Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/02/2025, n. 2088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2088 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 17988/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 17988/2020 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2
e C. F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_3 P.IVA_3
Graziantonio Petrara, ed elettivamente domiciliati in n Matera alla via Roma n 18; fax: 0835331773; pec: Email_1
- Opponenti-
CONTRO
(C.F. ), e per essa nella sua qualità di mandataria la Controparte_4 P.IVA_4 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Abenavoli, ed elettivamente domiciliata in Controparte_5
Napoli alla piazza Piedigrotta n. 9; fax: 0812451311; pec:
Email_2
- Opposta-
Oggetto: Opposizione ex art. 615 c.p.c.
Conclusioni: come da verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le società e Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
hanno proposto opposizione avverso il precetto loro notificato in data 23.07.2020 da Controparte_3 pagina 1 di 5
garanzia ipotecaria, cui si costituivano quali terzi datori di ipoteca la e la CP_2 [...] nonché quali fideiussori, unitamente a quest'ultime società, Controparte_3
e . CP_7 Controparte_8
Dunque, veniva emesso decreto ingiuntivo n. 558/14 dal Tribunale di Napoli Nord, depositato in data
02.04.2014, con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 3.367.100,68, oltre interessi, spese e competenze del procedimento monitorio.
Gli odierni opponenti promuovevano opposizione dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, R.G. n.
5910/2014, ed in corso di causa, con ordinanza del 29.10.2015, veniva concessa la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto, che veniva, poi, munito di formula esecutiva in data 03.11.2015. Il giudizio di opposizione veniva definito con la sentenza n. 1472/2016, con cui il Tribunale di Napoli Nord rigettava l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.
558/2014 e condannava gli opponenti al pagamento, in solido tra loro, delle spese processuali liquidate in euro 12.603,00, oltre Iva e Cpa come per legge. Avverso tale sentenza, gli attori proponevano appello dinnanzi alla Corte di Appello di Napoli.
Cont Dunque, in data 23.07.2020 la quale mandataria di Controparte_5 CP_4
la quale era divenuta titolare pro soluto di un portafoglio di crediti pecuniari di
[...] CP_6 [...]
notificava agli opponenti un atto di precetto per l'importo complessivo pari ad euro Controparte_6
3.188.429,83
la e la Controparte_1 CP_2 Controparte_3 proponevano opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. ed eccepivano l'intervenuta estinzione della
[...]
fideiussione prestata sia da che da per fatto e colpa del Controparte_3 CP_2 creditore, essendo il comportamento del creditore in violazione dell'art. 1957 del c.c., e la nullità dell'atto di precetto per errata determinazione delle somme dovute, non avendo la creditrice conteggiato la ricevuta somma di euro 150.000,00 e non essendo correttamente indicati e calcolati gli interessi richiesti nel precetto.
Chiedevano, quindi, previa istanza di sospensione inaudita altera parte, di accertare e dichiarare la mancanza del diritto a procedere esecutivamente nei confronti degli odierni attori, con condanna al pagamento di spese e competenze del presente giudizio.
Si costituiva la e per essa la sua mandataria che Controparte_4 Controparte_5 contestava le deduzioni delle controparti. Preliminarmente l'opposta ribadiva la cristallizzazione del credito nel decreto ingiuntivo n. 558/14 (R.G. n.774/2014), affermando che sul punto alcuna pagina 2 di 5 contestazione e/o doglianza poteva trovare ingresso nel presente giudizio, avente ad oggetto l'opposizione al precetto intimato in relazione ad un titolo di formazione giudiziale.
In ogni caso, eccepiva l'infondatezza della proposta opposizione, la correttezza e tempestività del proprio comportamento, la presenza nei contratti della deroga alla disciplina dell'art. 1957. Inoltre, per quanto riguarda la contestazione circa l'errata determinazione delle somme nell'atto di precetto, parte opposta dichiarava di procedere esecutivamente per il minor credito di euro 3.038.429,83, detraendo l'importo di euro 150.000,00.
Dunque, domandava il rigetto dell'opposizione proposta in quanto inammissibile, improcedibile, improponibile ed infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre che di spese generali, IVA e CPA.
Con ordinanza del 29.03.2021 il G.E. rigettava l'istanza di sospensione. All'udienza del 03.10.2024 la causa veniva riservata in decisione con concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
***
L'opposizione è in parte infondata e in parte ne è cessata la materia del contendere.
Come già precisato in sede di rigetto dell'istanza di sospensione, il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, laddove sia azionato un titolo esecutivo di formazione giudiziale, statuisce che in sede di opposizione all'esecuzione il giudice non possa effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo stesso, un controllo diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese da dedursi nel giudizio preordinato alla formazione di quel titolo, potendo controllare unicamente la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza a fatti estintivi o modificativi della pretesa del creditore posteriori alla sua formazione (Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850;
Cass. 13 novembre 2009, n. 24027; Cass. 30 novembre 2005, n. 26089; Cass. 28 agosto 1999, n. 9061;
Cass. 25 marzo 1999, n. 2822).
In questa prospettiva, la Corte di Cassazione ha evidenziato in particolare come, in caso di precetto basato su decreto ingiuntivo, valga la regola per cui debbono essere fatte valere mediante opposizione al decreto le ragioni di nullità del decreto stesso, mentre debbono essere fatte valere con opposizione a precetto le ragioni che si traducano nella stessa mancanza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo, con la conseguenza che il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio ad opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti (Cass. 25 maggio 2007, n.
12251; Cass. 19 dicembre 2006, n. 27159; Cass. 25 settembre 2000, n. 12664, secondo cui “in sede di opposizione alla esecuzione forzata proposta sulla base di un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perché non opposto nei termini, la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata
pagina 3 di 5 soltanto con la deduzione di fatti, estintivi o modificativi del rapporto sostanziale consacrato dal decreto su cui si è formato il giudicato, verificatisi successivamente alla formazione del giudicato medesimo, e non anche sulla base di quei fatti che, verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel processo di cognizione preordinato alla costituzione del titolo esecutivo”).
In altri termini, nell'ipotesi di precetto basato su di un decreto ingiuntivo esecutivo deve escludersi che la parte debitrice possa proporre opposizione all'esecuzione sulla scorta di quelle medesime ragioni fondanti l'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. 25 febbraio 1994, n. 1935).
Nel caso di specie gli opponenti si dolgono dell'estinzione delle fideiussioni lamentando una non meglio identificata condotta colpevole del creditore, menzionando, ma in maniera del tutto vaga ed imprecisa, pregresse esecuzioni immobiliari in danno dei fideiussori stessi, circostanze che appaiono del tutto inidonee a giustificare l'opposizione a precetto in base ai principi sopra menzionati.
Nel corso del presente giudizio di opposizione a precetto è stata anche emessa la sentenza della Corte
d'Appello di Napoli, n. 1978/2021 pubblicata il 28/05/2021, pronunciata sull'appello delle società qui opponenti avverso la sentenza del tribunale di Napoli Nord che rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo.
La sentenza ha rigettato l'appello, confermando di conseguenza la debitoria degli opponenti.
Il motivo di opposizione inerente la invocata estinzione della fideiussione va pertanto respinto.
Quanto alla contestazione in ordine all'avvenuto pagamento di € 150.000,00 da portare in detrazione all'importo precettato, deve dichiararsi cessata la materia del contendere avendo l'opposta sin dalla costituzione in giudizio riconosciuto la non debenza di tale somma, ed avendo inteso limitare il precetto alla minor somma di € 3.038.429,83, detraendo appunto l'importo di euro 150.000,00.
Quanto infine alla contestazione inerente il computo degli interessi, anch'essa è inidonea a paralizzare la pretesa esecutiva minacciata, sia perché del tutto generica e non circostanziata;
sia perché il criterio di computo degli interessi è contenuto nel decreto ingiuntivo ed il precetto non fa che richiamare detto criterio: sicché anche tale dato resta cristallizzato nel titolo esecutivo di formazione giudiziale e non ne
è ammessa rivalutazione nella presente sede.
Pertanto, alla luce delle considerazioni esposte, va dichiarata cessata la materia del contendere in relazione al minore importo pari ad € 150.000,00, essendo le parti concordi sulla non debenza di tale somma, mentre va rigettata l'opposizione a precetto nella restante parte.
Le spese di lite seguono la soccombenza - considerata l'entità marginale dell'importo risultato non dovuto rispetto alla debitoria complessiva - e vanno poste a carico degli opponenti nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
pagina 4 di 5
p.q.m.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione al minor importo di € 150.000,00 e per l'effetto dichiara la nullità ed inefficacia del precetto oggetto di opposizione limitatamente al suddetto importo;
2) rigetta l'opposizione a precetto nella restante parte;
3) condanna parte opponente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro
15.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15%) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
Napoli, 28.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica D'Auria
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