibili a tassazione ordinaria, pari a € 40.000,00 percepiti a seguito di un accordo conciliativo concluso con Banca_1 Deduceva che la motivazione dell'avviso di accertamento si fonda essenzialmente sul rinvio alla sentenza n. 139/2025 della Cgt di Rovigo che, in ordine al silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso relativa alle ritenute d'acconto operate da Banca Banca_1 Spa per la medesima erogazione, ha negato il diritto alla restituzione. Criticava l'incoerenza delle argomentazioni rappresentate nella sentenza n 139/2025 e mutuate nell'atto impositivo che, di conseguenza, risultava viziato da manifesto difetto di motivazione. Nella sentenza la somma incassata viene prima raccordata alla perdita di un reddito futuro da assumere come lucro cessante e successivamente, senza alcuna continuità argomentativa, classificata nell'ambito dei redditi diversi alla stregua di un compenso versato a fronte di un'obbligazione di fare di non fare o di permettere. A sostegno dell'impugnativa formulava una serie di osservazioni giuridiche e richiamava la sentenza della S.C. n.
33296 del 19/12/2024 che ha ritenuto esclusa da VA la transazione volta a rinunciare agli atti di causa sulla base di principi applicabili “anche nel comparto delle imposte sui redditi ed in particolare in tema di transazioni per cause di lavoro”. Spiegava che la Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 61/2016, aveva riconosciuto il diritto all'assunzione del sig. Ricorrente_1 presso una società del Gruppo Banca_1 Spa e, a definizione del contenzioso radicato avanti la Corte di Cassazione a seguito dell'impugnazione della sentenza della Corte di appello di Venezia, è stato sottoscritto un atto transattivo con il riconoscimento forfettario della somma di 40.000,00 euro al ricorrente per non essere stato assunto presso una delle società del Gruppo Banca_1 Spa. La somma corrisposta dall'Istituto bancario non è ricongiungibile ad alcuna fattispecie imponibile, avendo natura di mera reintegrazione patrimoniale e, quindi, di danno emergente. Il fondamento causale dell'erogazione della somma sarebbe da raccordare alla condotta illecita contrattuale di Banca_1 Spa, che ha precluso la possibilità di una più gratificante carriera professionale, cagionando così un danno emergente privo di rilevanza impositiva.
In definitiva, il risarcimento del danno ingiusto per la violazione di obblighi contrattuali da parte del Gruppo
Banca_1 Spa avrebbe rappresentato solo il ristoro delle opportunità di carriera professionale compromesse dalla condotta illecita del Gruppo bancario. L'A.E- Direzione Provinciale di Rovigo, in persona del Direttore pro-tempore, depositava atto di controdeduzioni e si costituiva ritualmente in giudizio. Esponeva che nell'anno d'imposta 2020 il contribuente aveva percepito la somma di
€ 40.000,00, in virtù di un accordo conciliativo concluso in data 30.10.2020 con Banca_1, imponibile a tassazione ordinaria ma non dichiarata. In data 24/10/2023, il Sig. Ricorrente_1 aveva presentato all'Ufficio Territoriale di Rovigo una domanda di rimborso relativa alla ritenuta d'acconto effettuata dal sostituto d'imposta Banca_1 s.p.a., non ottenendo riscontro aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza. Con sentenza n. 139/2025 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rovigo ha rigettato il ricorso in quanto la somma corrisposta costituisce: “(…) un'indennità per la rinuncia a redditi futuri e non può essere qualificata come risarcimento per “danno emergente da perdita di chance” (…)”. In relazione all'eccepito difetto di motivazione replicava che, nell'atto impugnato, l'Ufficio ha descritto in modo chiaro che da un controllo per l'anno d'imposta 2020 aveva rilevato, dalla
Certificazione Unica (CU) rilasciata da Banca_1 s.p.a., il versamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 40.000,00, non inclusa nella dichiarazione dei redditi del 17/11/2021 e nella successiva dichiarazione integrativa del 22/09/2022, presentate per l'anno d'imposta 2020, pur trattandosi di somme da assoggettare a tassazione ordinaria. Dalla lettura dell'atto di transazione sottostante emerge che, a definizione del contenzioso in atto, il signor Ricorrente_1 ha concordato una soluzione conciliativa della controversia con abbandono del giudizio pendente e rinuncia all'assunzione presso una delle società del Gruppo Banca_1 a fronte del riconoscimento della somma lorda di Euro 40.000,00 (euro quarantamila/00) assoggettata al regime fiscale previsto dall'art. 67, comma 1, lettera l, D.P.R. n.
