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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/08/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1434 del Ruolo Generale V.G. delle cause dell'anno 2025,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Gioffreda, come da mandato in atti;
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Alessandro Gioffreda, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
Per l'udienza del 25 giugno 2025 davanti alla relatrice, svoltasi mediante trattazione scritta, entrambe le parti hanno depositato note scritte, chiedendo congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti. Il P.M., rassegnando per iscritto le sue conclusioni in data 7.5.2025, nulla ha opposto.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 27.3.2025, le parti indicate in epigrafe hanno esposto: di aver contratto matrimonio secondo il rito concordatario il 6.12.2008 in Galatina
(LE), in regime economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione era nata la figlia il 21.7.2010; che la residenza familiare era stata stabilita in Galatina, in un immobile Per_1 acquistato in costanza di matrimonio nell'anno 2016 e di esclusiva proprietà della sig.ra che, dopo un periodo di serena convivenza, il rapporto coniugale era entrato in crisi Pt_1
a causa di incompatibilità caratteriali tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Tanto premesso, hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi, alle condizioni specificate in ricorso. Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e appaiono adeguate all'interesse della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio il 6.12.2008 in Galatina (LE), trascritto nei CP_1 registri di matrimonio di quel Comune al n. 118 Parte II Serie A anno 2008, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo del presente giudizio;
b) nulla per le spese;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 25.7.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore