CA
Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/09/2025, n. 4980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4980 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott. Elena Gelato Consigliere rel.
dott. Enrico Colognesi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 3697/2021, pendente
TRA
(cf ) e (cf , Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2 rappresentate e difese dall'Avv. Francesca Marchetti giusta delega in atti appellanti
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 pro tempore, ( C.F. ) in persona del Controparte_3 P.IVA_2
Ministro pro tempore, (C.F. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_3
Ministro pro tempore, in persona del Ministro pro Controparte_5 tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
appellati
1 Oggetto: risarcimento danni per tardivo recepimento direttive comunitarie
CONCLUSIONI
Per le appellanti: “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello di Roma riformare la sentenza impugnata n. 3630/2021 del Tribunale di Roma pubblicata il 01/03/2021 nel procedimento R.G.77627/2018 rep. N. 4051/2021 del
02/03/2021 limitatamente alla parti appellanti per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, accogliere le conclusioni precisate all'udienza del 26/01/2021 limitatamente alle dott. e e che per Parte_1 Controparte_6 completezza si riportano di seguito:
“in via principale, in applicazione della direttiva comunitaria 93/16/CEE e successive modificazioni ed integrazioni,
-accertare e dichiarare la mancata attuazione da parte dello Stato Italiano della Direttiva 93/16/CEE e successive modificazioni ed integrazioni e delle altre direttive da questa sostituite e per l'effetto condannare il
[...]
in persona del legale rappresentante con sede in(00144) Roma in Piazza Controparte_7
Kennedy n.20, il in persona del legale rappresentante pro Controparte_8 tempore con sede in (00187) Roma in Via Veneto n.56, il in persona del Controparte_4 legale rappresentante pro tempore con sede in (00187) Roma in Via XX Settembre n.37, la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in (00187) Roma in Piazza Controparte_9
Colonna n.370, tutti in persona dell'Avvocatura Generale dello Stato di Roma con sede in Via dei Portoghesi n.12
00186 Roma ( CF in via solidale e/o alternativa al pagamento di quanto non percepito per effetto P.IVA_4
del mancato riconoscimento del trattamento economico in favore di cui alle singole relazioni allegate, limitatamente alla sola voce relativa all'importo della borsa di studio o in caso di contestazione nella maggior o minor somma da accertare
e quantificare in corso di causa mediante CTU e/o di giustizia;
ritenere ancora vigente la disciplina dettata dal d. lgs. n. 257/1991, ed in applicazione di quest'ultima condannare i convenuti ciascuno per il titolo come per legge al pagamento in favore dei ricorrenti di quanto non percepito a titolo di rideterminazione triennale e di indicizzazione annuale alla borsa di studio nella somma di cui alle singole relazioni allegate o in quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia .
In via istruttoria in caso di contestazione si insiste nella richieste già formulata in primo grado di ammissione di CTU per la quantificazione delle somme dovute.
In ogni caso condannare i convenuti al pagamento degli interessi sulle somme dovute debitamente rivalutate nonché delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”;
2 Per gli appellati: “a) rigettare il gravame avverso, in quanto inammissibile ed infondato;
b) con vittoria di spese e compenso del giudizio, oltre accessori”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le dottoresse e anno impugnato la sentenza n. 3630/2021 emessa Parte_3 Parte_2 dal Tribunale di Roma in data 1° marzo 2021, con la quale erano state rigettate le domande dalle stesse proposte nei confronti della nonché dei Controparte_1 [...]
Controparte_10
volte ad ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni per il mancato
[...] recepimento da parte dello Stato Italiano della Direttiva 93/16/CEE e successive modificazioni ed integrazioni.
Con un unico motivo di gravame le appellanti hanno lamentato l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del primo Giudice, che aveva rigettato le domande dalle stesse formulate sull'erroneo presupposto che le dr.sse e specializzatesi in neurofisiopatologia rispettivamente Pt_3 Pt_2 nell'anno 1995 e nell'anno 2002, avessero percepito la borsa di studio di cui al d.lgs. 257/1991, cosa che invece non corrispondeva al vero.
Alla luce di tale rilievo le appellanti hanno concluso per la riforma dell'impugnata pronuncia e l'accoglimento delle originarie domande.
Le Amministrazioni appellate si sono costituite nel presente giudizio eccependo l'inammissibilità o comunque l'infondatezza del gravame.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21 maggio 2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; in quella sede sono stati assegnati alle parti un termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e un ulteriore termine di venti giorni per lo scambio delle memorie di replica.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Seppure effettivamente il Tribunale sia incorso in un refuso nell'aver ritenuto provato il versamento della borsa di studio prevista dal d.lgs. 257/91 in favore delle dr.sse e le quali peraltro Pt_3 Pt_2
solo in questa sede hanno espressamente chiarito la circostanza, nondimeno le loro domande non possono essere accolte, dovendo dunque essere confermata la pronuncia di rigetto emessa dal primo
Giudice, seppure con diversa motivazione.
3 Come desumibile dalla narrativa che precede e dall'espresso tenore delle conclusioni formulate in primo grado e qui reiterate, le odierne appellanti avevano richiesto la condanna delle Amministrazioni convenute al risarcimento del danno (rectius al versamento dell'indennizzo) dovuto in ragione del mancato tempestivo recepimento, da parte dello Stato Italiano, delle direttive comunitarie in materia di trattamento economico dei medici specializzandi.
