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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/04/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente rel.
Cecilia Pratesi Giudice
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1970/2024, introdotta da nata a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1
dell'avv. Francesca Romana Dresda;
e
, nato a [...], il [...], con il patrocinio dell'avv. CP_1
Francesca Romana Dresda;
ricorrenti
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti
In fatto e in diritto
ed , chiedono al Tribunale Parte_1 CP_1
di dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2023, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte: CHIEDONO
Congiuntamente l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in Roma
31.10.2016 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma atto
00424 parte 1 serie 27 alle seguenti
CONDIZIONI
Ciascuno provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi
economicamente indipendenti.
******
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in Roma in data 31.10.2016, trascritto nei Registri dello
Stato Civile del Comune di Roma (atto n° 00424, parte 1, Serie 27), giacché
dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Spese compensate come da domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1970/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma, il giorno 31 ottobre 201, tra nata a [...] Parte_1 il 18.05.1973 e , nato a [...], il [...], trascritto nei CP_1
Registri dello Stato Civile del Comune di Roma, atto n° 00424, parte 1, Serie
27, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
spese compensate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 17/03/2025
Il Presidente rel.est.
Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente rel.
Cecilia Pratesi Giudice
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1970/2024, introdotta da nata a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1
dell'avv. Francesca Romana Dresda;
e
, nato a [...], il [...], con il patrocinio dell'avv. CP_1
Francesca Romana Dresda;
ricorrenti
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti
In fatto e in diritto
ed , chiedono al Tribunale Parte_1 CP_1
di dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2023, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte: CHIEDONO
Congiuntamente l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in Roma
31.10.2016 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma atto
00424 parte 1 serie 27 alle seguenti
CONDIZIONI
Ciascuno provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi
economicamente indipendenti.
******
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in Roma in data 31.10.2016, trascritto nei Registri dello
Stato Civile del Comune di Roma (atto n° 00424, parte 1, Serie 27), giacché
dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Spese compensate come da domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1970/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma, il giorno 31 ottobre 201, tra nata a [...] Parte_1 il 18.05.1973 e , nato a [...], il [...], trascritto nei CP_1
Registri dello Stato Civile del Comune di Roma, atto n° 00424, parte 1, Serie
27, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
spese compensate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 17/03/2025
Il Presidente rel.est.
Marta Ienzi