Ordinanza cautelare 28 aprile 2022
Sentenza 6 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 28/04/2022, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/04/2022
N. 00287/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 287 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Siram S.p.A. (quale capogruppo R.T.I.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Fraccastoro, Alice Volino e Francesco D'Amelio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sonia Macchia, Stefano Vinti e Roberto Milia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento, ex artt. 31, commi 1 e 2 e 117 c.p.a.,
del silenzio inadempimento dell'Azienda Sanitaria Locale di Lecce sulla proposta di Partenariato Pubblico Privato tramite Project Financing, ex art. 183 comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016, presentata dal costituendo R.T.I. tra Siram S.p.A. (mandataria) e S.A.C.C.I.R. (mandante) in data 4.8.2020 concernente “l'affidamento in concessione del servizio integrato energia comprensivo della fornitura dei vettori energetici, oltre alla progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione e adeguamento normativo degli impianti a servizio degli Ospedali di Lecce, Copertino, Galatina, Gallipoli, Scorrano, Casarano e il DSS di Campi Salentina della ASL di Lecce mediante EPC”, nonché
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- della determinazione del Direttore della Struttura Area Gestione Tecnica dell'Azienda Sanitaria Locale di Lecce n. 350 dell'1.2.2022, recante “ Fornitura di Multiservizio Tecnologico Integrato in favore delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 26, L. 488/1999 E Art. 58 L. 388/200. Adesione alla Convenzione stipulata tra NS PA e AT PA approvazione Piano Tecnico Economico Dei Servizi - Lotto 11-Id1379- CIG 5878298CF4 - importo medio annuo presunto per servizi a canone € 5.678.021,56=. Atto Immediatamente Esecutivo ”;
- ove occorrer possa, della relazione istruttoria dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce recante “ Fornitura di Multiservizio Tecnologico Integrato in favore delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26, L. 488/1999 E Art. 58 L. 388/200. Adesione alla Convenzione stipulata tra NS PA e AT PA approvazione Piano Tecnico Economico Dei Servizi – Lotto 11-Id1379- CIG 5878298CF4 - importo medio annuo presunto per servizi a canone € 5.678.021,56=. Atto Immediatamente Esecutivo ”;
- della nota dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce, prot. 94234 del 7.6.2021;
- della nota dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce, prot. 204550 del 20.12.2021;
- della richiesta, di contenuto non conosciuto, del Piano Dettagliato delle Attività di AT S.p.A. avanzata dall’Azienda Sanitaria Locale di Lecce;
- del provvedimento, di contenuto non conosciuto, di approvazione del Piano Tecnico Economico (PTE) di AT S.p.A.;
- del provvedimento, di contenuto non conosciuto, di approvazione del Piano Dettagliato delle Attività (PDA) di AT S.p.A.;
- ove intervenuto, dell’Ordinativo Principale di Fornitura (OPF) tra l’Azienda Sanitaria Locale di Lecce e AT S.p.A.;
- ove intervenuto, del provvedimento di consegna dei servizi in favore della AT S.p.A.;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale e comunque lesivo, ancorché non conosciuto;
- nonché per l’annullamento, per la declaratoria di inefficacia e/o di nullità del contratto/convenzione, nonché dell’Ordinativo Principale di Fornitura (OPF), stipulato tra l’Azienda Sanitaria Locale di Lecce e AT S.p.A.;
- nonché, ex art. 116 c.p.a., del silenzio serbato sull’istanza di accesso agli atti avanzata da Siram S.p.A. in data 3.3.2022, con nota prot. UDB CS_U_04-02-2022_PRO0132865.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Siram S.p.A. il 6/4/2022:
per l’annullamento, ai sensi dell’art. 116 comma 2 c.p.a.,
- del provvedimento dell’11.3.2022 con il quale l’Azienda Sanitaria Locale di Lecce ha espressamente negato l’ostensione della documentazione richiesta da Siram S.p.A. con l’istanza d’accesso del 3.2.2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Lecce e di AT S.p.A.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente con separata e reiterata istanza ex artt. 55 e 58 c.p.a. notificata il 13/04/2022 e depositata in giudizio il 14/04/2022;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 27 aprile 2022 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte resistente il difensore avv.to P. Pellegrino;
Ritenuto che la domanda cautelare riproposta (ex art. 58 c.p.a.) in corso di causa da parte ricorrente - che gestisce il servizio di cui trattasi in proroga dal 2018 quale precedente aggiudicataria di gara NS - non appare inammissibile per carenza dei fatti nuovi sopravvenuti, come, invece, eccepito dalla Società controinteressata.
Considerato, però, che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso non appare assistito dal necessario fumus boni iuris , ove si consideri, da un lato, che la normativa vigente contempla l’obbligo di acquisto di beni e servizi per la A.S.L. tramite adesione alla Convenzione NS (salvo eccezionali deroghe) e, dall’altro lato, che il project financing di cui all’art. 183 del D. Lgs. n. 50/2016 riguarda (essenzialmente) la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità e le concessioni.
Ritenuto, peraltro, che la decisione sull’istanza di accesso - denegata con il provvedimento dell’11.3.2022 dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce - possa essere (adeguatamente) presa dal Collegio nell’ambito della sentenza che definirà il giudizio nel merito ex art. 116, comma 2, ultimo periodo, c.p.a..
Ritenuto, pertanto, che la domanda cautelare riproposta da parte ricorrente in corso di causa non possa essere accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge la domanda cautelare di parte ricorrente riproposta con separata istanza ex artt. 55 e 58 c.p.a. del 13-14/04/2022.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO