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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 14/02/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Rovigo
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di primo grado iscritta al n. 2193/2022 R.G. e promossa da
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
- attore - con il patrocinio degli avv.ti TOFFANIN GIOVANNI DANIELE e FORTIN
EMANUELE, contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
- convenuti - con il patrocinio dell'avv. GUARISO FILIPPO,
Conclusioni di parte attrice: come da note di udienza depositate il 5.11.2024.
Conclusioni di parte convenuta: come da note di udienza depositate il 5.11.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio i coniugi e Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
esponendo quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
Con atto pubblico del 7.12.2011 (a rogiti Notaio di Legnago) donò la Per_1 Persona_2
nuda proprietà di un appartamento con garage sito in NO San Vitale (PD) ai convenuti (doc. 1 attore).
Costoro vennero successivamente dapprima rinviati a giudizio per il delitto di truffa aggravata ai danni della stessa , e poi condannati con sentenza del Tribunale di Persona_2
pagina 1 di 8 Verona n. 581/2019, che oltre ad irrogare la pena, li condannò anche al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite (ossia, gli eredi di nel frattempo Persona_2
deceduta), liquidando una provvisionale di € 100.000 e “rimettendo le parti davanti al
Giudice civile” per la liquidazione residua (doc. 2). Precedentemente, gli stessi odierni convenuti furono condannati anche dal Tribunale di Padova, ancorchè con pronuncia poi annullata in appello per incompetenza territoriale.
La Corte di Appello di Venezia riformò la sentenza dichiarando il reato estinto per prescrizioni ma confermò le statuizioni civili della sentenza di primo grado (doc. 3).
Il compendio immobiliare de quo fu sottoposto a sequestro penale conservativo ed affidato in custodia all'avv. Vincenzo Bonanno, “notiziato” del presente giudizio (doc. 6 e 7).
Con proprio testamento olografo del 19.6.2012 pubblicato con atto del 15.1.2015 (doc. 5)
lasciò l'appartamento di NO San Vitale al nipote , Persona_2 Parte_1
odierno attore.
Le sentenze penali proverebbero che non fu vera volontà della quella di cedere la Per_2
nuda proprietà della propria abitazione, e che a ciò si determinò in una condizione di
“irretimento” in cui era stata posta dai convenuti, contro la sua volontà.
Ciò premesso, il ha pertanto dichiarato di voler “entrare in possesso del bene Pt_1
lasciatogli in eredità dalla defunta zia chiedendo la revoca dell'atto di donazione sopra richiamato in quanto detto atto dispositivo di alienazione ha compromesso le ragioni testamentarie della donante atteso che la volontà della stessa era stata alterata dall'utilizzo di farmaci psicotropi alla stessa somministrati” (citazione, pag. 5).
Sulla scorta di quanto accertato nelle sentenze penali, inoltre, ha inoltre dichiarato di agire per vedersi riconosciuto un “idoneo risarcimento (…) a titolo di danno morale e patrimoniale, che dovrà essere demandato al Giudice ritenuto di giustizia, per aver il medesimo dovuto agire con la presente azione nonchè per non aver potuto usufruire del bene immobile con conseguente decurtazione del valore dello stesso e della sua vetustà con necessità di interventi di ripristino nella funzionalità dato il tempo di detenzione”.
Ha pertanto chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 cc così come
pagina 2 di 8 descritti in narrativa, disporre la revocatoria dell'atto di donazione a rogito Notaio
di Legnago a suo rep. n. 28997 in data 07.12.2011 mediante il quale la Persona_3
SI.ra donava la nuda proprietà degli immobili siti in Comune di NO Persona_2
San Vitale (PD) Via Roma, 12, costituiti da appartamento e garage a e Controparte_2
dichiarando inefficace nei confronti dell'attore l'atto di disposizione del Controparte_1
patrimonio, con conseguente trasferimento in virtù del testamento in atti della titolarità dei suddetti beni in capo al sig. , con esonero del Conservatore da Parte_1
responsabilità in sede di trascrizione della presente Sentenza;
Disporre che il Custode Giudiziario immetta nel possesso degli immobili de quo il sig.
previa richiesta di dissequestro degli stessi da parte del Giudice Parte_1
competente.
Condannare, altresì i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere a parte attrice la somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento danni oltre che per l'illecita detenzione dell'immobile oggetto del presente giudizio anche a titolo di danno non patrimoniale.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
In sede di precisazione delle conclusioni, l'attore ha modificato il secondo periodo delle conclusioni con il seguente “Considerato che per disposizione del Giudice dell'esecuzione penale il Custode Giudiziario è stato autorizzato alla consegna dell'immobile ai convenuti, attuali intestatari del bene, disponga il Tribunale l'immissione nel possesso degli immobili de quo al sig. , posto che il dissequestro degli stessi da parte del Giudice Parte_1 competente è già stato disposto”, in ragione dell'allegato e sopravvenuto dissequestro dell'immobile.
Si sono costituiti i convenuti.
Hanno contestato in fatto le allegazioni dell'attore ed anche le risultanze delle sentenze penali: a loro dire, la sarebbe rimasta pienamente in possesso di tutte le sue facoltà Per_2
mentali fino alla primavera del 2012 (quindi, successivamente alla donazione), quando a seguito del ricovero in ospedale per la rottura di un femore avrebbe iniziato “a perdere lucidità”.
Hanno eccepito l'improcedibilità della domanda di “revocatoria” per mancato esperimento pagina 3 di 8 del tentativo obbligatorio di mediazione, la prescrizione dell'azione revocatoria ex art. 2903 c.c. per decorso del termine quinquennale, l'infondatezza della domanda, per essere la donazione de qua validamente ed efficacemente compiuta da persona capace di intendere e volere, il difetto dei presupposti descritti dall'art. 2901 c.c., la carenza di interesse ad agire in capo all'attore.
Hanno chiesto anche il rigetto della domanda risarcitoria, per genericità e difetto di prova del danno.
Hanno concluso chiedendo:
“1) In via preliminare essendo stato eccepito il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art 5 D. Lgs 28/2010 e la ca-renza della condizione di procedibilità si chiede che l'Ill.mo SI. Giudice disponga tutti i provvedimenti conseguenti ex lege;
2) Rigettarsi integralmente l'azione revocatoria ex 2901 c.c. promossa dall'attore in quanto estinta e già prescritta per i motivi dedotti in comparsa di costituzione;
3) Rigettarsi integralmente l'azione revocatoria ex 2901 c.c. e tutte le domande promosse dall'attore per carenza di legittimazione attiva e/o per carenza di interesse ad agire in capo al SI. e/o per carenza di legittimazione passiva in capo ai Parte_1
convenuti SI.ri e e/o perché domande totalmente infondate in fatto e diritto CP_2 CP_1
per i motivi dedotti in comparsa di costituzione;
4) Rigettarsi e respingersi tutte le avverse azioni e/o domande attoree (anche di revoca della donazione e/o di risarcimento del danno) perchè prescritte e/o decadute e/o inammissibili e/o generiche e/o infondate in fatto e diritto e/o non provate per i motivi dedotti in comparsa di costituzione;
5) In ogni caso spese, diritti ed onorari di causa rifusi oltre rimborso spese vive, spese generali del 15% ed accessori come ex lege”.
Disposto lo scambio tra le parti delle memorie ex art. 183 co. 6 cpc, la causa, senza ulteriore istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 7.11.2024.
***
Le domande dell'attore sono manifestamente infondate, e come tali vanno rigettate.
La domanda revocatoria proposta a norma dell'art. 2901 c.c. è formulata in spregio alla pagina 4 di 8 norma invocata, ed in totale assenza dei presupposti stabiliti dalla legge.
L'art. 2901 c.c. dispone infatti che “Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione
o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione”.
Nella comparsa conclusionale, l'attore ha precisato che “Il presente giudizio è stato instaurato a fronte di un credito vantato da parte attrice derivante da condanne a favore delle parti civili costituite (tra le quali il sig. ) contenute in sentenze rese in Parte_1
diversi gradi di giudizio dal Giudice penale, irrevocabili, a fronte delle condotte fraudolente poste in essere dai convenuti nei confronti della SI.ra , in ordine Persona_2
al cui disposto l'attore risulta beneficiario dell'immobile de quo.
I coniugi hanno, infatti, nel corso del tempo attuato azioni distrattive del Pt_2 CP_2
loro patrimonio, ovvero intese ad impedire qualsiasi azione nei loro confronti, rendendosi in tal modo di fatto incapienti nei confronti dei legittimi eredi della sig.ra . Persona_2
L'instaurazione dell'odierno giudizio si è reso pertanto necessario al fine di ottenere la revoca dell'atto di donazione del 07.12.2011 in quanto detto atto dispositivo di alienazione ha compromesso le ragioni testamentarie della donante atteso che la volontà della stessa era stata alterata dall' utilizzo di farmaci psicotropi alla stessa somministrati (come emerge dalla sentenza penale irrevocabile dimessa in atti)”.
È di solare evidenza che nel caso di specie non possa in alcun modo ritenersi sussistente il tradizionale presupposto dell'azione revocatoria ordinaria noto come eventus damni, ossia il pregiudizio alle ragioni del creditore derivante dagli effetti pregiudizievoli sulla garanzia patrimoniale generica ex art 2740 c.c. provocati dall'atto di disposizione posto in essere dal debitore, perché nel caso di specie, in via assorbente, non sussiste alcun atto dispositivo pagina 5 di 8 posto in essere dal debitore (cioè, nelle allegazioni attoree, i convenuti, quali obbligati al risarcimento del danno in forza delle sentenze penali di condanna che li hanno dichiarati colpevoli dei reati imputati ai danni di , de cuius dante causa dell'odierno Persona_2
attore ). Pt_1
L'atto che l'attore ha chiesto sia revocato e dichiarato inefficace nei suoi confronti, ossia la donazione del 7.12.2011, non è atto dispositivo posto in essere dal debitore, ma atto ricevuto dallo stesso, che incrementa, anziché diminuirla, la sua garanzia patrimoniale generica. Si verte, insomma, completamente al di fuori dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale (Libro VI Titolo IV Capo V del codice civile, artt. 2900 e ss.), sì che la pretesa del creditore non può che essere radicalmente rigettata. Né all'accoglimento dell'azione revocatoria l'ordinamento fa conseguire, oltre alla inefficacia relativa dell'atto impugnato nei confronti dell'attore vittorioso, anche quell'effetto “restitutorio” che pure il pretende in questa sede nelle conclusioni formulate. Pt_1
Non è inutile ricordare, con la giurisprudenza di legittimità, che “la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, che vincola il giudice ex art. 112 c.p.c., riguarda il petitum e la causa petendi;
questi vanno determinati in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire, tenuto conto del fondamento sostanziale della pretesa;
la valutazione afferente non va confusa con le ipotesi in cui il giudice, espressamente o implicitamente, dia al rapporto controverso o ai fatti che siano stati allegati (identificativi della causa petendi) una qualificazione giuridica, finanche diversa da quella prospettata dalle parti (ex aliis
Cass. n. 11289-18, Cass. n. 30607-18, Cass. n. 5153-19); invero il giudice ha il potere- dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di extrapetizione o di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, ovvero a seconda dei casi ecceda dai limiti della domanda medesima modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà in fatto non dedotta o allegata in giudizio” (Cass. n. 7467/2020, che ha confermato la pronuncia di appello nella quale era stata qualificata la domanda affermando che i fatti costitutivi fin dall'inizio fossero stati prospettati secondo un paradigma corrispondente all'art. 2037 cod. civ., benché la parte pagina 6 di 8 attrice avesse evocato in citazione solo l'art. 2041).
Nel caso di specie, ogni possibilità di riqualificazione della domanda è risultata impossibile da percorrere, sia in ragione della chiara indicazione di petitum e causa petendi da parte dell'attore (che proprio con riferimento alla domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. ha replicato alle eccezioni di improcedibilità e di prescrizione sollevate dalla convenuta, richiamando a sostegno pronunce di legittimità rese proprio in relazione ad azioni revocatorie esercitate ex art. 2901 cc: cfr. verbale di prima udienza del 10.2.2023 e la prima memoria ex art. 183 co. 6 cpc), sia perché la diversa qualificazione avrebbe necessariamente comportato una radicale sostituzione della domanda proposta con una del tutto diversa (fosse questa l'azione di revocazione della donazione disciplinata dagli artt.
800 e ss. c.c., ovvero l'azione di annullamento della donazione per vizi del volere, ovvero la petizione di eredità), peraltro sulla scorta di insufficienti allegazioni in fatto, tutt'altro che univocamente interpretabili nell'uno o nell'altro senso.
***
La domanda risarcitoria è anch'essa priva di fondamento.
Sulla base di quanto statuito nella sentenza penale di condanna n. 581/2019 del Tribunale di Verona (doc. 2 di parte attrice), che ha condannato “gli imputati in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalle parti civili rimettendo le parti davanti al giudice civile per la liquidazione”, il ha chiesto in questa sede Pt_1 che gli venga riconosciuto un “idoneo risarcimento (…) oltre che per l'illecita detenzione dell'immobile oggetto del giudizio anche a titolo di danno non patrimoniale”.
L'attore ha omesso di allegare (e, a fortiori, di provare) alcunchè circa i danni asseritamente patìti.
Il rigetto della prima domanda formulata dall'attore impone, logicamente, anche il rigetto della domanda risarcitoria formulata “per l'illecita detenzione dell'immobile oggetto del giudizio”, perché, a monte, alcuna “illiceità” nella detenzione è accertabile in questa sede.
La domanda risarcitoria formulata “a titolo di danno non patrimoniale” - in disparte il fatto che l'attore non ha ritenuto di precisare, entro il termine ex lege a ciò deputato (la prima memoria ex art. 183 co. 6 cpc), se il danno di cui chiede ristoro sia quello patìto dalla quale vittima del reato e della quale l'odierno attore si dichiara erede, ovvero, Per_2
pagina 7 di 8 come pare emergere dalle allegazioni contenute a pag. 6 della citazione, nel danno (ivi definito “morale”) patìto jure proprio “per aver dovuto agire con la presente azione”
(citazione, pag. 6) - è rimasta del tutto priva di una seria allegazione del danno effettivamente patìto, e delle ragioni per cui la provvisionale riconosciuta nel giudizio penale non possa ritenersi satisfattiva dell'intero nocumento asseritamente subìto.
Le spese non possono che seguire la manifesta soccombenza dell'attore, e si liquidano applicando il DM 55/2014 per le cause di valore indeterminato.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
1. rigetta le domande di;
Parte_1
2. condanna a rifondere ai convenuti e Parte_1 Controparte_2 CP_1
le spese di lite, che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso di
[...]
spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Rovigo, 14 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Rovigo
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di primo grado iscritta al n. 2193/2022 R.G. e promossa da
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
- attore - con il patrocinio degli avv.ti TOFFANIN GIOVANNI DANIELE e FORTIN
EMANUELE, contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
- convenuti - con il patrocinio dell'avv. GUARISO FILIPPO,
Conclusioni di parte attrice: come da note di udienza depositate il 5.11.2024.
Conclusioni di parte convenuta: come da note di udienza depositate il 5.11.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio i coniugi e Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
esponendo quanto qui di seguito sinteticamente riportato.
Con atto pubblico del 7.12.2011 (a rogiti Notaio di Legnago) donò la Per_1 Persona_2
nuda proprietà di un appartamento con garage sito in NO San Vitale (PD) ai convenuti (doc. 1 attore).
Costoro vennero successivamente dapprima rinviati a giudizio per il delitto di truffa aggravata ai danni della stessa , e poi condannati con sentenza del Tribunale di Persona_2
pagina 1 di 8 Verona n. 581/2019, che oltre ad irrogare la pena, li condannò anche al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite (ossia, gli eredi di nel frattempo Persona_2
deceduta), liquidando una provvisionale di € 100.000 e “rimettendo le parti davanti al
Giudice civile” per la liquidazione residua (doc. 2). Precedentemente, gli stessi odierni convenuti furono condannati anche dal Tribunale di Padova, ancorchè con pronuncia poi annullata in appello per incompetenza territoriale.
La Corte di Appello di Venezia riformò la sentenza dichiarando il reato estinto per prescrizioni ma confermò le statuizioni civili della sentenza di primo grado (doc. 3).
Il compendio immobiliare de quo fu sottoposto a sequestro penale conservativo ed affidato in custodia all'avv. Vincenzo Bonanno, “notiziato” del presente giudizio (doc. 6 e 7).
Con proprio testamento olografo del 19.6.2012 pubblicato con atto del 15.1.2015 (doc. 5)
lasciò l'appartamento di NO San Vitale al nipote , Persona_2 Parte_1
odierno attore.
