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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 16/04/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 70 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA PARZIALE
nella causa iscritta al R.G.N. 70/2025 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi
TRA
, ), NATA A ROMA (RM) 12/05/1975 CON Parte_1 C.F._1
L'AVV. BARBARA MANETTI RICORRENTE E ( NATO IN UNGHERIA IL 07/02/1971 CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 16.04.2025 parte istante ha concluso come da verbale da ritenere riportato e trascritto nella presente parte della sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti , ha chiesto dichiararsi la separazione personale Parte_1 in relazione al matrimonio contratto con n data 28.09.1992, in Celleno CP_1
(VT), atto trascritto presso l'indicato Comune all' anno 1992, n.1, parte I serie Ufficio 1. A fondamento della domanda deduceva il venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione nel corso della quale, aggiungeva, non erano nati figli. Nel corso del processo, al termine della prima udienza, non sussistendo la necessità di assumere prove, la causa, dopo la discussione, veniva rimessa alla decisione del collegio.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, può essere accolta attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia prevista dall'art. 151, comma 1, c.c. Ritiene il Tribunale che, conformemente alla richiesta avanzata al riguardo, debba quindi essere dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti. L'evidente incapacità dei coniugi a proseguire in armonia l'unione coniugale e la constatata indisponibilità a una riconciliazione per tutta la durata del processo dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale è venuta meno l'affectio maritalis tra i coniugi e vi è l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Alla luce di tali considerazioni deve essere dichiarata la separazione personale tra le odierne parti. La causa va poi rimessa sul ruolo istruttorio per la decisione delle ulteriori domande proposte dalle parti anche con riguardo alle spese. Nulla sulle spese attesa la mancata contestazione della domanda
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo parzialmente pronunciando così provvede: 1. dichiara la separazione personale in relazione al matrimonio celebrato tra Parte_1
, ( ) E ( in
[...] C.F._1 CP_1 C.F._2 data 28.09.1992, in Celleno (VT), atto trascritto presso il Comune di Celleno, anno 1992, al n.1, parte I serie Ufficio 1, ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. nulla sulle spese;
3. dispone come da ordinanza che segue per il prosieguo del giudizio.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 16.04.2025
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente ORDINANZA
Il Tribunale preso atto che nella presente procedura è stata emessa sentenza di separazione, dovendo, pertanto, il procedimento procedere per le ulteriori determinazioni sulla domanda di divorzio
P.Q.M.
fissa l' udienza del 21.05.2026 davanti al dr. Eugenio M. Turco;
dispone la sostituzione di tale udienza con lo scambio di note scritte da trasmettere entro le ore 7,00 dell'indicata udienza. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito Viterbo, 16.04.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA PARZIALE
nella causa iscritta al R.G.N. 70/2025 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi
TRA
, ), NATA A ROMA (RM) 12/05/1975 CON Parte_1 C.F._1
L'AVV. BARBARA MANETTI RICORRENTE E ( NATO IN UNGHERIA IL 07/02/1971 CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 16.04.2025 parte istante ha concluso come da verbale da ritenere riportato e trascritto nella presente parte della sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti , ha chiesto dichiararsi la separazione personale Parte_1 in relazione al matrimonio contratto con n data 28.09.1992, in Celleno CP_1
(VT), atto trascritto presso l'indicato Comune all' anno 1992, n.1, parte I serie Ufficio 1. A fondamento della domanda deduceva il venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione nel corso della quale, aggiungeva, non erano nati figli. Nel corso del processo, al termine della prima udienza, non sussistendo la necessità di assumere prove, la causa, dopo la discussione, veniva rimessa alla decisione del collegio.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, può essere accolta attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia prevista dall'art. 151, comma 1, c.c. Ritiene il Tribunale che, conformemente alla richiesta avanzata al riguardo, debba quindi essere dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti. L'evidente incapacità dei coniugi a proseguire in armonia l'unione coniugale e la constatata indisponibilità a una riconciliazione per tutta la durata del processo dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale è venuta meno l'affectio maritalis tra i coniugi e vi è l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Alla luce di tali considerazioni deve essere dichiarata la separazione personale tra le odierne parti. La causa va poi rimessa sul ruolo istruttorio per la decisione delle ulteriori domande proposte dalle parti anche con riguardo alle spese. Nulla sulle spese attesa la mancata contestazione della domanda
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo parzialmente pronunciando così provvede: 1. dichiara la separazione personale in relazione al matrimonio celebrato tra Parte_1
, ( ) E ( in
[...] C.F._1 CP_1 C.F._2 data 28.09.1992, in Celleno (VT), atto trascritto presso il Comune di Celleno, anno 1992, al n.1, parte I serie Ufficio 1, ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. nulla sulle spese;
3. dispone come da ordinanza che segue per il prosieguo del giudizio.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 16.04.2025
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente ORDINANZA
Il Tribunale preso atto che nella presente procedura è stata emessa sentenza di separazione, dovendo, pertanto, il procedimento procedere per le ulteriori determinazioni sulla domanda di divorzio
P.Q.M.
fissa l' udienza del 21.05.2026 davanti al dr. Eugenio M. Turco;
dispone la sostituzione di tale udienza con lo scambio di note scritte da trasmettere entro le ore 7,00 dell'indicata udienza. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito Viterbo, 16.04.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco