Ordinanza collegiale 8 maggio 2019
Ordinanza cautelare 19 giugno 2019
Sentenza 26 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 26/01/2023, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/01/2023
N. 00578/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01532/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1532 del 2019, proposto da
NZ Di NZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Ciro Sito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Volla, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AE Di NZ, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Giasi, Agostino Maiello e Simona Fargnoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'ordinanza di demolizione nr. 5 del 30/1/19, notificata in data 1/2/19;
- del provvedimento del Comune di Volla prot. 9618 del 21/3/19, recante rigetto di istanza di sospensione dell'ordinanza di demolizione 5/19;
- di ogni altro atto presupposto o preordinato, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Volla e di AE Di NZ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 13 dicembre 2022 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame in esame parte ricorrente rappresentava di essere proprietario di un fondo sito in Volla, alla via Manzoni 24, censito nel NCT del predetto Comune al foglio 6 partt. 1325 e 1326, nonché comproprietario, in uno con il germano AE Di NZ, della particella 410 del medesimo foglio 6 destinata a viale di accesso, confinante per un lato con beni di proprietà del medesimo Di NZ AE, censiti nel NCT al foglio 6 part. 1327.
1.1. In data 11 luglio 2016 i germani sottoscrivevano una scrittura privata avente ad oggetto il frazionamento parziale del viale di accesso in comproprietà.
1.2. Con atto del 18 dicembre 2018 il sig. AE Di NZ citava il ricorrente avanti il Tribunale di Nola al fine di ottenere la trascrizione della ridetta scrittura privata ovvero, in subordine, la divisione giudiziale del bene ai sensi dell’art. 1111 c.c. secondo le modalità concordate dalle parti.
1.3. In seguito al sopralluogo effettuato dalla polizia municipale - da cui era emersa la realizzazione di un frazionamento mediante la realizzazione di un muro di lapilcemento e di un cancello carrabile sul confine tra le particelle 410 1e 1327 del foglio 6 - il Comune di Volla adottava nei confronti dell’attuale ricorrente l’ordinanza di demolizione n. 5 del 30 gennaio 2019 avente ad oggetto le opere rilevate dalla p.m., tali da comportare il frazionamento della p.lla 410 e contestuale accorpamento della parte residua alla p.lla 1326 di proprietà di Di NZ NZ, in mancanza di assenso degli altri comproprietari
1.4. Avverso tale ultimo provvedimento insorgeva il ricorrente avanti questo TAR, ad unico motivo di ricorso essenzialmente deducendo:
- violazione e falsa applicazione artt. 6, 10, 11, 31, 32, 36 e 37 d.p.r. 380 del 6/6/01 in relazione all’art. 3 l. 241/90 - eccesso di potere per erroneità dei presupposti - difetto assoluto di istruttoria - sviamento – travisamento, in quanto il Comune avrebbe violato la normativa regolante l’attività edilizia libera, poiché le opere realizzate, di cui si è comunicato l’inizio con CILA del 18/10/2016 rientrerebbero in quelle per cui è consentito l’inizio con la comunicazione di inizio lavori ex art. 6 del T.U. dell’edilizia; il Comune, invero, avrebbe disposto il ripristino dello stato dei luoghi non per difformità delle opere rispetto alle vigenti prescrizioni urbanistiche, bensì in ragione della loro realizzazione in mancanza della volontà comune di tutti i comproprietari; a tal proposito, il ricorrente rappresenta di essere comproprietario -insieme al fratello Di NZ AE- della particella su cui sono stati effettuati i lavori, allegando nondimeno di essere stato legittimato all’esecuzione degli stessi in forza della scrittura privata dell’11/07/2016, avente ad oggetto giustappunto il frazionamento parziale del viale comune, censito nel NCEU del Comune di Volla al fg. 6 p.lla 410, in tre parti di cui la prima, di forma rettangolare, sarebbe stata attribuita al Di NZ AE, la seconda al ricorrente e la terza sarebbe rimasta in comunione. La scrittura privata, inoltre, avrebbe previsto che la realizzazione del frazionamento avvenisse mediante la costruzione di un muro a spese del Di NZ NZ; di qui l’assenso dei comproprietari alla realizzazione degli interventi, siccome trasfuso nella convenzione stipulata tra le parti
1.5. Si costituiva il Comune intimato, ancora rimarcando che la demolizione si era imposta stante:
- la mancata sottoscrizione della scrittura privata da parte degli ulteriori due comproprietari, sigg.re Di NZ AR e Di NZ OS ND;
- lo stesso tenore letterale della scrittura privata che ne occupa, da da cui emergeva che il frazionamento del viale avrebbe dovuto concretarsi “ mediante una chiusura a 45° rispetto la particella 2556 a fronte di un cancello posto perpendicolarmente alla particella 2556 ”.
1.6. Si costituiva in giudizio il controinteressato Di NZ AE, instando per la reiezione del gravame.
1.7. Con ulteriore memoria, il ricorrente rappresentava che nell’ambito del contenzioso civile, in sede di udienza di comparizione del 13/06/2019, entrambe le parti avevano chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, ciò che concreterebbe la volontà delle parti di condividere il contenuto della più volte citata scrittura dell’11 luglio 2016, essendo venuta meno l’opposizione del comproprietario Di NZ AE alla realizzazione delle opere sanzionate con l’ordinanza gravata.
1.8. Il ricorrente, di poi, in ossequio alla ordinanza istruttoria di questo TAR dell’8 maggio 2019, depositava perizia secondo cui: “Da un confronto visivo dello stato dei luoghi e in riferimento all’accordo sottoscritto dai sig. DI NZ, riguardante la cessione di alcune parti del viale aventi uguali superficie in modo da risultare compensative l’una dell’altra , (è stata constatata) una diversa conformazione della chiusura della porzione da attribuire al sig. DI NZ NZ, tale da determinare una superficie in aumento pari a 13,50 mq rispetto all’accordo sottoscritto. Al fine di compensare tale situazione, il sig. Di NZ NZ accetta di cedere una ulteriore superficie pari a 13,50 mq, di seguito a quella indicata nella scrittura, in modo da compensare le due superfici da attribuire ”.
1.9. La causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza, tenutasi da remoto, del 13 dicembre 2022.
2. Il ricorso non è fondato.
2.1. Valga quivi il rammentare l’orientamento giurisprudenziale che assegna rilevanza al manifesto dissenso degli altri comproprietari che, in quanto portato a conoscenza della Amministrazione, legittima quest’ultima ad impedire la esecuzione dei lavori, ovvero a rilasciare titoli abilitativi o legittimanti, anche in sanatoria, l’attività edilizia posta in essere sul fondo comune.
2.1.1. E, invero in sede di rilascio della concessione edilizia in sanatoria può richiedere che sussista il consenso degli altri comproprietari dell'area interessata dall'intervento edilizio e, quindi, opporre il diniego di concessione in sanatoria per il mancato assenso di questi ultimi (TAR Sicilia, II, 14 giugno 2016, n. 1472; CdS, VI, 22 maggio 2018, n. 3048).
2.1.2. Talchè:
- se il titolo abilitativo, anche in sanatoria, può quindi non essere rilasciato se sussiste denunciato dissenso del proprietario, “ come quello dell'odierno controinteressato che correttamente è insorto avverso la realizzazione di un'opera abusiva prospiciente alla sua proprietà ” (TAR Campania, IV, 3 settembre 2019, n. 4441);
- se, in caso di opere che vadano ad incidere sul diritto di altri comproprietari, è legittimo esigere il consenso degli stessi, che peraltro può essere manifestato anche per fatti concludenti; “ nel caso in cui vi sia un conclamato dissenso fra i comproprietari in ordine all'intervento progettato, l'amministrazione non può assentirlo ” (TAR Puglia, Lecce, II, 5 agosto 2019);
- allora, legittimo si appalesa l’operato del Comune di Volla che, nella fattispecie de qua agitur , ha giustappunto assegnato rilevanza alla espressa opposizione manifestata da uno dei comproprietari –l’odierno controinteressato- rispetto agli interventi edilizi di frazionamento e di accorpamento posti in essere da uno degli altri comproprietari, l’attuale ricorrente.
2.2. E, invero, elementi tali da giustificare la azione repressiva del Comune, id est da escludere la congiunta voluntas dei comproprietari di porre in essere gli interventi – e proprio quelli - realizzati dal ricorrente, sono rinvenibili:
- nella voluntas contraria del controinteressato, apertis verbis ancora disvelatasi pel tramite della costituzione in giudizio e del contenuto della memoria del 14 giugno 2019, da cui emerge giustappunto la mancanza del suo consenso, quale comproprietario dell’area comune, alla realizzazione dell’intervento edilizio oggetto dell’ordine di demolizione;
- nelle stessa difformità dell’ agere edilizio posto in essere dal ricorrente rispetto al (contestato) contenuto della più volte invocata scrittura privata dell’11 luglio 2016, a mente della quale –siccome allegato dal controinteressato, emergente dalla scrittura privata e confermato dalle stesse risultanze della perizia tecnica versata in atti da parte ricorrente- la estensione della proprietà individuale sulle aree de quibus –a seguito del frazionamento e della divisione del bene- avrebbero dovuto avere una dimensione sensibilmente inferiore (ca. 13 mq in meno) rispetto a quella di poi effettivamente realizzatasi in favore di parte ricorrente.
2.3. Di qui la carenza di una voluntas comune:
- risultante in positivo e in forma espressa, giusta di contro la manifesta opposizione ancora nella presente sede giudiziale operata dal controinteressato;
- emergente, per così dire in forma tacita e per facta concludentia , pel tramite della rilevata alterità tra la effettiva natura e latitudine dell’intervento di divisione dedotto nella convenzione dell’11 luglio 2016, e la concreta connotazione dell’ agere edilizio posto in essere dal ricorrente.
3. Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2022, tenutasi da remoto, con l'intervento dei signori magistrati:
AR Laura Maddalena, Presidente
Rocco Vampa, Referendario, Estensore
Daria Valletta, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rocco Vampa | AR Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO