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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 27/05/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 427 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2017, cui è riunita la causa di primo grado precedentemente iscritta al n. 356 del Ruolo
Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2017 tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in giudizio con l'avv. Giovannibattista Quintiliani C.F._2
-attori opponenti-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Antonella Taraborrelli CP_1 C.F._3
-convenuto opposto-
***
OGGETTO: Altri contratti atipici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- ATTORI OPPONENTI: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni eccezione, deduzione e richiesta ex adverso formulata, accogliere le seguenti conclusioni: In via preliminare: 1) Voglia l'On.le Giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, dichiarare, per quanto esposto ed eccepito in narrativa dei due atti di opposizione oggi riuniti, la carenza di legittimazione passiva dei sig.ri: Parte_1
e e per l'effetto revocare i decreti ingiuntivi opposti e condannare la parte opposta al Parte_2 pagamento delle spese e degli onorari di giudizio;
Nel merito: 2) Voglia l'On.le Giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, accogliere le opposizioni così come oggi riunite dichiarare che nulla
è dovuto all'ingiungente convenuta/opposta per le ragioni esposte nella narrativa di entrambi gli atti di opposizione, tanto in fatto quanto in diritto, dichiarare quindi inefficaci e per l'effetto revocare i decreti ingiuntivi opposti perché infondati, ingiusti ed illegittimi e condannare la parte opposta al pagamento delle
1 spese e degli onorari di giudizio;
3) Accertare la responsabilità del sig.r ex art. 96, 3° c. CP_1
c.p.c., e per l'effetto condannarlo al pagamento in favore dei sig.ri: e della Parte_1 Parte_2 somma che riterrà di Giustizia”;
- CONVENUTO OPPOSTO: “Piaccia alla Giustizia dell'On.le Tribunale di Teramo, ogni contraria istanza disattesa, così provvedere: Nel merito, respingere l'opposizione spiegata dai sig.ri Parte_2
e siccome inammissibile e infondata in punto di fatto e di diritto per le
[...] Parte_1 motivazioni esposte nell'atto, previa conferma del decreto ingiuntivo n.1633/2016 - RG 4066/16, emesso il 02/12/2016 e n. 1685/2016 – rg. 4068/16 emesso in data 12/12/2016; in via subordinata, condannare gli opponenti al pagamento, in favore del sig. della diversa somma, maggiore o CP_1 minore, che risulterà all'esito dell'espletata istruttoria. In via istruttoria, si riporta alle richieste avanzate con le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.. Vinte le spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che all'uopo si dichiara antistatario”.
***
CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Al fine di procedere a una completa analisi della controversia è necessario offrire una puntuale ricostruzione della vicenda processuale che trae origine dalla notifica di due differenti decreti ingiuntivi, emessi dall'intestato Tribunale, l'uno nei confronti di l'altro nei Parte_1 confronti di e ciò in ragione della fideiussione omnibus prestata, unitamente a Parte_2
e (odierno opposto), in favore di Parte_3 Controparte_2 CP_3 CP_1
e sino alla concorrenza dell'importo di euro 110.000,00 per Controparte_4
l'adempimento delle obbligazioni da questa contratte con Controparte_5 ha dunque avviato una duplice procedura ingiunzionale, ottenendo l'emissione di CP_1 due decreti ingiuntivi nei confronti di (d.i. n. 1663/2016 per euro 7.166,66 Parte_1 oltre interessi e spese) e di (d.i. n. 1685/2016 per euro 7.166,66 oltre interessi Parte_2
e spese).
I-1.1. Avverso i due citati provvedimenti monitori hanno spiegato separate – ma contenutisticamente identiche – opposizioni (R.G. n. 427/2017) e Parte_1 Parte_2
(R.G. n. 356/2017). Gli opponenti hanno concluso per l'accertamento del difetto di
[...] legittimazione passiva e, nel merito per l'accertamento che nulla fosse dovuto nei confronti dell' oltre a chiederne la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. CP_1
I-1.1.1. A sostegno dell'iniziativa oppositiva, gli attori hanno allegato e dedotto:
- che nel febbraio 2012 (il 27 , il 28 ) avevano comunicato al creditore Parte_1 Parte_2 garantito la loro volontà di recedere dal contratto di fideiussione omnibus;
2 - che il pagamento effettuato nel 2015 dall' in favore di era CP_1 Controparte_5 dunque intervenuto quando il recesso degli altri due garanti aveva ormai esplicato effetti sostanziali;
- che il ridetto pagamento era stato effettuato sulla base di condizioni concordate tra la garante e la garantita, senza la partecipazione dei soci, e sulla scorta di una situazione finanziaria ben diversa rispetto a quella esistente al momento dell'esercizio del diritto di recesso.
