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Sentenza 15 marzo 2024
Sentenza 15 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/03/2024, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T., dott.ssa Longo Adriana Marilù,
in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato all'udienza del la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1032 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023 vertente
TRA
Parte 1 rappresentato e difeso dall'avv. Fasano Stefania, giusta procura in atti,
elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima in San Sosti, via Matteotti
RICORRENTE
CONTRO
CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente DOMICILIATO
,rappresentato e difeso dall'avv. CARNOVALE Controparte_2
MARCELLO, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Avente ad oggetto: Riconoscimento pensione invalidità civile.
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti, che qui si intendono integralmente riportate. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso depositato e ritualmente notificato parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che:
- in data 17.02.2022 veniva sottoposto a visita medica di revisione dalla Commissione e veniva riconosciuto invalido al 88%;
avverso il predetto provvedimento il medesimo presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo iscritto al R.G. n. 1607/22 al fine di accertare il requisito sanitario per il riconoscimento del beneficio richiesto;
- il CTU depositava relazione peritale non riconoscendogli la percentuale di invalidità
totale bensì dell'88% dalla data della revisione;
- ritenendo di non concordare con il parere del CTU nominato formulava dichiarazione di dissenso ex art. 445, comma 6, c.p.c. con atto depositato in Cancelleria.
Tanto premesso proponeva ricorso al fine di contestare le risultanze dell'elaborato peritale.
.CP Si costituiva in giudizio l' ed eccepiva la decadenza del diritto e l'improponibilità del ricorso per mancata presentazione della domanda in sede amministrativa, nel merito ne contestava la fondatezza, chiedendone il rigetto con la vittoria delle spese di lite in mancanza di dichiarazione sostitutiva ex art. 152 disp. att. c.p.c.
La domanda attorea è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.
Deve premettersi che i motivi di contestazione, a seguito di dissenso, devono essere specifici e, pertanto, in linea con la consolidata giurisprudenza, devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, a pena di inammissibilità del ricorso stesso. Nel caso di specie, le contestazioni mosse all'elaborato peritale si sostanziano in generiche censure di erroneità ed inadeguatezza senza evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente o specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione.
Passando al merito, occorre evidenziare che nel caso in esame, la consulenza tecnica d'ufficio espletata nella fase di accertamento preventivo le cui conclusioni questo-
giudicante condivide, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici - ha escluso la sussistenza, in capo alla parte resistente, di uno stato di invalidità totale.
Dunque alla luce delle argomentazioni sopra svolte il ricorso proposto è inammissibile.
Quanto alle spese processuali, nonostante il principio della soccombenza, nulla può
statuirsi considerata la sussistenza delle condizioni di reddito di cui all'art. 152 disp. att.
c.p.c., come da documentazione in atti.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- nulla per le spese di giudizio;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio - nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' CP 1
Castrovillari, 15/03/2024
IL G.O.T
Dott.ssa Adriana Marilù Longo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T., dott.ssa Longo Adriana Marilù,
in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato all'udienza del la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1032 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023 vertente
TRA
Parte 1 rappresentato e difeso dall'avv. Fasano Stefania, giusta procura in atti,
elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima in San Sosti, via Matteotti
RICORRENTE
CONTRO
CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente DOMICILIATO
,rappresentato e difeso dall'avv. CARNOVALE Controparte_2
MARCELLO, giusta procura in atti.
RESISTENTE
Avente ad oggetto: Riconoscimento pensione invalidità civile.
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti, che qui si intendono integralmente riportate. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso depositato e ritualmente notificato parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che:
- in data 17.02.2022 veniva sottoposto a visita medica di revisione dalla Commissione e veniva riconosciuto invalido al 88%;
avverso il predetto provvedimento il medesimo presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo iscritto al R.G. n. 1607/22 al fine di accertare il requisito sanitario per il riconoscimento del beneficio richiesto;
- il CTU depositava relazione peritale non riconoscendogli la percentuale di invalidità
totale bensì dell'88% dalla data della revisione;
- ritenendo di non concordare con il parere del CTU nominato formulava dichiarazione di dissenso ex art. 445, comma 6, c.p.c. con atto depositato in Cancelleria.
Tanto premesso proponeva ricorso al fine di contestare le risultanze dell'elaborato peritale.
.CP Si costituiva in giudizio l' ed eccepiva la decadenza del diritto e l'improponibilità del ricorso per mancata presentazione della domanda in sede amministrativa, nel merito ne contestava la fondatezza, chiedendone il rigetto con la vittoria delle spese di lite in mancanza di dichiarazione sostitutiva ex art. 152 disp. att. c.p.c.
La domanda attorea è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.
Deve premettersi che i motivi di contestazione, a seguito di dissenso, devono essere specifici e, pertanto, in linea con la consolidata giurisprudenza, devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, a pena di inammissibilità del ricorso stesso. Nel caso di specie, le contestazioni mosse all'elaborato peritale si sostanziano in generiche censure di erroneità ed inadeguatezza senza evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente o specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione.
Passando al merito, occorre evidenziare che nel caso in esame, la consulenza tecnica d'ufficio espletata nella fase di accertamento preventivo le cui conclusioni questo-
giudicante condivide, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici - ha escluso la sussistenza, in capo alla parte resistente, di uno stato di invalidità totale.
Dunque alla luce delle argomentazioni sopra svolte il ricorso proposto è inammissibile.
Quanto alle spese processuali, nonostante il principio della soccombenza, nulla può
statuirsi considerata la sussistenza delle condizioni di reddito di cui all'art. 152 disp. att.
c.p.c., come da documentazione in atti.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- nulla per le spese di giudizio;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio - nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' CP 1
Castrovillari, 15/03/2024
IL G.O.T
Dott.ssa Adriana Marilù Longo