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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 4677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4677 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza del 11 giugno 2025, la seguente SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 23853 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024 avente ad oggetto: impugnativa di licenziamento
TRA
, nata ad [...] il [...] Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Dario Guida, Sabino Tomei e Francesco Di Maio ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Caserta alla via Forgione n. 12 come da atti RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Scipione De Micco, in virtù di mandato in atti e con lo stesso elett.te dom.ta presso il suo studio in Avellino, via Campane n. 18, come da atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
- IL RICORSO INTRODUTTIVO
Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce di aver lavorato alle dipendenze della società presso la sede di Napoli ( e C.T.O.) Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 nell'ambito della gestione dei servizi di ristorazione e somministrazione (bar e punto ristoro) appaltati dall' a far data dal 20/5/2022 Controparte_5 con contratto full time a tempo indeterminato con mansioni di addetta alle pulizie ed inquadramento nel livello 6 del CCNL 'pubblici esercizi – terziario. Deduce che nel mese di maggio del 2024 l ha avviato la procedura per la nuova gara CP_5 di appalto, alla quale la società convenuta non ha inteso partecipare. Deduce che alla fine del mese di luglio la ha posto la ricorrente per l'intero Controparte_1 mese di agosto in ferie, esaurite le quali ha regolato le successive assenze (imposte dalla società) mediante gli istituti contrattuali dei permessi e ROL, preannunciando alla sig.ra che non sarebbe più rientrata al lavoro e che solo in data 15/10/2024 la ricorrente Pt_1 ha appreso, mediante estrazione del certificato C2/storico, di essere stata licenziata per giustificato motivo oggettivo ed ha quindi impugnato tale recesso con pec del 30-31/10/2024
(doc. 3-4) con prudenziale offerta della prestazione lavorativa.
Deduce la violazione della forma scritta del licenziamento, per come specificamente prevista, a pena di inefficacia del recesso, dall'art. 213 del CCNL di categoria che, nel ribadire che il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, impone (comma 2) che lo stesso sia comunicato “a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno” e sanziona (n. 3) con l'inefficacia il licenziamento intimato “senza l'osservanza delle norme di cui al precedente comma”. Deduce, in subordine, la insussistenza di qualsiasi giustificato motivo a fondamento del licenziamento, ove dettato dalla perdita di appalto, per la violazione dei principi di buona fede e correttezza nella scelta di licenziare la ricorrente, a fronte del fatto che la procedura di cambio di appalto ha determinato il passaggio di 16 lavoratori alla nuova aggiudicataria, pur se avrebbe dovuto interessare indifferentemente e contestualmente tutti e 21 i dipendenti addetti al cantiere con pari mansioni e esigenze tecnico produttive organizzative con specificazione dei criteri di scelta tra di loto.
Contesta, inoltre, la mancata ricollocazione lavorativa a fronte del fatto che altri lavoratori non passati alla nuova appaltatrice erano stati ricollocati nell'ambito delle attività della datrice di lavoro.
Chiede quindi dichiararsi la nullità o illegittimità del licenziamento impugnato, con ogni conseguenza di ricostituzione del rapporto o reintegratoria nonché risarcitoria, ovvero in subordine unicamente risarcitoria nella misura massima prevista dalla legge.
- LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ CONVENUTA
Parte convenuta si è costituita in giudizio, resistendo al ricorso con diversi argomenti in fatto ed in diritto. Deduce, in particolare di aver correttamente intrapreso la procedura per il cambio di appalto, comunicando alla nuova aggiudicataria i nominativi dei dipendenti aventi diritto alla assunzione per clausola sociale, tra cui la ricorrente avendo maturato l'anzianità richiesta, ma che, all'esito della procedura, la subentrante non ha ritenuto assumere tutti i dipendenti in forze, e pertanto la sig.ra ed altri 4 dipendenti non sono transitati alle Pt_1 dipendenze del nuovo gestore del servizio. Deduce di aver potuto affievolire al massimo l'impatto sociale derivante da tale mancata assunzione, mantenendo in servizio e impiegandoli su altri cantieri i dipendenti e , specificando che la scelta CP_6 Per_1 Per_2 di costoro, preferiti alla ricorrente, è stata dettata dal livello di inquadramento e dalle mansioni svolte nonché dalle esigenze tecnico produttive dei cantieri ove tali dipendenti sono stati impiegati. Deduce ancora che la ricorrente, unitamente all'altro dipendente , ha ricevuto la CP_7 comunicazione del licenziamento sia mediante la consegna del verbale di consultazione per il cambio appalto sia con la trasmissione prima a mezzo WhatsApp e successivamente per mail del modello Unilav da cui si evince in maniera non univoca che il licenziamento è stato intimato per la “cessazione per cambio appalto”. Conclude quindi ritenendo legittimo il licenziamento sia dal punto di vista formale che sostanziale e chiede il rigetto del ricorso.
- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE.
Costituito regolarmente il contraddittorio, a seguito di rinnovazione degli atti per la mancata archiviazione del verbale di udienza del 5 febbraio 2025, all'udienza del 19 febbraio 2025 sentite le parti a libero interrogatorio, si è proceduto al tentativo di conciliazione, anche con formulazione di una proposta da parte dell'Ufficio, rimasto tuttavia senza esito. Ritenuto la causa matura per la decisione, senza necessità di ulteriore attività istruttorie, la stessa è stata quindi rinviata per la discussione all'udienza odierna e, all'esito, viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è meritevole di accoglimento secondo i dettami della seguente motivazione.
Assume invero rilievo dirimente la questione della forma scritta del licenziamento intimato alla ricorrente e impugnato in questa sede.
La Corte di cassazione ha chiarito, con principio relativo all'interpretazione dell'art. 2 legge
604/1966 ma estensibile alle clausole contrattuali di analogo tenore, che il requisito della comunicazione per iscritto del licenziamento deve ritenersi assolto, "in assenza della previsione di modalità specifiche" , con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità (cfr. Cass. n. 23061/2007, richiamata da Cass. n. 29753/2017). Il che significa che, a contrario, nel caso in cui esistano previsioni di modalità specifiche di comunicazione del licenziamento nel CCNL o in quello individuale che lo riproduce risulta inapplicabile il principio di diritto testé riportato della Cassazione. Né il riferimento all' " assenza della previsione di modalità specifiche" di comunicazione potrebbe essere meramente riferito alla circostanza che la lettera della legge di cui al citato art. 2, effettivamente, non specifica cosa debba intendersi per comunicazione "per iscritto", sicché la mancata previsione di modalità specifiche sarebbe elemento inerente e intrinseco della norma di legge. Ed invero, la giurisprudenza citata riguardava casi in cui anche il contratto individuale di lavoro (e, di conseguenza, quello collettivo) prescrivevano un obbligo di comunicazione scritta, senza altro specificare, di fatto ricalcando il testo della norma primaria.
Deve viceversa ritenersi che ove sussista, a livello di contratto individuale o collettivo, la
"previsione di modalità specifiche" di esse debba tenersi conto ai fini del superamento del predetto principio di equipollenza. Orbene, nel caso in esame, la previsione di cui all'art 213, punto 2, del CCNL di settore – Pubblici Esercizi, Ristorazione e Turismo -, versato in atti nel fascicolo di parte ricorrente e la cui applicazione al rapporto di lavoro de quo non è stata posta in contestazione, è chiara nel prescrivere che la comunicazione del licenziamento al lavoratore deve avvenire “per iscritto, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno” e nel prevedere, al successivo punto 3, che il licenziamento intimato senza il rispetto di tali norme è inefficace. Deve ritenersi che il tenore della lettera della previsione voluta dalle parti contrenti collettive appare inequivoco nell'aver previsto una modalità specifica di comunicazione del licenziamento che non ammette equipollenti. Deve, del resto, ritenersi che la previsione di tali specifiche modalità è volta a specificare ulteriormente l'obbligo di legge, in funzione di garanzia della certezza dei rapporti e della tutela del lavoratore subordinato, assicurando allo stesso la ricezione di un atto contenente la firma in originale del datore di lavoro o suo rappresentante legale e consentendo a quest'ultimo di avere una prova indubbia dell'effettiva ricezione dell'atto da parte del destinatario. Deve, del resto, ritenersi che l'aver pattuito nel CCNL la predetta previsione di specifiche modalità di comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, anche in un'epoca, quale quella attuale, di accentuata digitalizzazione dei mezzi di comunicazione, induce a ritenere che la volontà delle parti contraenti sia stata proprio quella di prevedere modalità tassative, e non meramente esemplificative, per la comunicazione del licenziamento, con espressa previsione dell'inefficacia del licenziamento intimato senza l'osservanza di esse. Applicando tali principi al caso in esame, va rilevato che risulta non contestato tra le parti il mancato rispetto di tale forma di comunicazione del licenziamento, non allegato né provato dalla parte resistente. Irrilevante, per quanto sopra, è il fatto dell'avvenuta conoscenza del licenziamento in altro modo, per come risultante dalle dichiarazioni delle parti in sede di libero interrogatorio, tenuto conto che il mancato rispetto dell'obbligo di forma specificamente previsto impone la sanzione di inefficacia del recesso datoriale. Va pertanto dichiarato nullo e inefficace il licenziamento impugnato perché intimato in difetto della forma scritta ad substantiam. Le conseguenze di tale declaratoria sono quelle di cui all'art. 2 del d. lgs. n. 23 del 2015, applicabile al rapporto di lavoro in ragione del tempo della sua costituzione, successiva al 7 marzo 2015. Per effetto di quanto sopra, va ordinato al datore di lavoro la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e lo stesso datore di lavoro va condannato al risarcimento del danno subito dal lavoratore, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, per ciascun mese dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo, tenuto conto del valore riconosciuto con la presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara nullo e inefficace il licenziamento intimato alla ricorrente, , e ordina al datore di lavoro convenuto, in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rapp.te, la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro, con condanna della predetta al risarcimento del danno subito dalla lavoratrice, Controparte_1 commisurato all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, per ciascun mese dal giorno del licenziamento alla effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
condanna parte resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Napoli 11.6.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza del 11 giugno 2025, la seguente SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 23853 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024 avente ad oggetto: impugnativa di licenziamento
TRA
, nata ad [...] il [...] Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Dario Guida, Sabino Tomei e Francesco Di Maio ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Caserta alla via Forgione n. 12 come da atti RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Scipione De Micco, in virtù di mandato in atti e con lo stesso elett.te dom.ta presso il suo studio in Avellino, via Campane n. 18, come da atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
- IL RICORSO INTRODUTTIVO
Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce di aver lavorato alle dipendenze della società presso la sede di Napoli ( e C.T.O.) Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 nell'ambito della gestione dei servizi di ristorazione e somministrazione (bar e punto ristoro) appaltati dall' a far data dal 20/5/2022 Controparte_5 con contratto full time a tempo indeterminato con mansioni di addetta alle pulizie ed inquadramento nel livello 6 del CCNL 'pubblici esercizi – terziario. Deduce che nel mese di maggio del 2024 l ha avviato la procedura per la nuova gara CP_5 di appalto, alla quale la società convenuta non ha inteso partecipare. Deduce che alla fine del mese di luglio la ha posto la ricorrente per l'intero Controparte_1 mese di agosto in ferie, esaurite le quali ha regolato le successive assenze (imposte dalla società) mediante gli istituti contrattuali dei permessi e ROL, preannunciando alla sig.ra che non sarebbe più rientrata al lavoro e che solo in data 15/10/2024 la ricorrente Pt_1 ha appreso, mediante estrazione del certificato C2/storico, di essere stata licenziata per giustificato motivo oggettivo ed ha quindi impugnato tale recesso con pec del 30-31/10/2024
(doc. 3-4) con prudenziale offerta della prestazione lavorativa.
