Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 17/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
RGL 780/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E C I V I L E D I L O C R I
C o n t r o v e r s i e l a v o r o e p r e v i d e n z a
Il dott. Davide De Leo, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 17 gennaio
2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivi contestuali della decisione nel procedimento RG 780/2020 avente ad oggetto opposizione ad avviso di intimazione promossa
tra
, con l'avv. A. Pangallo;
Parte_1
-ricorrente–
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria della CP_1
in persona del legale rappresentante, con l'avv. P. Capurso CP_2
-resistente-
nonché
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3
-resistente contumace-
Conclusioni dalle parti: come dai rispettivi atti e scritti difensivi
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/03/2020 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420189003016946000, notificata il
08/05/2018 per l'importo complessivo di € 184.035,40 con la quale l'agente di riscossione sollecitava il pagamento, tra le altre, delle seguenti cartelle di pagamento avente ad contributi previdenziali IVS e precisamente:
al 2006, per un importo di € 4.602,16
- cartella n. 09420080020585242000 asseritamente notificata il 01.12.2008, avente ad oggetto contributi previdenziali IVS fissi ed entro il minimale, per gli anni dal 2006
al 2007, per un importo di € 4.248,16
Parte ricorrente eccepiva, tra le altre cose, la prescrizione del diritto a procedere alla riscossione delle somme in ragione dell'intervenuta prescrizione maturata in conseguenza della mancata notifica di atti interruttivi.
Si costituiva l chiedendo il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e CP_1
diritto ed in subordine la condanna alle spese dell'agente di riscossione poiché nessuna responsabilità poteva essere addebitata all . CP_4
L , seppur regolarmente citata in giudizio, non si costituiva e Controparte_5
pertanto dovrà esser dichiarata la sua contumacia.
Preliminarmente va verificata la effettiva regolare notifica della cartella di pagamento e di successivi atti interruttivi.
Sul punto si osserva che dai documenti prodotti in atti si evince che le cartelle di pagamento risultano, senza contestazione alcuna, notificate rispettivamente nelle date indicate nell'atto impugnato.
Orbene, il ricorrente eccependo la prescrizione ha inteso formulare, per tale verso,
un'opposizione all'esecuzione.
In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo. Orbene, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L. 335/95, le contribuzioni di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie,
compreso il contributo di solidarietà, a decorrere dal 1° gennaio 1996 si prescrivono in
5 anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o suoi superstiti, mentre tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge (cfr Cass S.U. 23397/2016)
Pertanto, posto che nella fattispecie che ci occupa non emerge dagli atti la prova di eventi interruttivi successivi alla data della notifica delle cartelle indicate e ritenuto applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9 l. n 335 del 1995, i crediti oggetto degli atti opposti devono dichiararsi estinti per prescrizione.
Considerato che elemento costitutivo della eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, con la conseguenza che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, sufficiente deve ritenersi per l'accoglimento della spiegata eccezione il dato che non risulta siano stati compiuti atti idonei ad interrompere la prescrizione - nessuna prova avendo fornito l'agente della riscossione in ordine al compimento di atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione - sicché devono ritenersi verificati i presupposti costitutivi dell'eccepita sopravvenuta estinzione del diritto a riscuotere i contributi nella stessa indicati.
Per quanto detto il ricorso va accolto e l'atto di intimazione va annullato limitatamente alle cartelle impugnate per le quali va dunque dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Le spese vanno poste seguono il principio della soccombenza e tenuto conto della serialità della lite vanno poste esclusivamente a carico della resistente
[...]
che non ha dato idonea prova di eventi interruttivi della Controparte_6
prescrizione successivamente alla notifica delle cartelle (dalla stessa curate).
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara la contumacia dell;
Controparte_7
- dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 09420189003016946000, in relazione e limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 09420070040643137000 e
09420080020585242000, per l'intervenuta prescrizione dei crediti asseritamente vantati dall e dagli stessi portati;
CP_1
- condanna la resistente al pagamento, in favore Controparte_7
dell'opponente, delle spese di lite, che vengono liquidate nella somma di euro 900,00
per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente costituitosi e dichiaratosi antistatario.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato”, in data 17/01/2025 alle ore 15:27
IL GIUDICE dott. Davide De Leo