917/1986”, da corrispondere al netto delle ritenute fiscali di legge (ritenuta fiscale del 20% a titolo di acconto). Il Sig. Ricorrente_1 ha accettato la qualificazione di “redditi derivanti (…) dalla assunzione di obbligazioni di fare, non fare o permettere” di cui all'art. 67, co. 1, lettera l) del D.P.R. 917/1986 e contestualmente ha rinunciato al versamento della somma di € 8.000,00 trattenuta da Banca_1 s. p.a. a titolo di acconto e destinata all'Erario. Non può configurarsi l'ipotesi di “perdita di chance” poiché
l'obbligazione pecuniaria era unicamente destinata a remunerare la rinuncia all'azione e alle domande azionate (obbligazione di fare/non fare).
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso non possono trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. Il sig.
Ricorrente_1 ha opposto l'avviso di accertamento n. T6U01CA00589/2025 per l'anno d'imposta 2020 avente a oggetto il pagamento di Irpef, addizionale regionale, addizionale comunale, oltre sanzioni ed interessi addebitati dall'A.E. poiché nella dichiarazione dei redditi del 17/11/2021 e nella successiva dichiarazione integrativa del 22/09/2022, per l'anno 2020, non aveva dichiarato la somma di € 40.000,00 ricevuta in virtù di un accordo transattivo concluso in data 30.10.2020 con Banca_1 e da assoggettare a tassazione ordinaria. La Corte ritiene anzitutto di chiarire che l'avviso impugnato appare correttamente motivato e tale da consentire al contribuente di comprendere le ragioni di fatto e diritto che ne sono il fondamento e di svolgere una piena difesa, come confermato dalle ampie argomentazioni in fatto e diritto contenute nel ricorso introduttivo. Nel merito della vicenda, rileva che la somma di € 40.000,00 (lorda) è stata percepita a seguito di un "accordo transattivo" in pendenza di giudizio. L'art. 1965 del Codice Civile definisce tale accordo come il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite o ne prevengono l'insorgenza. La transazione è un istituto giuridico che mira a risolvere una situazione di incertezza legale prima che questa venga definita da un'autorità esterna. Perché si possa parlare di transazione deve esistere la cosiddetta "res dubia", ovvero una situazione giuridica incerta. Se la lite fosse già stata risolta in modo definitivo (ad esempio con una sentenza passata in giudicato), non ci sarebbe più l'incertezza necessaria per transigere. Perciò le rinunce in sede di transazione sono scelte negoziali volontarie: se una parte accetta una somma di denaro, per rinunciare alla pretesa di assunzione o alla prosecuzione del giudizio, sta esercitando la propria autonomia contrattuale per porre fine a una lite. Se avviene all'interno di una transazione valida, l'ordinamento considera detta rinuncia una delle reciproche “concessioni” che le parti hanno ritenuto necessarie per la definizione della lite e non una perdita subita ingiustamente. In tale contesto, il ricorrente ha desistito dal far valere in giudizio il proprio diritto (o la pretesa) a essere assunto, ricevendo in cambio una somma di denaro, senza circostanziare che la stessa era diretta a indennizzare voci specifiche. Il diritto alla costituzione del rapporto di lavoro, oggetto di rinuncia, è anche diritto ai vantaggi economici che discendono direttamente dal rapporto. In sintesi, la somma è stata versata a fronte della rinuncia a un'opportunità di reddito che il ricorrente poteva ottenere portando a compimento l'azione giudiziale intrapresa: la volontà delle parti, al momento della transazione, era che la stessa compensasse la rinuncia all'assunzione nel gruppo Banca_1 e la perdita di un reddito non più percepibile. Pertanto, la somma corrisposta per la rinuncia all'assunzione deve essere inquadrata non come risarcimento di una carriera professionale nell'ambito di un rapporto di lavoro (mai nato), ma come corrispettivo per l'assunzione di un obbligo di "non fare" (ovvero desistere dal promuovere ulteriori azioni legali per ottenere il posto di lavoro). Ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. l) del
TUIR, tale somma rientra tra i "redditi diversi" e concorre alla formazione del reddito ordinario del percipiente. Per le suesposte ragioni, il ricorso va respinto. Le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti, attesa la particolarità della fattispecie e il ricorrere di apprezzabili ragioni di equità.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa o da considerarsi assorbita, respinge il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
DI BISCEGLIE GENNARO, Presidente
ER RA, Relatore
RIGONI ALER, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 144/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Rovigo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6UO1CAOO5891 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6UO1CAOO5891 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6UO1CAOO5891 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 20/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: annullare l'avviso di accertamento;
condannare l'Agenzia delle Entrate di Rovigo al pagamento di spese e onorari del giudizio
Resistente: rigettare il ricorso con reiezione di tutte le eccezioni di controparte e la conseguente conferma della legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento impugnato;
condannare la parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio come da nota allegata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, c.f. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, iscritto all'Ordine dei Dott. Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova, c.f. CF_Difensore_1, opponeva l'avviso di accertamento n T6U01CA00589/2025 per l'anno d'imposta 2020, notificato dall'A.E. di Rovigo in data 29/08/2025, avente a oggetto il pagamento della maggior imposta Irpef di € 8.794,00, addizionale regionale di € 492,00, addizionale comunale di € 319,00, oltre sanzioni di € 8.644,50 ed interessi, in quanto dalla dichiarazione dei redditi del 17/11/2021 e dalla successiva dichiarazione integrativa del 22/09/2022, relative all'anno d'imposta 2020, erano emersi redditi diversi non dichiarati e imponibili a tassazione ordinaria, pari a € 40.000,00 percepiti a seguito di un accordo conciliativo concluso con Banca_1 Deduceva che la motivazione dell'avviso di accertamento si fonda essenzialmente sul rinvio alla sentenza n. 139/2025 della Cgt di Rovigo che, in ordine al silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso relativa alle ritenute d'acconto operate da Banca Banca_1 Spa per la medesima erogazione, ha negato il diritto alla restituzione. Criticava l'incoerenza delle argomentazioni rappresentate nella sentenza n 139/2025 e mutuate nell'atto impositivo che, di conseguenza, risultava viziato da manifesto difetto di motivazione. Nella sentenza la somma incassata viene prima raccordata alla perdita di un reddito futuro da assumere come lucro cessante e successivamente, senza alcuna continuità argomentativa, classificata nell'ambito dei redditi diversi alla stregua di un compenso versato a fronte di un'obbligazione di fare di non fare o di permettere. A sostegno dell'impugnativa formulava una serie di osservazioni giuridiche e richiamava la sentenza della S.C. n.
33296 del 19/12/2024 che ha ritenuto esclusa da VA la transazione volta a rinunciare agli atti di causa sulla base di principi applicabili “anche nel comparto delle imposte sui redditi ed in particolare in tema di transazioni per cause di lavoro”. Spiegava che la Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 61/2016, aveva riconosciuto il diritto all'assunzione del sig. Ricorrente_1 presso una società del Gruppo Banca_1 Spa e, a definizione del contenzioso radicato avanti la Corte di Cassazione a seguito dell'impugnazione della sentenza della Corte di appello di Venezia, è stato sottoscritto un atto transattivo con il riconoscimento forfettario della somma di 40.000,00 euro al ricorrente per non essere stato assunto presso una delle società del Gruppo Banca_1 Spa. La somma corrisposta dall'Istituto bancario non è ricongiungibile ad alcuna fattispecie imponibile, avendo natura di mera reintegrazione patrimoniale e, quindi, di danno emergente. Il fondamento causale dell'erogazione della somma sarebbe da raccordare alla condotta illecita contrattuale di Banca_1 Spa, che ha precluso la possibilità di una più gratificante carriera professionale, cagionando così un danno emergente privo di rilevanza impositiva.
In definitiva, il risarcimento del danno ingiusto per la violazione di obblighi contrattuali da parte del Gruppo
Banca_1 Spa avrebbe rappresentato solo il ristoro delle opportunità di carriera professionale compromesse dalla condotta illecita del Gruppo bancario. L'A.E- Direzione Provinciale di Rovigo, in persona del Direttore pro-tempore, depositava atto di controdeduzioni e si costituiva ritualmente in giudizio. Esponeva che nell'anno d'imposta 2020 il contribuente aveva percepito la somma di
€ 40.000,00, in virtù di un accordo conciliativo concluso in data 30.10.2020 con Banca_1, imponibile a tassazione ordinaria ma non dichiarata. In data 24/10/2023, il Sig. Ricorrente_1 aveva presentato all'Ufficio Territoriale di Rovigo una domanda di rimborso relativa alla ritenuta d'acconto effettuata dal sostituto d'imposta Banca_1 s.p.a., non ottenendo riscontro aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza. Con sentenza n. 139/2025 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rovigo ha rigettato il ricorso in quanto la somma corrisposta costituisce: “(…) un'indennità per la rinuncia a redditi futuri e non può essere qualificata come risarcimento per “danno emergente da perdita di chance” (…)”. In relazione all'eccepito difetto di motivazione replicava che, nell'atto impugnato, l'Ufficio ha descritto in modo chiaro che da un controllo per l'anno d'imposta 2020 aveva rilevato, dalla
Certificazione Unica (CU) rilasciata da Banca_1 s.p.a., il versamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 40.000,00, non inclusa nella dichiarazione dei redditi del 17/11/2021 e nella successiva dichiarazione integrativa del 22/09/2022, presentate per l'anno d'imposta 2020, pur trattandosi di somme da assoggettare a tassazione ordinaria. Dalla lettura dell'atto di transazione sottostante emerge che, a definizione del contenzioso in atto, il signor Ricorrente_1 ha concordato una soluzione conciliativa della controversia con abbandono del giudizio pendente e rinuncia all'assunzione presso una delle società del Gruppo Banca_1 a fronte del riconoscimento della somma lorda di Euro 40.000,00 (euro quarantamila/00) assoggettata al regime fiscale previsto dall'art. 67, comma 1, lettera l, D.P.R. n.
