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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/01/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE I CIVILE in persona del Giudice unico, dott. Bruno Conca, all'esito dell'udienza del 17.12.2024, fissata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello avverso sentenza del Giudice di Pace di IN, iscritto al n° 2558/2024
RG del Tribunale di IN, promosso da
, C.F. rappresentato e difeso dagli avv.ti DI Parte_1 C.F._1
FLURI GAETANO e FIERAMOSCA GIORGIA ( ) per procura unita C.F._2 ex art. 83, 3° co., cpc, all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE, contro
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. ROSSI MARCO per CP_1 CP_2 P.IVA_1 procura unita alla comparsa di costituzione e risposta, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al registro Controparte_3 delle imprese di Treviso - Belluno n. , e per essa C.F., P. IVA P.IVA_2 Controparte_4
e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi , P.IVA_3 rappresentata e difesa in forza di procura allegata alla comparsa di risposta dall'Avv. Luisa
Maresca (C.F.: ) del foro di Milano, domiciliata presso lo studio dell'Avv. C.F._3
Stellina Martelli del foro di IN (C.F.: ) C.F._4
APPELLATE,
1 avente ad oggetto: Appello avverso sentenza del GdP - Mutuo
Conclusioni come da verbale di udienza del 17.12.2024.
FATTO E DIRITTO
L'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 3113/2023 del Giudice di Pace di Parte_1
IN deve essere dichiarato inammissibile per tardività.
Dagli atti emerge che la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 5/10/2023 e notificata da alle altre parti in data 8/1/2024. L'appellante ha notificato l'atto di appello a CP_3
il 12/2/2024 (doc. 26 di parte appellata ), oltre il termine breve di CP_3 CP_3
30 giorni previsto dall'art. 325 c.p.c., mentre ha provveduto alla notifica nei confronti di solo in data 12/6/2024 (all. C di parte appellata ), ben oltre sia il termine CP_5 CP_5 breve che quello lungo semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.
La tesi difensiva dell'appellante, secondo cui, non sussistendo litisconsorzio necessario, il termine per l'impugnazione decorrerebbe autonomamente per ciascuna parte, non può essere condivisa. L'appellante richiama a sostegno la sentenza della Cassazione n. 239/2008, che ha affermato il principio secondo cui nelle cause scindibili il termine per l'impugnazione decorre autonomamente per ciascuna parte dalla data delle singole notificazioni. Tuttavia tale principio non trova applicazione nel caso di specie.
Infatti, sebbene non vi sia litisconsorzio necessario tra e , la notifica CP_5 CP_3 della sentenza effettuata da quest'ultima ha fatto decorrere il termine breve di impugnazione nei confronti di tutte le parti. La notificazione della sentenza, anche se effettuata ad istanza di una sola delle parti, determina la decorrenza del termine breve per l'impugnazione nei confronti di tutte le altre parti, a prescindere dalla scindibilità o meno delle cause. Tale principio trova applicazione anche nel caso di obbligazione solidale passiva, in quanto la scindibilità delle cause rileva solo ai fini della validità dell'impugnazione proposta nei confronti di alcune soltanto delle parti, ma non incide sulla decorrenza del termine.
Nel caso di specie, essendo stata la sentenza notificata l'8/1/2024, il termine breve di 30 giorni per proporre appello è scaduto il 7/2/2024. L'appello notificato a il 12/2/2024 e a CP_3
il 12/6/2024 è quindi tardivo. Né può trovare accoglimento la richiesta di concessione CP_5 di termine per la rinotifica dell'atto di appello a , trattandosi di decadenza ormai CP_5 definitivamente verificatasi.
In sintesi.
Secondo l'art. 326 c.p.c., i termini per l'impugnazione decorrono dalla notificazione della sentenza. La notifica della sentenza da parte di uno dei vincitori fa decorrere il termine breve nei confronti di tutte le parti, anche in caso di cause scindibili, come arguibile, nell'ambito di una
2 più ampia fattispecie, ancora recentemente da Cassazione civile n. 23576/2023. I termini applicabili – come noto – sono quello breve di trenta giorni (art. 325 c.p.c.) o quello lungo di 6 mesi dalla pubblicazione (art. 327 c.p.c.).
L'assenza di litisconsorzio necessario è irrilevante.
Come chiarito da Cassazione civile n. 14517/2023, il termine di decadenza decorre dalla notificazione della sentenza, indipendentemente dall'effettiva conoscenza della decisione da parte del soccombente. L'assenza di litisconsorzio necessario non influisce sulla decorrenza dei termini una volta effettuata la notifica.
La sanatoria è impossibile, posto che, come stabilito da Cassazione civile n. 21559/2024, non è possibile concedere un nuovo termine per la notifica quando si è già verificata la decadenza. Inoltre, l'art. 332 c.p.c. sulla notifica dell'impugnazione in cause scindibili non può essere invocato, poiché presuppone che l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente almeno nei confronti di una delle parti.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello, in sintesi, è fondata per le seguenti ragioni:
1. la notifica della sentenza ha fatto decorrere il termine breve per tutte le parti;
2. l'appello è stato notificato tardivamente sia rispetto al termine breve che a quello lungo;
3. non è possibile concedere un nuovo termine per la notifica essendosi verificata la decadenza;
4. l'assenza di litisconsorzio necessario non incide sulla decorrenza dei termini di impugnazione una volta effettuata la notifica della sentenza.
La declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività esime il tribunale dall'esame delle ulteriori questioni sollevate dalle parti. Tuttavia, per completezza espositiva, si ritiene opportuno evidenziare che l'appello proposto non avrebbe potuto trovare accoglimento anche in ragione dell'ulteriore questione pregiudiziale rilevata dalle appellate.
Ed invero, per completezza in ritu, in ordine all'ulteriore questione dell'improcedibilità per invalidità della mediazione, non può condividersi la tesi dell'appellante secondo cui il verbale di mediazione farebbe piena prova fino a querela di falso della regolarità della procedura. Come chiarito dalla giurisprudenza, il verbale di mediazione fa fede fino a querela di falso solo relativamente alla provenienza del documento dal mediatore e alle dichiarazioni delle parti rese in sua presenza, ma non anche in ordine alla validità ed efficacia della procedura, che resta soggetta al controllo del giudice. Nel caso di specie, non è contestato che all'incontro di mediazione del 19/1/2023 l'attore non fosse presente personalmente e che la dott.ssa , Per_1 intervenuta in sua vece, non fosse munita di procura speciale sostanziale. Tale vizio è stato tempestivamente eccepito da alla prima udienza utile successiva alla mediazione. CP_5
Al riguardo va ricordato che, secondo l'art. 8, comma 4, d.lgs. 28/2010, le parti devono partecipare personalmente alla procedura di mediazione e, nel solco di non isolati precedenti di merito, Cassazione n. 15361/2024 ha stabilito che la sola presenza del difensore con procura
3 processuale ad litem non è sufficiente per evitare l'improcedibilità. E' del tutto ovvio, secondo i principi generali, che la parte abbia facoltà di farsi rappresentare, ma la procura in questione deve avere natura sostanziale (costituendo un antecedente logico-giuridico della causa), specifica per la mediazione, espressamente conferente il potere di conciliare e transigere e, secondo un certo indirizzo di merito (Tribunale di Napoli n. 2527/2024), con forma notarile;
la procura, in ogni caso non autenticabile dal legale, proprio perché ante causam. La ratio di queste disposizioni, come chiarito dalla Cassazione n. 18106/2024, non è formalistica, ma funzionale a favorire il contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale, facilitando così la ricostruzione dei rapporti pregressi e la ricerca di una soluzione amichevole della controversia.
L'appello è dunque inammissibile anche sotto questo ulteriore profilo.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite, da liquidarsi a valore medio del pertinente scaglione, operata la riduzione (50%) per la decisione in rito nella controversia.
All'inammissibilità dell'impugnazione consegue l'obbligo del pagamento di un importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002 (Cass. 8982/2024, App. Roma 3195/2019; App. Aquila 1346/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 3113/2023 del Giudice di Pace di IN, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado in favore delle appellate, che liquida in € 331,00 (compenso professionale) per ciascuna parte, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione dichiarata inammissibile.
Così deciso in IN, 15/01/2025
Il Giudice unico dott. Bruno Conca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE I CIVILE in persona del Giudice unico, dott. Bruno Conca, all'esito dell'udienza del 17.12.2024, fissata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello avverso sentenza del Giudice di Pace di IN, iscritto al n° 2558/2024
RG del Tribunale di IN, promosso da
, C.F. rappresentato e difeso dagli avv.ti DI Parte_1 C.F._1
FLURI GAETANO e FIERAMOSCA GIORGIA ( ) per procura unita C.F._2 ex art. 83, 3° co., cpc, all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE, contro
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. ROSSI MARCO per CP_1 CP_2 P.IVA_1 procura unita alla comparsa di costituzione e risposta, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al registro Controparte_3 delle imprese di Treviso - Belluno n. , e per essa C.F., P. IVA P.IVA_2 Controparte_4
e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi , P.IVA_3 rappresentata e difesa in forza di procura allegata alla comparsa di risposta dall'Avv. Luisa
Maresca (C.F.: ) del foro di Milano, domiciliata presso lo studio dell'Avv. C.F._3
Stellina Martelli del foro di IN (C.F.: ) C.F._4
APPELLATE,
1 avente ad oggetto: Appello avverso sentenza del GdP - Mutuo
Conclusioni come da verbale di udienza del 17.12.2024.
FATTO E DIRITTO
L'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 3113/2023 del Giudice di Pace di Parte_1
IN deve essere dichiarato inammissibile per tardività.
Dagli atti emerge che la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 5/10/2023 e notificata da alle altre parti in data 8/1/2024. L'appellante ha notificato l'atto di appello a CP_3
il 12/2/2024 (doc. 26 di parte appellata ), oltre il termine breve di CP_3 CP_3
30 giorni previsto dall'art. 325 c.p.c., mentre ha provveduto alla notifica nei confronti di solo in data 12/6/2024 (all. C di parte appellata ), ben oltre sia il termine CP_5 CP_5 breve che quello lungo semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.
La tesi difensiva dell'appellante, secondo cui, non sussistendo litisconsorzio necessario, il termine per l'impugnazione decorrerebbe autonomamente per ciascuna parte, non può essere condivisa. L'appellante richiama a sostegno la sentenza della Cassazione n. 239/2008, che ha affermato il principio secondo cui nelle cause scindibili il termine per l'impugnazione decorre autonomamente per ciascuna parte dalla data delle singole notificazioni. Tuttavia tale principio non trova applicazione nel caso di specie.
Infatti, sebbene non vi sia litisconsorzio necessario tra e , la notifica CP_5 CP_3 della sentenza effettuata da quest'ultima ha fatto decorrere il termine breve di impugnazione nei confronti di tutte le parti. La notificazione della sentenza, anche se effettuata ad istanza di una sola delle parti, determina la decorrenza del termine breve per l'impugnazione nei confronti di tutte le altre parti, a prescindere dalla scindibilità o meno delle cause. Tale principio trova applicazione anche nel caso di obbligazione solidale passiva, in quanto la scindibilità delle cause rileva solo ai fini della validità dell'impugnazione proposta nei confronti di alcune soltanto delle parti, ma non incide sulla decorrenza del termine.
Nel caso di specie, essendo stata la sentenza notificata l'8/1/2024, il termine breve di 30 giorni per proporre appello è scaduto il 7/2/2024. L'appello notificato a il 12/2/2024 e a CP_3
il 12/6/2024 è quindi tardivo. Né può trovare accoglimento la richiesta di concessione CP_5 di termine per la rinotifica dell'atto di appello a , trattandosi di decadenza ormai CP_5 definitivamente verificatasi.
In sintesi.
Secondo l'art. 326 c.p.c., i termini per l'impugnazione decorrono dalla notificazione della sentenza. La notifica della sentenza da parte di uno dei vincitori fa decorrere il termine breve nei confronti di tutte le parti, anche in caso di cause scindibili, come arguibile, nell'ambito di una
2 più ampia fattispecie, ancora recentemente da Cassazione civile n. 23576/2023. I termini applicabili – come noto – sono quello breve di trenta giorni (art. 325 c.p.c.) o quello lungo di 6 mesi dalla pubblicazione (art. 327 c.p.c.).
L'assenza di litisconsorzio necessario è irrilevante.
Come chiarito da Cassazione civile n. 14517/2023, il termine di decadenza decorre dalla notificazione della sentenza, indipendentemente dall'effettiva conoscenza della decisione da parte del soccombente. L'assenza di litisconsorzio necessario non influisce sulla decorrenza dei termini una volta effettuata la notifica.
La sanatoria è impossibile, posto che, come stabilito da Cassazione civile n. 21559/2024, non è possibile concedere un nuovo termine per la notifica quando si è già verificata la decadenza. Inoltre, l'art. 332 c.p.c. sulla notifica dell'impugnazione in cause scindibili non può essere invocato, poiché presuppone che l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente almeno nei confronti di una delle parti.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello, in sintesi, è fondata per le seguenti ragioni:
1. la notifica della sentenza ha fatto decorrere il termine breve per tutte le parti;
2. l'appello è stato notificato tardivamente sia rispetto al termine breve che a quello lungo;
3. non è possibile concedere un nuovo termine per la notifica essendosi verificata la decadenza;
4. l'assenza di litisconsorzio necessario non incide sulla decorrenza dei termini di impugnazione una volta effettuata la notifica della sentenza.
La declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività esime il tribunale dall'esame delle ulteriori questioni sollevate dalle parti. Tuttavia, per completezza espositiva, si ritiene opportuno evidenziare che l'appello proposto non avrebbe potuto trovare accoglimento anche in ragione dell'ulteriore questione pregiudiziale rilevata dalle appellate.
Ed invero, per completezza in ritu, in ordine all'ulteriore questione dell'improcedibilità per invalidità della mediazione, non può condividersi la tesi dell'appellante secondo cui il verbale di mediazione farebbe piena prova fino a querela di falso della regolarità della procedura. Come chiarito dalla giurisprudenza, il verbale di mediazione fa fede fino a querela di falso solo relativamente alla provenienza del documento dal mediatore e alle dichiarazioni delle parti rese in sua presenza, ma non anche in ordine alla validità ed efficacia della procedura, che resta soggetta al controllo del giudice. Nel caso di specie, non è contestato che all'incontro di mediazione del 19/1/2023 l'attore non fosse presente personalmente e che la dott.ssa , Per_1 intervenuta in sua vece, non fosse munita di procura speciale sostanziale. Tale vizio è stato tempestivamente eccepito da alla prima udienza utile successiva alla mediazione. CP_5
Al riguardo va ricordato che, secondo l'art. 8, comma 4, d.lgs. 28/2010, le parti devono partecipare personalmente alla procedura di mediazione e, nel solco di non isolati precedenti di merito, Cassazione n. 15361/2024 ha stabilito che la sola presenza del difensore con procura
3 processuale ad litem non è sufficiente per evitare l'improcedibilità. E' del tutto ovvio, secondo i principi generali, che la parte abbia facoltà di farsi rappresentare, ma la procura in questione deve avere natura sostanziale (costituendo un antecedente logico-giuridico della causa), specifica per la mediazione, espressamente conferente il potere di conciliare e transigere e, secondo un certo indirizzo di merito (Tribunale di Napoli n. 2527/2024), con forma notarile;
la procura, in ogni caso non autenticabile dal legale, proprio perché ante causam. La ratio di queste disposizioni, come chiarito dalla Cassazione n. 18106/2024, non è formalistica, ma funzionale a favorire il contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale, facilitando così la ricostruzione dei rapporti pregressi e la ricerca di una soluzione amichevole della controversia.
L'appello è dunque inammissibile anche sotto questo ulteriore profilo.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite, da liquidarsi a valore medio del pertinente scaglione, operata la riduzione (50%) per la decisione in rito nella controversia.
All'inammissibilità dell'impugnazione consegue l'obbligo del pagamento di un importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002 (Cass. 8982/2024, App. Roma 3195/2019; App. Aquila 1346/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 3113/2023 del Giudice di Pace di IN, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado in favore delle appellate, che liquida in € 331,00 (compenso professionale) per ciascuna parte, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione dichiarata inammissibile.
Così deciso in IN, 15/01/2025
Il Giudice unico dott. Bruno Conca
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