Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 05/03/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
RE P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) Dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) Dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) Dott.ssa Nicolina Morabito Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 821/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 08/04/2024 e vertente
T R A
(C.F.: ), rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Elio Parte_1 C.F._1
Cannizzaro, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in PALMI (RC), Via Rodi, n. 2
APPELLANTE
E
(C.F. P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandra Borruto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Reggio Calabria, Via Crocefisso 15/c,
APPELLATA
e Controparte_2 CP_3
APPELLATI-CONTUMACI
OGGETTO: - Appello avverso la Sentenza n. 519/2019 del Tribunale di Palmi
CONCLUSIONI
All'udienza del 08/04/2024 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, il difensore dell'appellante, avv.
Elio Cannizzaro, presente precisa come da note a trattazione scritta depositate telematicamente il
28/03/2024, nonché il difensore dell'appellata presente, Avv. Alessandra Borruto che precisa come da note a trattazione scritta depositate telematicamente il 04/04/2024, nei termini assegnati col decreto del
08/01/2024 del Presidente del Collegio integrato coi Giudici Ausiliari, che si riportano:
Avv. Elio Cannizzaro:
e proposto ex adverso, anche in questa sede che, devono intendersi contestate nella loro interezza.
Per tutto quanto dedotto e chiesto in atti e nelle presenti note il sig. come sopra rappresentato e Pt_1 difeso e domiciliato,
chiede che la Corte D'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle dell'atto di appello e successive note, con la richiesta di accoglimento dell'appello proposto e delle relative richieste in esso contenute e conseguenzialmente nel rigetto, con qualsivoglia motivazione, delle richieste della controparte costituita >>.
Avv. Alessandra Borruto:
<< Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, preliminarmente, dichiarare la formazione del giudicato sulle parti della sentenza non oggetto di gravame;
sempre preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
in via subordinata, nel merito, rigettare l'appello promosso da , avverso la sentenza n. Parte_1
519/19 emessa dal Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, in data 22.05.2019 e pubblicata il
23.05.2019, confermando la stessa in ogni sua parte.
Con la condanna dell'appellante al pagamento, in favore di , delle spese e competenze Controparte_4 del presente grado di giudizio”. >>
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato gli odierni attori convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di
Palmi, la onché per sentirli condannare al risarcimento Controparte_5 Controparte_6 Controparte_2 del danno non patrimoniale e patrimoniale per euro 73.707,41 o a quella maggiore o minore determinata in corso di causa in ragione dell'incidente stradale causato per fatto e colpa del veicolo FIAT PANDA 4x4 targ.
BF609TC di proprietà di e condotta al momento del sinistro da . Controparte_2 CP_3
Gli attori in citazione assumevano che in data 29.4.15 alle ore 20.00 circa lungo la SS 18 nel comune di
Seminara nel mentre il minore era a bordo alla guida del motociclo Piaggio targ. X622PY Parte_1
(di proprietà di ) direzione Bagnara d'un tratto veniva investito frontalmente dall'auto FIAT Controparte_7
PANDA 4x4 targ. BF609TC, di e condotta al momento del sinistro da , che Controparte_2 CP_3 giungendo dal lato opposto di marcia, per superare un'auto in sosta sul lato destro della strada, invadeva la sua corsia impedendone la corsa e determinando la rovinosa caduta sull'asfalto.
A seguito dell'evento traumatico il minore subiva gravi danni alla persona e veniva trasportato presso il PPSS di Gioia Tauro.
A seguito del sinistro anche il ciclomotore Piaggio, assicurato al momento del sinistro con la Controparte_8 risultava avere subito danni evidenti.
I convenuti , e seppure evocati in giudizio non si Controparte_9 Controparte_4 Controparte_2 costituivano e ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 15 giugno 2016. In via istruttoria venivano escussi i testi e disposta CTU medico legale Espletata l'attività istruttoria, all'udienza del 19.03.2019.
Con la sentenza n. 519/2019, pubblicata il 23.05.2019, il Tribunale di Palmi ha così deciso:<< -Dichiara cessata la materia del contendere circa ai danni al mezzo. - Dichiara che il sinistro per cui è causa (meglio descritto in parte motiva) è attribuibile ad esclusiva responsabilità di quale conducente, dell'auto FIAT CP_3
PANDA 4x4 targ. di proprietà di ed assicurato per la RCA con la C.F._2 Controparte_2 [...]
