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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 883/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RU GI, Presidente
GR TE, OR
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2616/2024 depositato il 27/05/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Pistoia - V.le Matteotti 16 50132 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13738/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
24 e pubblicata il 20/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08920229001324048000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920130000028586000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920140008611358000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920150008632769000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920160001316581000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920160011744414000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920160014299381000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920160014735976000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920170000657375000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920170003803712000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920180000119574000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920180001909727000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920180009528346000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920180000064868000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920190001594015000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920190004236124000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920190001903642001 REGISTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 100/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente, sig. Resistente_1, proponeva ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma avverso l'avviso di intimazione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione di PISTOIA, in relazione a n. 20 cartelle di pagamento per complessivi Euro 44.847,97.
Il contribuente lamentava, in particolare, l'inesistenza della notificazione dell'intimazione per essere la stessa stata effettuata a mezzo posta, in mancanza della sottoscrizione del responsabile del procedimento e in difetto di adeguata motivazione, anche in relazione alle modalità di calcolo degli interessi. Deduceva altresì la mancata prova della notificazione delle cartelle sottese all'intimazione e l'avvenuta decadenza o decorso del termine di prescrizione, triennale per le tasse automobilistiche e quinquennale per gli altri crediti dal 2009 al 2015.
Il giudice di prime cure, ritenuto lecito l'impiego del servizio postale per la notificazione e rispettate le formalità proprie dell'intimazione, accoglieva il ricorso sul rilievo della mancata notificazione delle cartelle prodromiche, osservando come 'l'Agenzia delle Entrate Riscossione, sulla quale incombeva l'onere, non ha fornito prova al riguardo'.
Compensava le spese.
Avverso tale decisione del giudice di prime cure proponeva ricorso in appello l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, deducendo:
-in via pregiudiziale ed assorbente, incompetenza territoriale della Corte Tributaria di primo grado di
Roma. Osservava, al riguardo, che, poiché l'ADER procedente era quello di Pistoia, il procedimento avrebbe dovuto essere instaurato innanzi alla Corte di Pistoia;
-inammissibilità del ricorso per invalidità della procura alle liti - estrema genericità, mancanza dei requisiti minimi necessari e sufficienti ai fini della sua validità, essendo la stessa totalmente priva dell'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, nonché dell'indicazione dell'atto opposto, non presentando quindi elemento alcuno che ne consenta la certa riferibilità al procedimento incardinato in prime cure;
-nel merito, utilizzabilità in appello dei documenti depositati in primo grado. Tale documentazione, infatti, in virtù della costituzione tardiva di ADER in primo grado con deposito della documentazione necessitata, era da considerarsi appresa al fascicolo processuale di primo grado e indispensabile ai fini della determinazione della causa da parte del Giudice di seconde cure, in relazione all'eccepita mancata notifica delle cartelle sottese;
-per le cartelle di pagamento nn. 08920120011457806000 – 08920130000028586000 –
08920130000411712000 – 08920140008611358000 – 08920150002787420000 –
08920150007424274000 – 08920150008632769000 - 08920160011744414000: inammissibilità del ricorso di prime cure per violazione del principio del ne bis in idem. Tali cartelle erano già state impugnate dal contribuente con ricorso promosso dinanzi alla Corte di Giustizia di Roma, R.G. 1084/2018, deciso con Sentenza n. 16829/2018 depositata in data 01.10.2018 - passata in giudicato per mancata impugnazione;
-per le cartelle di pagamento nn. 08920120011457806000 - 08920130000411712000 –
08920150002787420000 – 08920150007424274000: cessazione della materia del contendere per intervenuto annullamento ex L. 197/2022. Chiedeva la compensazione delle spese trattandosi di annullamento disposto ope legis;
-per le cartelle di pagamento nn. 08920160001316581000 – 08920160011744414000 –
08920180001909727000: inammissibilità dell'impugnazione perché già opposte con ricorso deciso con sentenza passata in giudicato. Tali cartelle erano già state impugnate con ricorso promosso dinanzi alla
Corte di Giustizia di Roma, poi riassunto di fronte alla Corte di Giustizia Pistoia (R.G. 9/2022) e definito con Sentenza n. 124/2022 depositata in data 26.09.2022, favorevole all'ADER e passata in giudicato per mancata impugnazione;
-per le ulteriori cartelle di pagamento opposte: inammissibilità dell'eccezione di inesistenza/mancata notifica. Incomprensibilità dell'oggetto dell'eccezione e mancanza di specificità della doglianza. Riteneva
l'ADER che il contribuente avrebbe dovuto specificamente contestare la notificazione della singole cartelle di pagamento riportata nell'intimazione di pagamento. Violazione dei principi di chiarezza e autosufficienza dei motivi di ricorso;
-per le cartelle di pagamento nn. 08920160014299381000 – 08920160014735976000 –
08920170000657375000 – 08920170003803712000 – 08920180000119574000: irretrattabilità e definitività delle pretese stante la mancata impugnazione di avviso di intimazione (atto tipico) successivo alle cartelle (Cass. 1901/2020). Tali cartelle, infatti, venivano richieste in pagamento al contribuente non solo con l'intimazione oggetto di giudizio, ma anche con intimazione n. 08920199003992290000 notificata in data 12/12/2019, mai impugnata dal contribuente.
Non si costituiva il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La competenza territoriale delle Corti di Giustizia Tributaria è stabilita dall'art. 4 del D. Lgs. n° 546/1992.
In via principale ed assorbente, il Collegio rileva l'evidente difetto di competenza territoriale della Corte tributaria di I grado di Roma, in quanto l'ADER procedente è quello di Pistoia, gli Enti creditori hanno sede in Pistoia e comunque nella regione Toscana, quindi non insistono nella circoscrizione di competenza della Corte tributaria di Roma;
persino la parte contribuente, per quanto irrilevante ai fini del radicamento della competenza, non risiede in provincia di Roma: è quindi evidente come il ricorso non potesse ritenersi validamente introdotto dinanzi ad altra Corte di giustizia tributaria che non coincidesse con quella di Pistoia.
L'eccezione di specie costituisce questione pregiudiziale di rito, rilevabile anche d'ufficio, il cui esame è prioritario rispetto ad ogni altra eccezione ( Cass. 4395/2023 : “Con l'unico motivo di ricorso ("In relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. a)"), l'ufficio censura la sentenza impugnata che, anzichè limitarsi a statuire sulla questione pregiudiziale relativa alla competenza per territorio del giudice di primo grado, senza averne il potere, ha dichiarato l'ammissibilità del ricorso ... 2. Il motivo è fondato.
3. Con la remissione della causa alla C.T.P. di Padova, la quale aveva erroneamente declinato la propria competenza territoriale ravvisando quella del giudice di primo grado di Roma (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. a), la C.T.R. ha risolto una questione pregiudiziale di rito, il cui esame è prioritario rispetto ad ogni altra questione (eccetto quella di giurisdizione, che qui non rileva), con ciò spogliandosi della potestas iudicandi. Conseguentemente al giudice di appello era preclusa la decisione di ogni altra questione.”).
Sul tema, anche la recente Cass. 12651/2024, per cui “la Commissione tributaria provinciale competente per territorio si individua con riferimento al luogo ove ha sede l'Ufficio finanziario o il concessionario del servizio di riscossione che ha emesso il provvedimento impugnato, attesa la lettera dell'art. 4 del D. Lgs.
31 dicembre 1992, n. 546, che radica la competenza territoriale non sulla base di criteri contenutistici, inerenti alla specifica materia di volta in volta controversa, ma in relazione, salvo eccezioni tassativamente previste, all'allocazione spaziale dei soggetti in causa (Cass. V, n. 4682/2012)”; idem
Cass. 25194/2022.
La sentenza va pertanto riformata, acclarato il difetto di competenza territoriale e l'illegittimità della pronuncia in punto di merito, con rimozione degli effetti, con remissione della causa avanti al Giudice tributario territorialmente competente (CGT I grado di Pistoia).
P.Q.M.
La Corte dichiara l'incompetenza territoriale della Corte di giustizia tributaria di Roma e quella, corretta, della Corte di giustizia tributaria di Pistoia. Concede all'uopo alle parti il termine di sei mesi dalla comunicazione della presente sentenza per riassumere il giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pistoia, giudicata competente. Spese compensate per il doppio grado.
Roma, 12 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
NA CH PE SC
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RU GI, Presidente
GR TE, OR
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2616/2024 depositato il 27/05/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Pistoia - V.le Matteotti 16 50132 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13738/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
24 e pubblicata il 20/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08920229001324048000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920130000028586000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920140008611358000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920150008632769000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920160001316581000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920160011744414000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920160014299381000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920160014735976000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920170000657375000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920170003803712000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920180000119574000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920180001909727000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920180009528346000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920180000064868000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920190001594015000 REGISTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920190004236124000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08920190001903642001 REGISTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 100/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente, sig. Resistente_1, proponeva ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma avverso l'avviso di intimazione dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione di PISTOIA, in relazione a n. 20 cartelle di pagamento per complessivi Euro 44.847,97.
Il contribuente lamentava, in particolare, l'inesistenza della notificazione dell'intimazione per essere la stessa stata effettuata a mezzo posta, in mancanza della sottoscrizione del responsabile del procedimento e in difetto di adeguata motivazione, anche in relazione alle modalità di calcolo degli interessi. Deduceva altresì la mancata prova della notificazione delle cartelle sottese all'intimazione e l'avvenuta decadenza o decorso del termine di prescrizione, triennale per le tasse automobilistiche e quinquennale per gli altri crediti dal 2009 al 2015.
Il giudice di prime cure, ritenuto lecito l'impiego del servizio postale per la notificazione e rispettate le formalità proprie dell'intimazione, accoglieva il ricorso sul rilievo della mancata notificazione delle cartelle prodromiche, osservando come 'l'Agenzia delle Entrate Riscossione, sulla quale incombeva l'onere, non ha fornito prova al riguardo'.
Compensava le spese.
Avverso tale decisione del giudice di prime cure proponeva ricorso in appello l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, deducendo:
-in via pregiudiziale ed assorbente, incompetenza territoriale della Corte Tributaria di primo grado di
Roma. Osservava, al riguardo, che, poiché l'ADER procedente era quello di Pistoia, il procedimento avrebbe dovuto essere instaurato innanzi alla Corte di Pistoia;
-inammissibilità del ricorso per invalidità della procura alle liti - estrema genericità, mancanza dei requisiti minimi necessari e sufficienti ai fini della sua validità, essendo la stessa totalmente priva dell'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, nonché dell'indicazione dell'atto opposto, non presentando quindi elemento alcuno che ne consenta la certa riferibilità al procedimento incardinato in prime cure;
-nel merito, utilizzabilità in appello dei documenti depositati in primo grado. Tale documentazione, infatti, in virtù della costituzione tardiva di ADER in primo grado con deposito della documentazione necessitata, era da considerarsi appresa al fascicolo processuale di primo grado e indispensabile ai fini della determinazione della causa da parte del Giudice di seconde cure, in relazione all'eccepita mancata notifica delle cartelle sottese;
-per le cartelle di pagamento nn. 08920120011457806000 – 08920130000028586000 –
08920130000411712000 – 08920140008611358000 – 08920150002787420000 –
08920150007424274000 – 08920150008632769000 - 08920160011744414000: inammissibilità del ricorso di prime cure per violazione del principio del ne bis in idem. Tali cartelle erano già state impugnate dal contribuente con ricorso promosso dinanzi alla Corte di Giustizia di Roma, R.G. 1084/2018, deciso con Sentenza n. 16829/2018 depositata in data 01.10.2018 - passata in giudicato per mancata impugnazione;
-per le cartelle di pagamento nn. 08920120011457806000 - 08920130000411712000 –
08920150002787420000 – 08920150007424274000: cessazione della materia del contendere per intervenuto annullamento ex L. 197/2022. Chiedeva la compensazione delle spese trattandosi di annullamento disposto ope legis;
-per le cartelle di pagamento nn. 08920160001316581000 – 08920160011744414000 –
08920180001909727000: inammissibilità dell'impugnazione perché già opposte con ricorso deciso con sentenza passata in giudicato. Tali cartelle erano già state impugnate con ricorso promosso dinanzi alla
Corte di Giustizia di Roma, poi riassunto di fronte alla Corte di Giustizia Pistoia (R.G. 9/2022) e definito con Sentenza n. 124/2022 depositata in data 26.09.2022, favorevole all'ADER e passata in giudicato per mancata impugnazione;
-per le ulteriori cartelle di pagamento opposte: inammissibilità dell'eccezione di inesistenza/mancata notifica. Incomprensibilità dell'oggetto dell'eccezione e mancanza di specificità della doglianza. Riteneva
l'ADER che il contribuente avrebbe dovuto specificamente contestare la notificazione della singole cartelle di pagamento riportata nell'intimazione di pagamento. Violazione dei principi di chiarezza e autosufficienza dei motivi di ricorso;
-per le cartelle di pagamento nn. 08920160014299381000 – 08920160014735976000 –
08920170000657375000 – 08920170003803712000 – 08920180000119574000: irretrattabilità e definitività delle pretese stante la mancata impugnazione di avviso di intimazione (atto tipico) successivo alle cartelle (Cass. 1901/2020). Tali cartelle, infatti, venivano richieste in pagamento al contribuente non solo con l'intimazione oggetto di giudizio, ma anche con intimazione n. 08920199003992290000 notificata in data 12/12/2019, mai impugnata dal contribuente.
