Articolo 1 della Legge 26 maggio 1975, n. 187
Versione
28 giugno 1975
Art. 1. Articolo unico

Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948 , e' sostituito dal seguente:
"Le aziende di credito possono stabilire norme speciali per facilitare il rilascio di duplicati quando la somma iscritta a credito nel buono del libretto o nel libretto non supera le L. 100.000".

Entrata in vigore il 28 giugno 1975