I-2. Si è costituito in giudizio l'opposto, concludendo in via pregiudiziale per la riunione delle due opposizioni e, nel merito, per il loro rigetto, o comunque per la condanna degli attori in opposizione a quanto accertato come dovuto.
I-3. La causa, previa riunione delle opposizioni, è stata istruita mediante produzioni documentali, ed è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note disposto ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 26/02/2025 al cui esito, con ordinanza del 01/03/2025, comunicata il 03/03/2025,
è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 22/05/2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. La lite risulta decidibile sulla scorta della corretta distribuzione degli oneri probatori, tale da assorbire l'esame delle ulteriori questioni di merito poste dalle parti, sulla scorta del noto principio della ragione più liquida.
Occorre a tal fine premettere, in termini generali, che “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo”
(Cass. civ., Sez. Un., sent. 13 gennaio 2022, n. 927, Rv. 663586-02 che, in parte motiva, richiama gli ulteriori precedenti delle Sezioni Unite 30 luglio 2008, n. 20604; 9 settembre 2010, n. 19246; 10 luglio 2015, n. 14475; 18 settembre 2020, n. 19596).
Ne consegue che i ruoli processuali formali risultano invertiti rispetto a quelli sostanziali.
È infatti il creditore opposto che deve provare i fatti costitutivi della pretesa azionata in via ingiunzionale, mentre è il (preteso) debitore opponente che deve introdurre le mere difese, le eccezioni fondate su fatti impeditivi, modificativi o estintivi, o eventuali domande riconvenzionali.
Sempre in via generale, deve osservarsi che la presente controversia impinge profili attinenti al sistema della responsabilità da inadempimento dell'obbligazione (di fonte contrattuale).
Sicché trovano piena e pacifica applicazione i noti principi di distribuzione dell'onus probandi, secondo cui il creditore che agisca in giudizio per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del
3 danno, ovvero per l'adempimento è tenuto a provare soltanto la fonte del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo della pretesa del creditore, essendo chiamato a dimostrare di aver adempiuto o che l'inadempimento non è a lui imputabile (cfr. Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 13533 del 30.10.2001).
II-5. Venendo al caso di specie, gli attori in opposizione hanno allegato e dedotto un fatto principale a loro avviso idoneo a paralizzare la richiesta di rimborso dell'attore sostanziale. Gli stessi, infatti, sostengono che in virtù del recesso esercitato dal contratto di fideiussione omnibus nel
2012, nulla potrebbe più essere loro richiesto da parte degli altri fideiussori.
II-5.1. Deve anzitutto osservarsi che il venir meno del rapporto di fideiussione non comporta la liberazione assoluta del fideiussore, posto che egli resta impegnato al pagamento di tutti i debiti, anche se sorti o maturati in seguito, dipendenti dai rapporti esistenti al momento in cui il recesso ha effetto (cfr. Trib. Roma, Sez. XVII, 30/09/2021, n. 15167).
Come notato nella giurisprudenza di legittimità, poi, il recesso del fideiussore produce l'effetto di circoscrivere l'obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento in cui il recesso medesimo è divenuto efficace. L'obbligo del garante è limitato al pagamento di tale saldo, anche qualora il debito dell'accreditato, nel momento in cui la successiva chiusura del conto rende la garanzia attuale ed esigibile, risulti aumentato in dipendenza di operazioni posteriori. Solo se il saldo esistente alla chiusura del rapporto di apertura di credito sia inferiore a quello esistente al momento del recesso del fideiussore si verifica una corrispondente riduzione dell'obbligazione fideiussoria, in applicazione della regola sancita dall'art. 1941, comma 1, c.c., secondo cui la fideiussione non può eccedere l'ammontare dell'obbligazione garantita (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9848 del
15/06/2012, Rv. 623215-01).
II-5.2. Il recesso del fideiussore è dunque un fatto principale idoneo a paralizzare richieste di pagamento da parte di altri soggetti (il garantito, il condebitore solidale, etc.) alle condizioni sopra indicate. Ciò implica, sul piano allegatorio, che chi vuole paralizzare l'altrui pretesa non può limitarsi a dedurre di aver esercitato il recesso, dovendo altresì allegare che, per effetto di tale esercizio, nulla
è più dovuto, in ragione del volume delle obbligazioni esistenti all'atto del recesso. A fronte di tali allegazioni e deduzioni, poi, sulla scorta dei piani principi evincibili dall'art. 2697 c.c., la parte che invochi il recesso dal contratto di garanzia personale in proprio favore deve fornire idonei supporti dimostrativi.
II-6. Nel caso di specie, il fatto principale addotto dagli attori in opposizione risulta incompiutamente allegato, non avendo gli stessi in alcun modo fatto riferimento alla posizione
4 debitoria della garantita al momento in cui hanno esercitato il recesso, circostanza questa della cui allegazione, deduzione e prova, non potevano che essere onerati ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Peraltro, anche a fronte di tale incompiutezza, l'attore sostanziale, convenuto in opposizione, ha in ogni caso dedotto che l'esposizione debitoria al giorno del recesso fosse superiore all'importo dallo stesso versato nel 2015 (cfr. p. 10 ss. – comparsa di risposta).
II-7. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-8. Le opposizioni vanno rigettate e i decreti ingiuntivi opposti integralmente confermati.
III-9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022
(parametri relativi alla tabella n. 2 – giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00; valori medi per la fase di studio della controversia, per la fase introduttiva del giudizio e per la fase decisionale;
riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. cit. per la fase istruttoria e/o di trattazione tenuto conto dell'attività concretamente svolta e dell'istruttoria esclusivamente documentale).
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti di ogni contraria istanza, Parte_1 Parte_2 CP_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- RIGETTA le opposizioni proposte e, per l'effetto,
- CONFERMA il decreto ingiuntivo n. e 1663/2016 (R.G. n. 4066/2016 di questo Tribunale)
e il decreto ingiuntivo 1685/2016 (R.G. n. 4068/2016 di questo Tribunale), dichiarandoli definitivamente esecutivi;
- CONDANNA e , in solido tra loro, alla refusione, in Parte_1 Parte_2 favore di delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro CP_1
4.237,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Antonella Taraborrelli dichiarasti antistataria.
Così deciso in Teramo, il 27 maggio 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281- quinquies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 427 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2017, cui è riunita la causa di primo grado precedentemente iscritta al n. 356 del Ruolo
Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2017 tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in giudizio con l'avv. Giovannibattista Quintiliani C.F._2
-attori opponenti-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Antonella Taraborrelli CP_1 C.F._3
-convenuto opposto-
***
OGGETTO: Altri contratti atipici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- ATTORI OPPONENTI: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni eccezione, deduzione e richiesta ex adverso formulata, accogliere le seguenti conclusioni: In via preliminare: 1) Voglia l'On.le Giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, dichiarare, per quanto esposto ed eccepito in narrativa dei due atti di opposizione oggi riuniti, la carenza di legittimazione passiva dei sig.ri: Parte_1
e e per l'effetto revocare i decreti ingiuntivi opposti e condannare la parte opposta al Parte_2 pagamento delle spese e degli onorari di giudizio;
Nel merito: 2) Voglia l'On.le Giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, accogliere le opposizioni così come oggi riunite dichiarare che nulla
è dovuto all'ingiungente convenuta/opposta per le ragioni esposte nella narrativa di entrambi gli atti di opposizione, tanto in fatto quanto in diritto, dichiarare quindi inefficaci e per l'effetto revocare i decreti ingiuntivi opposti perché infondati, ingiusti ed illegittimi e condannare la parte opposta al pagamento delle
1 spese e degli onorari di giudizio;
3) Accertare la responsabilità del sig.r ex art. 96, 3° c. CP_1
c.p.c., e per l'effetto condannarlo al pagamento in favore dei sig.ri: e della Parte_1 Parte_2 somma che riterrà di Giustizia”;
- CONVENUTO OPPOSTO: “Piaccia alla Giustizia dell'On.le Tribunale di Teramo, ogni contraria istanza disattesa, così provvedere: Nel merito, respingere l'opposizione spiegata dai sig.ri Parte_2
e siccome inammissibile e infondata in punto di fatto e di diritto per le
[...] Parte_1 motivazioni esposte nell'atto, previa conferma del decreto ingiuntivo n.1633/2016 - RG 4066/16, emesso il 02/12/2016 e n. 1685/2016 – rg. 4068/16 emesso in data 12/12/2016; in via subordinata, condannare gli opponenti al pagamento, in favore del sig. della diversa somma, maggiore o CP_1 minore, che risulterà all'esito dell'espletata istruttoria. In via istruttoria, si riporta alle richieste avanzate con le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.. Vinte le spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che all'uopo si dichiara antistatario”.
***
CONCISA ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Al fine di procedere a una completa analisi della controversia è necessario offrire una puntuale ricostruzione della vicenda processuale che trae origine dalla notifica di due differenti decreti ingiuntivi, emessi dall'intestato Tribunale, l'uno nei confronti di l'altro nei Parte_1 confronti di e ciò in ragione della fideiussione omnibus prestata, unitamente a Parte_2
e (odierno opposto), in favore di Parte_3 Controparte_2 CP_3 CP_1
e sino alla concorrenza dell'importo di euro 110.000,00 per Controparte_4
l'adempimento delle obbligazioni da questa contratte con Controparte_5 ha dunque avviato una duplice procedura ingiunzionale, ottenendo l'emissione di CP_1 due decreti ingiuntivi nei confronti di (d.i. n. 1663/2016 per euro 7.166,66 Parte_1 oltre interessi e spese) e di (d.i. n. 1685/2016 per euro 7.166,66 oltre interessi Parte_2
e spese).
I-1.1. Avverso i due citati provvedimenti monitori hanno spiegato separate – ma contenutisticamente identiche – opposizioni (R.G. n. 427/2017) e Parte_1 Parte_2
(R.G. n. 356/2017). Gli opponenti hanno concluso per l'accertamento del difetto di
[...] legittimazione passiva e, nel merito per l'accertamento che nulla fosse dovuto nei confronti dell' oltre a chiederne la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. CP_1
I-1.1.1. A sostegno dell'iniziativa oppositiva, gli attori hanno allegato e dedotto:
- che nel febbraio 2012 (il 27 , il 28 ) avevano comunicato al creditore Parte_1 Parte_2 garantito la loro volontà di recedere dal contratto di fideiussione omnibus;
2 - che il pagamento effettuato nel 2015 dall' in favore di era CP_1 Controparte_5 dunque intervenuto quando il recesso degli altri due garanti aveva ormai esplicato effetti sostanziali;
- che il ridetto pagamento era stato effettuato sulla base di condizioni concordate tra la garante e la garantita, senza la partecipazione dei soci, e sulla scorta di una situazione finanziaria ben diversa rispetto a quella esistente al momento dell'esercizio del diritto di recesso.
I-2. Si è costituito in giudizio l'opposto, concludendo in via pregiudiziale per la riunione delle due opposizioni e, nel merito, per il loro rigetto, o comunque per la condanna degli attori in opposizione a quanto accertato come dovuto.
I-3. La causa, previa riunione delle opposizioni, è stata istruita mediante produzioni documentali, ed è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note disposto ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 26/02/2025 al cui esito, con ordinanza del 01/03/2025, comunicata il 03/03/2025,
è stata disposta la trattazione scritta ex art. 281-quinquies c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 22/05/2025.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. La lite risulta decidibile sulla scorta della corretta distribuzione degli oneri probatori, tale da assorbire l'esame delle ulteriori questioni di merito poste dalle parti, sulla scorta del noto principio della ragione più liquida.
Occorre a tal fine premettere, in termini generali, che “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo”
(Cass. civ., Sez. Un., sent. 13 gennaio 2022, n. 927, Rv. 663586-02 che, in parte motiva, richiama gli ulteriori precedenti delle Sezioni Unite 30 luglio 2008, n. 20604; 9 settembre 2010, n. 19246; 10 luglio 2015, n. 14475; 18 settembre 2020, n. 19596).
Ne consegue che i ruoli processuali formali risultano invertiti rispetto a quelli sostanziali.
È infatti il creditore opposto che deve provare i fatti costitutivi della pretesa azionata in via ingiunzionale, mentre è il (preteso) debitore opponente che deve introdurre le mere difese, le eccezioni fondate su fatti impeditivi, modificativi o estintivi, o eventuali domande riconvenzionali.
Sempre in via generale, deve osservarsi che la presente controversia impinge profili attinenti al sistema della responsabilità da inadempimento dell'obbligazione (di fonte contrattuale).
Sicché trovano piena e pacifica applicazione i noti principi di distribuzione dell'onus probandi, secondo cui il creditore che agisca in giudizio per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del
3 danno, ovvero per l'adempimento è tenuto a provare soltanto la fonte del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo della pretesa del creditore, essendo chiamato a dimostrare di aver adempiuto o che l'inadempimento non è a lui imputabile (cfr. Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 13533 del 30.10.2001).
II-5. Venendo al caso di specie, gli attori in opposizione hanno allegato e dedotto un fatto principale a loro avviso idoneo a paralizzare la richiesta di rimborso dell'attore sostanziale. Gli stessi, infatti, sostengono che in virtù del recesso esercitato dal contratto di fideiussione omnibus nel
2012, nulla potrebbe più essere loro richiesto da parte degli altri fideiussori.
II-5.1. Deve anzitutto osservarsi che il venir meno del rapporto di fideiussione non comporta la liberazione assoluta del fideiussore, posto che egli resta impegnato al pagamento di tutti i debiti, anche se sorti o maturati in seguito, dipendenti dai rapporti esistenti al momento in cui il recesso ha effetto (cfr. Trib. Roma, Sez. XVII, 30/09/2021, n. 15167).
Come notato nella giurisprudenza di legittimità, poi, il recesso del fideiussore produce l'effetto di circoscrivere l'obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento in cui il recesso medesimo è divenuto efficace. L'obbligo del garante è limitato al pagamento di tale saldo, anche qualora il debito dell'accreditato, nel momento in cui la successiva chiusura del conto rende la garanzia attuale ed esigibile, risulti aumentato in dipendenza di operazioni posteriori. Solo se il saldo esistente alla chiusura del rapporto di apertura di credito sia inferiore a quello esistente al momento del recesso del fideiussore si verifica una corrispondente riduzione dell'obbligazione fideiussoria, in applicazione della regola sancita dall'art. 1941, comma 1, c.c., secondo cui la fideiussione non può eccedere l'ammontare dell'obbligazione garantita (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9848 del
15/06/2012, Rv. 623215-01).
II-5.2. Il recesso del fideiussore è dunque un fatto principale idoneo a paralizzare richieste di pagamento da parte di altri soggetti (il garantito, il condebitore solidale, etc.) alle condizioni sopra indicate. Ciò implica, sul piano allegatorio, che chi vuole paralizzare l'altrui pretesa non può limitarsi a dedurre di aver esercitato il recesso, dovendo altresì allegare che, per effetto di tale esercizio, nulla
è più dovuto, in ragione del volume delle obbligazioni esistenti all'atto del recesso. A fronte di tali allegazioni e deduzioni, poi, sulla scorta dei piani principi evincibili dall'art. 2697 c.c., la parte che invochi il recesso dal contratto di garanzia personale in proprio favore deve fornire idonei supporti dimostrativi.
II-6. Nel caso di specie, il fatto principale addotto dagli attori in opposizione risulta incompiutamente allegato, non avendo gli stessi in alcun modo fatto riferimento alla posizione
4 debitoria della garantita al momento in cui hanno esercitato il recesso, circostanza questa della cui allegazione, deduzione e prova, non potevano che essere onerati ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Peraltro, anche a fronte di tale incompiutezza, l'attore sostanziale, convenuto in opposizione, ha in ogni caso dedotto che l'esposizione debitoria al giorno del recesso fosse superiore all'importo dallo stesso versato nel 2015 (cfr. p. 10 ss. – comparsa di risposta).
II-7. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-8. Le opposizioni vanno rigettate e i decreti ingiuntivi opposti integralmente confermati.
III-9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022
(parametri relativi alla tabella n. 2 – giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00; valori medi per la fase di studio della controversia, per la fase introduttiva del giudizio e per la fase decisionale;
riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. cit. per la fase istruttoria e/o di trattazione tenuto conto dell'attività concretamente svolta e dell'istruttoria esclusivamente documentale).
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti di ogni contraria istanza, Parte_1 Parte_2 CP_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- RIGETTA le opposizioni proposte e, per l'effetto,
- CONFERMA il decreto ingiuntivo n. e 1663/2016 (R.G. n. 4066/2016 di questo Tribunale)
e il decreto ingiuntivo 1685/2016 (R.G. n. 4068/2016 di questo Tribunale), dichiarandoli definitivamente esecutivi;
- CONDANNA e , in solido tra loro, alla refusione, in Parte_1 Parte_2 favore di delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro CP_1
4.237,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Antonella Taraborrelli dichiarasti antistataria.
Così deciso in Teramo, il 27 maggio 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
5