Sentenza 30 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 30/10/2023, n. 16034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16034 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/10/2023
N. 16034/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01165/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LA
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1165 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Carta, Giovanni Carta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. -OMISSIS- della Sezione I bis del Tribunale amministrativo Regionale del LA (emessa il -OMISSIS- e pubblicata il -OMISSIS-) che, pronunciandosi sul ricorso n. -OMISSIS- r.g., ha annullato:
- la determinazione n. -OMISSIS- di protocollo del -OMISSIS- emessa dalla Commissione per gli accertamenti sanitari del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, con la quale il ricorrente era stato escluso dal concorso per il reclutamento di n. 342 allievi Carabinieri effettivi, riservato ai VFP1 raffermati ovvero in congedo;
- il decreto n. 127/7-6-2013 del 9 settembre 2014 con cui il CNSR del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha approvato la graduatoria di merito del concorso, nonché l'elenco dei vincitori allegato a tale provvedimento;
- la graduatoria di merito relativa al reclutamento di 342 allievi carabinieri effettivi di cui al bando di concorso pubblicato in G.U. – 4a s.s. del 14 gennaio 2014;
- ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Selezione Reclutamento;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente agisce in giudizio per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- di questa sezione, che ha accolto il gravame proposto dal ricorrente medesimo avverso il provvedimento con cui era stato escluso dal concorso per il reclutamento di n. 342 allievi Carabinieri effettivi, riservato ai VFP1 raffermati ovvero in congedo e la relativa graduatoria finale di merito.
In particolare chiede l’ottemperanza di quanto disposto dalla sentenza in merito al pagamento delle spese di giudizio, in quanto la stessa aveva condannato « parte resistente, al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.500,00 3 (millecinquecento/00) … oltre IVA e CPA, con l’obbligo di rifondere a favore della stessa il contributo unificato, se effettivamente versato» . Chiede, altresì, la retrodatazione dell’anzianità nel grado alla data di inizio del 132° Corso Allievi Carabinieri, al quale non aveva potuto partecipare per effetto dei provvedimenti impugnati e poi annullati, nonché la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore ritardo e l’assegnazione di una penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, co. 4, c.p.a.
2. L’Amministrazione, ritualmente costituitasi, ha controdedotto alle censure di parte ricorrente, evidenziando che non sarebbero pervenute dai legali rappresentati del ricorrente istanze di pagamento delle spese di giudizio statuite con la sentenza n. -OMISSIS- di cui si chiede l’ottemperanza, corredate da eventuali notula spese e coordinate bancarie o postali a cui inoltrare il pagamento. In merito alla richiesta di retrodatazione dell’anzianità di servizio, inoltre, ha evidenziato che il provvedimento di nomina in qualità di carabiniere, con indicazione della relativa anzianità, era stato emanato in data -OMISSIS- e, pertanto, i termini per poter censurare detto provvedimento erano ormai decorsi.
3. Alla camera di consiglio del 22.03.2023 la difesa di parte ricorrente ha chiesto un termine per controdedurre all’avviso del Collegio in merito a possibili profili di inammissibilità parziale del ricorso, non essendo presente prova in atti della notifica del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 14 D.L. 669/96.
4. Alla camera di consiglio del 24.05.2023 la difesa di parte ricorrente ha formulato istanza di rinvio, in quanto non risultava ancora decorso il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del D.L. 699/1996.
5. Alla camera di Consiglio dell’11 ottobre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio da atto, preliminarmente, che il ricorso è in parte inammissibile, così come comunicato alle parti in udienza e di cui è a verbale, con riferimento alla domanda di retrodatazione dell’anzianità di servizio del ricorrente.
1.1. La sentenza n. -OMISSIS-, infatti, ha statuito solo sull’annullamento dei provvedimenti impugnati (provvedimento di esclusione dal concorso e relativa graduatoria finale nella parte in cui non conteneva il nominativo del ricorrente) e il relativo dispositivo è stato adempiuto dall’Amministrazione, che ha inserito il ricorrente nel primo corso di formazione utile, a seguito del superamento del quale il ricorrente medesimo è stato nominato Carabiniere. Il provvedimento con cui il ricorrente ha ottenuto la predetta qualifica, con indicazione della relativa anzianità di servizio, è del -OMISSIS- e avverso lo stesso non possono essere proposte censure nell’odierno giudizio di ottemperanza.
Al riguardo, infatti, in disparte la considerazione che, come evidenziato dalla difesa erariale, un’eventuale giudizio demolitorio avrebbe dovuto essere proposto negli ordinari termini decadenziali decorrenti dalla data di notifica del provvedimento ( nel caso di specie decorsi infruttuosamente) , la giurisprudenza ha chiarito che " é ius receputm quello secondo il quale in sede di giudizio di ottemperanza non può essere riconosciuto un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello fatto valere ed affermato con la sentenza da eseguire, anche se sia ad essa conseguente o collegato (Cons. Stato,, sez. IV, 17 gennaio 2002, n. 247), non potendo essere neppure proposte domande che non siano contenute nel "decisum" della sentenza da eseguire (Cons. Stato, sez. IV, 9 gennaio 2001 n. 49; 10 agosto 2000, n. 4459; Cons. Stato, sez. V, 18 agosto 2010 , n. 5817) " (Cons. Giust. Amm., Sicilia, Sez. Giur., 15 maggio 2018, n. 276).
2. Per quanto concerne, invece, la domanda di pagamento delle spese legali indicate in sentenza, il ricorso merita accoglimento, in quanto:
- la sentenza azionata è passate in giudicato, come risulta dalla certificazione depositata in atti dal ricorrente;
- la sentenza è stata notificata al Ministero della difesa, presso la sede dell’Amministrazione, e dalla predetta notifica risulta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
- il Ministero non ha adempiuto agli obblighi derivanti dal giudicato.
3. Deve, conseguentemente, ordinarsi all’Amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni, decorrente dalla notificazione della presente sentenza a cura del ricorrente, al pagamento della somma di euro “ € 1.500,00 (millecinquecento/00) … oltre IVA e CPA, con l’obbligo di rifondere a favore della stessa il contributo unificato, se effettivamente versato” , liquidata nel dispositivo della sentenza azionata, nonché degli interessi maturati fino al soddisfo.
4. Per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina sin d’ora un commissario ad acta , nella persona del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Roma, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima Ragioneria in possesso di adeguata competenza, il quale provvederà, entro novanta giorni dalla richiesta a tal fine formulata dal ricorrente, a quantificare le somme dovute al medesimo e al relativo pagamento.
5. Ritenuto che sussistono, altresì, i presupposti di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), c.p.a., per accogliere la richiesta di fissazione di una penalità di mora, non essendo state peraltro evidenziate, al riguardo, eventuali, valide ragioni ostative da parte dell’amministrazione, il Collegio reputa equo il parametro dell'interesse legale, esplicitamente indicato dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., sulla somma individuata. Quanto alla decorrenza delle penalità di mora va precisato che, alla stregua del nuovo testo della citata lett. e), le astreintes, tenuto conto della loro funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore. La penalità di mora cesserà all'atto dell'eventuale insediamento del Commissario ad acta o al giorno del soddisfo, se anteriore.
6. Le spese processuali vanno poste a carico del Ministero della Difesa e sono liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, CPA, oneri per spese generali nella misura del 15% e rimborso del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LA (Sezione Prima Bis), così dispone:
- dichiara il ricorso in parte inammissibile con riferimento alla domanda relativa alla retrodatazione dell’anzianità di servizio, in quanto domanda nuova, non coperta dal giudicato di cui si chiede l’ottemperanza;
- accoglie il ricorso relativamente al pagamento delle spese processuali, statuite nella ottemperanda sentenza n. -OMISSIS-, e, per l’effetto, ordina al Ministero della Difesa di provvedere, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della presente sentenza a cura del ricorrente, al pagamento delle somme dovute alla parte in base al titolo azionato e degli interessi maturati fino al soddisfo, come specificato in motivazione;
- nomina, per il caso di infruttuoso decorso del suddetto termine, un commissario ad acta , nella persona del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Roma, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima Ragioneria in possesso di adeguata competenza, il quale provvederà, entro novanta giorni dalla richiesta a tal fine formulata dal ricorrente, a quantificare le somme dovute al medesimo e al relativo pagamento;
- fissa la penalità di mora nei modi e nei termini di cui in motivazione;
- condanna il Ministero della difesa al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nell’importo di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, CPA, oneri per spese generali nella misura del 15% e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
Alessandra Vallefuoco, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandra Vallefuoco | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.