Ebbene, tale domanda non è suscettibile di accoglimento per la ragione che la specializzazione in fisioneuropatologia conseguita dalle dottoresse e non era compresa nell'elenco di Pt_3 Pt_2 cui alle direttive europee in materia, di modo che non è dato inferire, sotto questo profilo,
l'inadempimento del legislatore nazionale e la conseguente insorgenza di un danno risarcibile.
Ed invero, l'art. 5, comma 3, della Direttiva 75/362/CEE elencava le seguenti specializzazioni comuni a tutti gli Stati membri: anestesia e rianimazione;
chirurgia generale;
neurochirurgia; ostetricia e ginecologia;
medicina interna;
oculistica; otorinolaringoiatria;
pediatria; tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio;
urologia; ortopedia e traumatologia;
il successivo art. 7, comma 2, della medesima Direttiva stabiliva l'equipollenza in almeno due Stati membri tra le seguenti ulteriori specializzazioni: biologia clinica;
ematologia biologica;
microbiologia - batteriologia;
anatomia patologica;
biochimica; immunologia;
chirurgia plastica;
chirurgia toracica;
chirurgia pediatrica;
chirurgia vascolare;
cardiologia; gastroenterologia;
reumatologia; ematologia generale;
endocrinologia; fisioterapia;
stomatologia; neurologia;
psichiatria; neuropsichiatria;
dermatologia e venereologia;
radiologia; radio diagnostica;
radioterapia; medicina tropicale;
psichiatria infantile;
geriatria; malattie renali;
malattie infettive;
community medicine;
farmacologia; occupational medicine;
allergologia; chirurgia dell'apparato digerente.
Le medesime specializzazioni erano previste dagli artt. 4 e 5 della Direttiva 75/363/CEE ed erano state poi recepite nella direttiva 93/16 CEE richiamata dalle appellanti.
Esclusa l'espressa menzione della specializzazione in neurofisiopatologia tra quelle espressamente contemplate dalla normativa sovranazionale, non si può che prendere atto del fatto che le appellanti non abbiano assolto all'onere loro facente capo, stante la non coincidenza nominale del corso frequentato con quelli previsti dalle direttive comunitarie, di “allegare e provare l'esistenza di una coincidenza sostanziale - che presuppone identità di insegnamenti e di durata - tra la specializzazione conseguita e quella prevista dalle suddette direttive comunitarie” (in questi termini, Cass., ord., 7.7.2023, n. 19313).
Per l'effetto non è possibile prospettare alcuna responsabilità dello Stato riconducibile al mancato recepimento di direttiva comunitaria, posto che il credito a tale titolo vantato in tanto sarebbe predicabile, in quanto potesse affermarsi che, se lo Stato italiano avesse dato attuazione alle direttive
4 comunitarie entro il termine da quelle previsto, le attrici avrebbero beneficiato di un incremento patrimoniale che hanno invece perduto, il che è come detto da escludere.
Né assumono alcuna rilevanza, agli odierni effetti, i decreti ministeriali adottati nell'ordinamento interno negli anni 1983/1986 menzionati dalle appellanti, posto che la normativa interna di rango regolamentare in ordine alla “equipollenza” tra specializzazioni (peraltro dettata a diversi fini) non può certo porsi in termini integrativi rispetto all'ambito di applicazione delle direttive comunitarie, del cui recepimento si discute in questa sede.
Infine, per quanto necessario, si rileva come la specializzazione in oggetto non sia menzionata nemmeno tra quelle oggetto dell'elenco di cui al D.M. 31.10.1991, adottato in attuazione dell'art. 1 del d.lgs. 257/91; resta peraltro fermo che, qualora si fosse inteso postulare la necessità di riconoscimento della borsa di studio istituita dall'art. 6 del d.lgs. 257/1991 in ragione dell'equipollenza tra la specializzazione conseguita con altra espressamente riconosciuta dal decreto ministeriale suddetto, le appellanti avrebbero dovuto proporre un'azione di adempimento contrattuale nei confronti delle Università di appartenenza al fine di ottenere la remunerazione prevista, domanda che all'evidenza è eterogenea rispetto a quella qui formulata, consistente nella richiesta di risarcimento del danno fondato sulla dedotta responsabilità dello Stato per mancata o tardiva attuazione delle direttive comunitarie in materia (che come sinora evidenziato non contemplavano la specializzazione in concreto conseguita dalle dottoresse appellanti).
Alla luce delle considerazioni che precedono la pronuncia di primo grado deve essere confermata.
Le spese del grado, liquidate come in dispositivo (con applicazione di valori minimi per lo scaglione di competenza, considerata la semplicità delle questioni trattate), seguono la soccombenza.
Giusto il disposto di cui all'art. 13 del T.U. spese di giustizia, deve infine essere accertata la debenza,
a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa rubricata al n. 3697/2021, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna le appellanti alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore degli appellati, che liquida in complessivi € 7.000,00, oltre spese generali ed accessori come per legge;
5 3) dichiara le appellanti tenute al pagamento di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 3 settembre 2025.
Il cons. est. Il Presidente
Elena Gelato Diego Rosario Antonio Pinto
6