Ordinanza cautelare 19 maggio 2022
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 17/06/2025, n. 4558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4558 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 04558/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02143/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2143 del 2022, proposto da
PE CA, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Doria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- del decreto n. 11/2022 recante sospensione dal servizio dal 15/12/21 al 31/1/2022, emesso dal Direttore della Direzione Centro Penitenziario “ P. Mandato ” – Secondigliano, Napoli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 maggio 2025 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con l’atto introduttivo del giudizio, il ricorrente, Vice Sovrintendente presso la Casa Circondariale di Secondigliano, ha impugnato, deducendone plurimi profili di illegittimità, il provvedimento di sospensione dal servizio per il periodo dal 15 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022, notificatogli il 18 febbraio 2022 dal Ministero della Giustizia in esito all’attestazione, in data 1 febbraio 2022, della sua positività al virus SARS Cov2.
2. – Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, previamente eccependo la carenza di interesse ad agire di parte ricorrente e, nel merito, contestando la fondatezza delle censure sollevate in ricorso, del quale ha chiesto la reiezione.
3. – All’udienza straordinaria del 15 maggio 2025 la controversia è stata introitata in decisione.
4. – Coglie nel segno l’eccezione di inammissibilità della difesa erariale.
4.1. – Il provvedimento che forma oggetto di impugnazione ha esaurito la sua efficacia a far data dal 31 gennaio 2022, con la conseguenza che il ricorso, notificato il successivo 5 aprile 2022, in quanto rivolto in via esclusiva all’annullamento di un provvedimento (ormai) improduttivo di effetti, non essendo stata presentata – per gli effetti di cui all’art. 34, comma 3, c.p.a. – domanda risarcitoria, è all’evidenza inammissibile per carenza di interesse.
5. – Le spese, attese le peculiarità della fattispecie e la definizione in rito della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianmario Palliggiano, Presidente
Viviana Lenzi, Consigliere
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | Gianmario Palliggiano |
IL SEGRETARIO