TRIB
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19157/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE QUINDICESIMA - SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati
Dott. Angelo Mambriani Presidente
Dott.ssa Daniela Marconi Giudice
Dott.ssa Silvia Vaghi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19157/2022 promossa da:
(C.F. ), quale Amministratore unico e legale CP_1 C.F._1 rappresentante di (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1
(C.F. ), quale Amministratore giudiziario dell'intero CP_3 C.F._2 capitale sociale e dell'azienda della società nominato con l'ordinanza di sequestro Controparte_2 preventivo emessa dal Tribunale di Milano – in data 28.4.2021 e autorizzato alla CP_4 promozione della presente azione con decreto del 22.2.2022, rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avvocati Roberta PIERANTONI e dell'avv. Fabrizio
GUERRERA ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Milano, Corso Europa, 2
Milano
Parte attrice contro
(C.F. ), in persona del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. avv. Controparte_2 P.IVA_1
Filippo ARATA, in virtù del provvedimento di nomina del 4.5.2022, rappresentata e difesa dall'avv.
Filippo Arata ed elettivamente domiciliata presso lo studio del curatore e difensore in Milano, Galleria
Del Corso n. 1
Parte convenuta e nei confronti di
(C.F. , Controparte_5 C.F._3
(C.F. ), Controparte_6 C.F._4
(C.F. ), Controparte_7 C.F._5 rappresentati e difesi dall'avv. Antonio DE SPIRITO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Como, via Volta n. 62
pagina 1 di 24 Parte convenuta e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante CP_8 P.IVA_2 Controparte_6
rappresentata e difesa dall'avv. Michela CARTASEGNA ed elettivamente domiciliata
[...] presso lo studio del difensore in Milano, Viale Monte Nero, n.17
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Per gli attori:
“Voglia il Tribunale:
1. accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità o comunque annullare la delibera di distribuzione delle riserve assunta dall'assemblea sociale di il 23 luglio 2018 in ragione dei vizi formali e CP_2 sostanziali evidenziati in narrativa;
2. accertare, anche in via incidentale, la non conformità ai principi contabili e alle norme di legge del bilancio d'esercizio al 31.12.2020 apparentemente approvato dall'assemblea sociale di il 4 CP_2 maggio 2021;
3. conseguentemente, accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsiasi obbligazione derivante dalla delibera impugnata a carico di CP_2
4. accertare e dichiarare l'inesistenza, l'invalidità o l'inefficacia della compensazione mirante a estinguere i crediti di verso la controllante perché viziata e comunque carente dei CP_2 CP_8 requisiti dell'art. 1243 c.c. e inopponibile alla Amministrazione giudiziaria;
5. accertare e dichiarare il mancato avveramento della condizione sospensiva cui era subordinata la distribuzione della riserva e conseguentemente accertare e dichiarare l'inesistenza, l'invalidità o l'inefficacia della compensazione mirante a estinguere il credito di verso;
CP_2 CP_8
6. accertare e dichiarare l'inopponibilità della complessiva operazione di distribuzione riserve e compensazione crediti all'Amministrazione giudiziaria per difetto dei requisiti di cui all'art. 52 d.lgs. n. 159/2011;
7. per l'effetto, condannare alla restituzione del prestito infruttifero per € 2.820.000,00 CP_8
a con interessi e rivalutazione dalla data della domanda;
Controparte_2
8. in subordine, accertare e dichiarare la responsabilità da abuso del potere di direzione e coordinamento di nei confronti di in relazione all'operazione CP_8 Controparte_2 contestata, nonché dei soci e dell'amministratore unico della prima, quali soggetti concorrenti o beneficiari dell'illecito, ai sensi dell'art. 2497, commi 1 e 2, c.c.;
9. per l'effetto, condannare i convenuti in solido al risarcimento del danno arrecato alla Società Attrice nella misura data dalla riduzione del valore della stessa a causa del deterioramento della sua situazione patrimoniale e finanziaria, quantificabile in € 2.820.000,00, o nella diversa somma che risulterà di giustizia;
10. condannare i Convenuti alla refusione delle spese di giudizio.”
Per la convenuta Controparte_2
pagina 2 di 24 “− accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità o comunque annullare la delibera di distribuzione delle riserve assunta dall'assemblea sociale di del 23 luglio 2018 in ragione dei vizi formali CP_2
e sostanziali evidenziati in narrativa;
− conseguentemente accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsiasi obbligazione derivante dalla delibera impugnata a carico di CP_2
− accertare e dichiarare il mancato avveramento della condizione sospensiva cui era subordinata la distribuzione della riserva da sovrapprezzo e conseguentemente accertare e dichiarare l'inesistenza, l'invalidità o l'inefficacia della compensazione mirante a estinguere il Credito verso perché CP_8 viziata e comunque carente dei requisiti dei presupposti ex lege e inopponibile alla Società;
− accertare e dichiarare l'inopponibilità della complessiva operazione di distribuzione riserve e compensazione crediti all'Amministrazione giudiziaria per difetto dei requisiti di cui all'art. 52 d.lgs.
n. 159/2011;
− per l'effetto, accertare l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile di di Euro Controparte_2
2.820.000,00, oltre interessi e rivalutazione maturati e maturandi, nei confronti di e, per CP_8
l'ulteriore effetto, condannare alla restituzione, con espressa riserva di chiedere – nel CP_8 corso del giudizio – ingiunzione ex artt. 186-bis 186-ter e/o 186-quater c.p.c.;
− con condanna alle spese di lite.”
Per la convenuta CP_8
“in via preliminare di rito: accertare e dichiarare l'inammissibilità / improcedibilità dell'azione ex art. 2497 c.c. per difetto di legittimazione attiva e comunque per quanto meglio ed ampiamento dedotto in atti;
in via subordinata di rito: nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione preliminare di cui sopra, accertare e dichiarare la competenza funzionale ed esclusiva del Gip presso il Tribunale di Milano quale Giudice competente per materia in luogo del Tribunale delle Imprese presso il Tribunale di Milano, quantomeno in relazione alla domanda ex art. 2497 c.c. in ragione di quanto previsto dall'art. 38 c.p.c. e d.lgs 159/2011; in via preliminare di merito: accertare e dichiarare tardiva l'impugnazione (anche di Controparte_2 della delibera per tutti i motivi dedotti in atto e comunque dichiarare l'intervenuta decadenza / prescrizione dei termini di impugnazione della delibera in data 23.07.2018, con ogni conseguenza di legge;
nel merito: rigettare, in ogni caso, l'avversa domanda di impugnazione della delibera in data 23 luglio 2018 e conseguentemente rigettare la richiesta di restituzione della somma di euro 2.820.000,00; rigettare altresì la domanda risarcitoria ex art. 2497 c.c.; in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle eccezioni e deduzioni preliminari e di merito e comunque per il caso di accoglimento della avversa domanda, applicare l'istituito della compensazione fra le rispettive poste a debito / credito e per l'effetto respingere l'avversa domanda di restituzione dell'importo di euro 2.820.000,00, con riserva di agire per la differenza in separato procedimento;
in via subordinata nel merito: nella denegata ipotesi di ritenuta competenza ed ammissibilità e procedibilità della domanda ex art. 2497 c.c. rideterminare l'importo imputabile a risarcimento del danno nella minore e diversa somma accertata in corso di causa e comunque non superiore ad € 1.180.000,00;
pagina 3 di 24 accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inammissibilità della domanda n. 5 dedotta da parte attrice con memoria 183, II c.p.c.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In via istruttoria: si reitera la richiesta di essere ammessi a prova per testi sui seguenti capitoli istruttori:
1) vero che il verbale di assemblea in data 23.07.2018 (doc. 6 ctp) che si rammostra al teste è stato predisposto in bozza dal dott. e dalla dott. su richiesta ed Persona_1 Persona_2 indicazione del geometra nel luglio 2018? CP_2
2) Vero che il verbale di assemblea in data 23 luglio 2018 (doc. 6 ctp) è stato consegnato in bozza dal dott. e dalla dott. al geometra nel luglio 2018 e Persona_1 Parte_1 CP_2 comunque in data antecedente al 23 luglio 2018?
3) Vero che il verbale di assemblea in data 23 luglio 2018 è stato consegnato dal geometra CP_2 al dott. ed alla dott. per la trascrizione / annotazione nel libro Persona_1 Parte_1 verbali assemblee;
4) Vero che in data 06 ottobre 2021 la dott.ssa consegnava il verbale assemblee al Parte_1 dott. all'epoca collaboratore del dott. Firmato Da: Michela Parte_2 CP_3
Cartasegna Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: Nume_1
Si indicano a teste, da escutere anche a prova contraria sugli eventuali capitoli istruttori dedotti ed ammessi ex adverso: dott. c/o Studio BCGA Milano;
Persona_1
dott.ssa c/o studio BCGA Milano;
Parte_1
Ci si oppone altresì alla richiesta di CTU, in quanto meramente esplorativa ed indeterminata.”
Per i convenuti Controparte_7 Controparte_6 [...]
Controparte_5
“in via preliminare di rito: accertare e dichiarare l'inammissibilità / improcedibilità dell'azione ex art. 2497 c.c. per difetto di legittimazione attiva e comunque per quanto meglio ed ampiamento dedotto in atti;
nel merito: rigettare l'avversa domanda in quanto infondata;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuto fondamento della avversa domanda, quantificare l'eventuale risarcimento in funzione dell'effettivo vantaggio ed arricchimento patrimoniale derivato ai soci ed il beneficio compensativo a favore della controllata.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In via istruttoria: ci si oppone alla richiesta di CTU in quanto meramente esplorativa e diretta a sopperire una carenza probatoria.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato quale amministratore unico di CP_1 CP_2
e quale amministratore giudiziario delle quote e dell'azienda di
[...] CP_3 Controparte_2
nominato con decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Milano in data 28.4.2021, hanno convenuto in giudizio in persona del Controparte_2
pagina 4 di 24 curatore speciale avv. Filippo Arata, quale società controllante che detiene l'intero CP_8
capitale sociale di nonché quale socia di Controparte_2 Controparte_7 CP_8
quale socia ed amministratore di
[...] Controparte_6 CP_8 [...]
quale amministratore di Controparte_5 Controparte_8
In via principale, gli attori hanno chiesto nei confronti di e di: Controparte_2 CP_8
- accertare l'inesistenza ovvero dichiarare l'invalidità - nullità e annullabilità - della delibera assembleare assunta da in data 23.7.2018, con cui è stata disposta, in favore dell'unico Controparte_2
socio l'erogazione di somme, infruttifere di interessi, e la distribuzione della riserva CP_8
soprapprezzo quote;
- accertare l'inesistenza dei presupposti ovvero l'inoperatività della disposta compensazione finalizzata ad estinguere il credito di € 2.820.000,00 per finanziamenti c.d. ascendenti vantato da Controparte_2
nei confronti di CP_8
- accertare l'inopponibilità della operazione di distribuzione della riserva sovrapprezzo, che costituisce la fonte del credito di nei confronti di e della compensazione CP_8 Controparte_2 all'Amministrazione giudiziaria per difetto dei requisiti di cui all'art. 52 d. lgs. 159/2011;
- condannare alla restituzione a del prestito infruttifero di € 2.820.000,00, CP_8 Controparte_2
oltre interessi e rivalutazione.
In subordine, gli attori hanno, poi, domandato di accertare la responsabilità solidale da abuso di potere di direzione e coordinamento di dei suoi soci, CP_8 Controparte_9
nonchè dell'amministratrice unica
[...] Controparte_6
(e della precedente amministratrice , e condannare le parti convenute Controparte_5 al risarcimento del danno arrecato alla controllata quantificabile in € 2.820.000,00, pari Controparte_2
alla riduzione del valore del patrimonio della società per prestiti ascendenti.
A sostegno delle domande svolte, gli attori hanno dedotto che il cui capitale è Controparte_2
interamente detenuto da è una società attiva nel settore della “produzione, vendita di CP_8
calcestruzzo, di materiali per l'edilizia e di materiali prodotti dal recupero e trattamento dei rifiuti”.
L'attuale (C.F. ) ha, difatti, ricevuto con atto del 15 dicembre 2015 il Controparte_2 P.IVA_1
conferimento del ramo d'azienda esercente l'attività di estrazione in Zibido San GI (MI) da parte della omonima, e all'epoca sua socia unica, (C.F. ), poi Controparte_10 P.IVA_3
cancellata dal registro delle imprese in data 8 maggio 2019. Il ramo d'azienda conferito dalla (vecchia)
stimato in € 4.100.000,00 è stato imputato quanto a € 100.000,00 a capitale sociale e Controparte_2 pagina 5 di 24 quanto a € 4.000.000,00 a riserva sovrapprezzo quote della (nuova) Con atto del Controparte_2 novembre 2016, le quote della (attuale) ammontanti a nominali € 100.000,00, sono Controparte_2
state trasferite dalla (vecchia) alla che ne ha acquistato il controllo. Controparte_2 CP_8
La controllante è una società totalmente riferibile alla famiglia Difatti, la CP_8 CP_2
compagine sociale è costituita dal padre dalle figlie Controparte_7 Controparte_6
e (che nel febbraio 2022 ha ceduto le sue quote alla
[...] Controparte_5
sorella . La carica di amministratrice unica è stata sempre ricoperta da CP_6 Controparte_6
tranne per una parentesi dal 19.5.2021 all'11.2.2022 in cui la gestione è stata affidata a
[...]
(doc. 4 e 5 parte attrice). Controparte_5
Nel corso di indagini penali, relative all'insediamento produttivo sito in Zibido San GI (avente ad oggetto il trattamento di rifiuti speciali e l'estrazione di sabbia e ghiaia), è stato contestato a nella sua qualità di amministratore unico di di aver accettato il Controparte_7 Controparte_2
conferimento di rifiuti costituiti da materiale da costruzione a base di gesso e rifiuti misti da costruzione e demolizione, potenzialmente inquinati da sostanze pericolose, senza alcuna certificazione analitica, mischiandoli con altri rifiuti, così facendo perdere la tracciabilità e reimmettendoli nel mercato degli aggregati riciclati al fine di trarne ingiusto profitto (per una più specifica e dettagliata elencazione delle condotte contestate si legga l'ordinanza di applicazione delle misure cautelari personali e reali del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano - doc. 2 e 3 parte attrice).
Con ordinanza datata 28.4.2021, notificata ed eseguita in data 6.5.2021, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura cautelare personale degli arresti domiciliari nei confronti di e quella reale del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, Controparte_7 dell'intero capitale sociale di nonché del compendio aziendale, incluso l'impianto di Controparte_2
gestione dei rifiuti sito in Zibido San GI, ed ha altresì nominato amministratore giudiziario il dott. (doc. 2 parte attrice). Con successiva ordinanza del 27.7.2021, è stato poi disposto CP_3 il sequestro preventivo altresì dell'insediamento produttivo sito in Zibido San GI, confermando la nomina del dott. (doc. 3 parte attrice). CP_3
L'amministratore giudiziario, a fronte della richiesta di pagamento dell'importo di € 1.180.000,00, ricevuta in data 22.11.2021 da ha appurato che: CP_8
- in data 23.7.2018, l'assemblea dei soci di a cui aveva partecipato l'intero Controparte_2
capitale sociale ed il suo consiglio di amministrazione, aveva deliberato di erogare in favore dell'unico socio, in una o più riprese e senza corresponsione di interessi, la liquidità giacente sui pagina 6 di 24 conti correnti in esubero rispetto alle ordinarie esigenze di gestione ed, altresì, di distribuire la riserva sovrapprezzo quote di € 4.000.000,00, subordinando la distribuzione al verificarsi della condizione che, alla data di approvazione del bilancio dell'anno di esercizio 2020, il patrimonio netto non risultasse diminuito al di sotto del capitale sociale di € 100.000,00 (doc. 6 parte attrice);
- dalle risultanze contabili di emergevano una serie di erogazioni, effettuate tra il Controparte_2
2018 ed il 2021, a favore di per complessivi € 2.820.000,00, a titolo di prestiti CP_8
c.d. ascendenti;
- l'assemblea dei soci di con delibera del 4.5.2021 approvava il bilancio relativo Controparte_2 all'esercizio del 2020, da cui risultava un utile di esercizio di € 1.168.719,00 e un patrimonio netto di € 9.911,041;
- verificatasi la condizione prevista nella delibera del 23.7.2018 per la distribuzione della riserva sovrapprezzo, la controllante e la controllata operavano una compensazione, registrandola in contabilità in data 4.5.2021 (doc. 10 parte attrice), tra il credito di € 4.000.000,00 vantato da a titolo di distribuzione riserva da sovrapprezzo quote e il credito di € CP_8
2.820.000,00 vantato da verso la controllante per prestiti c.d. ascendenti, con un Controparte_2 residuo credito a favore di di € 1.180.000,00, somma poi richiesta CP_8 all'Amministratore giudiziario (docc. 8 e 9 parte attrice).
Sulla scorta dei fatti dedotti, gli attori hanno evidenziato l'opacità dell'operazione diretta ad impedire l'assoggettamento a sequestro preventivo delle risorse della controllata e rilevato la sussistenza di una serie di vizi di esistenza ed invalidità della delibera del 23.7.2018, che escluderebbero che il credito portato in compensazione dalla controllante discenda da un atto avente data certa anteriore alla misura cautelare reale disposta.
Gli attori hanno, poi, dedotto l'inoperatività della compensazione sia legale che volontaria e, ad ogni modo, chiesto accertarsi l'inopponibilità del credito derivante dalla delibera del 23.7.2018 all'amministrazione giudiziaria ai sensi degli artt. 52 e ss. del d.lgs. 159/2011, attesa la mancanza di data certa della delibera di distribuzione della riserva sovrapprezzo quote assunta dalla e Controparte_2 la mancata prova da parte della della sua buona fede ed estraneità rispetto all'attività CP_8
delittuosa posta in essere dalla controllata, ed altresì l'insussistenza dei presupposti per operare la compensazione, con conseguente condanna della controllante alla restituzione del prestito infruttifero di € 2.820.000,00.
pagina 7 di 24 In via subordinata, hanno chiesto accertarsi la responsabilità di nonché dei suoi soci e CP_8 dell'amministratore, per abuso del potere di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 c.c. e condannarli al risarcimento del danno quantificato in € 2.820.000,00 importo equivalente alla riserva da sovrapprezzo distribuita ed illegittimamente compensata, deducendo che i convenuti avrebbero operato in spregio di qualsivoglia principio di corretta gestione, abusando della loro posizione dominante con l'esercizio del diritto di voto determinante nell'assemblea del 23.7.2018 e così cagionando il deterioramento dalla situazione patrimoniale della controllata Controparte_2
Si è costituita in persona del curatore speciale nominato ai sensi dell'art. 78 c.p.c., Controparte_2
aderendo alla prospettazione attorea e alle domande formulate in atto di citazione, ad eccezione di quella risarcitoria, formulata in via subordinata, rivolta nei confronti di dei soci e CP_8 dell'amministratrice della controllante, a titolo di responsabilità da direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c.
