Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 23/05/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 341 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– Sezione Unica Civile – Famiglia –
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott. Massimo DI PATRIA Presidente
dott.ssa Alessandra MEDI Giudice
dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale iscritto al n. 341/2024 tra nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
e residente in [...]
16 con il patrocinio dell'avv. NARDELLA PATRIZIA
- ricorrente nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, residente in [...] C.F._2
con il patrocinio dell'avv. VALENTINI EMANUELE
- resistente con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.
In punto a: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al foglio di conclusioni congiunte depositato il 5.12.2024 e confermate all'udienza del 26.3.2025 (con la seguente
1
1, Anno 2021. 2) DICHIARARE che i coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto e potranno fissare la loro residenza ove lo riterranno più opportuno;
3) RS ATTO che i coniugi sono economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento;
4)
DICHIARARE l'affidamento condiviso dei figli minori nata a [...] il [...] (attualmente Per_1 di anni 17) e , nato a [...] il [...] (attualmente di anni 15), in favore di entrambi i genitori, Per_2 con ampia libertà dei figli di concordare tempi e modi di frequentazione con ciascun genitore, attualmente tutti residenti presso la casa coniugale. 5) DICHIARARE che ciascun genitore s'impegna a comunicare all'altro le notizie di maggiore interesse riguardanti i figli, sino alla loro maggiore età; 6) DICHIARARE
l'assegnazione della casa coniugale, sita in San Mauro LI (FC), Via Don G. Minzoni, 16, in comproprietà dei coniugi, in favore del IG. . 7) DICHIARARE che, a far data dalla sottoscrizione della Parte_2 presente istanza e sino al 28/02/2025, la IG.ra potrà continuare ad abitare la casa coniugale, Parte_1 sita in San Mauro LI (FC), Via Don Minzoni n. 16, unitamente ai figli e . 8) RS ATTO Per_1 Per_2 che, nel per il periodo in cui la IG.ra arà permanenza nella casa coniugale unitamente ai figli minori, Pt_1 il IG. dovrà consegnare alla tutte le chiavi relative alla casa coniugale. 9) DISPORRE che, Pt_2 Pt_1 nel periodo in cui la IG.ra biterà nella casa coniugale, il padre starà con i figli, a settimane alternate, Pt_1 dal sabato mattina al martedì mattina. 10) RS ATTO che il IG. nelle giornate in cui starà con i Pt_2 figli, non potrà fare permanenza nella casa coniugale, salvo diversi accordi tra le parti. 11) DISPORRE che, per il periodo in cui la IG.ra farà permanenza nella casa coniugale unitamente ai minori, il IG. Pt_1
corrisponda alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, la somma mensile Parte_2 complessiva di € 250,00 (€ 125,00 mensili per ciascun figlio), da versarsi, mediante bonifico bancario, entro il giorno 20 di ciascun mese. 12) DISPORRE che, nell'eventualità in cui il IG. dovesse tenere con sé i Pt_2 figli per meno di 4 giorni al mese, il contributo al mantenimento sarà elevato per tale mese ad € 180,00 per ciascun figlio, anziché € 125,00, salvo che la sua assenza non sia imputabile a documentato caso fortuito e/o forza maggiore. 13) DISPORRE che l'Assegno Unico e Universale per i figli venga percepito dalla madre nel periodo in cui farà permanenza nella casa coniugale e le verrà corrisposto direttamente Parte_1 dal IG. - attualmente beneficiario di detto assegno - unitamente all'assegno di mantenimento di cui al Pt_2 capitolo 11). 14) RS ATTO che la IG.ra s'impegna, entro il 01/03/2025, a rilasciare la Parte_1 casa coniugale, sita in San Mauro LI (FC), Via Don Minzoni n. 16, asportando i propri effetti personali, ivi compresi quelli presenti nel garage e risultanti dalla chiusura dell'attività di parrucchiera, nonché i seguenti beni acquistati dalla stessa o ricevuti in regalo: lavatrice, un mobile di legno con due sportelli e due
2 cassetti di color legno, un baule con bandiera americana ed un baule di legno in sala, maschere e quadri appesi, letto matrimoniale, credenzavetrinetta in cucina, scrivania sala, computer e stampante, scarpiere ingresso - con specchio, macchina pane, impastatrice, Bimbi, estrattore e vaporiera. 15) RS ATTO che, successivamente alla data di rilascio della casa coniugale da parte della moglie, il IG. abiterà Parte_2 la casa coniugale, unitamente ai figli e che manterranno la collocazione prevalente presso il Per_2 Per_1 padre, salvo diverso accordo tra i coniugi. 16) DISPORRE che, a far data dall'avvenuto rilascio della casa coniugale, la IG.ra provvederà a contribuire al mantenimento dei figli mediante Parte_1 corresponsione al padre della somma complessiva di € 250,00 (€ 125,00 mensili per ciascun figlio), da versarsi, mediante bonifico bancario, entro il giorno 20 di ciascun mese, sino all'autosufficienza economica rispettivamente di e di , somma rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat. 17) DISPORRE Per_1 Per_2 che, a far data dall'avvenuto rilascio della casa coniugale da parte della IG.ra , l'Assegno Parte_1
Unico e Universale per i figli verrà percepito dal padre. 18) DISPORRE che a far data in cui il IG. Pt_2 entrerà nella casa coniugale per abitarla unitamente ai figli, la madre starà con i figli, a settimane alternate, due o tre giorni, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro, svolgendo la stessa attività di parrucchiera, di cui allo stato non è in grado di identificare. 19) RS ATTO che, nelle giornate in cui la madre starà con i figli e di cui al cap. 18), quest'ultimi faranno rientro per il pernottamento nella casa coniugale, occupata dal padre, quale assegnatario della stessa, salvo diverso accordo tra i coniugi. 20) DISPORRE che, nell'eventualità in cui la IG.ra dovesse tenere con sé i figli per meno di 4 giorni al mese, il Parte_1 contributo al mantenimento sarà elevato per tale mese ad € 180,00 per ciascun figlio, anziché € 125,00, salvo che la sua assenza non sia imputabile a documentato caso fortuito e/o forza maggiore. 21) RS ATTO che la IG.ra al momento del rilascio della casa coniugale, di cui darà preventiva comunicazione al IG. Pt_1
trasferirà altrove la propria residenza, riconsegnando tutte le relative chiavi al marito, ed Pt_2 impegnandosi a presentare la relativa istanza di trasferimento entro 30 giorni dal rilascio. 22) RS ATTO che il padre, sin d'ora, presta il consenso affinché entrambi i figli o uno dei due figli possano trascorrere il fine settimana (dal sabato alla domenica) con la madre in Milano, qualora e manifestino tale Per_2 Per_1 volontà. 23) DISPORRE che, qualora uno dei figli o entrambi i figli dovessero trascorrere un periodo pari o superiore a 15 giorni con la madre, presso la sua abitazione in Milano o in altra sua abitazione, per quel mese, la IG.ra nulla corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento, con riferimento ad Parte_1 un figlio o ad entrambi i figli. 24) DISPORRE che, nel periodo estivo (da Giugno ad Agosto), entrambi i genitori, previo consenso dei figli, trascorrano 15 giorni consecutivi e/o frazionati con i figli, da concordarsi entro il 30 Maggio di ogni anno. 25) RS ATTO che ciascun genitore si accollerà tutte le spese che verranno sostenute durante le vacanze con i figli al seguito. 26) DISPORRE che i figli staranno con i genitori, ad anno alternato, nelle giornate del 25 dicembre, del 26 Dicembre e del 31 Dicembre. 27) DISPORRE che nel mese di Dicembre 2024, in deroga a quanto previsto al precedente punto 9), il padre starà con i figli soltanto dalle ore 10 del 24 Dicembre alle ore 18 del 27 Dicembre. 28) DISPORRE che nel periodo di permanenza di un genitore nella casa coniugale, l'altro genitore non potrà fare accesso alla stessa. 29) DISPORRE che i genitori si obbligano a sostenere, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie e documentate per i figli e sino all''autosufficienza economica degli stessi, così come disciplinate dal Protocollo in uso presso il
Tribunale di Forlì del 09/06/2017, di cui i coniugi dichiarano di averne preso visione. 30) DISPORRE che,
3 con riferimento alle spese mediche di cui al citato Protocollo del Tribunale di Forlì, qualora i figli non effettuino la visita o il trattamento sanitario per impossibilità degli stessi o del genitore che ha prenotato la visita o il trattamento sanitario, la relativa spesa, se ugualmente dovuta, verrà interamente pagata dal genitore che l'ha prenotata ma non disdettata nei termini previsti. 31) RS ATTO che, in caso di vendita dell'ex casa coniugale, sita in San Mauro LI (FC), Via Don Minzoni n. 16, i beni mobili presenti nella stessa, ad eccezione della cucina, del tavolo da pranzo ed una cassapanca, che risultano di proprietà di terzi
(precisamente dei genitori del IG. , e dei beni di cui al capitolo 14) di proprietà della verranno Pt_2 Pt_1 suddivisi al 50%, o, in alternativa, il coniuge che ne avrà interesse, corrisponderà all'altro il valore degli stessi, nella misura del 50%. 32) RS ATTO che le condizioni contenute nella presente istanza hanno efficacia dalla data della sua sottoscrizione da parte dei coniugi. 33) DICHIARARE che i coniugi, con la sottoscrizione della presente istanza, rinunciano ad impugnare l'emananda sentenza. 34) RS ATTO che le spese del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.2.2024 chiedeva la separazione da Parte_1 Parte_2 premettendo che dopo un periodo di convivenza more uxorio, durato 15 anni, in data 01/05/2021 hanno contratto matrimonio celebrato con rito civile nel Comune di San Mauro LI (FC), il cui atto è stato annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Mauro LI al n° 2, Parte 1, Anno 2021, optando per il regime di separazione di beni. Dalla loro unione, sono nati due figli: in Cesena il Per_1
14/08/2007, e in Cesena il 14/09/2009, entrambi minorenni e non autosufficienti. In particolare, la Per_2 ricorrente chiedeva di stabilire l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre, alla quale andava conseguentemente assegnata la casa familiare, disponendo che le decisioni di maggiore interesse per i figli quali istruzione, educazione e salute, siano assunte congiuntamente, mentre quelle quotidiane e urgenti vengano esercitate di volta in volta dal genitore che ha presso di sé il figlio, regolamentando il diritto di visita dello stesso con il padre, anche in relazione alle festività. Chiedeva, inoltre, che il padre versi un contributo al mantenimento ordinario dei figli di € 500,00 mensili (euro 250 cadauno), rivalutabili annualmente su base Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Forlì.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31.7.2024 si costituiva in giudizio Parte_2 contestando la richiesta della ricorrente di affidamento congiunto con collocazione prevalente dei figli presso la madre alla quale andava conseguentemente assegnata la casa coniugale, chiedendo invece una collocazione paritaria dei genitori presso l'abitazione familiare, quindi alternata, e senza la previsione di un calendario specifico, demandando all'accordo tra genitori e figli il tempo che ciascuno vorrà passare con il padre o la madre ovvero alla turnazione paritaria già in essere;
chiedeva inoltre un contributo al mantenimento dei figli da parte della ricorrente di euro 250,00 mensili per ciascun figlio rivalutabili annualmente su base Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Forlì.
All'udienza del 26.3.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo come da foglio di conclusioni congiunte depositato in data 5.12.2024 e pertanto ritenuta la causa matura per la decisione, visto l'intervento
4 del pubblico ministero in data 18.4.2024, a seguito delle conclusioni delle parti il giudice rimetteva al Collegio per la decisione.
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Rileva il Tribunale che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni di seguito trascritte, concordate dai genitori, con contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse della prole
Visto l'intervento del Pubblico Ministero depositato in data 18.4.2024
Ritenuto che le spese di lite possano interamente compensarsi tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando con l'intervento del Pubblico Ministero in sede pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
26/11/1979, e , nato a [...] il [...] unitisi in matrimonio il 1.5.2021 a Parte_2
San Mauro LI (FC), ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di San Mauro LI (FC) di procedere all'annotazione della presente sentenza
Anno 2021 Atto n° 2 Parte I recepisce l'accordo raggiunto tra le parti, come da condizioni trascritte in epigrafe e dispone in conformità; compensa integralmente fra le parti le spese processuali;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 29/04/2025.
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice est. dott.ssa Serena Chimichi
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