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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 12/11/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo, all'esito dell'udienza del 05.11.2025 celebrata nelle forme della TRATTAZIONE , lette le note, ha pronunciato Pt_1 e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e d lla decisione, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1728 /2022 R.G.L. TRA
nata in [...] il [...], rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al Parte_2 ricorso introduttivo, dall'avv. Nicola D'Alessio con cui elett.te domicilia, come in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. Marina CP_1 P.IVA_1
, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTE Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. ( come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite.
1. La parte ricorrente in data 13.2.2021 ha presentato domanda per ottenere il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18. La domanda non è stata accolta in quanto la competente commissione medica non ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta. Quindi, la parte ricorrente ha proposto innanzi al Tribunale di LAGONEGRO giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.; all'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio dott. , Persona_1 con relazione depositata in data 01.7.2022, valutate le osservazioni trasmesse dalla parte ricorrente ai . 195 cpc, ha ritenuto che non sussistessero i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. 1.1. Dopo avere tempestivamente contestato le risultanze dell'accertamento la parte ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c. contestando la relazione medico legale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo, chiedendo al giudice del lavoro di LAGONEGRO l'accertamento del sopra descritto stato di salute. CP_ 1.2. L' si è costituito, eccependo l'inammissibilità del ricorso e contestando la sussistenza dei requisiti per il ricon nto del beneficio ed ha chiesto il rigetto della domanda.
1.3. La udienza del 05.11.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione. La presente sentenza veniva, quindi, depositata ex art. 127 ter c.p.c. nel termine di giorni trenta dalla scadenza del termine per note.
2. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689). Per_ 3. Il consulente medico di ufficio, dott. , nominato nel corso del procedimento per l'accertamento tecnico preventivo, all'esito della visita peritale same della documentazione medica, ha rilevato che Parte_2 è affetta da: “Epilessia Morfeica secondaria a toxoplasmosi neonatale, in terapia con fenob
[...] are ischemica cronica subclinica con sindrome depressiva e turbe della memoria e deficit cognitivo lieve. artrosi polidistrettuale con modesto impegno funzionale. L'epilessia è un disturbo neurologico caratterizzato dalla predisposizione all'insorgenza di crisi epilettiche (o comiziali). La crisi epilettica è un evento clinico provocato da una scarica elettrica anomala a livello della corteccia cerebrale, localizzata o diffusa, che può essere asintomatica o provocare disturbi anche significativi. In presenza di epilessia, è sempre necessario un trattamento volto a ridurre o possibilmente eliminare le crisi. Qualora le crisi epilettiche sono esclusivamente notturne vengono dette anche morfeiche. La ricorrente non sa indicare bene la frequenza delle crisi e non dispone di documentazione a tale riguardo in quanto riferisce di sottoporsi periodicamente a controllo presso un neurologo in libera professione di cui non mostra alcuna documentazione”. Pertanto, ha concluso per l'insussistenza dei requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, pur affermando la sussistenza di una invalidità assoluta. La parte ricorrente ha contestato tale valutazione, affermando che “le menomazioni di cui è affetta … sono da riferirsi ad un quadro clinico caratterizzato da Epilessia … In conseguenza di tale minorazione … presenta difficoltà persistente di grado grave nello svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie della sua età. La paziente non è in grado di deambulare autonomamente ed è incapace di svolgere gli atti quotidiani della vita per i quali necessità di assistenza continua, per cui sussiste il requisito sanitario richiesto dalla vigente legislazione per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa (13/02/2021), ovvero dalla data che sarà accertata incorso di causa”. 3.1. Le censure della parte ricorrente risultano prive di fondamento e sprovviste di documentazione medica a supporto. Il consulente, infatti, in risposta alle osservazioni alla bozza peritale, ha precisato che:
- “nella valutazione dell'epilessia è importante acquisire documentazioni riguardo alla frequenza delle crisi e del tipo di crisi epilettica. La documentazione a tale riguardo non è presente e a dire della ricorrente stessa necessita di un controllo annuale presso un professionista di sua conoscenza di cui non abbiamo nessuna prova”;
- “non è vero che è persona impossibilitata a deambulare autonomamente in quanto in sede di visita peritale la ricorrente deambulava autonomamente, come scritto all'esame obiettivo ed inoltre la stessa ha mostrato di essere ben orientata nel tempo e nello spazio e non si sono evidenziati particolari condizioni psichiche, per cui incapace di svolgere gli atti quotidiani della vita”. Sul punto, nella relazione di ATP si legge: “In apparenti buone condizioni generali. Scheletro normosviluppato, deambulazione autonoma. Non dispnea a riposo, non edemi arti inferiori. Tono muscolare valido. Ben orientata nel tempo e nello spazio. Lamenta poliartralgia e l'esame obiettivo non evidenzia particolari limitazioni funzionali a carico delle grosse articolazioni” (cfr. anamnesi ed esame obiettivo). Inoltre, quanto alla documentazione sanitaria richiamata dalla ricorrente nel ricorso introduttivo del presente giudizio (cfr. p. 4), occorre evidenziare che i certificati dell'01.3.2017 e dell' 11.1.2021 sono riportati a p. 3 della relazione peritale e, dunque, esaminati dal consulente (il primo certificato è indicato con la data del ricovero, 28.02.2017, laddove in ricorso si fa riferimento alla data di dimissione, 01.3.2017); il certificato relativo alla Visita neurologica UOC Neurologia Vanvitelli di Napoli dell' 11/02/2020 non si rinviene agli atti e, tuttavia, le patologie in esso riportate - epilessia morfeica, secondaria a Toxoplasmosi perinatale, malattia cerebrovascolare ischemica cronica subclinica - sono oggetto della diagnosi formulata dal consulente. Né la parte ricorrente in fase di opposizione ha provveduto ad integrare la documentazione medica, sicché a fronte di un deficit documentale, segnalato dal CTU, il ricorso non può che essere rigettato. 3.2. Pertanto, in ogni caso il quadro patologico complessivo, secondo la valutazione del consulente tecnico di ufficio, non comporta una perdita dell'autonomia personale nel compimento degli atti quotidiani della vita, né della deambulazione, non richiedendo così una assistenza continuativa né la necessità di accompagnamento da parte di terzi. A fronte di un quadro medico legale articolato e descritto in maniera esauriente che certamente porta ad escludere la sussistenza dei requisiti per fruire dell'indennità di accompagnamento, le deduzioni della parte ricorrente sono risultate non determinanti in quanto limitate alla rivalutazione dello stesso quadro clinico già ampiamente valutato dal consulente di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo. E' sufficiente, quindi, richiamare il più volte ribadito orientamento della Suprema Corte in forza del quale il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare, se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso (cfr. Cass. 9/12/1995, n. 12630; Cass. 7.6.2000, n. 7716; Cass. 11.3.2002, n. 3492). A maggior ragione non sussiste un ulteriore obbligo motivazionale ove, come nel caso di specie, nella ricostruzione del fatto contestato, si aderisca alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi di parte. Ne deriva, quindi, che non è necessario soffermarsi sulle contrarie allegazioni della parte che, essendo state espressamente confutate dal CTU, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Cassazione civile, sez. III, 07 luglio 2009, n. 15904; Cassazione civile, sez. III, 30 aprile 2009, n. 10123). 3.3. Pertanto, a fronte di elementi precisi e motivati espressi dal consulente di ufficio, fondati non sull'astratta sussistenza di generiche patologie, ma sul concreto esame obiettivo, la parte ricorrente si è limitata ad una generica contestazione dei risultati della consulenza senza aggiungere alcun elemento avente una rilevanza medico-legale che possa portare ad una diversa valutazione, rendendo così superfluo un nuovo accertamento medico legale.
3.4. Sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo non può essere riconosciuta alla parte ricorrente l'indennità di accompagnamento, in quanto difetta il requisito sanitario per potere beneficiare della prestazione assistenziale richiesta.
4. La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326 ; le spese della consulenza tecnica, esperita nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già provvisoriamente liquidate con separato decreto, devono essere CP_ definitivamente poste a carico dell
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
1. rigetta il ricorso;
2. compensa integralmente le spese di lite;
CP_
3. pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica già provvisoriamente liquidate con separato decreto. Lagonegro, 12.11.2025
Il Giudice dott.ssa Gerardina Guglielmo PC
nata in [...] il [...], rapp.ta e difesa, giusta procura in calce al Parte_2 ricorso introduttivo, dall'avv. Nicola D'Alessio con cui elett.te domicilia, come in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. Marina CP_1 P.IVA_1
, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTE Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. ( come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite.
1. La parte ricorrente in data 13.2.2021 ha presentato domanda per ottenere il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18. La domanda non è stata accolta in quanto la competente commissione medica non ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta. Quindi, la parte ricorrente ha proposto innanzi al Tribunale di LAGONEGRO giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.; all'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio dott. , Persona_1 con relazione depositata in data 01.7.2022, valutate le osservazioni trasmesse dalla parte ricorrente ai . 195 cpc, ha ritenuto che non sussistessero i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. 1.1. Dopo avere tempestivamente contestato le risultanze dell'accertamento la parte ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c. contestando la relazione medico legale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo, chiedendo al giudice del lavoro di LAGONEGRO l'accertamento del sopra descritto stato di salute. CP_ 1.2. L' si è costituito, eccependo l'inammissibilità del ricorso e contestando la sussistenza dei requisiti per il ricon nto del beneficio ed ha chiesto il rigetto della domanda.
1.3. La udienza del 05.11.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione. La presente sentenza veniva, quindi, depositata ex art. 127 ter c.p.c. nel termine di giorni trenta dalla scadenza del termine per note.
2. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689). Per_ 3. Il consulente medico di ufficio, dott. , nominato nel corso del procedimento per l'accertamento tecnico preventivo, all'esito della visita peritale same della documentazione medica, ha rilevato che Parte_2 è affetta da: “Epilessia Morfeica secondaria a toxoplasmosi neonatale, in terapia con fenob
[...] are ischemica cronica subclinica con sindrome depressiva e turbe della memoria e deficit cognitivo lieve. artrosi polidistrettuale con modesto impegno funzionale. L'epilessia è un disturbo neurologico caratterizzato dalla predisposizione all'insorgenza di crisi epilettiche (o comiziali). La crisi epilettica è un evento clinico provocato da una scarica elettrica anomala a livello della corteccia cerebrale, localizzata o diffusa, che può essere asintomatica o provocare disturbi anche significativi. In presenza di epilessia, è sempre necessario un trattamento volto a ridurre o possibilmente eliminare le crisi. Qualora le crisi epilettiche sono esclusivamente notturne vengono dette anche morfeiche. La ricorrente non sa indicare bene la frequenza delle crisi e non dispone di documentazione a tale riguardo in quanto riferisce di sottoporsi periodicamente a controllo presso un neurologo in libera professione di cui non mostra alcuna documentazione”. Pertanto, ha concluso per l'insussistenza dei requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, pur affermando la sussistenza di una invalidità assoluta. La parte ricorrente ha contestato tale valutazione, affermando che “le menomazioni di cui è affetta … sono da riferirsi ad un quadro clinico caratterizzato da Epilessia … In conseguenza di tale minorazione … presenta difficoltà persistente di grado grave nello svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie della sua età. La paziente non è in grado di deambulare autonomamente ed è incapace di svolgere gli atti quotidiani della vita per i quali necessità di assistenza continua, per cui sussiste il requisito sanitario richiesto dalla vigente legislazione per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa (13/02/2021), ovvero dalla data che sarà accertata incorso di causa”. 3.1. Le censure della parte ricorrente risultano prive di fondamento e sprovviste di documentazione medica a supporto. Il consulente, infatti, in risposta alle osservazioni alla bozza peritale, ha precisato che:
- “nella valutazione dell'epilessia è importante acquisire documentazioni riguardo alla frequenza delle crisi e del tipo di crisi epilettica. La documentazione a tale riguardo non è presente e a dire della ricorrente stessa necessita di un controllo annuale presso un professionista di sua conoscenza di cui non abbiamo nessuna prova”;
- “non è vero che è persona impossibilitata a deambulare autonomamente in quanto in sede di visita peritale la ricorrente deambulava autonomamente, come scritto all'esame obiettivo ed inoltre la stessa ha mostrato di essere ben orientata nel tempo e nello spazio e non si sono evidenziati particolari condizioni psichiche, per cui incapace di svolgere gli atti quotidiani della vita”. Sul punto, nella relazione di ATP si legge: “In apparenti buone condizioni generali. Scheletro normosviluppato, deambulazione autonoma. Non dispnea a riposo, non edemi arti inferiori. Tono muscolare valido. Ben orientata nel tempo e nello spazio. Lamenta poliartralgia e l'esame obiettivo non evidenzia particolari limitazioni funzionali a carico delle grosse articolazioni” (cfr. anamnesi ed esame obiettivo). Inoltre, quanto alla documentazione sanitaria richiamata dalla ricorrente nel ricorso introduttivo del presente giudizio (cfr. p. 4), occorre evidenziare che i certificati dell'01.3.2017 e dell' 11.1.2021 sono riportati a p. 3 della relazione peritale e, dunque, esaminati dal consulente (il primo certificato è indicato con la data del ricovero, 28.02.2017, laddove in ricorso si fa riferimento alla data di dimissione, 01.3.2017); il certificato relativo alla Visita neurologica UOC Neurologia Vanvitelli di Napoli dell' 11/02/2020 non si rinviene agli atti e, tuttavia, le patologie in esso riportate - epilessia morfeica, secondaria a Toxoplasmosi perinatale, malattia cerebrovascolare ischemica cronica subclinica - sono oggetto della diagnosi formulata dal consulente. Né la parte ricorrente in fase di opposizione ha provveduto ad integrare la documentazione medica, sicché a fronte di un deficit documentale, segnalato dal CTU, il ricorso non può che essere rigettato. 3.2. Pertanto, in ogni caso il quadro patologico complessivo, secondo la valutazione del consulente tecnico di ufficio, non comporta una perdita dell'autonomia personale nel compimento degli atti quotidiani della vita, né della deambulazione, non richiedendo così una assistenza continuativa né la necessità di accompagnamento da parte di terzi. A fronte di un quadro medico legale articolato e descritto in maniera esauriente che certamente porta ad escludere la sussistenza dei requisiti per fruire dell'indennità di accompagnamento, le deduzioni della parte ricorrente sono risultate non determinanti in quanto limitate alla rivalutazione dello stesso quadro clinico già ampiamente valutato dal consulente di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo. E' sufficiente, quindi, richiamare il più volte ribadito orientamento della Suprema Corte in forza del quale il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare, se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso (cfr. Cass. 9/12/1995, n. 12630; Cass. 7.6.2000, n. 7716; Cass. 11.3.2002, n. 3492). A maggior ragione non sussiste un ulteriore obbligo motivazionale ove, come nel caso di specie, nella ricostruzione del fatto contestato, si aderisca alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi di parte. Ne deriva, quindi, che non è necessario soffermarsi sulle contrarie allegazioni della parte che, essendo state espressamente confutate dal CTU, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr. Cassazione civile, sez. III, 07 luglio 2009, n. 15904; Cassazione civile, sez. III, 30 aprile 2009, n. 10123). 3.3. Pertanto, a fronte di elementi precisi e motivati espressi dal consulente di ufficio, fondati non sull'astratta sussistenza di generiche patologie, ma sul concreto esame obiettivo, la parte ricorrente si è limitata ad una generica contestazione dei risultati della consulenza senza aggiungere alcun elemento avente una rilevanza medico-legale che possa portare ad una diversa valutazione, rendendo così superfluo un nuovo accertamento medico legale.
3.4. Sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo non può essere riconosciuta alla parte ricorrente l'indennità di accompagnamento, in quanto difetta il requisito sanitario per potere beneficiare della prestazione assistenziale richiesta.
4. La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326 ; le spese della consulenza tecnica, esperita nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già provvisoriamente liquidate con separato decreto, devono essere CP_ definitivamente poste a carico dell
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
1. rigetta il ricorso;
2. compensa integralmente le spese di lite;
CP_
3. pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica già provvisoriamente liquidate con separato decreto. Lagonegro, 12.11.2025
Il Giudice dott.ssa Gerardina Guglielmo PC