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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/05/2025, n. 1776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1776 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 11040/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1 elettivamente domiciliata presso l'Avv. Antonio Polenzani che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Controparte_1 presso l'Avv. Silvio Pittori che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 5 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la separazione;
disporre l'affido condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata;
i figli staranno con il padre a fine settimana alterni dall'uscita di scuola del venerdì al lunedì mattina;
nelle medesime settimane anche il martedì dall'uscita di scuola fino a dopo cena;
nelle altre settimane dall'uscita di scuola del martedì fino al mercoledì sera dopo cena;
i genitori si occuperanno nei giorni di pertinenza delle attività sportive dei figli;
i figli trascorreranno con ciascun genitore tre giorni durante le vacanze pasquali alternando annualmente i periodi giovedì santo-sabato santo, domenica di Pasqua-martedì successivo;
due settimane consecutive durante l'estate, cui potrà aggiungersi anche una terza, in periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
una settimana durante le vacanze natalizie alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre, 31 dicembre-6 gennaio;
porre a carico del padre la somma mensile di € 400,00 quale contributo per il mantenimento dei minori, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
porre a carico dei genitori in pari misura le spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017; la madre percepirà interamente l'assegno unico;
con spese compensate.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.10.2024, ha dedotto di aver contratto Parte_1
matrimonio il 22.7.2007 a IN LD (FI) con , dalla cui unione Controparte_1
erano nati i figli e , rispettivamente il 6.3.2011 ed il 13.3.2009. Ha esposto PE _2
che il rapporto coniugale era entrato in crisi a causa dei problemi di alcolismo del marito, generando una progressiva ed irreversibile crisi matrimoniale. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di separazione con addebito al marito, l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso di sé nella casa familiare a lei assegnata la regolamentazione della frequentazione paterna, la previsione di un contributo a carico del padre di complessivi €
900,00 mensili per il mantenimento dei minori, oltre alla suddivisione in misura paritaria delle spese straordinarie, l'attribuzione integrale dell'assegno unico familiare alla madre e la previsione di un assegno separativo a carico del CP_1
Con comparsa costitutiva , nulla opponendo in ordine alla pronuncia Controparte_1
sullo status, ha contestato gli addebiti mossi dalla moglie, pur senza negare la frattura del rapporto coniugale. Ha chiesto, quindi, la pronuncia di separazione con rigetto della domanda di addebito, l'affidamento condiviso dei minori, l'assegnazione della casa familiare al genitore collocatario, la regolamentazione del diritto di visita per il genitore non collocatario, la previsione di un contributo al mantenimento dei figli pari a complessivi
€ 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, a carico del genitore non pagina 2 di 5 collocatario, con attribuzione in via esclusiva dell'assegno unico familiare al genitore collocatario.
In seguito ai provvedimenti provvisori e urgenti emanati con ordinanza presidenziale del
31.1.2025, la causa è stata istruita con la presa in carico del da parte del CP_1 Pt_2
competente ed il deposito della relazione richiesta dal Giudice delegato valutativa della dipendenza da sostanze alcoliche attribuita al resistente.
All'udienza del 20.5.2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di separazione e di seguito i procuratori hanno concluso in conformità come in epigrafe riportato.
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, le parti hanno dedotto l'intollerabilità del proseguo della convivenza e, in corso di causa, hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così di aver acquisito consapevolezza circa l'irreversibilità della crisi coniugale.
Tanto basta per l'accoglimento dell'unica domanda.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dalle restanti richieste conformi delle parti in quanto non contrarie all'ordine pubblico e rispondenti all'interesse dei figli e PE
, in quanto garantiscono agli stessi un rapporto equilibrato e continuativo con _2 entrambi i genitori. Il padre, infatti, all'esito del percorso valutativo da parte del è Pt_2
risultato scevro da psicopatologie severe, dotato di buona capacità di insight;
ed anche la ricorrente ha narrato in ultima udienza di come il coniuge, chiamato da lei in aiuto per risolvere una crisi del figlio minore che più volte si era rifiutato di andare a scuola, abbia efficacemente collaborato tanto che il problema era stato risolto a seguito di plurimi colloqui congiunti di entrambi i genitori con il figlio.