Controparte_1
- Per l'effetto
- Condanna la e , in solido, al pagamento in favore degli attori n.q. per Controparte_4 Controparte_2 come in atti generalizzata dell'importo complessivo di euro 33.894,00 (già attualizzato), oltre interessi al tasso legale dalla data di deposito della presente sentenza e sino al soddisfo, a titolo risarcitorio per la causale specificata in parte motiva.
- Condanna i convenuti in solido a rifondere agli attori le spese di lite che si liquida in complessivi euro
2.750,00 (di cui euro 765,00 per spese) ex DM 55/14 oltre spese gen. IVA e CPA come per legge;
- Pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di CTU che si liquidano in complessivi euro 600,00 oltre accessori come per legge detratto l'acconto se percepito>>
Con atto di appello regolarmente notificato il sig. ha impugnato la sentenza n. 519/2019, Parte_1 pubblicata il 23.05.2019 dal Tribunale Palmi, lamentando: 1) La mancata liquidazione della somma di €
6.425,00 richiesta quale personalizzazione (minima 25%) ritenendo che alcun ulteriore danno e stato provato;
2) l'errata liquidazione delle spese processuali.
Chiedeva:
<< Voglia la Corte d'Appello di Reggio Calabria, respinta ogni contraria istanza, previa valutazione di ammissibilità del presente atto, in riforma della sentenza impugnata n. 519/2019 del Tribunale di Palmi così decidere (nella misura del 25%) del danno (danno morale) nella cifra indicata e richiesta di €. 6.425,00.
2)-Rideterminare le competenze e le spese processuali in favore dell'appellante rispettivamente:
Competenze in €.7.254,00 con l'applicazione dei valori medi;
spese sostenute in €. 1.885,00 quale differenza tra quanto liquidato in sentenza (765,00) e quanto effettivamente speso (1885,00)>>.
Si costituiva in giudizio l'appellata ontestando l'appello principale eccependone la inammissibilità CP_4 ai sensi dell'art. 348 cpc, la dichiarazione di giudicato sulle parti della sentenza non impugnata, e chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 17/02/2020, la Corte di Appello riteneva il giudizio maturo per la decisione e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 17/04/2022.
Dopo alcuni rinvii, con ordinanza emessa per l'udienza del 08/04/2024, dopo che i difensori delle parti presenti precisavano telematicamente le proprie conclusioni, la causa andava in decisione con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc con provvedimento comunicato in data 06/05/2024, con la concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c. per il deposito di conclusionali e di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la contumacia degli appellati e Controparte_2 CP_3 regolarmente citati ma non comparsi
1.Col primo motivo di appello la difesa appellante lamenta la erronea valutazione effettuata dal Giudice
l'appellante lamenta la mancata liquidazione di un'ulteriore somma, pari al 25% di quanto liquidato a titolo di danno biologico, per “personalizzazione del danno (danno morale)” e chiede aggiungersi, a quanto già liquidato in sentenza, l'importo di €. 6.425,00 a tale titolo.
Assume che va liquidata un'ulteriore voce di danno non patrimoniale a favore del danneggiato, rilevando che
<<il danno non patrimoniale morale quale personalizzazione ulteriore rispetto alla liquidazione>
tabellare va parametrato, in una prospettiva equitativa, con riferimento ad una percentuale dell'importo determinato a titolo di danno biologico>>.
Sostiene che incorpora in sé i valori medi liquidati dai giudici del Tribunale di Milano a titolo di "complessivo" danno non patrimoniale;
una ulteriore personalizzazione va motivata con riferimento al caso specifico;
nel caso di specie viene tenuto conto della gravità della colpa, dell'entità delle lesioni sofferte dal danneggiato, del grado di invalidità derivante da dette infermità, dell'impatto che tali infermità hanno avuto sulla persona del danneggiato, della durata dell' invalidità temporanea;
si può equitativamente liquidare la personalizzazione del danno non patrimoniale nella misura di 1/4 del danno tabellare per un importo pari a €.6.425,00>>
Rileva questa Corte, che la personalizzazione è un'“operazione” che consente al giudice di valorizzare il danno patito dalla vittima;
il giudicante è tenuto a motivarla, facendo riferimento alle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio. In particolare, vanno evidenziate le circostanze di fatto, tipiche della fattispecie concreta, tali da superare le conseguenze ordinarie e da giustificare una liquidazione maggiorata, rispetto a quella forfettizzata in base ai criteri tabellari (Cass. 21939/2017). Come ricordato, il giudice deve individuare le conseguenze che qualunque vittima di lesioni analoghe subirebbe;
e poi accertare eventuali conseguenze peculiari del caso specifico. Le prime vanno monetizzate con un parametro uniforme, le seconde con un criterio ad hoc scevro di automatismi (Cass. 16788/2015). Capovolgendo la prospettiva, si può affermare che non sia ammessa alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento, qualora le conseguenze sofferte siano quelle ordinarie secondo l'id quod plerumque accidit (Cass. Ord. 7513/2018). La personalizzazione, infatti, non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione di specifiche circostanze ulteriori rispetto a quelle ordinarie.
Spetta al giudice far emergere e valorizzare, le specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso concreto, che superino le conseguenze “comuni” già compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari.
Non vi è dubbio che il danno arrecato alla salute è un danno dinamico-relazionale, giacché se così non fosse, non vi sarebbe un pregiudizio medicalmente (e legalmente) apprezzabile, si tratta, quindi, di un nocumento che comporta una menomazione permanente sulle attività del quotidiano del danneggiato e, quindi, non è diverso dal danno biologico.
Ora è opportuno premettere che le conseguenze dannose possono distinguersi in: a) conseguenze comuni a tutte le persone, in dipendenza di quella tipologia di danno;
b) conseguenze peculiari del caso concreto, in cui il pregiudizio sofferto dalla vittima sia superiore alla media. Proprio queste conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale.
Fatta tale premessa, è evidente come la liquidazione del danno vari, se ricorra la prima o la seconda circostanza, infatti: la liquidazione delle “conseguenze comuni” postula unicamente la dimostrazione della sussistenza dell'invalidità; per contro, la liquidazione delle “conseguenze peculiari” richiede la prova concreta del maggior pregiudizio patito.
Semplificando, può dirsi che aver perso la possibilità di svolgere una qualsiasi attività del quotidiano o rientra nella “conseguenza normale” del danno (di cui al punto a), ossia nella situazione in cui si trovano tutti i soggetti che siano incorsi in una menomazione simile e si considera ristorata con la liquidazione del danno biologico ovvero si tratta di una “conseguenza peculiare” (di cui al punto b) e, quindi, dovrà essere aumentata la stima del danno biologico, attraverso la personalizzazione. Nella fattispecie in esame, parte attrice/appellante non da prova di alcuna delle conseguenze dannose, e il primo Giudice, contrariamente all'assunto della difesa appellante, con riferimento alla richiesta di personalizzazione, nel rispetto del dettato giurisprudenziale sopra riportato, espressamente precisa che
<<nessuna ulteriore somma pu essere riconosciuta a titolo di personalizzazione in quanto alcuna>
ulteriore danno è stato provato>>.
In ogni caso, il Giudice nella liquidazione del danno alla salute si è rifatto alle tabelle milanesi, che sono fondate su un sistema che “incorpora” nel valore monetario del singolo punto di invalidità anche il pregiudizio morale, per cui il riconoscimento di un'ulteriore voce a titolo di “danno morale” finirebbe per liquidare quest'ultimo due volte.
Scrive il Giudice:<< Con riferimento al quantum, si rileva che il CTU - sulla scorta di condivisibili argomentazioni
- ha accertato la sussistenza di un danno alla salute non soltanto temporaneo per la durata di giorni 98 (di cui gg. 8 di invalidità assoluta, gg. 30 al 75% gg 30 al 50% gg 30 al 25%) ma anche permanente nella misura del
10%, che è adeguata alle conseguenze delle patite lesioni.
Ciò posto, per tale capo risarcitorio de quo, onnicomprensivo e già attualizzato alla data odierna, compete al danneggiato la somma già attualizzata alla data odierna di curo 25.700,0 per l'invalidità permanente, che si liquida equitativamente sulla base di un parametro monetario (c.d. liquidazione a punto) ricavabile attraverso coefficienti moltiplicatori interagenti tra loro (età dell'infortunato, capacità biologica del soggetto di reagire al pregiudizio psicofisico in relazione alla sua specificità ed all'età stessa, durata media della vita), che viene
a fondarsi inizialmente sul grado d'invalidità minimo (1%) ed il valore economico ad esso attribuibile (come da tabella attualmente in vigore); spetta, altresì, l'importo di euro 5.194,00 per l'incapacità temporanea (di cui curo 784,00 per l'assoluta ed euro 2205,00 per la parziale al 75/, euro 147,00 per la parziale al 50% e euro
735,00 per la parziale al 25% sempre in ragione della citata tabella.
Si ha un totale pari ad euro 30.894,00, da intendersi già rivalutato alla data odierna>>.
Le tabelle di Milano prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno).
Sicchè il Giudice nell'applicare le Tabelle milanesi, ha liquidato una somma che comprende in sé anche la liquidazione del danno morale.
Ritiene, pertanto, questa Corte che l'appello sul punto non può essere accolto.
2. Col secondo motivo di appello la difesa appellante lamenta la erronea liquidazione delle spese legali, sia per la mancata applicazione dei valori medi previsti dal D.M. 55/ 2014, sia perché il Giudice ha operato la compensazione in ragione della metà.
Per quanto riguarda la lamentata compensazione per metà delle spese del giudizio è opportuno esaminare i disposti dei due articoli, 91 e 92 cpc, invocati anche dalla difesa appellante.
Ed invero, l'art 91 cpc, comma primo, recita: condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa>>.
Rileva questa Corte che la norma in esame, trova il suo fondamento nel principio di soccombenza, in virtù del quale «la necessità di ricorrere al giudice non deve tornare a danno di chi abbia ragione».
Inoltre, il criterio della soccombenza contemplato dall'art 91 cpc va riferito all'esito finale della lite, e che la condanna alle spese non costituisce una sanzione per la parte soccombente ma rappresenta, piuttosto la logica conseguenza della soccombenza stessa. L'art 92 cpc, invece, prevede: <all precedente pu escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice se le ritiene eccessive o superflue e indipendentemente soccombenza condannare una al rimborso anche non ripetibili che per trasgressione dovere di cui all essa ha causato parte.>Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.
Tale disposto ha l'intento di temperare il rigore previsto dal principio della condanna alle spese, in presenza di particolari circostanze e di evidente buona fede del soccombente, tanto che la stessa norma sancisce, infatti, il principio della compensazione delle spese per giusti motivi.
Inoltre, con l'art. 92 cpc, invece, al giudice viene riconosciuta la possibilità di non applicare il criterio di ripartizione dettato dall'art. 91 c.p.c., facendo sì che operi in via definitiva il principio della anticipazione (ogni parte sopporta le spese relative agli atti che compie e che richiede).
Nel caso in esame, la sentenza di primo grado ha accolto parzialmente le ragioni dell'attore ridimensionando la richiesta iniziale di € 73.707,41 a € 33.894,00 (già attualizzato), riconoscendo, pertanto, anche una parziale soccombenza della stessa parte attrice, e motivando correttamente la scelta della compensazione alle spese di lite considerata la differenza tra il chiesto e il riconosciuto il Tribunale reputa equo disporre la compensazione delle spese legali per ½ mentre per la restante parte le stesse seguono la soccombenza..>> precisando espressamente che svolta secondo la tabella di cui al DM 55/2014 in ragione dei valori minimi considerata la semplicità delle questioni trattate ed il più costante orientamento di questo tribunale in materia>>
Pertanto, con riferimento ai valori minimi di cui allo scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00:
1. Fase di studio della controversia € 810,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 574,00
3.Fase istruttoria € 1.204,00
4.Fase decisionale € 1.384,00
Per un totale di € 3.972,00 che in virtù della compensazione per metà dà € 1.986,00 a cui il Giudice ha correttamente aggiunto €. 765,00 per spese, oltre accessori, quindi € 2.751,00 – vi è la differenza di € 1,00 dovuto sicuramente ad un errore materiale-.
Ne consegue il rigetto anche di tale motivo di gravame.
3. Le spese seguono la soccombenza
Pertanto, nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, stante la dichiarazioen di valore di cui all'atto di appello nonchè la condanna alle spese di giudizio liquidata in sentenza lo scaglione da applicare è quello da € 5.201,00 a € 26.000,00 - applicando i parametri minimi, considerato la minima complessità del caso, dovranno versare rispettivamente l'importo così liquidato in € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, di cui:
1. Fase di studio della controversia € 567,00
2. Fase introduttiva del giudizio € 461,00 3.Fase istruttoria € 922,00
4.Fase decisionale € 956,00
Nulla per gli appellati contumaci e Controparte_2 CP_3
4. Dà atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di rigetto dell'appello
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'atto di appello proposto da , avverso la sentenza n. 519/2019 pubblicata Parte_1 il 23/05/2019 dal Tribunale di Palmi:
1)Rigetta l'appello
2)Condanna al pagamento, in favore dell'appellato delle spese del presente grado di Parte_1 giudizio, liquidate in complessivi € 2.906,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge
3) Nulla per gli appellati contumaci e Controparte_2 CP_3
4) Dà atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 28.02.2025
Il Giudice ausiliario estensore
(Dott.ssa Nicolina Morabito)
La Presidente
(Dott.ssa Patrizia Morabito)