917/1986”, da corrispondere al netto delle ritenute fiscali di legge (ritenuta fiscale del 20% a titolo di acconto). Il Sig. Ricorrente_1 ha accettato la qualificazione di “redditi derivanti (…) dalla assunzione di obbligazioni di fare, non fare o permettere” di cui all'art. 67, co. 1, lettera l) del D.P.R. 917/1986 e contestualmente ha rinunciato al versamento della somma di € 8.000,00 trattenuta da Banca_1 s. p.a. a titolo di acconto e destinata all'Erario. Non può configurarsi l'ipotesi di “perdita di chance” poiché
l'obbligazione pecuniaria era unicamente destinata a remunerare la rinuncia all'azione e alle domande azionate (obbligazione di fare/non fare).
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso non possono trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. Il sig.
Ricorrente_1 ha opposto l'avviso di accertamento n. T6U01CA00589/2025 per l'anno d'imposta 2020 avente a oggetto il pagamento di Irpef, addizionale regionale, addizionale comunale, oltre sanzioni ed interessi addebitati dall'A.E. poiché nella dichiarazione dei redditi del 17/11/2021 e nella successiva dichiarazione integrativa del 22/09/2022, per l'anno 2020, non aveva dichiarato la somma di € 40.000,00 ricevuta in virtù di un accordo transattivo concluso in data 30.10.2020 con Banca_1 e da assoggettare a tassazione ordinaria. La Corte ritiene anzitutto di chiarire che l'avviso impugnato appare correttamente motivato e tale da consentire al contribuente di comprendere le ragioni di fatto e diritto che ne sono il fondamento e di svolgere una piena difesa, come confermato dalle ampie argomentazioni in fatto e diritto contenute nel ricorso introduttivo. Nel merito della vicenda, rileva che la somma di € 40.000,00 (lorda) è stata percepita a seguito di un "accordo transattivo" in pendenza di giudizio. L'art. 1965 del Codice Civile definisce tale accordo come il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite o ne prevengono l'insorgenza. La transazione è un istituto giuridico che mira a risolvere una situazione di incertezza legale prima che questa venga definita da un'autorità esterna. Perché si possa parlare di transazione deve esistere la cosiddetta "res dubia", ovvero una situazione giuridica incerta. Se la lite fosse già stata risolta in modo definitivo (ad esempio con una sentenza passata in giudicato), non ci sarebbe più l'incertezza necessaria per transigere. Perciò le rinunce in sede di transazione sono scelte negoziali volontarie: se una parte accetta una somma di denaro, per rinunciare alla pretesa di assunzione o alla prosecuzione del giudizio, sta esercitando la propria autonomia contrattuale per porre fine a una lite. Se avviene all'interno di una transazione valida, l'ordinamento considera detta rinuncia una delle reciproche “concessioni” che le parti hanno ritenuto necessarie per la definizione della lite e non una perdita subita ingiustamente. In tale contesto, il ricorrente ha desistito dal far valere in giudizio il proprio diritto (o la pretesa) a essere assunto, ricevendo in cambio una somma di denaro, senza circostanziare che la stessa era diretta a indennizzare voci specifiche. Il diritto alla costituzione del rapporto di lavoro, oggetto di rinuncia, è anche diritto ai vantaggi economici che discendono direttamente dal rapporto. In sintesi, la somma è stata versata a fronte della rinuncia a un'opportunità di reddito che il ricorrente poteva ottenere portando a compimento l'azione giudiziale intrapresa: la volontà delle parti, al momento della transazione, era che la stessa compensasse la rinuncia all'assunzione nel gruppo Banca_1 e la perdita di un reddito non più percepibile. Pertanto, la somma corrisposta per la rinuncia all'assunzione deve essere inquadrata non come risarcimento di una carriera professionale nell'ambito di un rapporto di lavoro (mai nato), ma come corrispettivo per l'assunzione di un obbligo di "non fare" (ovvero desistere dal promuovere ulteriori azioni legali per ottenere il posto di lavoro). Ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. l) del
TUIR, tale somma rientra tra i "redditi diversi" e concorre alla formazione del reddito ordinario del percipiente. Per le suesposte ragioni, il ricorso va respinto. Le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti, attesa la particolarità della fattispecie e il ricorrere di apprezzabili ragioni di equità.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa o da considerarsi assorbita, respinge il ricorso. Spese compensate.