Nel costituirsi in giudizio ha eccepito la decadenza degli attori dall'impugnazione della CP_8
delibera del 23.7.2018, trascritta nel libro delle decisioni dei soci (consegnato all'amministratore giudiziario in data 6.10.2021), per decorrenza sia del termine breve che di quello triennale. Nel merito, stante l'infondatezza delle domande di declaratoria di inesistenza ed invalidità della delibera impugnata, ha chiesto rigettarsi la domanda di condanna alla restituzione della somma di €
2.820.000,00. In caso di accoglimento della domanda restitutoria, ha formulato eccezione di compensazione avuto riguardo al credito vantato dalla controllante nei confronti della controllata di €
4.000.000,00; con riferimento all'azione proposta ai sensi dell'art. 2497 c.c., ha eccepito il difetto di legittimazione attiva e l'insussistenza dei presupposti per la configurabilità della responsabilità.
Si sono costituiti e Controparte_6 Controparte_7 [...]
chiedendo il rigetto della domanda formulata nei loro confronti ai sensi dell'art. Controparte_5
2497 c.c. Hanno eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva degli attori, non avendo specificato se agissero a tutela della società ovvero dei creditori sociali, e hanno chiesto il rigetto della domanda per difetto dei presupposti e, in particolare, dell'esercizio della direzione e coordinamento, atteso che la controllante si era limitata ad esercitare il diritto di voto nell'assemblea.
All'udienza ex art. 183 c.p.c. del 7.2.2023 sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
In sede di prima memoria istruttoria gli attori hanno contestato l'eccezione di decadenza sollevata da deducendo che, in assenza di regolare tenuta del libro sociale e della valida trascrizione CP_8
della delibera sul libro, il termine di impugnazione per le azioni ex art. 2479 ter c.c. non avesse mai pagina 8 di 24 iniziato a decorrere e hanno altresì formulato domanda incidentale di annullamento della delibera di approvazione del bilancio del 4.5.2021 (domanda n. 2 nelle conclusioni sopra trascritte). In sede di seconda memoria istruttoria, gli attori hanno chiesto di accertare il mancato avveramento della condizione sospensiva cui era subordinata la distribuzione della riserva e l'inoperatività della compensazione mirante ad estinguere il credito di verso (domanda n. 5 Controparte_2 CP_8
nelle conclusioni sopra trascritte).
Il Giudice istruttore ha rigettato le istanze istruttorie con ordinanza del 27.9.2023.
All'udienza del 4.6.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione
Così ripercorse, in estrema sintesi, le difese delle parti si procede ad esaminare le domande svolte dagli attori.
1. la domanda di declaratoria di inesistenza della delibera del 23.7.2018.
La domanda di declaratoria di inesistenza della delibera assembleare del 23.7.2018 è priva di fondamento.
A sostegno della falsità ed inesistenza della delibera, gli attori allegano i seguenti elementi: a) l'assenza di una preventiva analisi di sostenibilità e pianificazione che accompagnasse una delibera così gravosa sul piano finanziario e patrimoniale;
b) l'assenza di riferimenti nella corrispondenza, nei verbali e nei bilanci della controllata, relativi agli anni d'esercizio 2018, 2019 e 2020, del debito condizionato di €
4.000.000,00; c) la mancata allegazione del foglio presenze con le firme partecipanti al verbale dell'assemblea, svoltasi in forma totalitaria senza l'indicazione del legale rappresentante della CP_8
(socia unica) ed, infine, d) l'omessa trascrizione della deliberazione nel libro delle adunanze dei
[...]
soci.
Come noto, a seguito della riforma del diritto societario la categoria giuridica dell'inesistenza della delibera, di matrice dottrinaria e giurisprudenziale, è divenuta residuale rispetto a quelle, previste dal legislatore, della nullità ed annullabilità.
Secondo la giurisprudenza di legittimità si configura una delibera assembleare inesistente esclusivamente allorquando lo scostamento della realtà dal modello legale “risulti così marcato da impedire di ricondurre l'atto alla categoria stessa di deliberazione assembleare, e cioè in relazione alle situazioni nelle quali l'evento storico al quale si vorrebbe attribuire la qualifica di deliberazione assembleare si è realizzato con modalità non semplicemente difformi da quelle imposte dalla legge o dallo statuto sociale, ma tali da far sì che la carenza di elementi o di fasi essenziali non permetta di pagina 9 di 24 scorgere in esso i lineamenti tipici dai quali una deliberazione siffatta dovrebbe esser connotata nella sua materialità” (cfr. sul punto Cass. civ. n. 26199/2021, ma anche con riferimento alla disciplina ante riforma Cass. civ. n. 7693/2006 che aveva esaminato la fattispecie della delibera assunta da soggetti non solo non legittimati, ma addirittura non soci).
Nel caso di specie, le difformità prospettate dagli attori non sono tali da rientrare nella categoria dell'inesistenza, la quale sussiste solo quando la delibera impugnata non sia riconducibile al modello legale assembleare.
In particolare, la contestazione circa l'assenza del foglio presenze e circa l'omessa specificazione nel verbale che interveniva come legale rappresentante della socia unica Controparte_6
non integra alcuna fattispecie di inesistenza e, tantomeno, di invalidità. CP_8
Difatti, sotto il profilo della dedotta inesistenza, una delibera così assunta, senza il foglio presenze o con l'omessa indicazione del legale rappresentante della socia controllante, non è estranea al modello legale di deliberazione assembleare e possiede tutti i requisiti per essere imputata alla società.
Nel caso di specie, non è, poi, stato nemmeno allegato dagli attori che il soggetto presente in assemblea non fosse legittimato ad esercitare il diritto di voto in quanto la delibera sarebbe stata assunta successivamente all'adozione della misura cautelare reale e, quindi, a nomina dell'amministratore giudiziario già intervenuta. Gli attori si sono limitati a contestare la mancanza di una data certa, senza dedurre alcun vizio della deliberazione derivante dalla carenza di legittimazione del soggetto che ha partecipato e votato in assemblea. Ad ogni modo, anche nell'ipotesi, nemmeno prospettata in atti, di delibera viziata, poiché assunta con il voto determinante di soggetto non legittimato, ci troveremmo in un caso riconducibile alla categoria dell'annullabilità e non certo dell'inesistenza, che ricorre allorquando la delibera assembleare sia assunta con la sola partecipazione di soggetti privi della qualità di socio (si legga in tal senso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4386/2023 del 29.5.2023).
Sotto il diverso profilo dell'annullabilità, non ogni incompletezza o inesattezza del verbale inficia la validità della delibera assembleare, considerato che l'art. 2377, co. V, n. 3, c.c. - richiamato dall'art. 2479 ter, ultimo comma, c.c. - limita, ai fini dell'annullamento della delibera, la rilevanza dell'incompletezza o inesattezza del verbale alle ipotesi in cui i vizi siano tali da impedire l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione. Nel caso specifico, il verbale contiene, come prescritto dall'art. 2479 bis c.c., l'indicazione dei partecipanti e, nonostante non sia specificata la carica rivestita da è attestata la sua presenza nonché Controparte_6 quella dell'intero capitale sociale della e ciò consente di desumere che la stessa sia Controparte_2
intervenuta in assemblea anche quale amministratore unico della controllante e che vi sia una pagina 10 di 24 deliberazione assembleare imputabile alla società.
Parimenti, la trascrizione del verbale assembleare nel libro delle decisioni dei soci, prescritta dall'art. 2478 n. 2 c.c., non costituisce una condizione di validità o di esistenza della delibera, con la conseguenza che la sua omissione costituisce una mera irregolarità e assume rilevanza, ai sensi dell'art. 2479 ter c.c., ai fini della decorrenza dei termini per le impugnazioni delle delibere.
Anche le ulteriori allegazioni effettuate a sostegno della domanda (mancanza di un'analisi di sostenibilità e pianificazione della distribuzione della riserva sovrapprezzo di € 4.000.000,00 in favore di e mancanza di qualsivoglia riferimento alla delibera di distribuzione delle riserve) non CP_8 costituiscono elementi da cui trarre, per le ragioni già esposte, l'inesistenza della delibera, ma appaiono semmai dirette a contestare la sussistenza di una data certa e pongono esclusivamente problemi legati all'accertamento del momento in cui la decisione è stata assunta.
Sulla base delle ragioni esposte, la domanda di declaratoria di inesistenza della delibera del 23.7.2018 va rigettata.
2. le domande di invalidità della delibera del 23.7.2018.
Gli attori e la società hanno impugnato la delibera del 23.7.2018, deducendone l'invalidità per i seguenti profili:
- nullità per illiceità della causa e dell'oggetto ai sensi dell'art. 2479 ter, co III, c.c., essendo la delibera preordinata ad eludere o depotenziare gli effetti dell'applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo in violazione dell'art. 388 c.p.;
- annullabilità per conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2479 ter, co. II, c.c., essendo la delibera di distribuzione della riserva stata approvata dal socio unico che ha votato in contrasto con l'interesse della producendo un decremento del patrimonio netto della controllata in favore della Controparte_2
controllante.
2.1. l'eccezione di decadenza dall'impugnazione sollevata da CP_8
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di decadenza dall'impugnazione per il decorso dei termini previsti dall'art. 2479 ter c.c. sollevata in comparsa dalla convenuta CP_8
Come noto, l'art. 2479 ter c.c. fa decorrere i termini per impugnare le delibere assembleari nulle o annullabili delle società a responsabilità limitata dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.
Tuttavia, nel caso di specie, la trascrizione del verbale della delibera del 23.7.2018 nel libro delle decisioni dei soci, così come disposto dall'art. 2478 n. 2 c.c., non fa decorrere il termine per impugnare, pagina 11 di 24 dal momento che il libro non risulta regolarmente vidimato e bollato (doc. 4 parte convenuta . CP_8
Al riguardo, si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società controllante nella sua comparsa, non è venuto meno l'obbligo di vidimazione del libro delle assemblee per le società a responsabilità limitata.
L'art. 2421 c.c. (norma dettata in ambito di società per azioni, ma applicabile anche alle società a responsabilità limitata) prevede, difatti, che i libri sociali obbligatori vadano numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'art. 2215 c.c. (che esclude la necessità della vidimazione solo con riferimento al libro giornale e al libro degli inventari e non anche al libro delle decisioni dei soci).
L'omessa regolare tenuta del libro delle decisioni dei soci non è scevra di conseguenze: da un lato, il socio può impugnare la delibera senza limiti di tempo, atteso che i termini dettati per le impugnazioni dall'art. 2479 ter c.c. non iniziano a decorrere poiché non vi è una data certa in relazione al momento in cui è intervenuta la trascrizione;
dall'altro, la società che non tiene regolarmente il libro delle decisioni dei soci, con la vidimazione e la numerazione progressiva delle pagine, si trova nell'impossibilità di provare con certezza la data in cui la delibera è stata trascritta.
In definitiva, l'eccezione di decadenza va respinta in quanto l'omessa regolare tenuta del libro delle decisioni dei soci non consente di affermare con certezza la data in cui è intervenuta la trascrizione della delibera impugnata nello stesso (ossia il dies a quo per l'impugnazione) e la delibera è, quindi, impugnabile senza limiti di tempo.
2.2. la nullità della delibera per contrarietà a norma imperative.
La domanda di declaratoria di nullità della delibera di distribuzione della riserva sovrapprezzo quote è infondata.
Gli attori e la società hanno dedotto la nullità della delibera per contrarietà a norme Controparte_2
imperative poste a tutela di interessi extra sociali.
Secondo la prospettazione attorea la delibera di distribuzione della riserva sovrapprezzo quote sarebbe stata assunta in violazione dell'art. 388 c.p. in quanto preordinata ad eludere l'applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo, privando la controllata di risorse finanziarie che sarebbero state facilmente recuperabili dall'amministrazione giudiziaria (ossia la restituzione dei rimborsi ascendenti effettuati dalla controllata alla socia unica . Controparte_2 CP_8
Tale prospettazione non merita adesione.
pagina 12 di 24 Occorre innanzitutto rilevare che l'assunzione della delibera di distribuzione della riserva non appare idonea a comportare alcuna violazione dell'art. 388 c.p. dal momento che non vi è la prova - anche per le ragioni sopra esposte in ordine alla mancanza di data certa della trascrizione - che sia stata adottata contestualmente o dopo la notificazione del sequestro preventivo - temporalmente collocabile al momento dell'esecuzione con la notifica del decreto in data 6.5.2021 - al fine di eludere la misura cautelare. Inoltre, non è stata fornita la prova che, per effetto della distribuzione della riserva di €
4.000.000,00, sia stata elusa l'attuazione del sequestro, considerato che la società è fortemente patrimonializzata.
Anzi, risulta documentato che il sequestro preventivo sia stato eseguito positivamente sino a concorrenza dell'importo determinato, tanto che successivamente, in data 1.9.2021, in sede di modifica della misura cautelare, è stata dissequestrata e restituita a una somma Controparte_7 pari ad € 2.896.805,22 (doc. 3 parte convenuta . CP_8
Giova altresì aggiungere che la delibera impugnata ha un oggetto lecito e possibile (che coincide con lo schema tipico previsto dal legislatore all'art. 2431 c.c.) e, quindi, non può considerarsi contraria a norme imperative.
Similmente a quanto previsto dall'art. 2431 c.c., la delibera del 23.7.2018 ha subordinato la distribuzione alla condizione che, al momento dell'approvazione del bilancio della Controparte_2
relativo all'anno 2020, il patrimonio netto non risultasse diminuito al di sotto del capitale sociale di €
100.000,00.
In conclusione, la domanda di declaratoria di nullità della delibera va rigettata.
2.3. l'annullabilità della delibera per conflitto di interessi.
Ciò posto, anche la domanda di annullamento della delibera per conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 2479 ter, co. II, c.c. è destituita di fondamento.
La norma sanziona esclusivamente l'ipotesi di conflitto tra l'interesse del socio e quello sociale;
quest'ultimo configurabile come l'insieme degli interessi riconducibili al contratto di società e che concernono, tra gli altri, il controllo della gestione dell'attività sociale, la distribuzione dell'utile,
l'alienabilità della propria partecipazione sociale e la determinazione della durata del proprio investimento.
Il vizio rilevante ai fini dell'annullamento di una deliberazione assembleare ricorre solo nel caso in cui la delibera sia diretta al soddisfacimento di interessi extra-sociali, in danno della società. E', invece, irrilevante che la medesima consenta al socio il conseguimento di un suo personale interesse se, allo pagina 13 di 24 stesso tempo, non risulti pregiudicato l'interesse sociale.
Nel caso di specie, non ricorre una ipotesi di conflitto di interessi, dal momento che la delibera costituisce estrinsecazione del diritto potestativo del socio a votare la distribuzione della riserva e non è contraria agli interessi riconducibili al contratto di società, tra cui rientra certamente il diritto di deliberare la distribuzione degli utili ovvero, come avvenuto per la delibera impugnata, la distribuzione della riserva sovrapprezzo, al ricorrere delle condizioni legislativamente previste.
Pertanto, la ha legittimamente esercitato le sue prerogative di socio unico senza ledere CP_8
l'interesse della società, considerato che la distribuzione della riserva è stata comunque subordinata alla sussistenza di un livello minimo di patrimonio netto.
A conferma di ciò, si legga il passaggio della delibera del 23.7.2018 ove, in sede di decisione sulla distribuzione dell'intera riserva da soprapprezzo quote, il Presidente “propone, inoltre, nell'intento di preservare un livello minimo di patrimonio netto, di rinviare l'esecuzione all'approvazione del bilancio per l'esercizio al 31 dicembre 2020 sempreché, alla predetta data, lo stesso non risulterà diminuito al di sotto del capitale sociale di euro 100.000,00” (doc. 6 parte attrice).
3. l'inammissibilità delle domande formulate dagli attori in prima e seconda memoria istruttoria
(domande n. 2 e 5 delle conclusioni).
La domanda di accertamento, anche in via incidentale, dell'annullabilità della delibera di approvazione del bilancio d'esercizio 2020 adottata in data 4.5.2021, per non conformità ai principi contabili e alle disposizioni sulla redazione del bilancio, è stata svolta per la prima volta dagli attori in sede di prima memoria istruttoria.
Ritiene il Tribunale che tale domanda sia inammissibile in quanto tardivamente formulata.
Al riguardo, si rileva che gli attori hanno formulato in citazione esclusivamente la domanda di annullamento della delibera del 23.7.2018, nonostante fossero a conoscenza ed in possesso della delibera di approvazione del bilancio dell'anno 2020, adottata il 4.5.2021, nonché della documentazione contabile, ben prima dell'introduzione del giudizio, come dimostrato dal deposito di tali documenti con l'atto introduttivo (docc. 7, 10, 11, 12 e 13 parte attrice) e dalle eccezioni formulate in ordine al credito sorto con la stessa (si vedano le domande 3, 4 e 6 sopra trascritte).
Hanno invece proposto tardivamente la domanda in sede di prima memoria solo a fronte della difesa svolta in comparsa di costituzione e risposta da - con cui la controllante ha eccepito che CP_8
non potesse essere contestato il diritto di credito di € 4.000.000,00 alla distribuzione della riserva, atteso che, con l'approvazione del bilancio del 2020 (la cui delibera non era stata impugnata), si era pagina 14 di 24 verificata la condizione indicata nella delibera del 23.7.2018-.
Analoghe considerazioni valgono per la domanda di accertamento del mancato avveramento della condizione, svolta dagli attori solo in sede di seconda memoria istruttoria.
4. le domande n. 3, 4 e 6.
Gli attori e hanno chiesto di: Controparte_2
- accertare l'inesistenza del credito derivante dalla delibera a carico di (domanda Controparte_2
n. 3),
- accertare l'invalidità o l'inefficacia della compensazione mirante ad estinguere i crediti di verso la controllante perché carente dei requisiti dell'art. 1243 c.c. e la sua CP_2 CP_8
inopponibilità alla Amministrazione giudiziaria (domanda n. 4);
- accertare l'inopponibilità della operazione di distribuzione delle riserve e di compensazione dei crediti all'amministrazione giudiziaria per difetto dei requisiti di cui all'art. 52 d. lgs. 159/2011
(domanda n. 6);
- per l'effetto, condannare alla restituzione del prestito infruttifero per € CP_8
2.820.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria (domanda n. 7).
Al riguardo, si osserva che gli attori e la società, nel formulare dette conclusioni, abbiano chiesto, al fine di ottenere la condanna della convenuta alla restituzione della somma di € CP_8
2.820.000,00 data a titolo di prestito infruttifero, di accertarsi l'insussistenza di fatti estintivi del suo credito (presupposti per l'operatività della compensazione ed inesistenza del controcredito vantato da nei suoi confronti) ovvero la sussistenza di fatti impeditivi del controcredito opposto CP_8
della controllante (inopponibilità del credito e della compensazione all'amministrazione giudiziaria ai sensi dell'art. 52 d. lgs 159/2011) .
