Sentenza 15 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/05/2003, n. 7512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7512 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2003 |
Testo completo
075 12 03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREM Oggetto LODO ARBITRALE SEZIO MODIFICHE REGOLAMENTARE DELIBERATE, SU DELEGA, DA ORGANO NON ABILITATO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R. G. N. 21081/00 Dott. Rosario DE MUSIS Presidente Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere - Cron.16653 Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere Rep. 1972 - -Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Ud. 15/01/2003 Dott. Aniello NAPPI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEN TENZA UFFICIO COPIE chiesta copia Richiesta copia esecutiva sul ricorso proposto da:
3. OL dal sig. per diritti € 2 8,26 FEDERSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L., in il 3.0.OTT 2005 IL CANCELLIERE persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA LARGO GENERALE GONZAGA 2, presso l'avvocato LUDOVICO PAZZAGLIA, 10 rappresenta eche difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO PAZZAGLIA, giusta procura in calce al ricorso;
हु ricorrente
contro
CONSAR SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L., in persona del 2003 legale rappresentante pro tempore elettivamente 55 domiciliato in ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI 19, presso 1 l'avvocato LUIGI FARENGA, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANFRANCO PAPA, LUIGI FILIPPO OL, ANNA IPPOLITA SCHIAVI, giusta mandato a margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 627/00 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 24/05/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2003 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
uditi per il ricorrente gli Avvocati Alessandro e Ludovico Pazzaglia che hanno chiesto l'accoglimento del : ricorso;
udito per il resistente l'avvocato Paolucci che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo Il 16.4. 1999 la società cooperativa ER a r.
1. convenne dinanzi alla Corte di Appello di Bologna il Consar, cooperativa anch'esso a r.l., e chiese che fosse dichiarato nullo il lodo rituale pronunciato tra le due società il 26.2.1999. Dedusse che la assemblea dei soci,. con separate 2 deliberazioni del 10.12. 1986 e del 10.2.1987, aveva deciso di costituire un Fondo di Solidarietà in rela- zione ai sinistri subiti dai propri associati (Consorzi di autotrasportatori) e non coperti, a causa di insol- venze delle compagnie assicuratrici. Quel deliberato era poi stato modificato circa tre anni dopo dal Collegio sindacale, su incarico del pre- detto organo assembleare, nel senso che il Fondo avreb- be operato in favore degli enti associati e loro ade- renti, solo se i vincoli sociali fossero rimasti inin- terrottamente sino al momento della liquidazione del contributo. In relazione ad alcuni sinistri, per i quali la Fe- derservice aveva rifiutato l'intervento del Fondo e che avevano interessato il Consar, che era receduto sin dal 31.12.1994, quest'ultimo aveva, in forza di clausola statutaria, provocato la costituzione di un collegio arbitrale, che aveva dichiarato il diritto suo e dei suoi aderenti di avvalersi del Fondo, essendo stata la clausola, introdotta dal collegio sindacale, deliberata irritualmente, giacché la competenza a riguardo era 3 esclusiva dell'assemblea dei soci;
ed aveva quindi af- fermato la responsabilità di ER, per avere rifiutato l'assistenza in violazione degli obblighi statutari. 3 t 3 Con la impugnazione predetta la ER dedus- se la nullità del lodo per violazione dell'art. 829 II° comma c.p.c., sia per avere gli arbitri ritenuto erro- neamente inapplicabile alla delega in questione l'art. 2364 C.C. ed avere conseguentemente considerato inesi- stente la disposizione regolamentare deliberata su de- lega dall'assemblea, sia perché non avevano considerato che la modifica era stata implicitamente approvata con la delibera assembleare di proroga del Fondo in data 19.2.1993 e poi ratificata da consorzi e consorziati, in mancanza di opposizione al testo modificato;
sia, infine, perché gli arbitri non avevano considerato che il nuovo testo interpretava, senza innovare, il testo originario della norma regolamentare. Il Consar resistette alla impugnazione, che la cor- te di appello respinse con sentenza 24.5.2000. Ha ritenuto la corte territoriale che mancasse una abilitante al trasferimento ad altri organi norma S O - ciali di funzioni proprie, per statuto, dell'assemblea e che l'art. 2364 n.4 c.c. prevede la ipotesi inversa a quella per cui è causa. Ha rilevato, con riferimento alla supposta implicita approvazione dell'assemblea del 19.2.1993, che in quella occasione i soci avevano solo deliberato la proroga di validità del Fondo mutualisti- co e cioè di un diverso Fondo denominato " Fondo Rischi 4 Assicurativi", per cui nessuna delibera era stata adot- tata in relazione a quello di solidarietà e al suo re- golamento, sicché la statuizione degli arbitri era ri- sultata conforme all'art. 1362 c.c., tanto che il moti- Vo di impugnazione era apparso come diretto ad un non consentito riesame di circostanze di fatto. Ha anche disatteso il motivo fondato sulla pretesa modifica del regolamento per facta concludentia, rile- vando, conformemente a quanto considerato dagli arbi- tri, che una modifica, in virtù di prassi, sarebbe il- legittima, perché contraria all'art. 22 dello Statuto;
ed infine ha negato che la nuova formulazione del rego- lamento avesse avuto una portata meramente interpreta- tiva e non innovativa. Propone ricorso per cassazione con quattro motivi la SOC. ER;
resiste con controricorso il Consar. Entrambi hanno depositato memorie. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente denunzia la omes- sa motivazione su un punto decisivo della controversia e la incompetenza del collegio arbitrale in tema di im- pugnazione di delibere assembleari. Rileva che punto centrale della controversia era la delibera assembleare del 16.12.1989, mai impugnata, che aveva ratificato il mandato conferito al collegio sin- 5 dacale di riformulare il testo del regolamento del Fon- do di solidarietà, in conformità ai principi fissati dal Consiglio di amministrazione il giorno prima, circa la necessità della perdurante appartenenza degli asso- ciati alla ER, ai fini della legittimità del- la richiesta di intervento;
e poiché il Consar aveva dedotto che il nuovo regolamento non era entrato in vi- gore, perché non approvato dall'assemblea, da ciò fa- cendo derivare la propria richiesta di accertamento del preteso inadempimento della società agli obblighi sta- tutari, incompetente risultava il collegio arbitrale ad accertare, sia pure incidenter tantum, la validità del- le delibere assembleari, trattandosi di questione atti- nente a diritti indisponibili riservata alla cognizione del giudice ordinario. La corte territoriale aveva pertanto errato nell'omettere ogni pronuncia sulla incompetenza dedot- ta. La censura non merita di essere accolta e, prima ancora che infondata, è inammissibile, giusta quanto eccepito dal Consorzio resistente, per la novità della sua deduzione in questo giudizio di legittimità. E, infatti, né dinanzi al Collegio arbitrale, né in sede di impugnazione del lodo la questione della incom- petenza degli arbitri risulta prospettata;
tant'è che 6 non solo nella narrativa di quella impugnazione mancò ogni accenno ad essa, ma nelle doglianze esposte alla corte di appello nessuna censura fu concepita in termi- ni di omessa pronunzia a riguardo da parte del Collegio arbitrale. Conseguentemente è senza fondamento la doglianza di omessa motivazione su un punto decisivo della
contro
- versia, che si è poi tradotta, nel corso della sua esplicitazione, in vizio di omessa pronunzia, la que- stione non essendo stata dedotta, né essendo suscetti- bile di essere rilevata di ufficio, avuto riguardo a quanto disposto dall'art. 817 c.p.c. e alla circostanza che non era in discussione nella specie la indisponibi- lità dei diritti controversi, poiché oggetto della do- manda non era stato il vaglio di legittimità di delibe- re assembleari, che avessero riguardato interessi della società o interessi collettivi dei soci, ma il ricono- scimento del diritto da parte del Consar all'intervento ह di ER, sulla base del regolamento che tanto prevedeva e che non aveva subito modifiche, giacché il testo predisposto dal collegio sindacale non era mai entrato in vigore, non avendo ricevuto le debite appro- vazioni assembleari, in quanto l'assemblea era interve- nuta solo per ratificare il mandato del consiglio di amministrazione al collegio dei sindaci, per rielabora- 7 re il testo del regolamento del Fondo di Solidarietà. Peraltro nemmeno la impugnazione dinanzi alla corte di appello ha riguardato il profilo della competenza, essendo stata fondata sulla congruità della delega al collegio sindacale e sulla applicazione dell'art. 2364 C.C., nonché sulla rilevanza di atti successivi, che gli arbitri, con giudizio dalla corte ritenuto conforme ai principi degli artt., 1362 ss C.C., hanno accertato avere avuto un diverso oggetto. Con il II° motivo la ricorrente denunzia la omessa motivazione su un punto decisivo della controversia;
la omessa pronuncia su un capo della domanda e la insussi- stenza di un diritto soggettivo del Consar all'intervento del Fondo di solidarietà. Ammesso che il nuovo regolamento del Fondo, come riformulato dal collegio sindacale, non fosse entrato in vigore, deduce essa ricorrente che aveva, comunque, contestato la esistenza del diritto del Consar all'intervento del Fondo, sia perché il momento डे dell'eventuale intervento deve identificarsi con la li- quidazione, culminante con il discrezionale parere del comitato di gestione circa la ammissibilità della ri- chiesta e il limite dell'indennizzo richiesto;
sia per- ché, tenuto conto della natura mutualistica del Fondo, era stato espressamente stabilito che avrebbe agito in 8 funzione della sua consistenza e disponibilità. La sen- tenza impugnata aveva errato nell'individuare nel mo- mento in cui si era verificato il fatto dannoso quello dell'intervento del Fondo, omettendo di dar conto dei del diritto preclusivi rilievi sulla inesistenza all'indennizzo. Anche tale censura è senza pregio. La ricorrente osserva (f. 8 del ricorso) che il Consar, receduto dalla cooperativa a far data dell'1.1.1995, aveva instaurato il giudizio arbitrale "affinché la predetta ER venisse dichiarata inadempiente ai propri obblighi statutari e pertanto tenuta a garantire il Consar ed i suoi aderenti con il Fondo di Solidarietà, in relazione ai sinistri verifi- catisi prima di tale recesso, per quali era stato ri- chiesto l'intervento di detto Fondo con condanna alla prestazione di tale garanzia nonché al risarcimento dei danni derivati dal mancato o ritardato adempimento". A fronte di tale premessa, assunta dalla stessa ri- corrente, la tesi che mancasse in capo al Consar il di- ritto soggettivo all'intervento del Fondo non ha alcuna giustificazione appalesandosi persino contraddittoria, giacché il diritto, che la premessa pone come oggetto della pretesa, non è quello alla liquidazione effetti- va, in riferimento agli specifici sinistri occorsi agli 9 aderenti del Consorzio e alla misura di essa, attraver- so la erogazione della somma necessaria a soddisfare la finalità mutualistica del Fondo, bensì quello all'intervento della società resistente, mercé attiva- zione della procedura necessaria a rendere operativo il fondo, pure al cospetto di sinistri subiti da soci e da loro consorziati, non più presenti nella compagine so- ciale;
salva, in ogni caso, la compatibilità della ero- gazione con la consistenza del Fondo, con le determi- nazioni degli organi consultivi previsti dal regolamen- to e con ogni altra disposizione di esso. Quel diritto fu esercitato in tali termini dal Con- sar;
fu così riconosciuto dal collegio arbitrale e re- stò qualificato come diritto di accesso al Fondo onde dinanzi alla Corte diricevere la prevista garanzia Appello, la quale, dunque, non potette che limitare la propria valutazione alla prospettazione della questio- ne, se quel diritto sussistesse o meno;
così esaurendo l'impegno decisionale, nel momento in cui la modifica ک ے regolamentare ha escluso che fosse intervenuta. Infondata è, dunque, anche in questo caso, la de- nunzia di omessa pronunzia od omessa motivazione sul punto afferente il diritto del Consar all'intervento in questione. Conseguentemente infondato è anche il successivo 10 motivo, con cui sono denunziate la omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e la omessa pronunzia su un capo della domanda, in ordine al difet- to di legittimazione attiva in capo al Consar. Rileva la ricorrente di avere eccepito nel giudizio il difetto di legittimazione attiva e la carenza di in- teresse del Consar, la domanda attenendo a sinistri dei suoi associa e non a quelli propri;
pertanto, poiché il Consorzio aveva agito senza alcuna delega e senza essere stato sollecitato da richieste dei propri asso- ciati, il collegio arbitrale aveva illegittimamente ri- conosciuto diritti in favore di costoro e la sentenza impugnata aveva omesso di esaminare i rilievi proposti a riguardo. La identificazione dell'oggetto della pretesa fatta valere dal Consorzio con il diritto di accesso al Fondo di solidarietà è risolutiva del problema della legitti- mazione, innegabile essendo che il resistente avesse दृ titolo, in quanto socio di ER, a chiedere 1'applicazione delle norme regolatrici della vita della cooperativa, delle quali avrebbero poi fruito in con- creto e nei termini specificamente stabiliti i suoi aderenti. Nuova è, infine, la questione dedotta con l'ultimo motivo, con il quale la ER denunzia la omessa 11 motivazione su un punto decisivo della controversia e la omessa pronuncia su un capo della domanda, relativo alla prescrizione eccepita nei gradi di giudizio, sia con riferimento all'art. 2952, che con riferimento all'art. 2947 c.c.. A tale questione nessun cenno risulta contenuto nella esposizione dei fatti del lodo arbitrale, né in quella dell'atto di impugnazione dinanzi alla corte di appello, con cui ER ebbe a ripercorrere in dettaglio l'iter procedimentale, indicando le ragioni del contendere, hic et inde, così come sottoposte al collegio degli arbitri. Ma quand' anche una eccezione di prescrizione fosse stata proposta dinanzi ad essi, non si colgono nella impugnazione predetta doglianze della società coopera- tiva per omesse pronunzie di quel Collegio, su eccezio- ni di prescrizione sollevate, giacché solo nella parte conclusiva dell'atto (f.30) è contenuto un riferimento alla “prescrizione quinquennale dell'azione di risarci- mento del danno", espressa in termini tali da escludere sia censure alla decisione arbitrale, sia specifiche 르 deduzioni - ammissibili ○ meno che fossero - volte a paralizzare la avversa domanda. Afferma, infatti, ER, dopo avere conte- stato il diritto del Consorzio alle liquidazioni in 12 precedenza negate agli autotrasportatori (poi divenuto oggetto del III° motivo del presente ricorso) che "in ogni caso avrebbe operato sia per il Consorzio che per il consorziato, la prescrizione quinquennale dell'azione di risarcimento del danno decorrente dal momento dell'atto nullo o illecito se tale potesse sem- pre assurdamente considerarsi la delega data con la de- libera del 16.12.1989"; ed aggiunge "tutti aspetti, questi ed altri sui quali non attardiamo la Corte, per- ché assorbiti dai motivi sopra ampiamente dedotti"; senza più tornare sul tema, allorché ha riepilogato le questioni dibattute nella parte conclusiva della impu- gnazione. Ne deriva che non solo essa mancava, sul punto, del carattere della specificità (art. 342 c.p.c.) dovendo contenere la precisa indicazione delle statuizioni con- testate e quindi dei punti della vertenza sottoposti al suo esame e della enunciazione analitica e concreta delle ragioni in base alle quali erano state denunziate la erroneità e l'ingiustizia della pronuncia impugnata, हु al fine anche di correlarle con la motivazione di quest'ultima (Cass.105 e 498/1999; 6335,5857 e 3805/1998; 1599/1997), ma persino della stessa manife- stazione della volontà di far valere la eccezione di cui si tratta, tanto da impegnare la corte a decidere 13 in merito. Le spese processuali seguono al soccombenza si li- quidano in Euro 7.100,00, di cui per onorari 7.000 e per esborsi 1200,00, oltre alle spese generali.
P.Q.M.
condannallaLa Corte rigetta il ricorso e condannala ricorrente al pagamento delle spese processuali in Euro 7.100,00 di cui per onorari 7.000 ed esborsi 100%; oltre alle spese generali. Roma 15.1.2003. Il Consigliere estensore Il presidente Donato Plenteda Rosario De Musis Hollyfun's + CORTE SUPREAD CASSAZIONE Print Seccione Civile Depositato in Cancelleria il * 5 MAG. 2003 IL CANCER UI Passingti IL CANCELLIERE BORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 12-11-2003 Serie 4 al n. 37603 versate € 170,43 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Rice 14