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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 23/09/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 671 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 671 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. TORSANI LEONARDO (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] il [...] ( ) con il Controparte_1 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. GUIDI GAIA ( ) e dell'Avv. CONTI PRIAMO (C.F. CodiceFiscale_4
C.F._5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 07/04/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati , e tutti maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 Per_3 autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 4.09.2025 e 9.09.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per dodici mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Rimini (RN) il
12/09/2003 trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio al N. 336 parte 2 serie A - anno 1993 del Comune di Rimini mandando all'Ufficiale di Stato Civile per l'annotamento della sentenza, ricorrendone i presupposti di legge;
2) relativamente al contributo di mantenimento in favore della prole, in considerazione della maggiore età e della raggiunta autonomia dei figli, le parti danno atto che sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso sono venuti meno i presupposti e pertanto il Sig. cessa i versamenti a detto titolo in Parte_1 favore della Sig.ra CP_1
3) l'assegno unico ed universale per i figli – casomai dovuto - sarà percepito in pari misura dai genitori;
4) a titolo di arretrati sui contributi di mantenimento per la prole, contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso il Sig. versa alla Sig.ra a saldo e stralcio delle maggiori somme dovute a Pt_1 CP_1 titolo di rivalutazione monetaria, contributi ordinari e straordinari per la prole, spese e compensi legali di esecuzione per il pignoramento del veicolo, la somma di euro 1.300,00; la sig.ra rilascia ampia CP_1 quietanza e si impegna a richiedere la cancellazione del pignoramento insistente sul veicolo Mercedes Benz
Tg. EP703VR, di proprietà del Sig. con spese a carico di quest'ultimo, il quale dovrà Parte_1 provvedere a rimborsare alla sig.ra le spese sostenute per la cancellazione. Controparte_1
5) spese e compensi di giudizio compensati fra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 il 12.09.1993 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Controparte_1 integralmente trascritte;
pagina 2 di 3 b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 336 Parte II Serie A Anno 1993 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 18.09.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 671 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. TORSANI LEONARDO (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] il [...] ( ) con il Controparte_1 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. GUIDI GAIA ( ) e dell'Avv. CONTI PRIAMO (C.F. CodiceFiscale_4
C.F._5
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 07/04/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati , e tutti maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2 Per_3 autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 4.09.2025 e 9.09.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per dodici mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Rimini (RN) il
12/09/2003 trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio al N. 336 parte 2 serie A - anno 1993 del Comune di Rimini mandando all'Ufficiale di Stato Civile per l'annotamento della sentenza, ricorrendone i presupposti di legge;
2) relativamente al contributo di mantenimento in favore della prole, in considerazione della maggiore età e della raggiunta autonomia dei figli, le parti danno atto che sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso sono venuti meno i presupposti e pertanto il Sig. cessa i versamenti a detto titolo in Parte_1 favore della Sig.ra CP_1
3) l'assegno unico ed universale per i figli – casomai dovuto - sarà percepito in pari misura dai genitori;
4) a titolo di arretrati sui contributi di mantenimento per la prole, contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso il Sig. versa alla Sig.ra a saldo e stralcio delle maggiori somme dovute a Pt_1 CP_1 titolo di rivalutazione monetaria, contributi ordinari e straordinari per la prole, spese e compensi legali di esecuzione per il pignoramento del veicolo, la somma di euro 1.300,00; la sig.ra rilascia ampia CP_1 quietanza e si impegna a richiedere la cancellazione del pignoramento insistente sul veicolo Mercedes Benz
Tg. EP703VR, di proprietà del Sig. con spese a carico di quest'ultimo, il quale dovrà Parte_1 provvedere a rimborsare alla sig.ra le spese sostenute per la cancellazione. Controparte_1
5) spese e compensi di giudizio compensati fra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 il 12.09.1993 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Controparte_1 integralmente trascritte;
pagina 2 di 3 b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 336 Parte II Serie A Anno 1993 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 18.09.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3