TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/04/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
<<<>>>
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, dott. Salvatore Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C. 1364/22 avente ad oggetto risoluzione contratto per finita locazione
TRA
residente in [...] alla I Parte_1
Traversa Titigliano n. 2 C.F. titolare dell'omonima ditta, C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Russo (C.F. – P.Iva. C.F._2
) del Foro di S. Maria Capua Vetere, giusta procura alle liti rilasciata ai sensi P.IVA_1
dell'art. 83 c.p.c. ed allegata in atti, con domicilio eletto presso il suo studio professionale sito in Maddaloni (CE) alla P.zza della Vittoria n. 10.
CONTRO
– C.F. Controparte_1
, con sede in Torre del Greco (NA), al Corso Vittorio Emanale, 92/100, P.IVA_2
Palazzo Vallelonga, iscritta all'albo delle Banche di cui all'art. 13 D.Lgs. 01/09/1993 n.
385, con numero di matricola 4708.4.0 e codice meccanografico 5142.5, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia, in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione Dott. rappresentata e difesa – in virtù di procura su CP_2
foglio separato in allegato al presente atto si sensi dell'art 83 III comma cpc e art 10 DPR
123/01, dall'Avv. Davide Peluso (c.f. , fax 081/682652, PEC C.F._3
presso il cui studio è elettivamente Email_1
domiciliata in Napoli alla Via F. Giordani n. 23.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si da atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e dunque ai sensi delle indicazioni del secondo comma dell'art.132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17
della legge 18 giugno 2009 n. 69. Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa che ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
In sintesi, con atto di citazione notificato in data 08.03.2022, la Sig.ra Parte_1
ha citato in giudizio la per la Controparte_3
gestione del conto corrente 129/1054337 – aperto con contratto risalente al 22.04.2008- e un contratto di finanziamento n. 129/1011562 stipulato in data 10.12.2014- stante l'asserita applicazione da parte dell'istituto di credito di indebiti di interessi “ultralegali”
nonché di spese e commissioni non pattuite in forma scritta.
Per cui l'attrice ha convenuto in giudizio la comparente al fine di far accertare e CP_1
dichiarare la nullità del contratto di finanziamento n. 129/1011562 stipulato in data
10.12.2014 per carenza, nullità o illiceità della causa (cfr. atto di citazione prodotto in atti); il superamento del tasso soglia in relazione al contratto di affidamento del 22.12.2010 e la consequenziale espunzione di tutti gli interessi;
con richiesta di condanna la alla ripetizione dell'importo di € 33.034,66 a titolo di indebito. CP_1
A sua volta la si costituiva in giudizio la quale eccepiva la prescrizione del diritto CP_1
dell'indebito almeno per tutte le rimesse annotate sul c/c indicato dall'attrice con le quali sono state pagate le eventuali competenze illegittime antecedentemente al decennio a partire dalla notifica dell'atto di citazione;
l'infondatezza delle domande dell'attrice e la relativa genericità della consulenza tecnica di parte. Chiedeva la 1) dichiarare CP_1
l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere in giudizio;
2) rigettare le domande attrici siccome inammissibili, improponibili ed infondate e condannare l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Interveniva nel corso del giudizio la nomina del CTU Argomentando sulla illegittimità
del summenzionato contratto, la difesa dell'attrice sostiene che, sebbene potesse in astratto apparire legittimo il contrario, in realtà difetterebbe nel caso di specie di ogni utilità per il mutuatario ed ogni suo concreto interesse (al di là di quello risultante dal pagamento di pregresse poste debitorie con lo stesso istituto di credito), e da questo ne deriverebbe la sua nullità per violazione degli artt. 1418 e 1325 comma 2 c.c.
Occorre precisare a questo scopo che si ci trova dinanzi la tipologia contrattuale del mutuo solutorio, che è un prestito finalizzato all'estinzione di debiti preesistenti, spesso nei confronti della stessa banca mutuante. A differenza di un mutuo tradizionale, non finanzia nuovi investimenti, ma serve a consolidare obbligazioni già in essere,
facilitando la ristrutturazione finanziaria del debitore. Si è discusso della validità di questo contratto, in quanto profili di problematicità derivavano dalla circostanza che il finanziamento non viene messo nella effettiva disponibilità materiale del cliente. La
recentissima sentenza Cassazione Sezioni Unite 5 marzo 2025 n. 5841 ha chiarito i principi applicabili al mutuo solutorio, stabilendo che il contratto si perfeziona nel momento in cui le somme sono messe nella disponibilità giuridica del mutuatario, anche senza una consegna materiale. Infatti, dal punto di vista giuridico, il mutuo solutorio mantiene la sua natura di contratto reale, il che significa che si perfeziona con la messa a disposizione delle somme al mutuatario. Tuttavia, come chiarito dalla Cassazione
Sezioni Unite 5 marzo 2025 n. 5841, la consegna materiale del denaro non è necessaria: è
sufficiente che le somme siano accreditate su un conto corrente del mutuatario per far sorgere l'obbligo di restituzione. Invero, questo strumento è spesso utilizzato nel settore bancario per riequilibrare situazioni debitorie e facilitare il recupero dei crediti,
garantendo alla banca mutuante un nuovo titolo esecutivo valido, purché rispetti i requisiti previsti dalla legge. La summenzionata sentenza è intervenuta anche a chiarire la conformità rispetto all'art. 1418 c.c., a questo scopo sottolineando che “Il
perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a
carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata
materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso
l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano
immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca
mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei
alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d.
mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido
titolo”. Inoltre, la Corte ha confermato che l'accredito su conto corrente è sufficiente a far sorgere l'obbligo di restituzione del mutuatario, a prescindere dal fatto che le somme vengano immediatamente utilizzate per estinguere debiti pregressi. In tal senso, la sentenza chiarisce che “l'accredito sul conto corrente, dimostrato dalla documentazione, è
sufficiente a far sorgere l'obbligo di restituzione”. Per cui, in virtù di tale principio consolida l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la consegna materiale del denaro non è un requisito essenziale per il perfezionamento del mutuo.
Alla luce di quanto sinora esposto non può trovare accoglimento quando dedotto dalla parte attrice sulla nullità del contratto di finanziamento n. 129/1011562, stante la validità
della causa espressa da tale tipologia contrattuale.
Per quanto concerne gli altri motivi di impugnazione, oggetto di valutazione in questa sede si evince che il conto corrente 129/1054337, acceso col contratto del 22.04.2008, non risulta affetto da usurarietà. Mentre invece il contratto di affidamento del 22.12.2010,
concesso per l'apertura di un credito di €36.000,00, di cui € 18.000, risulta affetto da usurarietà secondo le risultanze riportate dalla ctu.
Di conseguenza per il periodo dal 22.12.2010 al 24.04.2015, data del successivo contratto di affidamento, dovrà applicarsi la nullità ex art. 1815 c.c. Mentre col contratto di affidamento del 24.04.2015 viene concessa un'apertura di credito di €3.750,00 con scadenza 30.06.2011, e quest'ultimo non risulta affetto da usurarietà. Per quanto concerne l'applicazione degli interessi anatocistici e la definizione di un piano di rientro con la differenza corrisposta. Dalla disamina effettuata dal CTU si rileva che “In
conseguenza di ciò la capitalizzazione trimestrale deve essere esclusa per tutta la durata del
rapporto e sostituita con quella semplice.”
Dunque, dalle conclusioni riportate nella consulenza si evince che “… 1) Il rapporto di
conto corrente ordinario n. 129/1054337 è affetto da usura originaria solo per il periodo dal
22.10.2010 al 24.04.2015; 2) La pattuizione della capitalizzazione trimestrale è nulla perché il
contratto del 22.08.2008 riporta la medesima misura dei TAN e TAE creditore e pertanto non
soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera CICR del 2000, secondo cui, nei casi in cui
è prevista la capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su
base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione;
(…) 3) La clausola che prevede la c.m.s. è nulla in base agli artt. 1418 comma 2 e 1346 c.c. perché il suo oggetto manca dei requisiti
essenziali ai fini della determinatezza o della determinabilità, ovvero non indica quale sia la base
di calcolo, la modalità di computo, i criteri di calcolo e la periodicità di addebito.”
Per cui, in considerazione anche della parziale fondatezza dell'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito sollevata dalla – considerata nelle CP_1
operazioni di ricalcolo – si ritiene opportuno, in conformità a quanto previsto dall'art. 117 T.u.b., accogliere l'opzione di ricalcolo A “applicando i tassi sostitutivi BOT ai saldi debitori dal 22.04.2008 al 22.12.2010, azzerando le competenze nel periodo dal 22.10.2010
al 24.04.2015, stante l'usurarietà del contratto del 22.10.2010, con capitalizzazione semplice per l'intera durata del rapporto il saldo ricalcolato è pari a € 40.223,13 a credito”
(cfr. ctu depositata in atti).
Si condanna dunque l'istituto bancario convenuto alla restituzione della somma di €
40.223,13 oltre la corresponsione delle spese di lite per il principio di soccombanza.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra disattesa,
Accoglie la domanda di restituzione per € 40.223,13 olter interessi legali dalla data di deposito dell ctu al soddisfo;
Condanna altresì la convenuta alla corresponsione delle spese di lite che si liquidano CP_1
in euro 3.109,00 per compensi oltre spese che si quantificano in euro 260,00 e spese di ctu con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo.
Torre Annunziata, Il G.O.