Deduce la violazione della forma scritta del licenziamento, per come specificamente prevista, a pena di inefficacia del recesso, dall'art. 213 del CCNL di categoria che, nel ribadire che il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, impone (comma 2) che lo stesso sia comunicato “a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno” e sanziona (n. 3) con l'inefficacia il licenziamento intimato “senza l'osservanza delle norme di cui al precedente comma”. Deduce, in subordine, la insussistenza di qualsiasi giustificato motivo a fondamento del licenziamento, ove dettato dalla perdita di appalto, per la violazione dei principi di buona fede e correttezza nella scelta di licenziare la ricorrente, a fronte del fatto che la procedura di cambio di appalto ha determinato il passaggio di 16 lavoratori alla nuova aggiudicataria, pur se avrebbe dovuto interessare indifferentemente e contestualmente tutti e 21 i dipendenti addetti al cantiere con pari mansioni e esigenze tecnico produttive organizzative con specificazione dei criteri di scelta tra di loto.
Contesta, inoltre, la mancata ricollocazione lavorativa a fronte del fatto che altri lavoratori non passati alla nuova appaltatrice erano stati ricollocati nell'ambito delle attività della datrice di lavoro.
Chiede quindi dichiararsi la nullità o illegittimità del licenziamento impugnato, con ogni conseguenza di ricostituzione del rapporto o reintegratoria nonché risarcitoria, ovvero in subordine unicamente risarcitoria nella misura massima prevista dalla legge.
- LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ CONVENUTA
Parte convenuta si è costituita in giudizio, resistendo al ricorso con diversi argomenti in fatto ed in diritto. Deduce, in particolare di aver correttamente intrapreso la procedura per il cambio di appalto, comunicando alla nuova aggiudicataria i nominativi dei dipendenti aventi diritto alla assunzione per clausola sociale, tra cui la ricorrente avendo maturato l'anzianità richiesta, ma che, all'esito della procedura, la subentrante non ha ritenuto assumere tutti i dipendenti in forze, e pertanto la sig.ra ed altri 4 dipendenti non sono transitati alle Pt_1 dipendenze del nuovo gestore del servizio. Deduce di aver potuto affievolire al massimo l'impatto sociale derivante da tale mancata assunzione, mantenendo in servizio e impiegandoli su altri cantieri i dipendenti e , specificando che la scelta CP_6 Per_1 Per_2 di costoro, preferiti alla ricorrente, è stata dettata dal livello di inquadramento e dalle mansioni svolte nonché dalle esigenze tecnico produttive dei cantieri ove tali dipendenti sono stati impiegati. Deduce ancora che la ricorrente, unitamente all'altro dipendente , ha ricevuto la CP_7 comunicazione del licenziamento sia mediante la consegna del verbale di consultazione per il cambio appalto sia con la trasmissione prima a mezzo WhatsApp e successivamente per mail del modello Unilav da cui si evince in maniera non univoca che il licenziamento è stato intimato per la “cessazione per cambio appalto”. Conclude quindi ritenendo legittimo il licenziamento sia dal punto di vista formale che sostanziale e chiede il rigetto del ricorso.
- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE.
Costituito regolarmente il contraddittorio, a seguito di rinnovazione degli atti per la mancata archiviazione del verbale di udienza del 5 febbraio 2025, all'udienza del 19 febbraio 2025 sentite le parti a libero interrogatorio, si è proceduto al tentativo di conciliazione, anche con formulazione di una proposta da parte dell'Ufficio, rimasto tuttavia senza esito. Ritenuto la causa matura per la decisione, senza necessità di ulteriore attività istruttorie, la stessa è stata quindi rinviata per la discussione all'udienza odierna e, all'esito, viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è meritevole di accoglimento secondo i dettami della seguente motivazione.
Assume invero rilievo dirimente la questione della forma scritta del licenziamento intimato alla ricorrente e impugnato in questa sede.
La Corte di cassazione ha chiarito, con principio relativo all'interpretazione dell'art. 2 legge
604/1966 ma estensibile alle clausole contrattuali di analogo tenore, che il requisito della comunicazione per iscritto del licenziamento deve ritenersi assolto, "in assenza della previsione di modalità specifiche" , con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità (cfr. Cass. n. 23061/2007, richiamata da Cass. n. 29753/2017). Il che significa che, a contrario, nel caso in cui esistano previsioni di modalità specifiche di comunicazione del licenziamento nel CCNL o in quello individuale che lo riproduce risulta inapplicabile il principio di diritto testé riportato della Cassazione. Né il riferimento all' " assenza della previsione di modalità specifiche" di comunicazione potrebbe essere meramente riferito alla circostanza che la lettera della legge di cui al citato art. 2, effettivamente, non specifica cosa debba intendersi per comunicazione "per iscritto", sicché la mancata previsione di modalità specifiche sarebbe elemento inerente e intrinseco della norma di legge. Ed invero, la giurisprudenza citata riguardava casi in cui anche il contratto individuale di lavoro (e, di conseguenza, quello collettivo) prescrivevano un obbligo di comunicazione scritta, senza altro specificare, di fatto ricalcando il testo della norma primaria.
Deve viceversa ritenersi che ove sussista, a livello di contratto individuale o collettivo, la
"previsione di modalità specifiche" di esse debba tenersi conto ai fini del superamento del predetto principio di equipollenza. Orbene, nel caso in esame, la previsione di cui all'art 213, punto 2, del CCNL di settore – Pubblici Esercizi, Ristorazione e Turismo -, versato in atti nel fascicolo di parte ricorrente e la cui applicazione al rapporto di lavoro de quo non è stata posta in contestazione, è chiara nel prescrivere che la comunicazione del licenziamento al lavoratore deve avvenire “per iscritto, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno” e nel prevedere, al successivo punto 3, che il licenziamento intimato senza il rispetto di tali norme è inefficace. Deve ritenersi che il tenore della lettera della previsione voluta dalle parti contrenti collettive appare inequivoco nell'aver previsto una modalità specifica di comunicazione del licenziamento che non ammette equipollenti. Deve, del resto, ritenersi che la previsione di tali specifiche modalità è volta a specificare ulteriormente l'obbligo di legge, in funzione di garanzia della certezza dei rapporti e della tutela del lavoratore subordinato, assicurando allo stesso la ricezione di un atto contenente la firma in originale del datore di lavoro o suo rappresentante legale e consentendo a quest'ultimo di avere una prova indubbia dell'effettiva ricezione dell'atto da parte del destinatario. Deve, del resto, ritenersi che l'aver pattuito nel CCNL la predetta previsione di specifiche modalità di comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, anche in un'epoca, quale quella attuale, di accentuata digitalizzazione dei mezzi di comunicazione, induce a ritenere che la volontà delle parti contraenti sia stata proprio quella di prevedere modalità tassative, e non meramente esemplificative, per la comunicazione del licenziamento, con espressa previsione dell'inefficacia del licenziamento intimato senza l'osservanza di esse. Applicando tali principi al caso in esame, va rilevato che risulta non contestato tra le parti il mancato rispetto di tale forma di comunicazione del licenziamento, non allegato né provato dalla parte resistente. Irrilevante, per quanto sopra, è il fatto dell'avvenuta conoscenza del licenziamento in altro modo, per come risultante dalle dichiarazioni delle parti in sede di libero interrogatorio, tenuto conto che il mancato rispetto dell'obbligo di forma specificamente previsto impone la sanzione di inefficacia del recesso datoriale. Va pertanto dichiarato nullo e inefficace il licenziamento impugnato perché intimato in difetto della forma scritta ad substantiam. Le conseguenze di tale declaratoria sono quelle di cui all'art. 2 del d. lgs. n. 23 del 2015, applicabile al rapporto di lavoro in ragione del tempo della sua costituzione, successiva al 7 marzo 2015. Per effetto di quanto sopra, va ordinato al datore di lavoro la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e lo stesso datore di lavoro va condannato al risarcimento del danno subito dal lavoratore, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, per ciascun mese dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione come in dispositivo, tenuto conto del valore riconosciuto con la presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara nullo e inefficace il licenziamento intimato alla ricorrente, , e ordina al datore di lavoro convenuto, in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rapp.te, la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro, con condanna della predetta al risarcimento del danno subito dalla lavoratrice, Controparte_1 commisurato all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, per ciascun mese dal giorno del licenziamento alla effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
condanna parte resistente alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00 per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Napoli 11.6.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo