Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 17/04/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00644/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00766/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 766 del 2019, proposto da Carmine Domizio Tropeano, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Giuseppe Pagliarulo, e Lorenzo Rizzello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nardò, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Fernanda Quaranta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NI SC, non costituito in giudizio;
per l'annullamento dell'ordinanza n. 76 del 08.03.2019 del Comune di Nardò, e di ogni ulteriore atto presupposto e connesso e segnatamente la relazione di accertamento del tecnico comunale Geom. Luigi De Benedittis e del M.llo Maggiore della Polizia Municipale Dario Previtero del Comune di Nardò 01.08.2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nardò;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore il dott. Fabio Di Lorenzo nell’udienza di smaltimento del giorno 27 febbraio 2025, tenuta da remoto a termini dell’art. 87, comma 4- bis c.p.a., e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso regolarmente notificato e depositato parte ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, l’ordinanza n. 76 del 08.03.2019 (prot. 11470 del 08.03.2019 12275/2019), del Comune di Nardò che ha disposto l’annullamento del permesso di costruire (P.d.C.) n. 155/2014 e ha ordinato a Tropeano Carmine di “ rispristinare lo stato dei luoghi con la rimozione nella parte posteriore della propria abitazione della pensilina con struttura in legno e tegole, entro 90 giorni dalla notifica della presente ordinanza ”. In particolare, il provvedimento impugnato ha annullato d’ufficio il permesso di costruire n. 155/2014 assumendo in parte motiva che esso sia stato “ rilasciato per la sostituzione della struttura amovibile posta nel villino anteriore (assentita con precedente PdC n. 631/2007, che peraltro, negli elaborati approvati, non è stato rappresentato compiutamente il prospetto ove ricade l’opera ovvero non si evince con chiarezza l’esistenza di un’apertura di altra proprietà, soprastante la realizzanda tettoia, da cui si può vantare ed esercitare un diritto di veduta diretta e obliqua) con nuova struttura amovibile costituita da struttura portante in alluminio e tenda di copertura retrattile, mentre di fatto è stata realizzata una struttura in legno e tegole ”.
Si è costituito il Comune di Nardò per resistere al ricorso.
Il controinteressato NI SC non si è costituito.
All’esito dell’udienza di smaltimento del giorno 27 febbraio 2025, tenuta da remoto, il Collegio ha deliberato la decisione in camera di consiglio.
2. Il ricorrente ha lamentato:
- con il primo motivo, l’erronea ricostruzione fattuale contenuta nel provvedimento impugnato;
- con il secondo motivo, il difetto di motivazione in ordine alla mancata individuazione ed esternazione dell’interesse pubblico;
- con il terzo motivo, l’eccesso di potere per sviamento, nonché la violazione degli artt. 21-octies e 21- nonies , l. 241.1990, e degli artt. 10 e 31 DPR 380/2001;
- con il quarto motivo, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà della motivazione, nonché la violazione art. 907 c.c.
I motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il provvedimento oggetto del ricorso non riguarda la struttura metallica amovibile collocata anteriormente alla proprietà del ricorrente; l’ordinanza impugnata, infatti, ordina esclusivamente la demolizione della struttura in legno situata nella parte posteriore dell’edificio, e non coinvolge quella anteriore, che invece è conforme alle caratteristiche previste nel permesso rilasciato. In particolare, il provvedimento impugnato si giustifica anche in ragione del carattere permanente, e non amovibile, della struttura in legno e tegole della tettoia costruita dietro l’abitazione del ricorrente. Insomma, il permesso di costruire annullato ha ad oggetto la realizzazione della struttura amovibile metallica della pensilina con una tenda rientrante, mentre il ricorrente, abusivamente, ha realizzato una struttura permanente in legno e tegole.
Non può il ricorrente lamentare che l’impugnato provvedimento di annullamento in autotutela leda il proprio affidamento, anche perché, all’atto della richiesta del permesso di costruire, i progetti presentati non indicavano correttamente lo stato dei luoghi, per cui la domanda di rilascio del titolo era basata su una non corretta ricostruzione fattuale.
Il ricorso è pertanto respinto.
3. In ragione della particolarità della vicenda sussistono gravi motivi che giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Lecce -Sezione Prima-, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 svolta da remoto tramite Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Donatella Testini, Consigliere
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Di Lorenzo | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO