Articolo 1540 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1539Articolo 1541
Versione
9 ottobre 2010
>
Versione
23 maggio 2021
Art. 1540. Cessazione dall'ufficio d'autorita' 1. Ancor prima del compimento dei limiti di eta' previsti dall'articolo 1539 e indipendentemente dalla durata del servizio prestato, l'Ordinario militare ((e il Vicario generale militare)) possono essere sollevati dall'ufficio d'autorita', previa intesa con la superiore autorita' ecclesiastica.
Entrata in vigore il 23 maggio 2021