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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/09/2025, n. 3862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3862 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta il 11/11/2022 al n. 9468 R.G., avente ad oggetto: responsabilità professionale medica.
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Giuseppe Fava;
- ATTORE -
E
Controparte_1
, IN PERSONA DEL
[...]
DIRETTORE GENERALE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO- TEMPORE, rappresentata e difesa dall'Avv. Annarita Colantuono;
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note telematiche ex art. 127-ter c.p.c. versate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, evocava in Parte_1 giudizio l' di per sentir dichiarare Controparte_2 CP_1 responsabile il personale sanitario dell'U.O.C. di Chirurgia Generale dell'Ospedale Amico “G. Fucito” di Mercato San Severino di tutti i danni da lui patiti, ricollegabili a condotte omissive, negligenti e/o imperite del predetto personale sanitario.
1 In particolare, l'attore esponeva che in data 21/07/2020, per una colica addominale con calcoli del coledoco si sarebbe affidato ai sanitari dell'UOC di Chirurgia Generale dell'Ospedale Amico “G. Fucito” di Mercato San Severino (SA) -
[...]
che in data 27/07/2020 sarebbe stato sottoposto ad Controparte_2 intervento chirurgico di colecistectomia VLS, ma a causa di una inadeguata assistenza sanitaria, anche per lesioni iatrogene legate all'intervento, non avrebbe beneficiato di un miglioramento delle sue condizioni e di contro le avrebbe viste peggiorare notevolmente;
che sarebbe sussistita sussiste la responsabilità della convenuta struttura ospedaliera per tutti i danni subiti dall'attore, per aver i sanitari dell' Controparte_2 omesso di informare il dott. (ed i di lui familiari) sul
[...] Parte_1 rapporto rischi/benefici legati alla esecuzione dell'intervento chirurgico di colecistectomia VLS e soprattutto sulla erronea indicazione del sanitario esecutore dell'intervento; che avrebbe scelto il ricovero presso detta struttura sanitaria proprio per la fiducia riposta nel Primario e se informato sul fatto che l'intervento non sarebbe sta stato eseguito da quest'ultimo, come invece gli era stato comunicato, con ogni certezza avrebbe scelto di sottoporsi al suddetto trattamento presso diverso ambito sanitario;
che sarebbe sussistita imperizia, negligenza e imprudenza e comunque una condotta colpevole dei sanitari della convenuta struttura ospedaliera laddove essi avrebbero errato nella programmazione, progettazione e materiale esecuzione dell'intervento di colecistectomia VLS del 27/07/2020; che a causa della condotta colposa dei sanitari della predetta struttura ospedaliera nell'assistenza prestatagli durante il ricovero presso l'UOC di Chirurgia Generale dell'Ospedale Amico “G. Fucito” di Mercato San Severino (SA) - avrebbe riportato gravi lesioni Controparte_2 con gravi conseguenze invalidanti, anche di natura psichica concretanti un inimmaginabile peggioramento delle condizioni preesistenti;
che, in particolare, dopo gli avvenimenti per cui è causa, la sua vita e quella della di lui moglie, sarebbe stata radicalmente sovvertita, essendo adesso segnata da condizioni invalidanti difficilmente fronteggiabili e da una conseguente chiusura alle relazioni sociali;
che egli, medico- chirurgo stimato neurologo, all'epoca dei fatti per cui è giudizio avrebbe svolto la propria opera professionale in favore di note strutture sanitarie ricevendo un compenso medio mensile di € 3.500,00 ma che, a causa delle lesioni subite in conseguenza del caso di responsabilità sanitaria per cui è giudizio e delle conseguenze invalidanti derivatene, avrebbe dovuto interrompere detti rapporti di lavoro con conseguente danno patrimoniale;
che avrebbe svolto la propria attività professionale anche privatamente, ma che a causa delle lesioni subite e delle conseguenze invalidanti derivatene avrebbe dovuto interrompere lo svolgimento di tale attività; che avrebbe subito una riduzione della propria capacità lavorativa specifica, con impossibilità a svolgere le attività prima espletate;
che non avrebbe potuto trascorrere più una vita serena e tranquilla e non avrebbe più potuto dedicarsi, nel tempo libero, ai vari hobby e alle varie attività ludiche, 2 sociali, ricreative, relazionali, in precedenza espletate;
che tutto ciò si sarebbe ripercosso sul benessere dell'istante e conseguentemente su quello dei suoi familiari, sulla sua vita di relazione ed affettiva, con conseguente gravissimo danno allo stato di salute, danno non patrimoniale, danno da lesioni di diritti inviolabili della persona, alla vita di relazione e alla vita coniugale e familiare.
L'attore rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“Voglia, pertanto, l'On.le Tribunale adito, in caso di mancata conciliazione, accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta struttura sanitaria per tutti i danni subiti dall'attore, (e ciò indipendentemente dalla correttezza o meno e dalla adeguatezza o meno della assistenza sanitaria prestata al dott. , per aver i sanitari della convenuta struttura ospedaliera Parte_1 totalmente omesso di informare il dott. e i di lui familiari sul rapporto Parte_1 rischi/benefici legati alla esecuzione dell'intervento chirurgico di colecistectomia VLS e soprattutto sulla erronea indicazione del sanitario esecutore dell'intervento. Accertare e dichiarare la imperizia, negligenza e imprudenza e comunque la condotta colpevole dei sanitari dell'
[...]
San Severino (SA) - Controparte_3 Controparte_2
nella fase preoperatoria e di progettazione e/o nella esecuzione materiale dell'intervento
[...] di colecistectomia VLS cui sottoposero il dott. in data 27.07.2020 laddove Parte_1 produssero gravi lesioni iatrogene;
e conseguentemente accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della convenuta per tutti i Controparte_2 danni subiti e subendi dal dott. Per l'effetto condannare la convenuta struttura Parte_1 sanitaria al pagamento in favore dell'attore del risarcimento di tutti i danni da questi subiti e subendi, del danno “non patrimoniale”, unitariamente intenso come da sentenza SS.UU n. 26972/08, considerando per la sua quantificazione: § il grave danno biologico da invalidità permanente, § il danno morale, § il danno esistenziale;
nonché per il danno patrimoniale subito e subendo per le spese mediche sostenute (fatturate e non) e per quelle che si riterranno necessarie;
per la riduzione della capacità lavorativa specifica e da lucro cessante;
il tutto in favore del dott. nella misura Parte_1 provata o in quella maggiore che emergerà dalle risultanze istruttorie del giudizio.
Con riserva di meglio articolare e precisare i danni patiti in sede di prima udienza di trattazione.
Il tutto oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT dall'evento al soddisfo ed oltre interessi legali anno per anno sulla somma via via rivalutata dall'evento al soddisfo.
Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre I.V.A. e C.P.A. con distrazione ex. art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore anticipatario che ha anticipato le spese e non ha riscosso gli onorari”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta CP_2 la quale respingeva ogni addebito, non ritenendo censurabili le condotte del personale sanitario presso di lei operante e la quale, pertanto, chiedeva il rigetto della domanda, perché infondata in fatto e in diritto.
3 Venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate le relative memorie.
Con ordinanza del 05/03/2024, il Giudice riteneva necessaria la nomina di un collegio peritale.
Depositato l'elaborato peritale in data 22/03/2025, con ordinanza del 26/05/2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini abbreviati (30+20), ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Responsabilità medica. Inquadramento generale della disciplina e riconduzione al caso concreto.
Va osservato che oggetto della presente controversia è l'accertamento di eventuali responsabilità della nella causazione del Controparte_1 danno iatrogeno derivante dall'esecuzione dell'intervento chirurgico di colecistectomia laparoscopica effettuato in favore dell'attore in data 27/07/2020 presso il P.O. “Fucito” di Mercato San Severino.
In ordine alla sussistenza e alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti del giudizio, ed agli effetti discendenti sulla natura delle obbligazioni assunte, sul tipo di responsabilità e sulla ripartizione dei relativi oneri probatori, appare opportuno premettere quanto segue.
Come noto, in ossequio al consolidato orientamento della Suprema Corte – che ha trovato ora sistematizzazione normativa nell'art. 7 della L. n. 24 del 08/03/2017, pienamente applicabile al caso di specie – dal quale non sussiste motivo di discostarsi, la natura della responsabilità professionale della struttura sanitaria convenuta deve correttamente essere inquadrata nell'alveo applicativo della responsabilità contrattuale, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 cod. civ.
Infatti, l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di “spedalità”, in base al quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 della L. n. 132/1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, anche in vista di eventuali complicanze, nonché di quelle lato sensu alberghiere (cfr., ex multis, Cass. n. 8826/2007).
Ne consegue che la struttura risponde, ex art. 1218 c.c., non solo dell'inadempimento delle obbligazioni su di essa tout court incombenti, ma, ai sensi dell'art. 1228 c.c., anche dell'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, quale 4 ausiliario necessario dell'organizzazione aziendale, e ciò pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso (cfr. sul punto, in motivazione, Cass. n. 10616/12).
Ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., infatti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, dunque, anche a prescindere dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro del medico con la struttura sanitaria che comunque si avvalga di tale prestazione (cfr., in tal senso, Cass. n. 23198/15; Cass. n. 10616/12; Cass. n. 13953/07); come, peraltro, oggi espressamente previsto dal legislatore (cfr. art. 7, co. 1 e 2, L. n. 24/2017).
Ebbene, essendo la responsabilità della struttura sanitaria riconducibile al modello di quella contrattuale, deve, altresì, aggiungersi che, trattandosi di obbligazione professionale, la misura dello sforzo diligente necessario per il relativo corretto adempimento è quella rafforzata di cui all'art. 1176, co. 2, cod. civ.
Tale diligenza si estrinseca ordinariamente nell'adeguato sforzo tecnico finalizzato all'adempimento della prestazione dovuta, al soddisfacimento dell'interesse creditorio e ad evitare possibili eventi dannosi (cfr., in termini similari, Cass. n. 12995/06). Inoltre, la misura dello sforzo dovuto dal debitore deve essere calibrata (oltre che in relazione al tipo di attività) sul grado di specializzazione del professionista, nonché sul grado di efficienza della struttura in cui il primo opera (cfr. Cass. n. 17143/12).
Il normale esito della prestazione dipenderà, allora, da una pluralità di fattori, quali il tipo di intervento, le condizioni generali del paziente, l'attuale stato della tecnica e delle conoscenze scientifiche, l'organizzazione dei mezzi adeguati al raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità, e risponderà, dunque, ad un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso concreto.
In altri termini, la responsabilità della struttura per i danni che si verificano in ambito sanitario è una responsabilità che scaturisce dall'inadempimento e/o dall'inesatto adempimento di una delle varie prestazioni che è direttamente obbligata ad eseguire in base a tale contratto atipico.
Ai fini della diretta riferibilità ex artt. 1218-1228 c.c. delle conseguenze risarcitorie dell'illecito, non assumendo rilievo – come dianzi indicato – che il contraente/debitore, nell'adempimento delle sue obbligazioni, si avvalga – per l'esecuzione delle prestazioni strettamente sanitarie di particolari figure professionali abilitate – necessariamente di propri dipendenti o di collaboratori esterni, la struttura sanitaria per essere esonerata dalla responsabilità risarcitoria verso il paziente è tenuta a fornire la prova positiva che le conseguenze dannose di tale condotta non le siano imputabili a titolo di inadempimento delle obbligazioni oggetto del contratto di spedalità.
5 Occorre, infine, evidenziare che anche la Legge di Riforma della Responsabilità Sanitaria L. 24 del 8.3.2017 ribadisce che la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 cod. civ., mentre afferma che i sanitari, nel caso di specie non convenuti in giudizio, rispondono del loro operato in base all'art. 2043 cod. civ., a meno che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente.
Si ritiene, pertanto, alla luce di quanto evidenziato, che, nel caso in esame (concernente un'ipotesi di responsabilità di strutture sanitarie per il pregiudizio derivante da una condotta colposa dei suoi sanitari) debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità contrattuale (cfr. Cass. 19 febbraio 2013 n. 4030).
Così ricondotto il rapporto con la struttura sanitaria nell'ambito contrattuale, ne discendono ulteriori riflessi anche sotto il profilo probatorio.
Infatti, in presenza di una responsabilità contrattuale della struttura per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, secondo la giurisprudenza di legittimità da ultimo consolidatasi, il danneggiato è tenuto a fornire la prova del contratto e dell'evento dannoso, nonché, anche tramite presunzioni, del nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, con l'azione o omissione dei sanitari (in tali termini, cfr., Cass. n. 18392/2017; “in tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato il suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno”, Cass. 15993/2011), restando, invece, a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti contestati siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, e dunque inevitabile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 28989/2019; Cass. n. 3704/2018; Cass. n. 29315/2017; Cass. n. 18392/2017; Cass. n. 11789/2016).
Precisamente, dal punto di vista del danneggiato, la prova del nesso causale si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto curativo si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato (cfr., in tali termini, Cass. 20904/2013), ovvero dalla perdita di chance.
Una volta provato il nesso di causalità tra condotta del danneggiante e danno, da parte del danneggiato, spetta al danneggiante l'onere probatorio di dimostrare la causa
6 imprevedibile ed inevitabile che abbia reso impossibile la prestazione, cioè il caso fortuito (cfr., Cass. n. 18392/2017).
Tanto premesso in punto di fatto e di qualificazione giuridica, prima di procedere all'esame della intera documentazione medica acquisita, nonché delle risultanze della CTU, si rende opportuno precisare che, in ossequio alla giurisprudenza consolidata, la consulenza tecnica d'ufficio non esonera la parte dal fornire la prova di quanto assume, escludendosi, dunque, la nomina del consulente laddove la richiesta miri a supplire all'incompletezza delle attività assertive e probatorie, ovvero a compiere un'indagine meramente esplorativa (da ultimo, in tali termini, Cass. n. 30218/2017).
Ciononostante, la necessità - affermata fin da Cass., SS.UU. n. 577/2008 - dell'allegazione di un inadempimento qualificato, astrattamente idoneo a costituire causa del danno, non onera l'attore che agisca in ambito di responsabilità sanitaria della necessità di individuare specificamente la condotta omessa o l'errore commesso, essendo sufficiente che venga individuata la prestazione asseritamente mal adempiuta e che venga ipotizzato un nesso causale fra la stessa e il pregiudizio lamentato.
Nel caso di specie, il dott. lamenta la circostanza che sarebbe sussistita Parte_1 imperizia, negligenza e imprudenza e comunque una condotta colpevole dei sanitari della convenuta struttura ospedaliera laddove essi avrebbero errato nella programmazione, progettazione e materiale esecuzione dell'intervento di colecistectomia VLS del 27/07/2020.
La convenuta, dal canto suo, ha escluso la riconducibilità eziologica dell'evento dannoso alla condotta dei sanitari, avendo essa ribadito che la condotta di questi ultimi e della struttura medesima, come organizzazione complessa, a ben vedere, fu esente da colpa.
Va evidenziato, però, che i consulenti hanno confermato, come si vedrà meglio in seguito, la prospettazione dell'attore e ricondotto il lamentato evento lesivo alla negligente ed imperita condotta dei sanitari dell' convenuta. Controparte_1
2. Accertamento responsabilità in capo all'azienda sanitaria.
I consulenti nominati, il dott. ed il dott. facendo ricorso ai Per_1 Per_2 documenti in atti, preliminarmente precisano che: “trattasi di una lamentata responsabilità professionale dei Sanitari del P.O. “Fucito” di Mercato San Severino dell'A.O.U. “San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona” di Salerno, che sottoposero ad intervento chirurgico di colecistectomia laparoscopica per litiasi colecistica il Dott. il 27/07/2020, cui si addebita Parte_1 un'errata esecuzione dello stesso intervento chirurgico per insorgenza di una lesione misconosciuta della via biliare principale per la quale era poi necessario sottoporre il paziente presso il centro di Chirurgia Epato-bilio pancreatica, mininvasiva e robotica dell di Napoli dapprima a CP_2 CP_4 triplice drenaggio esterno dei dotti biliari e toilette addominale e dopo alcuni mesi ad intervento chirurgico
7 di derivazione bilio-digestiva su ansa alla Roux e resezione del segmento epatico IVb. Il prosieguo della storia clinica documenta inoltre la formazione di laparocele mediano epigastrico trattato con plastica della parete addominale con protesi” (p. 59).
Con specifico riferimento all'intervento chirurgico subito dall'attore in Parte_1 data 27/07/2020, i CC.TT.UU. osservano che “L'intervento chirurgico di colecistectomia laparoscopica, programmato in elezione, veniva eseguito in data 27/07/2020 presso il P.O. “Fucito” di Mercato San Severino dell' ” di dopo CP_2 Controparte_2 CP_1 che in regime di urgenza il paziente era già stato sottoposto presso il medesimo nosocomio, senza complicanze, a ERCP con papillosfinterotomia e bonifica della via biliare principale per una consensuale litiasi del coledoco terminale. L'intervento di colecistectomia laparoscopica veniva così descritto in cartella clinica” (p. 60).
Nel sottoporre al loro vaglio gli aspetti maggiormente salienti dell'intervento, i consulenti evidenziano come in cartella clinica venga riportato il “Reperto di tenaci aderenze colecistoomentali e colecisto-duodenali che con difficoltà e cautamente vengono lisate. L'identificazione degli elementi del risulta estremamente difficoltosa a causa di una spessa cotenna fibrosa che li CP_5 avviluppa” (p. 60).
A tal riguardo, i consulenti, pur considerando l'intervento, nel caso di specie, indicato, si chiedono “se l'atteggiamento intrapreso dall'operatore una volta resosi conto della presenza di tenaci aderenze colecisto-omentali e colecisto-duodenali e di difficoltà estrema nell'identificazione degli elementi a livello del triangolo di giustificasse o meno la prosecuzione dell'intervento per via laparoscopica o se CP_5 prudenza avrebbe richiesto la conversione in chirurgia open” (pp. 60-61). Facendo riferimento ai Gold Standard esistenti per questo tipo di intervento, come riportato anche dalle Linee Guida di Tokyo, i consulenti ritengono che, nel caso in esame, fosse certamente indicato l'approccio laparoscopico, ma osservano, in merito alla mancata conversione da colecistectomia laparoscopica a colecistectomia aperta, che le Linee Guida sottolineano che “[…] il chirurgo non dovrebbe mai esitare a passare alla colecistectomia aperta per prevenire gravi complicazioni, se l'anatomia del triangolo di rimane poco chiara nonostante l'accurata dissezione” CP_5
e che “[…] per prevenire lesioni, i chirurghi non dovrebbero mai esitare a convertire in chirurgia aperta quando incontrano difficoltà nell'esecuzione della colecistectomia laparoscopica” (p. 61).
Pertanto, i consulenti giungono alla conclusione che “In relazione all'intervento, dunque, è censurabile l'atteggiamento dell'operatore che nonostante le difficoltà incontrate, legate anche alla presenza di aderenze dovute ad un pregresso intervento laparotomico di splenectomia, non convertiva l'intervento in laparotomico, determinando di fatto la lesione iatrogena della via biliare che è poi stata riconosciuta dagli esami strumentali effettuati nel post-operatorio in seguito alla comparsa in prima giornata postoperatoria di una fistola biliare palesatasi attraverso il tubo di drenaggio lasciato a dimora” (pp. 62-63).
Peraltro, ritengono i consulenti che la condotta del personale sanitario che ebbe in cura il dott. sia ulteriormente censurabile in considerazione del “fatto che alla Parte_1
8 colangio-RMN preoperatoria del 06/07/2020 ed in quella del 17/07/2020 effettuate presso la clinica Villa dei Fiori di Acerra era stata segnalata una “…anomala origine del ramo segmentario postero-laterale della VBP distalmente al carrefour (circa 10 mm) (variante 3C)…” che avrebbe dovuto richiedere un atteggiamento ancora più prudente ed eventualmente anche l'esecuzione di una colangiografia intraoperatoria” (p. 63).
La lesione della via biliare principale durante l'intervento chirurgico – come osservano sempre i Consulenti – emerse con evidenza durante l'esecuzione della colangio-RMN eseguita in data 31/07/2020 e della successiva TC addome con mdc del 01/08/2020 e,
“Nonostante questo quadro strumentale indiscutibilmente indicativo per una lesione iatrogena della via biliare principale prodottasi in corso di colecistectomia laparoscopica, il paziente in data 01/08/2020 veniva dimesso con tubo di drenaggio in sede in attesa di rientro per effettuare e con Parte_2 diagnosi di “Calcolosi della colecisti e del dotto biliare, con colecistite acuta, con ostruzione. Colangite”, senza che nella lettera di dimissione venisse fatto alcun accenno alla complicanza che si era instaurata, come se la stessa fosse stata sottovalutata o ancora non completamente compresa dai sanitari intervenuti” (pp. 64-65).
Appurano poi i consulenti che il “verdetto definitivo della gravità della lesione prodottasi nel corso dell'intervento di colecistectomia era dato dalla colangio-RMN alla quale il Dott. veniva Parte_1 sottoposto in data 05/08/2020”, la quale evidenziava la “mancata visualizzazione della confluenza delle vie biliari principali e del coledoco fino al suo terzo distale”, la “mancata opacizzazione dei dotti biliari del VII-VIII segmento per ritardo di scarico” e l'opacizzazione dei “rami biliari del V-VI e del lobo di sinistra […] fino in prossimità della confluenza ove si apprezza spandimento di mdc verso il letto colecistico ove appare posizionato l'estremo distale del tubo di drenaggio” (p. 65).
Inoltre, in sede di intervento del dott. presso il centro di Chirurgia Epato- Parte_1 bilio pancreatica mininvasiva e robotica dell' di Napoli, si evidenziava Controparte_6 che nel corso dell'intervento subito dall'odierno attore presso il nosocomio salernitano
“vi era stata anche la chiusura dell'arteria epatica di destra, con una clip mal posizionata” (pp. 66- 67).
I consulenti giungono dunque alla conclusione che “la condotta dei sanitari che in data 27/07/2020 sottoposero ad intervento chirurgico il Dott. è stata errata e configura una Parte_1 colpa medica”.
A ben vedere, la condotta dei sanitari risultò imperita non solo laddove essi omisero, nonostante le difficoltà incontrate, di convertire l'intervento chirurgico laparoscopico in intervento chirurgico laparotomico, determinando di fatto la lesione iatrogena della via biliare, ma anche laddove essi mal chiusero l'arteria epatica di destra e mancarono di comprendere o comunque sottovalutarono in sede di dimissione del dott. Parte_1 la complicanza cui si era andati incontro.
9 Ciò posto, è evidente che si profili in capo ai suddetti sanitari che operavano presso il nosocomio di Mercato San Severino una responsabilità derivante dall'omissione di una condotta prescritta come doverosa dalle guide lines mediche;
condotta che, se correttamente posta in essere, avrebbe, con tutta probabilità, evitato la produzione dell'evento lesivo. È infatti ragionevole ritenere, in ossequio al principio civilistico del
“più probabile che non”, che, ove il personale medico avesse convertito l'intervento laparoscopico in intervento laparotomico, l'evento lesivo poi determinatosi non si sarebbe prodotto.
Per completezza, è necessario evidenziare che i CC.TT.UU. hanno rappresentato che
“Nessuna critica o censura può essere mossa nei confronti dei chirurghi dell'A.O.U. “Federico II” di Napoli i quali di fronte ad un quadro clinico molto complesso effettuavano correttamente quanto previsto dalle Linee Guida e dalla buona pratica clinica, raggiungendo un risultato al momento soddisfacente in relazione alla gravità delle lesioni riscontrate” (p. 77).
3. Liquidazione del danno.
Esaurito il problema dell'an della responsabilità in capo alla convenuta, occorre passare alla liquidazione dei danni richiesti dagli attori.
In ordine al danno non patrimoniale/biologico patito dal dott. , i Parte_1
CC.TT.UU. evidenziano che tale danno calcolato “con un tasso complessivo del 30%” sia attribuibile all'operato del personale sanitario del P.O. “Fucito” di Mercato San Severino solo per il 25% “in quanto la colecistectomia sarebbe stata comunque foriera di esiti, certamente meno gravi ma in ogni caso permanenti, nella misura del 5%” (p. 80). Sempre in relazione al danno biologico, i consulenti evidenziano come dal dato documentale e dall'esame obiettivo sia emerso che l'evento lesivo abbia fatto patire all'attore una sofferenza soggettiva elevata (p. 81).
Inoltre, la condotta imperita del personale sanitario, in base alle determinazioni dei CC.TT.UU., ha comportato la produzione di una inabilità temporanea totale di giorni 35, di una inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 105, di una inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 70 e di una inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 100.
Per tradurre in termini monetari le risultanze medico-legali, ritiene questo giudice, anche alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte (in tal senso Cass. civ. n. 14402/11) di poter fare applicazione delle “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica” predisposte dal Tribunale di Milano da ultimo aggiornate, in quanto esse costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o in diminuzione, consentendo la determinazione di un valore equo in grado di garantire la parità di trattamento. 10 Quanto al danno non patrimoniale da invalidità temporanea, questo va liquidato, all'attualità, in complessivi €19.981,25.
Per quanto attiene, invece, al danno non patrimoniale permanente subito dall'attore
, questo va liquidato, per i postumi permanenti residuati all'esito della sua Parte_1 guarigione, nell'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, di €74.951,00, tenuto conto dell'età all'epoca dei fatti (anni 65) e dei postumi accertati pari al 25% di maggior danno.
Deve ricordarsi, in base a quanto già sopra richiamato, che le Tabelle di Milano tengono già conto dei c.d. “aspetti relazionali” propri del danno non patrimoniale, e che comprendono nel valore di punto anche una componente di danno morale. Pertanto, sono da intendersi assorbite anche le restanti voci di danno non patrimoniale la cui liquidazione è stata richiesta da parte attrice.
A tal riguardo, deve evidenziarsi come il danno morale consistente nel pretium doloris, ossia nella sofferenza connessa alla menomazione dell'integrità psicofisica, non può essere sommato, come autonoma voce risarcitoria, in quanto, in caso contrario, come rilevato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26972 dell'11/11/2008, si avrebbe un'indebita duplicazione risarcitoria, essendo la sofferenza (a prescindere dalla durata della stessa) già inclusa nella nozione onnicomprensiva di danno biologico.
È tuttavia possibile, ed anzi doveroso, da parte del giudice, procedere ad una personalizzazione del danno biologico al caso concreto, che consenta di adeguare il pregiudizio non patrimoniale complessivamente subito dal danneggiato alle peculiarità che connotano l'illecito oggetto di causa.
Tale operazione di “personalizzazione” (che, come affermato dalle Sezioni Unite nella citata pronuncia, non è mai preclusa dalla liquidazione sulla base del valore tabellare differenziato di punto) può comportare eventuali correttivi in aumento o in diminuzione rispetto all'importo indicato nelle predette tabelle, dovendo il giudice dimostrare, per quanto con motivazione sintetica, di aver tenuto adeguato conto delle particolarità del caso concreto (essendo questo l'oggetto specifico della sua valutazione e del suo giudizio) e di non aver rimesso la liquidazione del danno ad un puro automatismo.
Tenendo conto degli esiti delle cure e delle conseguenze in termini di sofferenza sia fisica che psichica patita dall'attore in considerazione dell'accertata elevata sofferenza soggettiva patita si ritiene di far luogo ad una personalizzazione del danno nella misura del 20%, per un totale di € 14.990,20.
Ne deriva che, in base alle menzionate tabelle, il danno biologico permanente, in relazione all'età dell'attore all'epoca dei fatti e alla personalizzazione così come sopra determinata, va quantificato in €89.941,20.
11 Parte convenuta, pertanto, va condannata al pagamento della somma complessiva di
€109.922,45.
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data della costituzione in mora (12/12/2021) (invero, trattandosi di responsabilità contrattuale, per la quale non opera il principio della “mora ex re” di cui all'art. 1219 c.c., gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale o da una messa in mora antecedente: cfr. Cass. n. 6545/16) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 12/12/2021 fino al deposito della presente sentenza.
Da tale ultima data, che segna la conversione del debito di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
Per quanto attiene alle altre voci di danno richieste dal dott. , occorre Parte_1 evidenziare quanto segue.
In riferimento alla lamentata perdita di capacità lavorativa specifica e all'asserito danno derivatone, deve evidenziarsi come la lesione patita dall'attore non sia da considerarsi a tal punto inficiante da precludergli di svolgere l'attività di neurologo da lui prima espletata. Come hanno rilevato i consulenti attraverso l'esame obiettivo generale dell'attore, quest'ultimo si presenta come “un soggetto in discrete condizioni generali di nutrizione e sanguificazione, con masse muscolari normotrofiche e normotoniche rispetto all'età, pannicolo adiposo norm-rappresentato, mucose visibili normoemiche, cute rosea e trofica” (p. 34).
Peraltro, i CC.TT.UU. hanno specificamente evidenziato che la “compromissione della validità psico-fisica del non ha avuto, non ha e non avrà ripercussioni sulla sua capacità Parte_1 lavorativa specifica di medico neurologo, pensionato” (p. 83).
Anche successivamente alle contestazioni specificamente mosse da parte del procuratore di parte attrice rispetto a tali valutazioni, i consulenti tecnici hanno inteso confermare
“che la menomazione esitata alla malpractice in oggetto sopra descritta non inficia le capacità psichiche e fisiche della parte attrice così da determinare una impossibilità o una riduzione a svolgere l'attività lavorativa prima espletata di medico neurologo” (p. 85).
Inoltre, non è emerso altro rilievo probatorio che comprovi ciò.
Pertanto, la relativa domanda va rigettata.
Per quanto attiene al rimborso delle spese mediche effettuate, esse non risultano documentate in atti. Pertanto, anche tale domanda va rigettata.
12
4. Spese di lite.
In ragione dell'accoglimento della domanda proposta dall'attore nei confronti della convenuta quest'ultima va condannata al pagamento in favore del primo delle spese di lite, che vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto della natura della controversia, del decisum e dell'attività effettivamente espletata, secondo valori e i criteri di cui al D.M. n. 147/2022, e delle spese che sfuggono ad una precisa elencazione ma che di fatto sono sostenute dal professionista nello svolgimento del singolo incarico (rif. Cass. SS.UU. Sentenza n.31030 del 27/11/2019).
Le spese di c.t.u. vanno anch'esse poste a totale carico di parte convenuta, soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nell'ambito del giudizio n. 9468/22 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna la
[...] al pagamento in favore dell'attore Controparte_7 della complessiva somma di €109.922,45 a titolo di Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi per come indicato in parte motiva;
2) Rigetta, per la restante parte, le domande dell'attore;
3) condanna la convenuta Controparte_7 al pagamento in favore dell'attore delle spese processuali, che si liquidano
[...] nella somma di €520,00 per esborsi ed €14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice, avv. Giuseppe Fava, dichiaratosi antistatario;
4) pone a carico di parte convenuta le spese di c.t.u.
Così deciso in Salerno, il 30/09/2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta il 11/11/2022 al n. 9468 R.G., avente ad oggetto: responsabilità professionale medica.
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Giuseppe Fava;
- ATTORE -
E
Controparte_1
, IN PERSONA DEL
[...]
DIRETTORE GENERALE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO- TEMPORE, rappresentata e difesa dall'Avv. Annarita Colantuono;
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note telematiche ex art. 127-ter c.p.c. versate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, evocava in Parte_1 giudizio l' di per sentir dichiarare Controparte_2 CP_1 responsabile il personale sanitario dell'U.O.C. di Chirurgia Generale dell'Ospedale Amico “G. Fucito” di Mercato San Severino di tutti i danni da lui patiti, ricollegabili a condotte omissive, negligenti e/o imperite del predetto personale sanitario.
1 In particolare, l'attore esponeva che in data 21/07/2020, per una colica addominale con calcoli del coledoco si sarebbe affidato ai sanitari dell'UOC di Chirurgia Generale dell'Ospedale Amico “G. Fucito” di Mercato San Severino (SA) -
[...]
che in data 27/07/2020 sarebbe stato sottoposto ad Controparte_2 intervento chirurgico di colecistectomia VLS, ma a causa di una inadeguata assistenza sanitaria, anche per lesioni iatrogene legate all'intervento, non avrebbe beneficiato di un miglioramento delle sue condizioni e di contro le avrebbe viste peggiorare notevolmente;
che sarebbe sussistita sussiste la responsabilità della convenuta struttura ospedaliera per tutti i danni subiti dall'attore, per aver i sanitari dell' Controparte_2 omesso di informare il dott. (ed i di lui familiari) sul
[...] Parte_1 rapporto rischi/benefici legati alla esecuzione dell'intervento chirurgico di colecistectomia VLS e soprattutto sulla erronea indicazione del sanitario esecutore dell'intervento; che avrebbe scelto il ricovero presso detta struttura sanitaria proprio per la fiducia riposta nel Primario e se informato sul fatto che l'intervento non sarebbe sta stato eseguito da quest'ultimo, come invece gli era stato comunicato, con ogni certezza avrebbe scelto di sottoporsi al suddetto trattamento presso diverso ambito sanitario;
che sarebbe sussistita imperizia, negligenza e imprudenza e comunque una condotta colpevole dei sanitari della convenuta struttura ospedaliera laddove essi avrebbero errato nella programmazione, progettazione e materiale esecuzione dell'intervento di colecistectomia VLS del 27/07/2020; che a causa della condotta colposa dei sanitari della predetta struttura ospedaliera nell'assistenza prestatagli durante il ricovero presso l'UOC di Chirurgia Generale dell'Ospedale Amico “G. Fucito” di Mercato San Severino (SA) - avrebbe riportato gravi lesioni Controparte_2 con gravi conseguenze invalidanti, anche di natura psichica concretanti un inimmaginabile peggioramento delle condizioni preesistenti;
che, in particolare, dopo gli avvenimenti per cui è causa, la sua vita e quella della di lui moglie, sarebbe stata radicalmente sovvertita, essendo adesso segnata da condizioni invalidanti difficilmente fronteggiabili e da una conseguente chiusura alle relazioni sociali;
che egli, medico- chirurgo stimato neurologo, all'epoca dei fatti per cui è giudizio avrebbe svolto la propria opera professionale in favore di note strutture sanitarie ricevendo un compenso medio mensile di € 3.500,00 ma che, a causa delle lesioni subite in conseguenza del caso di responsabilità sanitaria per cui è giudizio e delle conseguenze invalidanti derivatene, avrebbe dovuto interrompere detti rapporti di lavoro con conseguente danno patrimoniale;
che avrebbe svolto la propria attività professionale anche privatamente, ma che a causa delle lesioni subite e delle conseguenze invalidanti derivatene avrebbe dovuto interrompere lo svolgimento di tale attività; che avrebbe subito una riduzione della propria capacità lavorativa specifica, con impossibilità a svolgere le attività prima espletate;
che non avrebbe potuto trascorrere più una vita serena e tranquilla e non avrebbe più potuto dedicarsi, nel tempo libero, ai vari hobby e alle varie attività ludiche, 2 sociali, ricreative, relazionali, in precedenza espletate;
che tutto ciò si sarebbe ripercosso sul benessere dell'istante e conseguentemente su quello dei suoi familiari, sulla sua vita di relazione ed affettiva, con conseguente gravissimo danno allo stato di salute, danno non patrimoniale, danno da lesioni di diritti inviolabili della persona, alla vita di relazione e alla vita coniugale e familiare.
L'attore rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“Voglia, pertanto, l'On.le Tribunale adito, in caso di mancata conciliazione, accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta struttura sanitaria per tutti i danni subiti dall'attore, (e ciò indipendentemente dalla correttezza o meno e dalla adeguatezza o meno della assistenza sanitaria prestata al dott. , per aver i sanitari della convenuta struttura ospedaliera Parte_1 totalmente omesso di informare il dott. e i di lui familiari sul rapporto Parte_1 rischi/benefici legati alla esecuzione dell'intervento chirurgico di colecistectomia VLS e soprattutto sulla erronea indicazione del sanitario esecutore dell'intervento. Accertare e dichiarare la imperizia, negligenza e imprudenza e comunque la condotta colpevole dei sanitari dell'
[...]
San Severino (SA) - Controparte_3 Controparte_2
nella fase preoperatoria e di progettazione e/o nella esecuzione materiale dell'intervento
[...] di colecistectomia VLS cui sottoposero il dott. in data 27.07.2020 laddove Parte_1 produssero gravi lesioni iatrogene;
e conseguentemente accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della convenuta per tutti i Controparte_2 danni subiti e subendi dal dott. Per l'effetto condannare la convenuta struttura Parte_1 sanitaria al pagamento in favore dell'attore del risarcimento di tutti i danni da questi subiti e subendi, del danno “non patrimoniale”, unitariamente intenso come da sentenza SS.UU n. 26972/08, considerando per la sua quantificazione: § il grave danno biologico da invalidità permanente, § il danno morale, § il danno esistenziale;
nonché per il danno patrimoniale subito e subendo per le spese mediche sostenute (fatturate e non) e per quelle che si riterranno necessarie;
per la riduzione della capacità lavorativa specifica e da lucro cessante;
il tutto in favore del dott. nella misura Parte_1 provata o in quella maggiore che emergerà dalle risultanze istruttorie del giudizio.
Con riserva di meglio articolare e precisare i danni patiti in sede di prima udienza di trattazione.
Il tutto oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT dall'evento al soddisfo ed oltre interessi legali anno per anno sulla somma via via rivalutata dall'evento al soddisfo.
Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre I.V.A. e C.P.A. con distrazione ex. art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore anticipatario che ha anticipato le spese e non ha riscosso gli onorari”.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta CP_2 la quale respingeva ogni addebito, non ritenendo censurabili le condotte del personale sanitario presso di lei operante e la quale, pertanto, chiedeva il rigetto della domanda, perché infondata in fatto e in diritto.
3 Venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate le relative memorie.
Con ordinanza del 05/03/2024, il Giudice riteneva necessaria la nomina di un collegio peritale.
Depositato l'elaborato peritale in data 22/03/2025, con ordinanza del 26/05/2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini abbreviati (30+20), ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Responsabilità medica. Inquadramento generale della disciplina e riconduzione al caso concreto.
Va osservato che oggetto della presente controversia è l'accertamento di eventuali responsabilità della nella causazione del Controparte_1 danno iatrogeno derivante dall'esecuzione dell'intervento chirurgico di colecistectomia laparoscopica effettuato in favore dell'attore in data 27/07/2020 presso il P.O. “Fucito” di Mercato San Severino.
In ordine alla sussistenza e alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti del giudizio, ed agli effetti discendenti sulla natura delle obbligazioni assunte, sul tipo di responsabilità e sulla ripartizione dei relativi oneri probatori, appare opportuno premettere quanto segue.
Come noto, in ossequio al consolidato orientamento della Suprema Corte – che ha trovato ora sistematizzazione normativa nell'art. 7 della L. n. 24 del 08/03/2017, pienamente applicabile al caso di specie – dal quale non sussiste motivo di discostarsi, la natura della responsabilità professionale della struttura sanitaria convenuta deve correttamente essere inquadrata nell'alveo applicativo della responsabilità contrattuale, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 cod. civ.
Infatti, l'accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di “spedalità”, in base al quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 della L. n. 132/1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, anche in vista di eventuali complicanze, nonché di quelle lato sensu alberghiere (cfr., ex multis, Cass. n. 8826/2007).
Ne consegue che la struttura risponde, ex art. 1218 c.c., non solo dell'inadempimento delle obbligazioni su di essa tout court incombenti, ma, ai sensi dell'art. 1228 c.c., anche dell'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal sanitario, quale 4 ausiliario necessario dell'organizzazione aziendale, e ciò pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso (cfr. sul punto, in motivazione, Cass. n. 10616/12).
Ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., infatti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, dunque, anche a prescindere dalla sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro del medico con la struttura sanitaria che comunque si avvalga di tale prestazione (cfr., in tal senso, Cass. n. 23198/15; Cass. n. 10616/12; Cass. n. 13953/07); come, peraltro, oggi espressamente previsto dal legislatore (cfr. art. 7, co. 1 e 2, L. n. 24/2017).
Ebbene, essendo la responsabilità della struttura sanitaria riconducibile al modello di quella contrattuale, deve, altresì, aggiungersi che, trattandosi di obbligazione professionale, la misura dello sforzo diligente necessario per il relativo corretto adempimento è quella rafforzata di cui all'art. 1176, co. 2, cod. civ.
Tale diligenza si estrinseca ordinariamente nell'adeguato sforzo tecnico finalizzato all'adempimento della prestazione dovuta, al soddisfacimento dell'interesse creditorio e ad evitare possibili eventi dannosi (cfr., in termini similari, Cass. n. 12995/06). Inoltre, la misura dello sforzo dovuto dal debitore deve essere calibrata (oltre che in relazione al tipo di attività) sul grado di specializzazione del professionista, nonché sul grado di efficienza della struttura in cui il primo opera (cfr. Cass. n. 17143/12).
Il normale esito della prestazione dipenderà, allora, da una pluralità di fattori, quali il tipo di intervento, le condizioni generali del paziente, l'attuale stato della tecnica e delle conoscenze scientifiche, l'organizzazione dei mezzi adeguati al raggiungimento degli obiettivi in condizioni di normalità, e risponderà, dunque, ad un giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso concreto.
In altri termini, la responsabilità della struttura per i danni che si verificano in ambito sanitario è una responsabilità che scaturisce dall'inadempimento e/o dall'inesatto adempimento di una delle varie prestazioni che è direttamente obbligata ad eseguire in base a tale contratto atipico.
Ai fini della diretta riferibilità ex artt. 1218-1228 c.c. delle conseguenze risarcitorie dell'illecito, non assumendo rilievo – come dianzi indicato – che il contraente/debitore, nell'adempimento delle sue obbligazioni, si avvalga – per l'esecuzione delle prestazioni strettamente sanitarie di particolari figure professionali abilitate – necessariamente di propri dipendenti o di collaboratori esterni, la struttura sanitaria per essere esonerata dalla responsabilità risarcitoria verso il paziente è tenuta a fornire la prova positiva che le conseguenze dannose di tale condotta non le siano imputabili a titolo di inadempimento delle obbligazioni oggetto del contratto di spedalità.
5 Occorre, infine, evidenziare che anche la Legge di Riforma della Responsabilità Sanitaria L. 24 del 8.3.2017 ribadisce che la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 cod. civ., mentre afferma che i sanitari, nel caso di specie non convenuti in giudizio, rispondono del loro operato in base all'art. 2043 cod. civ., a meno che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente.
Si ritiene, pertanto, alla luce di quanto evidenziato, che, nel caso in esame (concernente un'ipotesi di responsabilità di strutture sanitarie per il pregiudizio derivante da una condotta colposa dei suoi sanitari) debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità contrattuale (cfr. Cass. 19 febbraio 2013 n. 4030).
Così ricondotto il rapporto con la struttura sanitaria nell'ambito contrattuale, ne discendono ulteriori riflessi anche sotto il profilo probatorio.
Infatti, in presenza di una responsabilità contrattuale della struttura per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, secondo la giurisprudenza di legittimità da ultimo consolidatasi, il danneggiato è tenuto a fornire la prova del contratto e dell'evento dannoso, nonché, anche tramite presunzioni, del nesso di causalità, secondo il criterio del “più probabile che non”, con l'azione o omissione dei sanitari (in tali termini, cfr., Cass. n. 18392/2017; “in tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato il suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno”, Cass. 15993/2011), restando, invece, a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti contestati siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, e dunque inevitabile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. n. 28991/2019; Cass. n. 28989/2019; Cass. n. 3704/2018; Cass. n. 29315/2017; Cass. n. 18392/2017; Cass. n. 11789/2016).
Precisamente, dal punto di vista del danneggiato, la prova del nesso causale si sostanzia nella dimostrazione che l'esecuzione del rapporto curativo si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di preteso danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, o dall'insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato (cfr., in tali termini, Cass. 20904/2013), ovvero dalla perdita di chance.
Una volta provato il nesso di causalità tra condotta del danneggiante e danno, da parte del danneggiato, spetta al danneggiante l'onere probatorio di dimostrare la causa
6 imprevedibile ed inevitabile che abbia reso impossibile la prestazione, cioè il caso fortuito (cfr., Cass. n. 18392/2017).
Tanto premesso in punto di fatto e di qualificazione giuridica, prima di procedere all'esame della intera documentazione medica acquisita, nonché delle risultanze della CTU, si rende opportuno precisare che, in ossequio alla giurisprudenza consolidata, la consulenza tecnica d'ufficio non esonera la parte dal fornire la prova di quanto assume, escludendosi, dunque, la nomina del consulente laddove la richiesta miri a supplire all'incompletezza delle attività assertive e probatorie, ovvero a compiere un'indagine meramente esplorativa (da ultimo, in tali termini, Cass. n. 30218/2017).
Ciononostante, la necessità - affermata fin da Cass., SS.UU. n. 577/2008 - dell'allegazione di un inadempimento qualificato, astrattamente idoneo a costituire causa del danno, non onera l'attore che agisca in ambito di responsabilità sanitaria della necessità di individuare specificamente la condotta omessa o l'errore commesso, essendo sufficiente che venga individuata la prestazione asseritamente mal adempiuta e che venga ipotizzato un nesso causale fra la stessa e il pregiudizio lamentato.
Nel caso di specie, il dott. lamenta la circostanza che sarebbe sussistita Parte_1 imperizia, negligenza e imprudenza e comunque una condotta colpevole dei sanitari della convenuta struttura ospedaliera laddove essi avrebbero errato nella programmazione, progettazione e materiale esecuzione dell'intervento di colecistectomia VLS del 27/07/2020.
La convenuta, dal canto suo, ha escluso la riconducibilità eziologica dell'evento dannoso alla condotta dei sanitari, avendo essa ribadito che la condotta di questi ultimi e della struttura medesima, come organizzazione complessa, a ben vedere, fu esente da colpa.
Va evidenziato, però, che i consulenti hanno confermato, come si vedrà meglio in seguito, la prospettazione dell'attore e ricondotto il lamentato evento lesivo alla negligente ed imperita condotta dei sanitari dell' convenuta. Controparte_1
2. Accertamento responsabilità in capo all'azienda sanitaria.
I consulenti nominati, il dott. ed il dott. facendo ricorso ai Per_1 Per_2 documenti in atti, preliminarmente precisano che: “trattasi di una lamentata responsabilità professionale dei Sanitari del P.O. “Fucito” di Mercato San Severino dell'A.O.U. “San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona” di Salerno, che sottoposero ad intervento chirurgico di colecistectomia laparoscopica per litiasi colecistica il Dott. il 27/07/2020, cui si addebita Parte_1 un'errata esecuzione dello stesso intervento chirurgico per insorgenza di una lesione misconosciuta della via biliare principale per la quale era poi necessario sottoporre il paziente presso il centro di Chirurgia Epato-bilio pancreatica, mininvasiva e robotica dell di Napoli dapprima a CP_2 CP_4 triplice drenaggio esterno dei dotti biliari e toilette addominale e dopo alcuni mesi ad intervento chirurgico
7 di derivazione bilio-digestiva su ansa alla Roux e resezione del segmento epatico IVb. Il prosieguo della storia clinica documenta inoltre la formazione di laparocele mediano epigastrico trattato con plastica della parete addominale con protesi” (p. 59).
Con specifico riferimento all'intervento chirurgico subito dall'attore in Parte_1 data 27/07/2020, i CC.TT.UU. osservano che “L'intervento chirurgico di colecistectomia laparoscopica, programmato in elezione, veniva eseguito in data 27/07/2020 presso il P.O. “Fucito” di Mercato San Severino dell' ” di dopo CP_2 Controparte_2 CP_1 che in regime di urgenza il paziente era già stato sottoposto presso il medesimo nosocomio, senza complicanze, a ERCP con papillosfinterotomia e bonifica della via biliare principale per una consensuale litiasi del coledoco terminale. L'intervento di colecistectomia laparoscopica veniva così descritto in cartella clinica” (p. 60).
Nel sottoporre al loro vaglio gli aspetti maggiormente salienti dell'intervento, i consulenti evidenziano come in cartella clinica venga riportato il “Reperto di tenaci aderenze colecistoomentali e colecisto-duodenali che con difficoltà e cautamente vengono lisate. L'identificazione degli elementi del risulta estremamente difficoltosa a causa di una spessa cotenna fibrosa che li CP_5 avviluppa” (p. 60).
A tal riguardo, i consulenti, pur considerando l'intervento, nel caso di specie, indicato, si chiedono “se l'atteggiamento intrapreso dall'operatore una volta resosi conto della presenza di tenaci aderenze colecisto-omentali e colecisto-duodenali e di difficoltà estrema nell'identificazione degli elementi a livello del triangolo di giustificasse o meno la prosecuzione dell'intervento per via laparoscopica o se CP_5 prudenza avrebbe richiesto la conversione in chirurgia open” (pp. 60-61). Facendo riferimento ai Gold Standard esistenti per questo tipo di intervento, come riportato anche dalle Linee Guida di Tokyo, i consulenti ritengono che, nel caso in esame, fosse certamente indicato l'approccio laparoscopico, ma osservano, in merito alla mancata conversione da colecistectomia laparoscopica a colecistectomia aperta, che le Linee Guida sottolineano che “[…] il chirurgo non dovrebbe mai esitare a passare alla colecistectomia aperta per prevenire gravi complicazioni, se l'anatomia del triangolo di rimane poco chiara nonostante l'accurata dissezione” CP_5
e che “[…] per prevenire lesioni, i chirurghi non dovrebbero mai esitare a convertire in chirurgia aperta quando incontrano difficoltà nell'esecuzione della colecistectomia laparoscopica” (p. 61).
Pertanto, i consulenti giungono alla conclusione che “In relazione all'intervento, dunque, è censurabile l'atteggiamento dell'operatore che nonostante le difficoltà incontrate, legate anche alla presenza di aderenze dovute ad un pregresso intervento laparotomico di splenectomia, non convertiva l'intervento in laparotomico, determinando di fatto la lesione iatrogena della via biliare che è poi stata riconosciuta dagli esami strumentali effettuati nel post-operatorio in seguito alla comparsa in prima giornata postoperatoria di una fistola biliare palesatasi attraverso il tubo di drenaggio lasciato a dimora” (pp. 62-63).
Peraltro, ritengono i consulenti che la condotta del personale sanitario che ebbe in cura il dott. sia ulteriormente censurabile in considerazione del “fatto che alla Parte_1
8 colangio-RMN preoperatoria del 06/07/2020 ed in quella del 17/07/2020 effettuate presso la clinica Villa dei Fiori di Acerra era stata segnalata una “…anomala origine del ramo segmentario postero-laterale della VBP distalmente al carrefour (circa 10 mm) (variante 3C)…” che avrebbe dovuto richiedere un atteggiamento ancora più prudente ed eventualmente anche l'esecuzione di una colangiografia intraoperatoria” (p. 63).
La lesione della via biliare principale durante l'intervento chirurgico – come osservano sempre i Consulenti – emerse con evidenza durante l'esecuzione della colangio-RMN eseguita in data 31/07/2020 e della successiva TC addome con mdc del 01/08/2020 e,
“Nonostante questo quadro strumentale indiscutibilmente indicativo per una lesione iatrogena della via biliare principale prodottasi in corso di colecistectomia laparoscopica, il paziente in data 01/08/2020 veniva dimesso con tubo di drenaggio in sede in attesa di rientro per effettuare e con Parte_2 diagnosi di “Calcolosi della colecisti e del dotto biliare, con colecistite acuta, con ostruzione. Colangite”, senza che nella lettera di dimissione venisse fatto alcun accenno alla complicanza che si era instaurata, come se la stessa fosse stata sottovalutata o ancora non completamente compresa dai sanitari intervenuti” (pp. 64-65).
Appurano poi i consulenti che il “verdetto definitivo della gravità della lesione prodottasi nel corso dell'intervento di colecistectomia era dato dalla colangio-RMN alla quale il Dott. veniva Parte_1 sottoposto in data 05/08/2020”, la quale evidenziava la “mancata visualizzazione della confluenza delle vie biliari principali e del coledoco fino al suo terzo distale”, la “mancata opacizzazione dei dotti biliari del VII-VIII segmento per ritardo di scarico” e l'opacizzazione dei “rami biliari del V-VI e del lobo di sinistra […] fino in prossimità della confluenza ove si apprezza spandimento di mdc verso il letto colecistico ove appare posizionato l'estremo distale del tubo di drenaggio” (p. 65).
Inoltre, in sede di intervento del dott. presso il centro di Chirurgia Epato- Parte_1 bilio pancreatica mininvasiva e robotica dell' di Napoli, si evidenziava Controparte_6 che nel corso dell'intervento subito dall'odierno attore presso il nosocomio salernitano
“vi era stata anche la chiusura dell'arteria epatica di destra, con una clip mal posizionata” (pp. 66- 67).
I consulenti giungono dunque alla conclusione che “la condotta dei sanitari che in data 27/07/2020 sottoposero ad intervento chirurgico il Dott. è stata errata e configura una Parte_1 colpa medica”.
A ben vedere, la condotta dei sanitari risultò imperita non solo laddove essi omisero, nonostante le difficoltà incontrate, di convertire l'intervento chirurgico laparoscopico in intervento chirurgico laparotomico, determinando di fatto la lesione iatrogena della via biliare, ma anche laddove essi mal chiusero l'arteria epatica di destra e mancarono di comprendere o comunque sottovalutarono in sede di dimissione del dott. Parte_1 la complicanza cui si era andati incontro.
9 Ciò posto, è evidente che si profili in capo ai suddetti sanitari che operavano presso il nosocomio di Mercato San Severino una responsabilità derivante dall'omissione di una condotta prescritta come doverosa dalle guide lines mediche;
condotta che, se correttamente posta in essere, avrebbe, con tutta probabilità, evitato la produzione dell'evento lesivo. È infatti ragionevole ritenere, in ossequio al principio civilistico del
“più probabile che non”, che, ove il personale medico avesse convertito l'intervento laparoscopico in intervento laparotomico, l'evento lesivo poi determinatosi non si sarebbe prodotto.
Per completezza, è necessario evidenziare che i CC.TT.UU. hanno rappresentato che
“Nessuna critica o censura può essere mossa nei confronti dei chirurghi dell'A.O.U. “Federico II” di Napoli i quali di fronte ad un quadro clinico molto complesso effettuavano correttamente quanto previsto dalle Linee Guida e dalla buona pratica clinica, raggiungendo un risultato al momento soddisfacente in relazione alla gravità delle lesioni riscontrate” (p. 77).
3. Liquidazione del danno.
Esaurito il problema dell'an della responsabilità in capo alla convenuta, occorre passare alla liquidazione dei danni richiesti dagli attori.
In ordine al danno non patrimoniale/biologico patito dal dott. , i Parte_1
CC.TT.UU. evidenziano che tale danno calcolato “con un tasso complessivo del 30%” sia attribuibile all'operato del personale sanitario del P.O. “Fucito” di Mercato San Severino solo per il 25% “in quanto la colecistectomia sarebbe stata comunque foriera di esiti, certamente meno gravi ma in ogni caso permanenti, nella misura del 5%” (p. 80). Sempre in relazione al danno biologico, i consulenti evidenziano come dal dato documentale e dall'esame obiettivo sia emerso che l'evento lesivo abbia fatto patire all'attore una sofferenza soggettiva elevata (p. 81).
Inoltre, la condotta imperita del personale sanitario, in base alle determinazioni dei CC.TT.UU., ha comportato la produzione di una inabilità temporanea totale di giorni 35, di una inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 105, di una inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 70 e di una inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 100.
Per tradurre in termini monetari le risultanze medico-legali, ritiene questo giudice, anche alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte (in tal senso Cass. civ. n. 14402/11) di poter fare applicazione delle “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica” predisposte dal Tribunale di Milano da ultimo aggiornate, in quanto esse costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o in diminuzione, consentendo la determinazione di un valore equo in grado di garantire la parità di trattamento. 10 Quanto al danno non patrimoniale da invalidità temporanea, questo va liquidato, all'attualità, in complessivi €19.981,25.
Per quanto attiene, invece, al danno non patrimoniale permanente subito dall'attore
, questo va liquidato, per i postumi permanenti residuati all'esito della sua Parte_1 guarigione, nell'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, di €74.951,00, tenuto conto dell'età all'epoca dei fatti (anni 65) e dei postumi accertati pari al 25% di maggior danno.
Deve ricordarsi, in base a quanto già sopra richiamato, che le Tabelle di Milano tengono già conto dei c.d. “aspetti relazionali” propri del danno non patrimoniale, e che comprendono nel valore di punto anche una componente di danno morale. Pertanto, sono da intendersi assorbite anche le restanti voci di danno non patrimoniale la cui liquidazione è stata richiesta da parte attrice.
A tal riguardo, deve evidenziarsi come il danno morale consistente nel pretium doloris, ossia nella sofferenza connessa alla menomazione dell'integrità psicofisica, non può essere sommato, come autonoma voce risarcitoria, in quanto, in caso contrario, come rilevato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26972 dell'11/11/2008, si avrebbe un'indebita duplicazione risarcitoria, essendo la sofferenza (a prescindere dalla durata della stessa) già inclusa nella nozione onnicomprensiva di danno biologico.
È tuttavia possibile, ed anzi doveroso, da parte del giudice, procedere ad una personalizzazione del danno biologico al caso concreto, che consenta di adeguare il pregiudizio non patrimoniale complessivamente subito dal danneggiato alle peculiarità che connotano l'illecito oggetto di causa.
Tale operazione di “personalizzazione” (che, come affermato dalle Sezioni Unite nella citata pronuncia, non è mai preclusa dalla liquidazione sulla base del valore tabellare differenziato di punto) può comportare eventuali correttivi in aumento o in diminuzione rispetto all'importo indicato nelle predette tabelle, dovendo il giudice dimostrare, per quanto con motivazione sintetica, di aver tenuto adeguato conto delle particolarità del caso concreto (essendo questo l'oggetto specifico della sua valutazione e del suo giudizio) e di non aver rimesso la liquidazione del danno ad un puro automatismo.
Tenendo conto degli esiti delle cure e delle conseguenze in termini di sofferenza sia fisica che psichica patita dall'attore in considerazione dell'accertata elevata sofferenza soggettiva patita si ritiene di far luogo ad una personalizzazione del danno nella misura del 20%, per un totale di € 14.990,20.
Ne deriva che, in base alle menzionate tabelle, il danno biologico permanente, in relazione all'età dell'attore all'epoca dei fatti e alla personalizzazione così come sopra determinata, va quantificato in €89.941,20.
11 Parte convenuta, pertanto, va condannata al pagamento della somma complessiva di
€109.922,45.
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data della costituzione in mora (12/12/2021) (invero, trattandosi di responsabilità contrattuale, per la quale non opera il principio della “mora ex re” di cui all'art. 1219 c.c., gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale o da una messa in mora antecedente: cfr. Cass. n. 6545/16) e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 12/12/2021 fino al deposito della presente sentenza.
Da tale ultima data, che segna la conversione del debito di valore in debito di valuta, sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
Per quanto attiene alle altre voci di danno richieste dal dott. , occorre Parte_1 evidenziare quanto segue.
In riferimento alla lamentata perdita di capacità lavorativa specifica e all'asserito danno derivatone, deve evidenziarsi come la lesione patita dall'attore non sia da considerarsi a tal punto inficiante da precludergli di svolgere l'attività di neurologo da lui prima espletata. Come hanno rilevato i consulenti attraverso l'esame obiettivo generale dell'attore, quest'ultimo si presenta come “un soggetto in discrete condizioni generali di nutrizione e sanguificazione, con masse muscolari normotrofiche e normotoniche rispetto all'età, pannicolo adiposo norm-rappresentato, mucose visibili normoemiche, cute rosea e trofica” (p. 34).
Peraltro, i CC.TT.UU. hanno specificamente evidenziato che la “compromissione della validità psico-fisica del non ha avuto, non ha e non avrà ripercussioni sulla sua capacità Parte_1 lavorativa specifica di medico neurologo, pensionato” (p. 83).
Anche successivamente alle contestazioni specificamente mosse da parte del procuratore di parte attrice rispetto a tali valutazioni, i consulenti tecnici hanno inteso confermare
“che la menomazione esitata alla malpractice in oggetto sopra descritta non inficia le capacità psichiche e fisiche della parte attrice così da determinare una impossibilità o una riduzione a svolgere l'attività lavorativa prima espletata di medico neurologo” (p. 85).
Inoltre, non è emerso altro rilievo probatorio che comprovi ciò.
Pertanto, la relativa domanda va rigettata.
Per quanto attiene al rimborso delle spese mediche effettuate, esse non risultano documentate in atti. Pertanto, anche tale domanda va rigettata.
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4. Spese di lite.
In ragione dell'accoglimento della domanda proposta dall'attore nei confronti della convenuta quest'ultima va condannata al pagamento in favore del primo delle spese di lite, che vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto della natura della controversia, del decisum e dell'attività effettivamente espletata, secondo valori e i criteri di cui al D.M. n. 147/2022, e delle spese che sfuggono ad una precisa elencazione ma che di fatto sono sostenute dal professionista nello svolgimento del singolo incarico (rif. Cass. SS.UU. Sentenza n.31030 del 27/11/2019).
Le spese di c.t.u. vanno anch'esse poste a totale carico di parte convenuta, soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nell'ambito del giudizio n. 9468/22 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna la
[...] al pagamento in favore dell'attore Controparte_7 della complessiva somma di €109.922,45 a titolo di Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi per come indicato in parte motiva;
2) Rigetta, per la restante parte, le domande dell'attore;
3) condanna la convenuta Controparte_7 al pagamento in favore dell'attore delle spese processuali, che si liquidano
[...] nella somma di €520,00 per esborsi ed €14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice, avv. Giuseppe Fava, dichiaratosi antistatario;
4) pone a carico di parte convenuta le spese di c.t.u.
Così deciso in Salerno, il 30/09/2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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