Dott. Salvatore Nasti
IN NOME del POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
<<<>>>
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, dott. Salvatore Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.A.C. 1364/22 avente ad oggetto risoluzione contratto per finita locazione
TRA
residente in [...] alla I Parte_1
Traversa Titigliano n. 2 C.F. titolare dell'omonima ditta, C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Russo (C.F. – P.Iva. C.F._2
) del Foro di S. Maria Capua Vetere, giusta procura alle liti rilasciata ai sensi P.IVA_1
dell'art. 83 c.p.c. ed allegata in atti, con domicilio eletto presso il suo studio professionale sito in Maddaloni (CE) alla P.zza della Vittoria n. 10.
CONTRO
– C.F. Controparte_1
, con sede in Torre del Greco (NA), al Corso Vittorio Emanale, 92/100, P.IVA_2
Palazzo Vallelonga, iscritta all'albo delle Banche di cui all'art. 13 D.Lgs. 01/09/1993 n.
385, con numero di matricola 4708.4.0 e codice meccanografico 5142.5, sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia, in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione Dott. rappresentata e difesa – in virtù di procura su CP_2
foglio separato in allegato al presente atto si sensi dell'art 83 III comma cpc e art 10 DPR
123/01, dall'Avv. Davide Peluso (c.f. , fax 081/682652, PEC C.F._3
presso il cui studio è elettivamente Email_1
domiciliata in Napoli alla Via F. Giordani n. 23.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si da atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e dunque ai sensi delle indicazioni del secondo comma dell'art.132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17
della legge 18 giugno 2009 n. 69. Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa che ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata.
In sintesi, con atto di citazione notificato in data 08.03.2022, la Sig.ra Parte_1
ha citato in giudizio la per la Controparte_3
gestione del conto corrente 129/1054337 – aperto con contratto risalente al 22.04.2008- e un contratto di finanziamento n. 129/1011562 stipulato in data 10.12.2014- stante l'asserita applicazione da parte dell'istituto di credito di indebiti di interessi “ultralegali”
nonché di spese e commissioni non pattuite in forma scritta.
Per cui l'attrice ha convenuto in giudizio la comparente al fine di far accertare e CP_1
dichiarare la nullità del contratto di finanziamento n. 129/1011562 stipulato in data
10.12.2014 per carenza, nullità o illiceità della causa (cfr. atto di citazione prodotto in atti); il superamento del tasso soglia in relazione al contratto di affidamento del 22.12.2010 e la consequenziale espunzione di tutti gli interessi;
con richiesta di condanna la alla ripetizione dell'importo di € 33.034,66 a titolo di indebito. CP_1
A sua volta la si costituiva in giudizio la quale eccepiva la prescrizione del diritto CP_1
dell'indebito almeno per tutte le rimesse annotate sul c/c indicato dall'attrice con le quali sono state pagate le eventuali competenze illegittime antecedentemente al decennio a partire dalla notifica dell'atto di citazione;
l'infondatezza delle domande dell'attrice e la relativa genericità della consulenza tecnica di parte. Chiedeva la 1) dichiarare CP_1
l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere in giudizio;
2) rigettare le domande attrici siccome inammissibili, improponibili ed infondate e condannare l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Interveniva nel corso del giudizio la nomina del CTU Argomentando sulla illegittimità
del summenzionato contratto, la difesa dell'attrice sostiene che, sebbene potesse in astratto apparire legittimo il contrario, in realtà difetterebbe nel caso di specie di ogni utilità per il mutuatario ed ogni suo concreto interesse (al di là di quello risultante dal pagamento di pregresse poste debitorie con lo stesso istituto di credito), e da questo ne deriverebbe la sua nullità per violazione degli artt. 1418 e 1325 comma 2 c.c.
Occorre precisare a questo scopo che si ci trova dinanzi la tipologia contrattuale del mutuo solutorio, che è un prestito finalizzato all'estinzione di debiti preesistenti, spesso nei confronti della stessa banca mutuante. A differenza di un mutuo tradizionale, non finanzia nuovi investimenti, ma serve a consolidare obbligazioni già in essere,
facilitando la ristrutturazione finanziaria del debitore. Si è discusso della validità di questo contratto, in quanto profili di problematicità derivavano dalla circostanza che il finanziamento non viene messo nella effettiva disponibilità materiale del cliente. La
recentissima sentenza Cassazione Sezioni Unite 5 marzo 2025 n. 5841 ha chiarito i principi applicabili al mutuo solutorio, stabilendo che il contratto si perfeziona nel momento in cui le somme sono messe nella disponibilità giuridica del mutuatario, anche senza una consegna materiale. Infatti, dal punto di vista giuridico, il mutuo solutorio mantiene la sua natura di contratto reale, il che significa che si perfeziona con la messa a disposizione delle somme al mutuatario. Tuttavia, come chiarito dalla Cassazione
Sezioni Unite 5 marzo 2025 n. 5841, la consegna materiale del denaro non è necessaria: è
sufficiente che le somme siano accreditate su un conto corrente del mutuatario per far sorgere l'obbligo di restituzione. Invero, questo strumento è spesso utilizzato nel settore bancario per riequilibrare situazioni debitorie e facilitare il recupero dei crediti,
garantendo alla banca mutuante un nuovo titolo esecutivo valido, purché rispetti i requisiti previsti dalla legge. La summenzionata sentenza è intervenuta anche a chiarire la conformità rispetto all'art. 1418 c.c., a questo scopo sottolineando che “Il
perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a
carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata
materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso
l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano
immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca
mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei
alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d.
mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido
titolo”. Inoltre, la Corte ha confermato che l'accredito su conto corrente è sufficiente a far sorgere l'obbligo di restituzione del mutuatario, a prescindere dal fatto che le somme vengano immediatamente utilizzate per estinguere debiti pregressi. In tal senso, la sentenza chiarisce che “l'accredito sul conto corrente, dimostrato dalla documentazione, è
sufficiente a far sorgere l'obbligo di restituzione”. Per cui, in virtù di tale principio consolida l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la consegna materiale del denaro non è un requisito essenziale per il perfezionamento del mutuo.
Alla luce di quanto sinora esposto non può trovare accoglimento quando dedotto dalla parte attrice sulla nullità del contratto di finanziamento n. 129/1011562, stante la validità
della causa espressa da tale tipologia contrattuale.
Per quanto concerne gli altri motivi di impugnazione, oggetto di valutazione in questa sede si evince che il conto corrente 129/1054337, acceso col contratto del 22.04.2008, non risulta affetto da usurarietà. Mentre invece il contratto di affidamento del 22.12.2010,
concesso per l'apertura di un credito di €36.000,00, di cui € 18.000, risulta affetto da usurarietà secondo le risultanze riportate dalla ctu.
Di conseguenza per il periodo dal 22.12.2010 al 24.04.2015, data del successivo contratto di affidamento, dovrà applicarsi la nullità ex art. 1815 c.c. Mentre col contratto di affidamento del 24.04.2015 viene concessa un'apertura di credito di €3.750,00 con scadenza 30.06.2011, e quest'ultimo non risulta affetto da usurarietà. Per quanto concerne l'applicazione degli interessi anatocistici e la definizione di un piano di rientro con la differenza corrisposta. Dalla disamina effettuata dal CTU si rileva che “In
conseguenza di ciò la capitalizzazione trimestrale deve essere esclusa per tutta la durata del
rapporto e sostituita con quella semplice.”
Dunque, dalle conclusioni riportate nella consulenza si evince che “… 1) Il rapporto di
conto corrente ordinario n. 129/1054337 è affetto da usura originaria solo per il periodo dal
22.10.2010 al 24.04.2015; 2) La pattuizione della capitalizzazione trimestrale è nulla perché il
contratto del 22.08.2008 riporta la medesima misura dei TAN e TAE creditore e pertanto non
soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera CICR del 2000, secondo cui, nei casi in cui
è prevista la capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su
base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione;
(…) 3) La clausola che prevede la c.m.s. è nulla in base agli artt. 1418 comma 2 e 1346 c.c. perché il suo oggetto manca dei requisiti
essenziali ai fini della determinatezza o della determinabilità, ovvero non indica quale sia la base
di calcolo, la modalità di computo, i criteri di calcolo e la periodicità di addebito.”
Per cui, in considerazione anche della parziale fondatezza dell'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito sollevata dalla – considerata nelle CP_1
operazioni di ricalcolo – si ritiene opportuno, in conformità a quanto previsto dall'art. 117 T.u.b., accogliere l'opzione di ricalcolo A “applicando i tassi sostitutivi BOT ai saldi debitori dal 22.04.2008 al 22.12.2010, azzerando le competenze nel periodo dal 22.10.2010
al 24.04.2015, stante l'usurarietà del contratto del 22.10.2010, con capitalizzazione semplice per l'intera durata del rapporto il saldo ricalcolato è pari a € 40.223,13 a credito”
(cfr. ctu depositata in atti).
Si condanna dunque l'istituto bancario convenuto alla restituzione della somma di €
40.223,13 oltre la corresponsione delle spese di lite per il principio di soccombanza.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni altra disattesa,
Accoglie la domanda di restituzione per € 40.223,13 olter interessi legali dalla data di deposito dell ctu al soddisfo;
Condanna altresì la convenuta alla corresponsione delle spese di lite che si liquidano CP_1
in euro 3.109,00 per compensi oltre spese che si quantificano in euro 260,00 e spese di ctu con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo.
Torre Annunziata, Il G.O.
Dott. Salvatore Nasti