Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 883
CGT2
Sentenza 12 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Decadenza o prescrizione crediti

    Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso sul rilievo della mancata notificazione delle cartelle prodromiche.

  • Rigettato
    Inesistenza notifica avviso di intimazione

    Il giudice di primo grado ha ritenuto lecito l'impiego del servizio postale per la notificazione e rispettate le formalità proprie dell'intimazione.

  • Accolto
    Mancata prova notifica cartelle sottese

    Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso sul rilievo della mancata notificazione delle cartelle prodromiche, osservando come l'Agenzia delle Entrate Riscossione, sulla quale incombeva l'onere, non ha fornito prova al riguardo.

  • Accolto
    Incompetenza territoriale

    Il Collegio rileva l'evidente difetto di competenza territoriale della Corte tributaria di I grado di Roma, in quanto l'ADER procedente è quello di Pistoia, gli Enti creditori hanno sede in Pistoia e comunque nella regione Toscana. L'eccezione costituisce questione pregiudiziale di rito, rilevabile anche d'ufficio.

  • Altro
    Invalidità procura alle liti

    La Corte dichiara l'incompetenza territoriale e riforma la sentenza di primo grado, senza pronunciarsi su questa eccezione.

  • Altro
    Utilizzabilità documenti in appello

    La Corte dichiara l'incompetenza territoriale e riforma la sentenza di primo grado, senza pronunciarsi su questa eccezione.

  • Altro
    Ne bis in idem

    La Corte dichiara l'incompetenza territoriale e riforma la sentenza di primo grado, senza pronunciarsi su questa eccezione.

  • Altro
    Cessazione materia del contendere

    La Corte dichiara l'incompetenza territoriale e riforma la sentenza di primo grado, senza pronunciarsi su questa eccezione.

  • Altro
    Impugnazione già decisa

    La Corte dichiara l'incompetenza territoriale e riforma la sentenza di primo grado, senza pronunciarsi su questa eccezione.

  • Altro
    Inesistenza/mancata notifica

    La Corte dichiara l'incompetenza territoriale e riforma la sentenza di primo grado, senza pronunciarsi su questa eccezione.

  • Altro
    Irretrattabilità pretese

    La Corte dichiara l'incompetenza territoriale e riforma la sentenza di primo grado, senza pronunciarsi su questa eccezione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 883
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 883
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo