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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 26/03/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
C O R T E D I A P P E L L O D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Dott. B. Catarsini Presidente
Dott C. Zappalà Consigliere rel.
Dott. F. Conti Consigliere
Decidendo alla scadenza del termine per note concesso alle parti sino al 25/3/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia n.120/2024 cui è riunita quella di cui al n. 122/2024 vertente tra:
nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa dall'Avv.S. Arasi Parte_1
APPELLANTE e appellata incidentale nel proc. riunito
CONTRO
, in proprio e n.q, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. M. Gioffrè Controparte_1
APPELLATO e appellante incidentale nel proc. riunito
CP_
APPELLATO
OGGETTO: Appelli avverso la sentenza del Tribunale di Messina n.269/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 14/2/2024, il Tribunale di Messina in funzione di giudice del Lavoro, condannava a corrispondere a la somma di Euro 126.621,60 a titolo di spettanze Controparte_1 Parte_1
retributive e t.f.r., oltre accessori nonché al versamento dei contributi previdenziali per il periodo dall'1/6/2017 al 25/2/2020 con la rifusione di due terzi delle spese di lite.
Con ricorso depositato il 15/3/2024, proponeva appello, insistendo nel pagamento dei Parte_1
contributi fino al 31/5/2017 erroneamente dichiarati prescritti dal giudice di prime cure.Con ricorso depositato il 16/3/2024 anche proponeva appello, insistendo nel rigetto delle originarie domande Controparte_1
proposte in primo grado dalla Pt_1
Venivano iscritti i relativi procedimenti rispettivamente ai nn. 120\2024 e 122\2024. Nel primo, l'appellato non si costituiva e l'appellante non depositava note Controparte_1 Parte_1 di trattazione né alla prima udienza dell'8/10/2024 né a quella di rinvio ex art 348 cpc del 25/3/2025.
Nel secondo, l'appellata proponeva pure appello incidentale, reiterando la domanda di versamento dei Pt_1 contributi dichiarati prescritti. Eccepiva la tardività dell'appello proposto dal .Alla prima udienza CP_1 dell'8/10/2024 le parti non depositavano note. Rinviata la causa all'udienza del 25/3/2025 con le note la Pt_1 insisteva nella tardività dell'appello e nella condanna ex art 96 cpc del . CP_1
Riunite le cause, la Corte decide oggi con la presente sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da va dichiarato improcedibile, non avendo l'appellante depositato note Parte_1 di trattazione né alla prima udienza dell'8/10/2024 né a quella successiva odierna del 25/3/2025. Come è noto, invero, le note a tutti gli effetti tengono luogo dell'udienza e pertanto risulta realizzata la doppia mancata comparizione di cui all'art 348 cpc.
L'appello proposto dal va, ancor prima della valutazione del suo comportamento processuale CP_1
(contraddistinto anch'esso dal mancato deposito di note) dichiarato inammissibile per tardività, atteso il mancato rispetto del termine breve di 30 giorni dalla notifica della sentenza impugnata.
Quest'ultima, pubblicata il 14/2/2024, è stata ritualmente notificata via pec lo stesso giorno - il 14/2/2024- dal difensore della al procuratore costituito in primo grado del . Pt_1 CP_1
L'appello avrebbe pertanto dovuto essere proposto, entro la scadenza del termine breve di 30 giorni
(15/3/2024). Lo stesso è stato invece depositato telematicamente in cancelleria solo in data 16/3/2024, ossia il trentunesimo giorno dalla notifica. Come tale è evidentemente tardivo.
Essendo poi il rispetto dei termini stabilito a pena di decadenza dall' ordinamento poiché correlato alla tutela di interessi di ordine generale, l' inosservanza stessa è insanabile e, al di là della eccezione, nella specie comunque ritualmente proposta, è rilevabile d' ufficio.
Quanto alle spese di lite, secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte la pronuncia di inammissibilità dell'appello per tardività configura una situazione di soccombenza.
Nella specie, tuttavia, va considerato che anche l'appello della stessa non è stato dalla stessa coltivato Pt_1
con conseguente sua improcedibilità sicchè nella valutazione complessiva reputa questa Corte che sussistano i presupposti di eccezionalità che giustificano la compensazione sia pure in ragione della metà delle spese del presente grado con condanna del al pagamento della restante parte. CP_1
CP_ Nulla nei rapporti con l' stante la mancata costituzione.
Non ricorrono i presupposti per l'invocata condanna del ex art 96 cpc. CP_1 Atteso il valore della controversia ed applicando ai parametri minimi di tutte le 4 fasi ivi compresa quella di trattazione, la metà delle spese va liquidata in complessivi euro 3580.00, oltre rimborso forfetario del 15%,
Iva e Cpa come per legge.
Stante il tenore delle pronunce, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti e di un CP_1 Pt_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto”, spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
PQM
la Corte d' Appello di Messina, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sugli appelli proposti da
[...]
e da avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 269/2024 del 14/2/2024, Parte_1 Controparte_1
così provvede: dichiara improcedibile l'appello proposto da Parte_1 dichiara inammissibile l'appello proposto da;
Controparte_1
condanna alla rifusione in favore di di metà delle spese del presente grado Controparte_1 Parte_1
liquidate per compensi nella complessiva somma di euro 3.580,00, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e
Cpa come per legge con distrazione in favore del procuratore anticipatario, con compensazione della restante parte;
CP_ nulla per le spese nei rapporti con l' ; dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1- quater art.13 DPR 30 – 5 – 2002 n.115 per il versamento a carico degli appellanti e di un ulteriore importo a titolo di Controparte_1 Parte_1
contributo unificato, ove dovuto .
Messina,26/3/2025
Il consigliere est. Il Presidente
Dott. Concetta Zappalà Dott. Beatrice Catarsini