Non si costituiva il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La competenza territoriale delle Corti di Giustizia Tributaria è stabilita dall'art. 4 del D. Lgs. n° 546/1992.
In via principale ed assorbente, il Collegio rileva l'evidente difetto di competenza territoriale della Corte tributaria di I grado di Roma, in quanto l'ADER procedente è quello di Pistoia, gli Enti creditori hanno sede in Pistoia e comunque nella regione Toscana, quindi non insistono nella circoscrizione di competenza della Corte tributaria di Roma;
persino la parte contribuente, per quanto irrilevante ai fini del radicamento della competenza, non risiede in provincia di Roma: è quindi evidente come il ricorso non potesse ritenersi validamente introdotto dinanzi ad altra Corte di giustizia tributaria che non coincidesse con quella di Pistoia.
L'eccezione di specie costituisce questione pregiudiziale di rito, rilevabile anche d'ufficio, il cui esame è prioritario rispetto ad ogni altra eccezione ( Cass. 4395/2023 : “Con l'unico motivo di ricorso ("In relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. a)"), l'ufficio censura la sentenza impugnata che, anzichè limitarsi a statuire sulla questione pregiudiziale relativa alla competenza per territorio del giudice di primo grado, senza averne il potere, ha dichiarato l'ammissibilità del ricorso ... 2. Il motivo è fondato.
3. Con la remissione della causa alla C.T.P. di Padova, la quale aveva erroneamente declinato la propria competenza territoriale ravvisando quella del giudice di primo grado di Roma (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. a), la C.T.R. ha risolto una questione pregiudiziale di rito, il cui esame è prioritario rispetto ad ogni altra questione (eccetto quella di giurisdizione, che qui non rileva), con ciò spogliandosi della potestas iudicandi. Conseguentemente al giudice di appello era preclusa la decisione di ogni altra questione.”).
Sul tema, anche la recente Cass. 12651/2024, per cui “la Commissione tributaria provinciale competente per territorio si individua con riferimento al luogo ove ha sede l'Ufficio finanziario o il concessionario del servizio di riscossione che ha emesso il provvedimento impugnato, attesa la lettera dell'art. 4 del D. Lgs.
31 dicembre 1992, n. 546, che radica la competenza territoriale non sulla base di criteri contenutistici, inerenti alla specifica materia di volta in volta controversa, ma in relazione, salvo eccezioni tassativamente previste, all'allocazione spaziale dei soggetti in causa (Cass. V, n. 4682/2012)”; idem
Cass. 25194/2022.
La sentenza va pertanto riformata, acclarato il difetto di competenza territoriale e l'illegittimità della pronuncia in punto di merito, con rimozione degli effetti, con remissione della causa avanti al Giudice tributario territorialmente competente (CGT I grado di Pistoia).
P.Q.M.
La Corte dichiara l'incompetenza territoriale della Corte di giustizia tributaria di Roma e quella, corretta, della Corte di giustizia tributaria di Pistoia. Concede all'uopo alle parti il termine di sei mesi dalla comunicazione della presente sentenza per riassumere il giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pistoia, giudicata competente. Spese compensate per il doppio grado.
Roma, 12 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
NA CH PE SC