Le sentenze penali proverebbero che non fu vera volontà della quella di cedere la Per_2
nuda proprietà della propria abitazione, e che a ciò si determinò in una condizione di
“irretimento” in cui era stata posta dai convenuti, contro la sua volontà.
Ciò premesso, il ha pertanto dichiarato di voler “entrare in possesso del bene Pt_1
lasciatogli in eredità dalla defunta zia chiedendo la revoca dell'atto di donazione sopra richiamato in quanto detto atto dispositivo di alienazione ha compromesso le ragioni testamentarie della donante atteso che la volontà della stessa era stata alterata dall'utilizzo di farmaci psicotropi alla stessa somministrati” (citazione, pag. 5).
Sulla scorta di quanto accertato nelle sentenze penali, inoltre, ha inoltre dichiarato di agire per vedersi riconosciuto un “idoneo risarcimento (…) a titolo di danno morale e patrimoniale, che dovrà essere demandato al Giudice ritenuto di giustizia, per aver il medesimo dovuto agire con la presente azione nonchè per non aver potuto usufruire del bene immobile con conseguente decurtazione del valore dello stesso e della sua vetustà con necessità di interventi di ripristino nella funzionalità dato il tempo di detenzione”.
Ha pertanto chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 cc così come
pagina 2 di 8 descritti in narrativa, disporre la revocatoria dell'atto di donazione a rogito Notaio
di Legnago a suo rep. n. 28997 in data 07.12.2011 mediante il quale la Persona_3
SI.ra donava la nuda proprietà degli immobili siti in Comune di NO Persona_2
San Vitale (PD) Via Roma, 12, costituiti da appartamento e garage a e Controparte_2
dichiarando inefficace nei confronti dell'attore l'atto di disposizione del Controparte_1
patrimonio, con conseguente trasferimento in virtù del testamento in atti della titolarità dei suddetti beni in capo al sig. , con esonero del Conservatore da Parte_1
responsabilità in sede di trascrizione della presente Sentenza;
Disporre che il Custode Giudiziario immetta nel possesso degli immobili de quo il sig.
previa richiesta di dissequestro degli stessi da parte del Giudice Parte_1
competente.
Condannare, altresì i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere a parte attrice la somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento danni oltre che per l'illecita detenzione dell'immobile oggetto del presente giudizio anche a titolo di danno non patrimoniale.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
In sede di precisazione delle conclusioni, l'attore ha modificato il secondo periodo delle conclusioni con il seguente “Considerato che per disposizione del Giudice dell'esecuzione penale il Custode Giudiziario è stato autorizzato alla consegna dell'immobile ai convenuti, attuali intestatari del bene, disponga il Tribunale l'immissione nel possesso degli immobili de quo al sig. , posto che il dissequestro degli stessi da parte del Giudice Parte_1 competente è già stato disposto”, in ragione dell'allegato e sopravvenuto dissequestro dell'immobile.
Si sono costituiti i convenuti.
Hanno contestato in fatto le allegazioni dell'attore ed anche le risultanze delle sentenze penali: a loro dire, la sarebbe rimasta pienamente in possesso di tutte le sue facoltà Per_2
mentali fino alla primavera del 2012 (quindi, successivamente alla donazione), quando a seguito del ricovero in ospedale per la rottura di un femore avrebbe iniziato “a perdere lucidità”.
Hanno eccepito l'improcedibilità della domanda di “revocatoria” per mancato esperimento pagina 3 di 8 del tentativo obbligatorio di mediazione, la prescrizione dell'azione revocatoria ex art. 2903 c.c. per decorso del termine quinquennale, l'infondatezza della domanda, per essere la donazione de qua validamente ed efficacemente compiuta da persona capace di intendere e volere, il difetto dei presupposti descritti dall'art. 2901 c.c., la carenza di interesse ad agire in capo all'attore.
Hanno chiesto anche il rigetto della domanda risarcitoria, per genericità e difetto di prova del danno.
Hanno concluso chiedendo:
“1) In via preliminare essendo stato eccepito il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art 5 D. Lgs 28/2010 e la ca-renza della condizione di procedibilità si chiede che l'Ill.mo SI. Giudice disponga tutti i provvedimenti conseguenti ex lege;
2) Rigettarsi integralmente l'azione revocatoria ex 2901 c.c. promossa dall'attore in quanto estinta e già prescritta per i motivi dedotti in comparsa di costituzione;
3) Rigettarsi integralmente l'azione revocatoria ex 2901 c.c. e tutte le domande promosse dall'attore per carenza di legittimazione attiva e/o per carenza di interesse ad agire in capo al SI. e/o per carenza di legittimazione passiva in capo ai Parte_1
convenuti SI.ri e e/o perché domande totalmente infondate in fatto e diritto CP_2 CP_1
per i motivi dedotti in comparsa di costituzione;
4) Rigettarsi e respingersi tutte le avverse azioni e/o domande attoree (anche di revoca della donazione e/o di risarcimento del danno) perchè prescritte e/o decadute e/o inammissibili e/o generiche e/o infondate in fatto e diritto e/o non provate per i motivi dedotti in comparsa di costituzione;
5) In ogni caso spese, diritti ed onorari di causa rifusi oltre rimborso spese vive, spese generali del 15% ed accessori come ex lege”.
Disposto lo scambio tra le parti delle memorie ex art. 183 co. 6 cpc, la causa, senza ulteriore istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 7.11.2024.
***
Le domande dell'attore sono manifestamente infondate, e come tali vanno rigettate.
La domanda revocatoria proposta a norma dell'art. 2901 c.c. è formulata in spregio alla pagina 4 di 8 norma invocata, ed in totale assenza dei presupposti stabiliti dalla legge.
L'art. 2901 c.c. dispone infatti che “Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione
o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione”.
Nella comparsa conclusionale, l'attore ha precisato che “Il presente giudizio è stato instaurato a fronte di un credito vantato da parte attrice derivante da condanne a favore delle parti civili costituite (tra le quali il sig. ) contenute in sentenze rese in Parte_1
diversi gradi di giudizio dal Giudice penale, irrevocabili, a fronte delle condotte fraudolente poste in essere dai convenuti nei confronti della SI.ra , in ordine Persona_2
al cui disposto l'attore risulta beneficiario dell'immobile de quo.
I coniugi hanno, infatti, nel corso del tempo attuato azioni distrattive del Pt_2 CP_2
loro patrimonio, ovvero intese ad impedire qualsiasi azione nei loro confronti, rendendosi in tal modo di fatto incapienti nei confronti dei legittimi eredi della sig.ra . Persona_2
L'instaurazione dell'odierno giudizio si è reso pertanto necessario al fine di ottenere la revoca dell'atto di donazione del 07.12.2011 in quanto detto atto dispositivo di alienazione ha compromesso le ragioni testamentarie della donante atteso che la volontà della stessa era stata alterata dall' utilizzo di farmaci psicotropi alla stessa somministrati (come emerge dalla sentenza penale irrevocabile dimessa in atti)”.
È di solare evidenza che nel caso di specie non possa in alcun modo ritenersi sussistente il tradizionale presupposto dell'azione revocatoria ordinaria noto come eventus damni, ossia il pregiudizio alle ragioni del creditore derivante dagli effetti pregiudizievoli sulla garanzia patrimoniale generica ex art 2740 c.c. provocati dall'atto di disposizione posto in essere dal debitore, perché nel caso di specie, in via assorbente, non sussiste alcun atto dispositivo pagina 5 di 8 posto in essere dal debitore (cioè, nelle allegazioni attoree, i convenuti, quali obbligati al risarcimento del danno in forza delle sentenze penali di condanna che li hanno dichiarati colpevoli dei reati imputati ai danni di , de cuius dante causa dell'odierno Persona_2
attore ). Pt_1
L'atto che l'attore ha chiesto sia revocato e dichiarato inefficace nei suoi confronti, ossia la donazione del 7.12.2011, non è atto dispositivo posto in essere dal debitore, ma atto ricevuto dallo stesso, che incrementa, anziché diminuirla, la sua garanzia patrimoniale generica. Si verte, insomma, completamente al di fuori dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale (Libro VI Titolo IV Capo V del codice civile, artt. 2900 e ss.), sì che la pretesa del creditore non può che essere radicalmente rigettata. Né all'accoglimento dell'azione revocatoria l'ordinamento fa conseguire, oltre alla inefficacia relativa dell'atto impugnato nei confronti dell'attore vittorioso, anche quell'effetto “restitutorio” che pure il pretende in questa sede nelle conclusioni formulate. Pt_1
Non è inutile ricordare, con la giurisprudenza di legittimità, che “la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, che vincola il giudice ex art. 112 c.p.c., riguarda il petitum e la causa petendi;
questi vanno determinati in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire, tenuto conto del fondamento sostanziale della pretesa;
la valutazione afferente non va confusa con le ipotesi in cui il giudice, espressamente o implicitamente, dia al rapporto controverso o ai fatti che siano stati allegati (identificativi della causa petendi) una qualificazione giuridica, finanche diversa da quella prospettata dalle parti (ex aliis
Cass. n. 11289-18, Cass. n. 30607-18, Cass. n. 5153-19); invero il giudice ha il potere- dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di extrapetizione o di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, ovvero a seconda dei casi ecceda dai limiti della domanda medesima modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà in fatto non dedotta o allegata in giudizio” (Cass. n. 7467/2020, che ha confermato la pronuncia di appello nella quale era stata qualificata la domanda affermando che i fatti costitutivi fin dall'inizio fossero stati prospettati secondo un paradigma corrispondente all'art. 2037 cod. civ., benché la parte pagina 6 di 8 attrice avesse evocato in citazione solo l'art. 2041).
Nel caso di specie, ogni possibilità di riqualificazione della domanda è risultata impossibile da percorrere, sia in ragione della chiara indicazione di petitum e causa petendi da parte dell'attore (che proprio con riferimento alla domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. ha replicato alle eccezioni di improcedibilità e di prescrizione sollevate dalla convenuta, richiamando a sostegno pronunce di legittimità rese proprio in relazione ad azioni revocatorie esercitate ex art. 2901 cc: cfr. verbale di prima udienza del 10.2.2023 e la prima memoria ex art. 183 co. 6 cpc), sia perché la diversa qualificazione avrebbe necessariamente comportato una radicale sostituzione della domanda proposta con una del tutto diversa (fosse questa l'azione di revocazione della donazione disciplinata dagli artt.
800 e ss. c.c., ovvero l'azione di annullamento della donazione per vizi del volere, ovvero la petizione di eredità), peraltro sulla scorta di insufficienti allegazioni in fatto, tutt'altro che univocamente interpretabili nell'uno o nell'altro senso.
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La domanda risarcitoria è anch'essa priva di fondamento.
Sulla base di quanto statuito nella sentenza penale di condanna n. 581/2019 del Tribunale di Verona (doc. 2 di parte attrice), che ha condannato “gli imputati in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalle parti civili rimettendo le parti davanti al giudice civile per la liquidazione”, il ha chiesto in questa sede Pt_1 che gli venga riconosciuto un “idoneo risarcimento (…) oltre che per l'illecita detenzione dell'immobile oggetto del giudizio anche a titolo di danno non patrimoniale”.
L'attore ha omesso di allegare (e, a fortiori, di provare) alcunchè circa i danni asseritamente patìti.
Il rigetto della prima domanda formulata dall'attore impone, logicamente, anche il rigetto della domanda risarcitoria formulata “per l'illecita detenzione dell'immobile oggetto del giudizio”, perché, a monte, alcuna “illiceità” nella detenzione è accertabile in questa sede.
La domanda risarcitoria formulata “a titolo di danno non patrimoniale” - in disparte il fatto che l'attore non ha ritenuto di precisare, entro il termine ex lege a ciò deputato (la prima memoria ex art. 183 co. 6 cpc), se il danno di cui chiede ristoro sia quello patìto dalla quale vittima del reato e della quale l'odierno attore si dichiara erede, ovvero, Per_2
pagina 7 di 8 come pare emergere dalle allegazioni contenute a pag. 6 della citazione, nel danno (ivi definito “morale”) patìto jure proprio “per aver dovuto agire con la presente azione”
(citazione, pag. 6) - è rimasta del tutto priva di una seria allegazione del danno effettivamente patìto, e delle ragioni per cui la provvisionale riconosciuta nel giudizio penale non possa ritenersi satisfattiva dell'intero nocumento asseritamente subìto.
Le spese non possono che seguire la manifesta soccombenza dell'attore, e si liquidano applicando il DM 55/2014 per le cause di valore indeterminato.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
1. rigetta le domande di;
Parte_1
2. condanna a rifondere ai convenuti e Parte_1 Controparte_2 CP_1
le spese di lite, che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso di
[...]
spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Rovigo, 14 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
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