Inoltre, le previsioni economiche risultano idonee a garantire un adeguato mantenimento dei minori, in ragione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, come emergenti dagli atti.
Le spese di lite vengono integralmente compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pagina 3 di 5 pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
Aires (ARGENTINA) il 29.07.1980, e nato a [...] il Controparte_1
28.03.1971 (matrimonio contratto il 22.7.2007 a IN LD (FI) trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IN LD (FI) al n. 24, parte II, serie A, anno 2007);
dispone l'affido condiviso dei figli minori e con domiciliazione prevalente PE _2
presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata;
i figli staranno con il padre a fine settimana alterni dall'uscita di scuola del venerdì al lunedì mattina;
nelle medesime settimane anche il martedì dall'uscita di scuola fino a dopo cena;
nelle altre settimane dall'uscita di scuola del martedì fino al mercoledì sera dopo cena;
i genitori si occuperanno nei giorni di pertinenza delle attività sportive dei figli;
i figli trascorreranno con ciascun genitore tre giorni durante le vacanze pasquali alternando annualmente i periodi giovedì santo-sabato santo, domenica di Pasqua-martedì successivo;
due settimane consecutive durante l'estate, cui potrà aggiungersi anche una terza, in periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
una settimana durante le vacanze natalizie alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre, 31 dicembre-6 gennaio;
pone a carico del padre la somma mensile di € 400,00 quale contributo per il mantenimento dei minori, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
pone a carico dei genitori, in pari misura, le spese straordinarie come da Linee Guida CNF
2017;
la madre percepirà interamente l'assegno unico;
compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente ai fini dell'annotazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 21 maggio 2025.
pagina 4 di 5 Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 11040/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1 elettivamente domiciliata presso l'Avv. Antonio Polenzani che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Controparte_1 presso l'Avv. Silvio Pittori che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 5 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la separazione;
disporre l'affido condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata;
i figli staranno con il padre a fine settimana alterni dall'uscita di scuola del venerdì al lunedì mattina;
nelle medesime settimane anche il martedì dall'uscita di scuola fino a dopo cena;
nelle altre settimane dall'uscita di scuola del martedì fino al mercoledì sera dopo cena;
i genitori si occuperanno nei giorni di pertinenza delle attività sportive dei figli;
i figli trascorreranno con ciascun genitore tre giorni durante le vacanze pasquali alternando annualmente i periodi giovedì santo-sabato santo, domenica di Pasqua-martedì successivo;
due settimane consecutive durante l'estate, cui potrà aggiungersi anche una terza, in periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
una settimana durante le vacanze natalizie alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre, 31 dicembre-6 gennaio;
porre a carico del padre la somma mensile di € 400,00 quale contributo per il mantenimento dei minori, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
porre a carico dei genitori in pari misura le spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017; la madre percepirà interamente l'assegno unico;
con spese compensate.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.10.2024, ha dedotto di aver contratto Parte_1
matrimonio il 22.7.2007 a IN LD (FI) con , dalla cui unione Controparte_1
erano nati i figli e , rispettivamente il 6.3.2011 ed il 13.3.2009. Ha esposto PE _2
che il rapporto coniugale era entrato in crisi a causa dei problemi di alcolismo del marito, generando una progressiva ed irreversibile crisi matrimoniale. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di separazione con addebito al marito, l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso di sé nella casa familiare a lei assegnata la regolamentazione della frequentazione paterna, la previsione di un contributo a carico del padre di complessivi €
900,00 mensili per il mantenimento dei minori, oltre alla suddivisione in misura paritaria delle spese straordinarie, l'attribuzione integrale dell'assegno unico familiare alla madre e la previsione di un assegno separativo a carico del CP_1
Con comparsa costitutiva , nulla opponendo in ordine alla pronuncia Controparte_1
sullo status, ha contestato gli addebiti mossi dalla moglie, pur senza negare la frattura del rapporto coniugale. Ha chiesto, quindi, la pronuncia di separazione con rigetto della domanda di addebito, l'affidamento condiviso dei minori, l'assegnazione della casa familiare al genitore collocatario, la regolamentazione del diritto di visita per il genitore non collocatario, la previsione di un contributo al mantenimento dei figli pari a complessivi
€ 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, a carico del genitore non pagina 2 di 5 collocatario, con attribuzione in via esclusiva dell'assegno unico familiare al genitore collocatario.
In seguito ai provvedimenti provvisori e urgenti emanati con ordinanza presidenziale del
31.1.2025, la causa è stata istruita con la presa in carico del da parte del CP_1 Pt_2
competente ed il deposito della relazione richiesta dal Giudice delegato valutativa della dipendenza da sostanze alcoliche attribuita al resistente.
All'udienza del 20.5.2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di separazione e di seguito i procuratori hanno concluso in conformità come in epigrafe riportato.
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, le parti hanno dedotto l'intollerabilità del proseguo della convivenza e, in corso di causa, hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così di aver acquisito consapevolezza circa l'irreversibilità della crisi coniugale.
Tanto basta per l'accoglimento dell'unica domanda.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dalle restanti richieste conformi delle parti in quanto non contrarie all'ordine pubblico e rispondenti all'interesse dei figli e PE
, in quanto garantiscono agli stessi un rapporto equilibrato e continuativo con _2 entrambi i genitori. Il padre, infatti, all'esito del percorso valutativo da parte del è Pt_2
risultato scevro da psicopatologie severe, dotato di buona capacità di insight;
ed anche la ricorrente ha narrato in ultima udienza di come il coniuge, chiamato da lei in aiuto per risolvere una crisi del figlio minore che più volte si era rifiutato di andare a scuola, abbia efficacemente collaborato tanto che il problema era stato risolto a seguito di plurimi colloqui congiunti di entrambi i genitori con il figlio.
Inoltre, le previsioni economiche risultano idonee a garantire un adeguato mantenimento dei minori, in ragione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, come emergenti dagli atti.
Le spese di lite vengono integralmente compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pagina 3 di 5 pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
Aires (ARGENTINA) il 29.07.1980, e nato a [...] il Controparte_1
28.03.1971 (matrimonio contratto il 22.7.2007 a IN LD (FI) trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IN LD (FI) al n. 24, parte II, serie A, anno 2007);
dispone l'affido condiviso dei figli minori e con domiciliazione prevalente PE _2
presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata;
i figli staranno con il padre a fine settimana alterni dall'uscita di scuola del venerdì al lunedì mattina;
nelle medesime settimane anche il martedì dall'uscita di scuola fino a dopo cena;
nelle altre settimane dall'uscita di scuola del martedì fino al mercoledì sera dopo cena;
i genitori si occuperanno nei giorni di pertinenza delle attività sportive dei figli;
i figli trascorreranno con ciascun genitore tre giorni durante le vacanze pasquali alternando annualmente i periodi giovedì santo-sabato santo, domenica di Pasqua-martedì successivo;
due settimane consecutive durante l'estate, cui potrà aggiungersi anche una terza, in periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
una settimana durante le vacanze natalizie alternando annualmente i periodi 24-30 dicembre, 31 dicembre-6 gennaio;
pone a carico del padre la somma mensile di € 400,00 quale contributo per il mantenimento dei minori, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
pone a carico dei genitori, in pari misura, le spese straordinarie come da Linee Guida CNF
2017;
la madre percepirà interamente l'assegno unico;
compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente ai fini dell'annotazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 21 maggio 2025.
pagina 4 di 5 Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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