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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2025, n. 15471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15471 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 52205/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 52205/2023
Oggi 5 novembre 2025 ad ore 09.34 innanzi alla dott.ssa Lucia Bruni, sono comparsi:
per parte appellante è presente l'avv. Christian Chiavarelli in sost. dell'Avv. Agnese
Condarelli;
per parte appellata è presente l'avv. Massimo Raspini in sost. dell'avv. CP_1
CE LI.
Sono altresì presenti ai fini della pratica forense le dott.sse e Persona_1 [...]
Per_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. Chiavarelli discute la causa evidenziando l'inapplicabilità dell'art. 26, comma 2, DPR
602/1973 il quale rimane circoscritto alla sola notifica delle cartelle di pagamento o di altri atti della riscossione. Precisa le conclusioni come da atto introduttivo di appello. Evidenzia che all'epoca dei fatti ebbe a notificare da un indirizzo pec non presente nei CP_1 pubblici registri né nel sito istituzionale.
L'avv. Raspini impugna e contesta le eccezioni di controparte e precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Dopo breve discussione orale, all'esito della camera di consiglio e preso atto dell'allontanamento delle parti dall'aula, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 437 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Lucia Bruni
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia
Bruni e in funzione di Giudice d'appello, ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. all'udienza del
05.11.2025 la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto a R.G. N. 52205/2023 avverso la sentenza del Giudice di Pace n.
2461/2023 promosso da
C.F. ), elettivamente domiciliata presso Parte_1 P.IVA_1 lo studio dell'Avv. Agnese Condarelli sito in Via Domenico Cirillo n. 15, che la CP_1 rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
-Appellante- contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. CE LI ed elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina, Via del Tempio di Giove n. 21, giusta procura in atti
-Appellata-
e
(C.F. in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3 pro tempore con sede legale in Via G. Grezar n. 14 CP_1
-Appellata contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di in materia di sanzioni CP_1 amministrative.
Conclusioni: come da verbale di udienza odierna, da intendersi qui trascritte e riportate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con il presente appello ha chiesto la riforma della sentenza n. Parte_1
2461/2023 pubblicata il 17.04.2023, non notificata, con la quale il Giudice di Pace di ha CP_1 respinto integralmente l'opposizione avverso la cartella esattoriale n. 12520210008256165000 a
2 cui risultano sottesi verbali elevati dalla Polizia Locale di per violazione del CP_1
Codice della Strada, deducendo vizi di notifiche dei suddetti verbali con conseguente decadenza del diritto del Concessionario a procedere alla riscossione.
2. si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità CP_1 dell'appello dal momento che è stato depositato e iscritto altro ricorso rispetto a quello notificato. Sul punto, l'Ente rileva che il ricorso per notificato a Parte_1 in data 22.02.2024 unitamente al decreto di fissazione udienza, non è stato di CP_1 fatto inscritto. Infatti, al momento dell'iscrizione a ruolo, la società appellante ha depositato un ricorso in favore di altro soggetto, tale con cui impugnava la Controparte_3 sentenza n. 2938/2023 in luogo del ricorso in favore di avverso la Parte_1 sentenza n. 2461/2023 pubblicata il 17.04.2023. Inoltre, da una successiva interrogazione del gestionale dell'Avvocatura Capitolina era emerso che il ricorso per (lo Controparte_3 stesso iscritto nel fascicolo RG 52205/2023) risultava già iscritto con il n. di RG 51891/2023 e assegnato al Giudice Dott.ssa Per_3
Nel merito, l'Ente creditore ha contestato tutto quanto dedotto dalla società appellante, deducendo la rituale notifica dei verbali di accertamento oggetto del presente giudizio.
3. , ancorché ritualmente citata, non si è costituita nel Controparte_2 presente giudizio.
4. All'udienza del 03.07.2024 tenutasi a trattazione scritta, parte appellante, riconoscendo di avere depositato un atto di appello afferente ad altro giudizio pendente la cui parte è tale e non la ha chiesto la “sanatoria” Controparte_3 Parte_1 dell'errore in cui era incorso per avere correttamente notificato a il ricorso in CP_1 appello corretto ed afferente alla e insisteva sulle conclusioni Parte_1 rassegnate.
5. Dopo alcuni rinvii e mutato l'organo giudicante, la causa è passata in decisione all'odierna udienza fissata per discussione.
6. Preliminarmente si impone la dichiarazione di contumacia di Controparte_4
che, ancorché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
[...]
7. L'appello è inammissibile per tardività.
8. Deve osservarsi, come già rilevato da e ammesso dalla società appellante, CP_1 che è stato depositato, il 16.11.2023, un ricorso in appello afferente ad altro giudizio pendente la cui parte è tale e non la Controparte_3 Parte_1
Ciò posto, non può accogliersi la richiesta di sanatoria dell'appellante in quanto nel momento in cui ha notificato il ricorso in appello alla controparte erano già decorsi i termini per impugnare la sentenza.
3 A tal riguardo, si rammenta che l'ammissibilità dell'appello è verificata attraverso il rispetto del termine semestrale di cui all' art. 327 c.p.c., che nel caso di rito lavoro -richiesto nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento d'infrazione stradale ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150/2011 - decorre dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c., con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della sentenza;
viceversa, nella residuale ipotesi di particolare complessità della controversia, in cui il giudice fissi un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 430 c.p.c., il termine decorrerà dalla comunicazione alle parti dell'avvenuto deposito da parte del cancelliere (cfr. Cass., n.
13617/2017).
Nel caso di specie, posto che la sentenza del giudice di prime cure è stata pubblicata il
17.04.2023 (circostanza pacifica tra le parti), il ricorso in favore di Parte_2
stato notificato e depositato solo in data 22.02.2024, quindi ben oltre il termine di sei
[...] mesi di cui all'art. 327 c.p.c. Né risultano essere state depositate istanze di rimessione in termine prima del decorrere del citato termine di impugnazione ossia entro il 17.11.2023.
Infatti, solamente all'udienza del 28.05.2024 l'appellante richiedeva termine per verificare l'errore del suddetto deposito ed eventualmente rinotificare l'atto introduttivo.
In definitiva, l'appello in esame deve considerarsi inammissibile per la decadenza dal termine per la sua proposizione.
Ogni ulteriore questione risulta assorbita.
9. Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo sulla base dei criteri minimi di cui al D.M. 55/2014 aggiornati alle Tabelle 2022
(stante l'assenza di questioni rilevanti in fatto e diritto), tenuto conto dello scaglione di riferimento per le cause tra 5.201,00 e 26.000,00 euro con esclusione della fase istruttoria, perché non svolta.
Nulla sulle spese nei confronti di , stante la sua contumacia. Controparte_4
1 Atteso l'esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questo Tribunale: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte dell'appellante - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, ove dovuto, a norma dell'art.
1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente decidendo sull'appello proposto da
[...] avverso alla sentenza n. 2461/2023 emessa dal Giudice di Pace di e Parte_1 CP_1
4 pubblicata il 17.04.2023, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_4
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna al pagamento nei confronti di Parte_1 CP_1 delle spese di lite del secondo grado di giudizio, che liquida in euro 1.700,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- nulla sulle spese nei confronti di;
Controparte_4
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello Parte_1 del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 05.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Bruni
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 52205/2023
Oggi 5 novembre 2025 ad ore 09.34 innanzi alla dott.ssa Lucia Bruni, sono comparsi:
per parte appellante è presente l'avv. Christian Chiavarelli in sost. dell'Avv. Agnese
Condarelli;
per parte appellata è presente l'avv. Massimo Raspini in sost. dell'avv. CP_1
CE LI.
Sono altresì presenti ai fini della pratica forense le dott.sse e Persona_1 [...]
Per_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. Chiavarelli discute la causa evidenziando l'inapplicabilità dell'art. 26, comma 2, DPR
602/1973 il quale rimane circoscritto alla sola notifica delle cartelle di pagamento o di altri atti della riscossione. Precisa le conclusioni come da atto introduttivo di appello. Evidenzia che all'epoca dei fatti ebbe a notificare da un indirizzo pec non presente nei CP_1 pubblici registri né nel sito istituzionale.
L'avv. Raspini impugna e contesta le eccezioni di controparte e precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Dopo breve discussione orale, all'esito della camera di consiglio e preso atto dell'allontanamento delle parti dall'aula, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 437 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Lucia Bruni
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice Lucia
Bruni e in funzione di Giudice d'appello, ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. all'udienza del
05.11.2025 la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto a R.G. N. 52205/2023 avverso la sentenza del Giudice di Pace n.
2461/2023 promosso da
C.F. ), elettivamente domiciliata presso Parte_1 P.IVA_1 lo studio dell'Avv. Agnese Condarelli sito in Via Domenico Cirillo n. 15, che la CP_1 rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
-Appellante- contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. CE LI ed elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina, Via del Tempio di Giove n. 21, giusta procura in atti
-Appellata-
e
(C.F. in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3 pro tempore con sede legale in Via G. Grezar n. 14 CP_1
-Appellata contumace-
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di in materia di sanzioni CP_1 amministrative.
Conclusioni: come da verbale di udienza odierna, da intendersi qui trascritte e riportate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con il presente appello ha chiesto la riforma della sentenza n. Parte_1
2461/2023 pubblicata il 17.04.2023, non notificata, con la quale il Giudice di Pace di ha CP_1 respinto integralmente l'opposizione avverso la cartella esattoriale n. 12520210008256165000 a
2 cui risultano sottesi verbali elevati dalla Polizia Locale di per violazione del CP_1
Codice della Strada, deducendo vizi di notifiche dei suddetti verbali con conseguente decadenza del diritto del Concessionario a procedere alla riscossione.
2. si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità CP_1 dell'appello dal momento che è stato depositato e iscritto altro ricorso rispetto a quello notificato. Sul punto, l'Ente rileva che il ricorso per notificato a Parte_1 in data 22.02.2024 unitamente al decreto di fissazione udienza, non è stato di CP_1 fatto inscritto. Infatti, al momento dell'iscrizione a ruolo, la società appellante ha depositato un ricorso in favore di altro soggetto, tale con cui impugnava la Controparte_3 sentenza n. 2938/2023 in luogo del ricorso in favore di avverso la Parte_1 sentenza n. 2461/2023 pubblicata il 17.04.2023. Inoltre, da una successiva interrogazione del gestionale dell'Avvocatura Capitolina era emerso che il ricorso per (lo Controparte_3 stesso iscritto nel fascicolo RG 52205/2023) risultava già iscritto con il n. di RG 51891/2023 e assegnato al Giudice Dott.ssa Per_3
Nel merito, l'Ente creditore ha contestato tutto quanto dedotto dalla società appellante, deducendo la rituale notifica dei verbali di accertamento oggetto del presente giudizio.
3. , ancorché ritualmente citata, non si è costituita nel Controparte_2 presente giudizio.
4. All'udienza del 03.07.2024 tenutasi a trattazione scritta, parte appellante, riconoscendo di avere depositato un atto di appello afferente ad altro giudizio pendente la cui parte è tale e non la ha chiesto la “sanatoria” Controparte_3 Parte_1 dell'errore in cui era incorso per avere correttamente notificato a il ricorso in CP_1 appello corretto ed afferente alla e insisteva sulle conclusioni Parte_1 rassegnate.
5. Dopo alcuni rinvii e mutato l'organo giudicante, la causa è passata in decisione all'odierna udienza fissata per discussione.
6. Preliminarmente si impone la dichiarazione di contumacia di Controparte_4
che, ancorché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
[...]
7. L'appello è inammissibile per tardività.
8. Deve osservarsi, come già rilevato da e ammesso dalla società appellante, CP_1 che è stato depositato, il 16.11.2023, un ricorso in appello afferente ad altro giudizio pendente la cui parte è tale e non la Controparte_3 Parte_1
Ciò posto, non può accogliersi la richiesta di sanatoria dell'appellante in quanto nel momento in cui ha notificato il ricorso in appello alla controparte erano già decorsi i termini per impugnare la sentenza.
3 A tal riguardo, si rammenta che l'ammissibilità dell'appello è verificata attraverso il rispetto del termine semestrale di cui all' art. 327 c.p.c., che nel caso di rito lavoro -richiesto nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento d'infrazione stradale ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150/2011 - decorre dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c., con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della sentenza;
viceversa, nella residuale ipotesi di particolare complessità della controversia, in cui il giudice fissi un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 430 c.p.c., il termine decorrerà dalla comunicazione alle parti dell'avvenuto deposito da parte del cancelliere (cfr. Cass., n.
13617/2017).
Nel caso di specie, posto che la sentenza del giudice di prime cure è stata pubblicata il
17.04.2023 (circostanza pacifica tra le parti), il ricorso in favore di Parte_2
stato notificato e depositato solo in data 22.02.2024, quindi ben oltre il termine di sei
[...] mesi di cui all'art. 327 c.p.c. Né risultano essere state depositate istanze di rimessione in termine prima del decorrere del citato termine di impugnazione ossia entro il 17.11.2023.
Infatti, solamente all'udienza del 28.05.2024 l'appellante richiedeva termine per verificare l'errore del suddetto deposito ed eventualmente rinotificare l'atto introduttivo.
In definitiva, l'appello in esame deve considerarsi inammissibile per la decadenza dal termine per la sua proposizione.
Ogni ulteriore questione risulta assorbita.
9. Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo sulla base dei criteri minimi di cui al D.M. 55/2014 aggiornati alle Tabelle 2022
(stante l'assenza di questioni rilevanti in fatto e diritto), tenuto conto dello scaglione di riferimento per le cause tra 5.201,00 e 26.000,00 euro con esclusione della fase istruttoria, perché non svolta.
Nulla sulle spese nei confronti di , stante la sua contumacia. Controparte_4
1 Atteso l'esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questo Tribunale: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte dell'appellante - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, ove dovuto, a norma dell'art.
1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente decidendo sull'appello proposto da
[...] avverso alla sentenza n. 2461/2023 emessa dal Giudice di Pace di e Parte_1 CP_1
4 pubblicata il 17.04.2023, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_4
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna al pagamento nei confronti di Parte_1 CP_1 delle spese di lite del secondo grado di giudizio, che liquida in euro 1.700,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- nulla sulle spese nei confronti di;
Controparte_4
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante in favore dell'Erario di un importo ulteriore, pari a quello Parte_1 del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 05.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Bruni
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