4.1. le “domande” di accertamento negativo del controcredito vantato da di € CP_8
4.000.000,00, di inopponibilità di detto credito nonché della operazione di compensazione all'amministrazione giudiziaria per difetto dei presupposti di cui all'art. 52 d. lgs 159/2011.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la sottoposizione a sequestro, ai sensi del d.lgs. n. 159 del
2011, dell'intero capitale sociale e del compendio aziendale della comporti che le Controparte_2 domande di accertamento negativo del controcredito vantato da di € 4.000.000,00, CP_8
quella di inopponibilità del credito di € 4.000.000,00, nonché di inopponibilità della compensazione all'amministrazione giudiziaria non possano essere delibate dal Giudice civile, difettandone la competenza per le ragioni che di seguito si espongono.
pagina 15 di 24 Il decreto legislativo n. 159/2011 (c.d. codice antimafia) contiene un apposito titolo dedicato alla tutela dei terzi;
per quanto di interesse in questa sede, l'art. 52 prevede che, laddove ricorrano le condizioni elencate al primo comma, la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, mentre gli articoli 57, 58 e 59 disciplinano le modalità di accertamento di detti crediti.
La sottoposizione del patrimonio sociale e del compendio aziendale al sequestro preventivo introduce un procedimento nell'ambito del quale si effettua l'accertamento e, previa verifica dello stato passivo, si soddisfano i crediti vantati dai terzi nei confronti delle società attinte dalla misura cautelare di prevenzione.
Dalla lettura delle disposizioni richiamate si evince altresì che è il Giudice penale del procedimento di prevenzione, e non il giudice civile ordinario, che verifica e accerta i crediti vantati nei confronti dei soggetti sottoposti al sequestro. In particolare, il procedimento di verifica dei crediti si svolge dinanzi al
Giudice che ha emesso la misura cautelare e, analogamente a quanto previsto in ambito fallimentare, comporta l'improcedibilità delle domande di accertamento del credito svolte dinanzi al giudice civile anziché dinanzi all'autorità giudiziaria funzionalmente competente.
La competenza funzionale del Giudice penale, a conoscere della pretesa creditoria vantata nei confronti del soggetto sottoposto alla misura cautelare, è affermata anche dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (in proposito si legga Cass. civ., sez. II, n. 731/2024 secondo cui “Nello speciale procedimento di verifica dei crediti previsto dagli artt. 57 e ss. del d.lgs. 159 del 2011, opera il principio secondo il quale tutti i crediti vantati nei confronti di soggetto sottoposto alla misura di prevenzione patrimoniale devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, con la conseguenza che, ove la relativa azione sia già stata proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata
d'ufficio, in ogni stato e grado, l'improcedibilità, e che, in mancanza, nel d.lgs.159 del 2011, di una previsione analoga a quella di cui all'art.96, comma 2, n.3 l.fall., il giudice della prevenzione non è vincolato nel suo accertamento dalla pronuncia di condanna di primo grado intervenuta prima del sequestro di prevenzione, prevalendo l'esigenza pubblicistica di impedire che sui beni sequestrati vengano fatti valere crediti strumentali all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego”, ma anche tra le pronunce di merito Tribunale di Roma, sez. Imprese, sentenza n.
1440/2019).
Tanto premesso, non vi sono ragioni per dubitare che l'incompetenza del giudice civile a favore del giudice penale sussista, oltre che in caso di domanda di accertamento positivo del credito proposta dal terzo creditore nei confronti della società attinta dalla misura, anche nel caso in cui, come nel presente pagina 16 di 24 giudizio, la domanda di accertamento negativo del credito sia stata formulata in via preventiva - al fine di paralizzare le eccezioni, tra cui quella di compensazione, sollevate dal terzo - dalla società soggetta al procedimento di prevenzione.
Orbene, nel caso di specie, la competenza in ordine all'accertamento negativo del credito vantato da nei confronti della in virtù della delibera del 23.7.2018, nonché in ordine CP_8 Controparte_2
alla sua inopponibilità all'amministrazione giudiziaria, spetta al Giudice delegato nel procedimento in sede penale, secondo il procedimento previsto dagli artt. 52 e 57-59 e ss. del d.lgs. 159/2011.
Depone nel senso della devoluzione dell'accertamento del credito nella sede penale anche la risposta data dall'amministratore giudiziario dott. alla richiesta di pagamento della somma di € CP_3
1.180.000,00, inviatagli da nella parte in cui precisa che i diritti di credito vantati nei CP_8
confronti di e sorti prima del sequestro vadano accertati dinanzi al Giudice penale ai Controparte_2 sensi dell'art. 52 d. lgs. 159/2011 dopo il provvedimento di confisca (doc. 9 parte attrice).
Pertanto, alla luce del sistema delineato dal codice antimafia, deve affermarsi il difetto di competenza del giudice civile a conoscere delle controversie in ordine all'accertamento e all'opponibilità del controcredito di e della compensazione operata da all'amministrazione CP_8 CP_8
giudiziaria, trattandosi di accertamenti riservati al Giudice penale e che presuppongono la verifica che il credito sia sorto anteriormente al sequestro e possegga i requisiti richiesti dall'art. 52 d. lgs 159/2011.
4.2. l'eccezione di compensazione svolta da e la domanda di accertamento CP_8 dell'inoperatività della compensazione formulata dagli attori e da Controparte_2
Alla luce dell'operazione contabile di compensazione attuata da in data 4.5.2021 per € Controparte_2
2.820.000,00 - a seguito dell'approvazione del bilancio relativo all'anno 2020 con delibera assunta nella stessa data - (cfr. doc. 10 parte attrice), e della successiva richiesta, inoltrata nel novembre 2021 dall'amministratore unico della di pagamento dei residui € 1.180.000,00 (doc. 8 parte CP_8
attrice), gli attori hanno chiesto dichiararsi l'inesistenza dei presupposti per la compensazione legale, in difetto del requisito dell'esigibilità (non essendo previsto un termine per il rimborso), e volontaria, non essendovi la prova di un accordo estintivo intervenuto tra le parti.
ha, in primo luogo, negato che si fosse verificata la compensazione, contestando la CP_8
sussistenza nei suoi confronti di un controcredito della controllata di € 2.820.000,00 poiché
l'erogazione delle somme non era qualificabile come finanziamento verso soci e non sussisteva, quindi, alcun obbligo restitutorio, riservandosi di agire in separata sede per il recupero del suo intero credito di
€ 4.000.000,00.
pagina 17 di 24 Con riferimento alla domanda di condanna di restituzione di € 2.820.000,00 svolta da Controparte_2
ha, poi, eccepito la compensazione con il suo maggior credito derivante dalla distribuzione delle riserve sovrapprezzo quote e chiesto rigettarsi la domanda.
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che non sussistano i presupposti affinché operi la compensazione legale.
L'art. 1243 c.c. richiede, ai fini dell'operatività della compensazione legale, la contestuale presenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Deve, quindi, escludersi l'operatività della compensazione qualora il credito opposto non sia liquido, nel senso di certo e non contestato (si legga in tal senso anche Cass. SU n. 23225/2016, ma anche Cass. civ. n. 1695/2015).
Considerata la finalità dell'istituto della compensazione - estinzione satisfattoria reciproca (che postula che entrambi i crediti siano certi, liquidi ed esigibili) -, deve ritenersi che, nel caso di specie, la compensazione non possa verificarsi, atteso che il credito vantato da è ancora da CP_8
accertarsi dinanzi al Giudice penale secondo il meccanismo di cui agli artt. 52 e ss. del d. lgs. 159/2011 ed è altresì contestato che sia sorto anteriormente alla notifica ed esecuzione del sequestro, stante la carenza di data certa in ordine alla trascrizione della delibera del 23.7.2018 per le ragioni già illustrate.
Parimenti, non può operare la compensazione giudiziale in quanto la stessa presuppone la possibilità, da parte del giudice dinanzi al quale la compensazione è eccepita, di accertare, con sentenza costitutiva, il controcredito opposto, mentre nel caso in esame l'accertamento del controcredito vantato da CP_8
è rimesso alla competenza del Giudice penale e detta circostanza esclude che sia di facile e pronta
[...] liquidazione ai sensi dell'art. 1243, co. II, c.c.
Occorre, poi, rilevare che nella disciplina dettata dal d. lgs. 159/2011 non si rinviene alcuna norma che, similmente a quanto previsto in ambito fallimentare (prima a norma dell'art. 56 legge fallimentare ed ora dell'art. 155 Codice della crisi d'impresa), consenta di paralizzare la pretesa fatta valere dall'amministratore giudiziario per il recupero di un credito della società soggetta alla misura di prevenzione, eccependo in compensazione l'esistenza di un proprio controcredito verso la società attinta dal sequestro anche al di fuori del procedimento di verifica penalistica.
Tutti i crediti vantati nei confronti della società assoggettata alla misura di prevenzione sono, quindi, da accertarsi dinanzi al Giudice penale nell'ambito del procedimento previsto dal c.d. codice antimafia.
Deve altresì escludersi che si sia verificata, nel caso di specie, una compensazione volontaria, in quanto a prescindere dalla mera operazione contabile attuata da (cfr. doc. 10 parte attrice), Controparte_2 pagina 18 di 24 l'esistenza di un accordo di natura estintiva in ordine alla pretesa restitutoria vantata da Controparte_2
è negata dalla stessa parte che avrebbe interesse ad eccepire l'operatività della compensazione.
Difatti, nel contestare l'esistenza di un controcredito della controllata in favore della CP_8 controllante per € 2.820.000,00, nega che vi sia un accordo tra le parti ai sensi dell'art. 1252 c.c.
Proprio al fine di escludere l'eccezione di inoperatività della compensazione sollevata dagli attori e da la ha, nel costituirsi in giudizio, contestato sia la qualificazione della Controparte_2 CP_8 dazione di € 2.820.000,00 come finanziamento verso soci sia l'esistenza di un'obbligazione restitutoria in assenza della previsione di un termine. In particolare, ha contestato l'efficacia probatoria del documento contabile prodotto dagli attori da cui risultava operata contabilmente la compensazione
(doc. 10) e che la missiva inviata dall'amministratore unico all'amministratore Controparte_5
giudiziario con cui richiedeva il pagamento del residuo € 1.180.000,00 avesse qualsivoglia valenza confessoria sull'esistenza del controcredito, essendosi limitata a formulare una proposta di sua iniziativa personale e a precisare che l'importo di € 2.820.000,00 era stato messo a loro disposizione a diverso titolo (punto 18 a pagina 9 e pagine 21-22 della comparsa di costituzione e risposta;
docc. 8 e
10 parte attrice).
5. la domanda restitutoria nei confronti di CP_8
Disattese le domande relative all'accertamento del controcredito di di competenza del CP_8
Giudice penale, e l'eccezione di compensazione, si procede ad esaminare la domanda restitutoria proposta dagli attori e da Controparte_2
Giova preliminarmente osservare che la domanda di condanna al pagamento di € 2.820.000,00, ancorché formulata come consequenziale rispetto a quelle di accertamento precedentemente proposte, è da ritenersi autonoma in quanto si basa su una diversa causa petendi.
Difatti, mentre le precedenti domande erano dirette ad impugnare la delibera del 23.7.2018 e ad accertare l'inesistenza del diritto di credito vantato dalla controllante che trovava la sua fonte in detta delibera, la richiesta di condanna al pagamento di € 2.820.000,00 è fondata sull'allegazione di un contratto di mutuo tra e CP_8 Controparte_2
Tale domanda proposta dall'amministrazione giudiziaria deve ritenersi pacificamente ammissibile poiché, trattandosi di una posta creditoria vantata dalla società sottoposta alla misura cautelare nei confronti di terzi, non soggiace alla disciplina del codice antimafia e all'accertamento concorsuale penalistico, a differenza dei crediti vantati dai terzi nei confronti della società attinta dal sequestro.
Ciò premesso, la domanda restitutoria merita accoglimento. pagina 19 di 24 Come noto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che incombe sull'attore che alleghi la consegna di una somma di denaro la prova del titolo posto alla base della pretesa restitutoria.
Nel caso di specie, gli attori hanno allegato e provato la dazione della somma di denaro ed altresì il titolo giuridico, ossia il contratto di mutuo, fondante la domanda di restituzione (si veda in tema di onere probatorio sull'esistenza dell'obbligazione restitutoria Cass. civ., n. 35959/2023 secondo cui “Il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi
l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la "res" oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione, non valendo ad invertire tale onere della prova la deduzione, ad opera del convenuto, di un diverso titolo implicante l'obbligo restitutorio, non configurandosi siffatta difesa quale eccezione in senso sostanziale”).
Risulta, difatti, circostanza non contestata la dazione, tra il 2018 ed il 2021, da in favore Controparte_2 di di complessivi € 2.820.000,00. Dazione che trova, peraltro, riscontro anche nelle CP_8
scritture contabili della controllata e della controllante, nei bonifici bancari documentati e nella comunicazione inviata dall'amministratrice unica di all'amministratore giudiziario nel CP_8
novembre 2021 (docc. 20, da 18 a 23, doc. 8 parte attrice).
La parte attrice ha, poi, fornito la prova dell'esistenza del contratto di mutuo da cui sorge l'obbligazione restitutoria.
Per giurisprudenza costante, detta prova non necessita della produzione del documento contrattuale, ma può essere data anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione nella causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta (sul punto Cass. civ. n. 8829/2023).
Nel caso di specie, il contratto di mutuo risulta dai seguenti elementi.
Nel bilancio di verifica al 31.12.2020 della elaborato in data 28.2.2021 e trasmesso CP_8 all'amministratore giudiziario, le erogazioni effettuate sino a tutto il 2020, per complessivi €
1.820.000,00 – atteso che il restante milione di euro è stato versato nei primi mesi del 2021 – sono state contabilizzate quali “debiti verso le controllate” (cfr. doc. 14 parte attrice).
L'inserimento di tale dicitura tra i debiti nella scrittura contabile tenuta dalla controllante consente di ritenere provato, ai sensi dell'art. 2709 c.c., la sussistenza di un obbligo restitutorio di CP_8
pagina 20 di 24 verso quantomeno per l'importo di € 1.820.000,00 Controparte_2
Le causali dei bonifici bancari per “finanziamento infruttifero alla controllante” costituiscono elementi idonei a dimostrare che la dazione delle somme è stata effettuata da parte di a titolo di Controparte_2
mutuo (si vedano i docc. da 18 a 23 parte attrice) (cfr. sul punto Cass. civ. n. 20052/2024 secondo cui
“La causale riportata nei bonifici bancari, ascrivibile alla volontà dell'ordinante, ha valenza indiziaria del titolo per il quale è avvenuto l'ordine di pagamento, in mancanza di altri elementi che suffraghino la riconduzione del versamento ad un titolo diverso”).
Tra le prove che consentono di affermare l'esistenza del titolo negoziale allegato, fondante l'obbligazione restitutoria, vi è anche la comunicazione, avente valore confessorio, effettuata in data
22.11.2021 dall'amministratrice unica di Con tale comunicazione Controparte_8 Controparte_5
l'amministratrice dà atto di aver ricevuto “ad altro titolo” l'importo di € 2.820.000,00 e di limitarsi a richiedere, a fronte del controcredito di € 4.000.000,00, il residuo di € 1.120.000,00, riconoscendo così sia di aver ricevuto l'intera somma oggetto della domanda di condanna sia che la stessa dovesse essere restituita, tanto da operare la compensazione tra le due poste (cfr. doc. 8 parte attrice).
Ulteriore conferma della circostanza che la somma sia stata versata a titolo di finanziamento ascendente si rinviene nella delibera impugnata del 23.7.2018 nella parte in cui è specificato che l'erogazione non era fruttifera di interessi, con ciò implicitamente riconoscendo che dovesse essere restituita quanto al capitale.
La convenuta non ha, invece, dimostrato che la dazione trovasse la sua causa in un CP_8
diverso titolo, che potesse escludere la natura di finanziamento verso soci e, quindi, l'obbligazione restitutoria. Anzi, con una difesa connotata da una certa contraddittorietà ha dapprima negato l'esistenza del credito, salvo, poi, eccepirne la sua estinzione per compensazione, con ciò riconoscendo la sua posizione debitoria verso la controllata.
Da ultimo, si rileva che la mancata previsione di un termine per la restituzione della somma mutuata non è elemento ostativo all'accoglimento della domanda di condanna dal momento che l'art. 1183, co.
I, c.c. stabilisce che se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita il creditore può esigerla immediatamente.
Pertanto, va condannata alla restituzione a della somma di € 2.820.000,00, CP_8 Controparte_2
oltre interessi ex art. 1284, co. I, c.c. dalla domanda al saldo. Non può essere riconosciuta la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non essendo stata fornita la prova del maggior danno ex art. 1224, co. II, c.c.
pagina 21 di 24
6. la domanda di responsabilità ai sensi dell'art. 2497 c.c. nei confronti di dei suoi CP_8
soci e dei suoi amministratori.
Si procede ad esaminare tale domanda ai fini della regolamentazione delle spese di lite, dal momento che talune parti sono state convenute in giudizio solo a tale titolo e l'accoglimento della domanda restitutoria proposta in via principale renderebbe superfluo l'esame della domanda proposta in subordine.
Gli attori (e non anche la convenuta hanno proposto in via subordinata domanda di Controparte_2
accertamento della responsabilità, ai sensi dell'art. 2497 c.c., e di condanna di dei suoi CP_8
soci e dei suoi amministratori al risarcimento del danno da quantificarsi in € 2.820.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Nello specifico gli attori sostengono che la controllante nel deliberare con il proprio CP_8 voto determinante l'operazione di distribuzione della riserva sovrapprezzo nell'assemblea della abbia abusato della sua posizione di direzione e coordinamento, perseguendo un suo Controparte_2
interesse in contrasto con quello della controllata e cagionandole un gravissimo pregiudizio patrimoniale.
La domanda è palesemente infondata.
Preliminarmente, si osserva che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dai convenuti è destituita di fondamento. L'azione risulta difatti correttamente promossa dal soggetto pienamente legittimato, atteso che con il decreto di sequestro il dott. è stato nominato CP_3
amministratore giudiziario dell'intero capitale sociale di Controparte_2
Nel merito, nonostante la presunzione di cui all'art. 2497 sexies c.c., deve ritenersi che la condotta imputata a ed ai soci e all'amministratore della controllante non sia un atto rientrante CP_8 nell'attività di direzione e coordinamento poiché il voto assembleare costituisce esercizio del controllo tipico del socio unico che non comporta ingerenza nella gestione della società controllata.
L'attività di direzione e coordinamento necessita, difatti, di un quid pluris rispetto al potere di controllo in quanto è espressione di un potere di ingerenza più intenso, che si esplica in un costante intervento all'interno delle decisioni gestorie assunte dagli organi della controllata, attraverso istruzioni impartite dalla società controllante.
Pertanto, per configurarsi una responsabilità da abuso del potere di direzione e coordinamento, il voto assembleare deve essere espressione della volontà gestoria della controllante e deve essere in contrasto con l'interesse sociale della controllata. Estraneo, invece, alla attività di direzione e coordinamento pagina 22 di 24 rilevante ex art. 2497 c.c. è l'esercizio delle prerogative inerenti al rapporto di controllo in sede assembleare dove le tutele dell'eventuale socio di minoranza – ipotesi peraltro non ricorrente nel caso di specie ove è socia unica - si sostanziano nei poteri di impugnativa delle delibere ex CP_8
art. 2377 e 2379 c.c.
Ne discende che il voto esercitato dalla socia unica è atto estraneo all'attività di CP_8
direzione e coordinamento in quanto riguarda un diritto disponibile e lecito dei soci, ossia la distribuzione della riserva sovrapprezzo quote, e non è riconducibile ad atti gestori. Inoltre, non sussiste alcuna forma di abuso, atteso che è del tutto legittima l'adozione di una delibera di finanziamento dei soci - ivi compresa la socia controllante - e di distribuzione degli utili.
7. le spese di lite.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, occorre distinguere tra le domande proposte in via principale nei confronti della sola e quelle proposte in via subordinata nei confronti CP_8
di dei suoi soci e delle sue amministratrici succedutesi nel tempo. CP_8
Con riferimento alle domande proposte in via principale, in applicazione del principio della soccombenza prevalente, va condannata a rifondere a parte attrice unitariamente CP_8
considerata (Amministratore Unico di dott. e Amministratore Controparte_2 CP_1
giudiziario, dott. , attesa la difesa comune approntata, e alla società in CP_3 Controparte_2
persona del curatore speciale nominato ex art. 78 c.p.c. le spese di lite che si liquidano in complessivi €
49.000,00, cadauno (parte attrice, da un lato, e parte convenuta dall'altro), per Controparte_2
compensi, avuto riguardo ai valori medi dello scaglione di riferimento per le quattro fasi, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
La convenuta va altresì condannata al pagamento in favore dell'attrice (Amministratore CP_8
Unico di dott. e Amministratore giudiziario, dott. di € Controparte_2 CP_1 CP_3
3.372,00 per il contributo unificato ed € 27,00 per la marca.
Con riferimento alle domande formulate in via subordinata ai sensi dell'art. 2497 c.c., attesa l'infondatezza delle stesse, parte attrice (Amministratore Unico di dott. Controparte_2 CP_1
e Amministratore giudiziario, dott. va condannata a rifondere ai convenuti
[...] CP_3
e Controparte_7 Controparte_6 Controparte_5 da considerarsi come un'unica parte stante l'identità di difesa spiegata, le spese di lite che si liquidano in complessivi € 49.000,00, per compensi, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
pagina 23 di 24
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande di declaratoria di inesistenza, annullabilità e nullità della delibera dell'assemblea dei soci del 23.7.2018;
- dichiara l'improcedibilità delle domande n. 3, 4 e 6;
- condanna alla restituzione a della somma di € 2.820.000,00, oltre CP_8 Controparte_2
interessi ex art. 1284, co. I, c.c. dalla domanda al saldo;
- condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in CP_8
€ 49.000,00, per compensi, € 3.372,00 per il contributo unificato ed € 27,00 per la marca, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa;
- condanna parte convenuta a rimborsare a parte convenuta le spese di CP_8 Controparte_2 lite, che si liquidano in € 49.000,00, per compensi, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa;
- condanna parte attrice a rimborsare a Controparte_7 Controparte_6
e le spese di lite, che si liquidano in € 49.000,00, per
[...] Controparte_5
compensi, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Milano, 3.10.2024
Il Giudice estensore
Silvia Vaghi
Il Presidente
Angelo Mambriani
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE QUINDICESIMA - SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati
Dott. Angelo Mambriani Presidente
Dott.ssa Daniela Marconi Giudice
Dott.ssa Silvia Vaghi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19157/2022 promossa da:
(C.F. ), quale Amministratore unico e legale CP_1 C.F._1 rappresentante di (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1
(C.F. ), quale Amministratore giudiziario dell'intero CP_3 C.F._2 capitale sociale e dell'azienda della società nominato con l'ordinanza di sequestro Controparte_2 preventivo emessa dal Tribunale di Milano – in data 28.4.2021 e autorizzato alla CP_4 promozione della presente azione con decreto del 22.2.2022, rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avvocati Roberta PIERANTONI e dell'avv. Fabrizio
GUERRERA ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori in Milano, Corso Europa, 2
Milano
Parte attrice contro
(C.F. ), in persona del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. avv. Controparte_2 P.IVA_1
Filippo ARATA, in virtù del provvedimento di nomina del 4.5.2022, rappresentata e difesa dall'avv.
Filippo Arata ed elettivamente domiciliata presso lo studio del curatore e difensore in Milano, Galleria
Del Corso n. 1
Parte convenuta e nei confronti di
(C.F. , Controparte_5 C.F._3
(C.F. ), Controparte_6 C.F._4
(C.F. ), Controparte_7 C.F._5 rappresentati e difesi dall'avv. Antonio DE SPIRITO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Como, via Volta n. 62
pagina 1 di 24 Parte convenuta e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante CP_8 P.IVA_2 Controparte_6
rappresentata e difesa dall'avv. Michela CARTASEGNA ed elettivamente domiciliata
[...] presso lo studio del difensore in Milano, Viale Monte Nero, n.17
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Per gli attori:
“Voglia il Tribunale:
1. accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità o comunque annullare la delibera di distribuzione delle riserve assunta dall'assemblea sociale di il 23 luglio 2018 in ragione dei vizi formali e CP_2 sostanziali evidenziati in narrativa;
2. accertare, anche in via incidentale, la non conformità ai principi contabili e alle norme di legge del bilancio d'esercizio al 31.12.2020 apparentemente approvato dall'assemblea sociale di il 4 CP_2 maggio 2021;
3. conseguentemente, accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsiasi obbligazione derivante dalla delibera impugnata a carico di CP_2
4. accertare e dichiarare l'inesistenza, l'invalidità o l'inefficacia della compensazione mirante a estinguere i crediti di verso la controllante perché viziata e comunque carente dei CP_2 CP_8 requisiti dell'art. 1243 c.c. e inopponibile alla Amministrazione giudiziaria;
5. accertare e dichiarare il mancato avveramento della condizione sospensiva cui era subordinata la distribuzione della riserva e conseguentemente accertare e dichiarare l'inesistenza, l'invalidità o l'inefficacia della compensazione mirante a estinguere il credito di verso;
CP_2 CP_8
6. accertare e dichiarare l'inopponibilità della complessiva operazione di distribuzione riserve e compensazione crediti all'Amministrazione giudiziaria per difetto dei requisiti di cui all'art. 52 d.lgs. n. 159/2011;
7. per l'effetto, condannare alla restituzione del prestito infruttifero per € 2.820.000,00 CP_8
a con interessi e rivalutazione dalla data della domanda;
Controparte_2
8. in subordine, accertare e dichiarare la responsabilità da abuso del potere di direzione e coordinamento di nei confronti di in relazione all'operazione CP_8 Controparte_2 contestata, nonché dei soci e dell'amministratore unico della prima, quali soggetti concorrenti o beneficiari dell'illecito, ai sensi dell'art. 2497, commi 1 e 2, c.c.;
9. per l'effetto, condannare i convenuti in solido al risarcimento del danno arrecato alla Società Attrice nella misura data dalla riduzione del valore della stessa a causa del deterioramento della sua situazione patrimoniale e finanziaria, quantificabile in € 2.820.000,00, o nella diversa somma che risulterà di giustizia;
10. condannare i Convenuti alla refusione delle spese di giudizio.”
Per la convenuta Controparte_2
pagina 2 di 24 “− accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità o comunque annullare la delibera di distribuzione delle riserve assunta dall'assemblea sociale di del 23 luglio 2018 in ragione dei vizi formali CP_2
e sostanziali evidenziati in narrativa;
− conseguentemente accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsiasi obbligazione derivante dalla delibera impugnata a carico di CP_2
− accertare e dichiarare il mancato avveramento della condizione sospensiva cui era subordinata la distribuzione della riserva da sovrapprezzo e conseguentemente accertare e dichiarare l'inesistenza, l'invalidità o l'inefficacia della compensazione mirante a estinguere il Credito verso perché CP_8 viziata e comunque carente dei requisiti dei presupposti ex lege e inopponibile alla Società;
− accertare e dichiarare l'inopponibilità della complessiva operazione di distribuzione riserve e compensazione crediti all'Amministrazione giudiziaria per difetto dei requisiti di cui all'art. 52 d.lgs.
n. 159/2011;
− per l'effetto, accertare l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile di di Euro Controparte_2
2.820.000,00, oltre interessi e rivalutazione maturati e maturandi, nei confronti di e, per CP_8
l'ulteriore effetto, condannare alla restituzione, con espressa riserva di chiedere – nel CP_8 corso del giudizio – ingiunzione ex artt. 186-bis 186-ter e/o 186-quater c.p.c.;
− con condanna alle spese di lite.”
Per la convenuta CP_8
“in via preliminare di rito: accertare e dichiarare l'inammissibilità / improcedibilità dell'azione ex art. 2497 c.c. per difetto di legittimazione attiva e comunque per quanto meglio ed ampiamento dedotto in atti;
in via subordinata di rito: nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione preliminare di cui sopra, accertare e dichiarare la competenza funzionale ed esclusiva del Gip presso il Tribunale di Milano quale Giudice competente per materia in luogo del Tribunale delle Imprese presso il Tribunale di Milano, quantomeno in relazione alla domanda ex art. 2497 c.c. in ragione di quanto previsto dall'art. 38 c.p.c. e d.lgs 159/2011; in via preliminare di merito: accertare e dichiarare tardiva l'impugnazione (anche di Controparte_2 della delibera per tutti i motivi dedotti in atto e comunque dichiarare l'intervenuta decadenza / prescrizione dei termini di impugnazione della delibera in data 23.07.2018, con ogni conseguenza di legge;
nel merito: rigettare, in ogni caso, l'avversa domanda di impugnazione della delibera in data 23 luglio 2018 e conseguentemente rigettare la richiesta di restituzione della somma di euro 2.820.000,00; rigettare altresì la domanda risarcitoria ex art. 2497 c.c.; in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle eccezioni e deduzioni preliminari e di merito e comunque per il caso di accoglimento della avversa domanda, applicare l'istituito della compensazione fra le rispettive poste a debito / credito e per l'effetto respingere l'avversa domanda di restituzione dell'importo di euro 2.820.000,00, con riserva di agire per la differenza in separato procedimento;
in via subordinata nel merito: nella denegata ipotesi di ritenuta competenza ed ammissibilità e procedibilità della domanda ex art. 2497 c.c. rideterminare l'importo imputabile a risarcimento del danno nella minore e diversa somma accertata in corso di causa e comunque non superiore ad € 1.180.000,00;
pagina 3 di 24 accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inammissibilità della domanda n. 5 dedotta da parte attrice con memoria 183, II c.p.c.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In via istruttoria: si reitera la richiesta di essere ammessi a prova per testi sui seguenti capitoli istruttori:
1) vero che il verbale di assemblea in data 23.07.2018 (doc. 6 ctp) che si rammostra al teste è stato predisposto in bozza dal dott. e dalla dott. su richiesta ed Persona_1 Persona_2 indicazione del geometra nel luglio 2018? CP_2
2) Vero che il verbale di assemblea in data 23 luglio 2018 (doc. 6 ctp) è stato consegnato in bozza dal dott. e dalla dott. al geometra nel luglio 2018 e Persona_1 Parte_1 CP_2 comunque in data antecedente al 23 luglio 2018?
3) Vero che il verbale di assemblea in data 23 luglio 2018 è stato consegnato dal geometra CP_2 al dott. ed alla dott. per la trascrizione / annotazione nel libro Persona_1 Parte_1 verbali assemblee;
4) Vero che in data 06 ottobre 2021 la dott.ssa consegnava il verbale assemblee al Parte_1 dott. all'epoca collaboratore del dott. Firmato Da: Michela Parte_2 CP_3
Cartasegna Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: Nume_1
Si indicano a teste, da escutere anche a prova contraria sugli eventuali capitoli istruttori dedotti ed ammessi ex adverso: dott. c/o Studio BCGA Milano;
Persona_1
dott.ssa c/o studio BCGA Milano;
Parte_1
Ci si oppone altresì alla richiesta di CTU, in quanto meramente esplorativa ed indeterminata.”
Per i convenuti Controparte_7 Controparte_6 [...]
Controparte_5
“in via preliminare di rito: accertare e dichiarare l'inammissibilità / improcedibilità dell'azione ex art. 2497 c.c. per difetto di legittimazione attiva e comunque per quanto meglio ed ampiamento dedotto in atti;
nel merito: rigettare l'avversa domanda in quanto infondata;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuto fondamento della avversa domanda, quantificare l'eventuale risarcimento in funzione dell'effettivo vantaggio ed arricchimento patrimoniale derivato ai soci ed il beneficio compensativo a favore della controllata.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In via istruttoria: ci si oppone alla richiesta di CTU in quanto meramente esplorativa e diretta a sopperire una carenza probatoria.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato quale amministratore unico di CP_1 CP_2
e quale amministratore giudiziario delle quote e dell'azienda di
[...] CP_3 Controparte_2
nominato con decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Milano in data 28.4.2021, hanno convenuto in giudizio in persona del Controparte_2
pagina 4 di 24 curatore speciale avv. Filippo Arata, quale società controllante che detiene l'intero CP_8
capitale sociale di nonché quale socia di Controparte_2 Controparte_7 CP_8
quale socia ed amministratore di
[...] Controparte_6 CP_8 [...]
quale amministratore di Controparte_5 Controparte_8
In via principale, gli attori hanno chiesto nei confronti di e di: Controparte_2 CP_8
- accertare l'inesistenza ovvero dichiarare l'invalidità - nullità e annullabilità - della delibera assembleare assunta da in data 23.7.2018, con cui è stata disposta, in favore dell'unico Controparte_2
socio l'erogazione di somme, infruttifere di interessi, e la distribuzione della riserva CP_8
soprapprezzo quote;
- accertare l'inesistenza dei presupposti ovvero l'inoperatività della disposta compensazione finalizzata ad estinguere il credito di € 2.820.000,00 per finanziamenti c.d. ascendenti vantato da Controparte_2
nei confronti di CP_8
- accertare l'inopponibilità della operazione di distribuzione della riserva sovrapprezzo, che costituisce la fonte del credito di nei confronti di e della compensazione CP_8 Controparte_2 all'Amministrazione giudiziaria per difetto dei requisiti di cui all'art. 52 d. lgs. 159/2011;
- condannare alla restituzione a del prestito infruttifero di € 2.820.000,00, CP_8 Controparte_2
oltre interessi e rivalutazione.
In subordine, gli attori hanno, poi, domandato di accertare la responsabilità solidale da abuso di potere di direzione e coordinamento di dei suoi soci, CP_8 Controparte_9
nonchè dell'amministratrice unica
[...] Controparte_6
(e della precedente amministratrice , e condannare le parti convenute Controparte_5 al risarcimento del danno arrecato alla controllata quantificabile in € 2.820.000,00, pari Controparte_2
alla riduzione del valore del patrimonio della società per prestiti ascendenti.
A sostegno delle domande svolte, gli attori hanno dedotto che il cui capitale è Controparte_2
interamente detenuto da è una società attiva nel settore della “produzione, vendita di CP_8
calcestruzzo, di materiali per l'edilizia e di materiali prodotti dal recupero e trattamento dei rifiuti”.
L'attuale (C.F. ) ha, difatti, ricevuto con atto del 15 dicembre 2015 il Controparte_2 P.IVA_1
conferimento del ramo d'azienda esercente l'attività di estrazione in Zibido San GI (MI) da parte della omonima, e all'epoca sua socia unica, (C.F. ), poi Controparte_10 P.IVA_3
cancellata dal registro delle imprese in data 8 maggio 2019. Il ramo d'azienda conferito dalla (vecchia)
stimato in € 4.100.000,00 è stato imputato quanto a € 100.000,00 a capitale sociale e Controparte_2 pagina 5 di 24 quanto a € 4.000.000,00 a riserva sovrapprezzo quote della (nuova) Con atto del Controparte_2 novembre 2016, le quote della (attuale) ammontanti a nominali € 100.000,00, sono Controparte_2
state trasferite dalla (vecchia) alla che ne ha acquistato il controllo. Controparte_2 CP_8
La controllante è una società totalmente riferibile alla famiglia Difatti, la CP_8 CP_2
compagine sociale è costituita dal padre dalle figlie Controparte_7 Controparte_6
e (che nel febbraio 2022 ha ceduto le sue quote alla
[...] Controparte_5
sorella . La carica di amministratrice unica è stata sempre ricoperta da CP_6 Controparte_6
tranne per una parentesi dal 19.5.2021 all'11.2.2022 in cui la gestione è stata affidata a
[...]
(doc. 4 e 5 parte attrice). Controparte_5
Nel corso di indagini penali, relative all'insediamento produttivo sito in Zibido San GI (avente ad oggetto il trattamento di rifiuti speciali e l'estrazione di sabbia e ghiaia), è stato contestato a nella sua qualità di amministratore unico di di aver accettato il Controparte_7 Controparte_2
conferimento di rifiuti costituiti da materiale da costruzione a base di gesso e rifiuti misti da costruzione e demolizione, potenzialmente inquinati da sostanze pericolose, senza alcuna certificazione analitica, mischiandoli con altri rifiuti, così facendo perdere la tracciabilità e reimmettendoli nel mercato degli aggregati riciclati al fine di trarne ingiusto profitto (per una più specifica e dettagliata elencazione delle condotte contestate si legga l'ordinanza di applicazione delle misure cautelari personali e reali del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano - doc. 2 e 3 parte attrice).
Con ordinanza datata 28.4.2021, notificata ed eseguita in data 6.5.2021, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura cautelare personale degli arresti domiciliari nei confronti di e quella reale del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, Controparte_7 dell'intero capitale sociale di nonché del compendio aziendale, incluso l'impianto di Controparte_2
gestione dei rifiuti sito in Zibido San GI, ed ha altresì nominato amministratore giudiziario il dott. (doc. 2 parte attrice). Con successiva ordinanza del 27.7.2021, è stato poi disposto CP_3 il sequestro preventivo altresì dell'insediamento produttivo sito in Zibido San GI, confermando la nomina del dott. (doc. 3 parte attrice). CP_3
L'amministratore giudiziario, a fronte della richiesta di pagamento dell'importo di € 1.180.000,00, ricevuta in data 22.11.2021 da ha appurato che: CP_8
- in data 23.7.2018, l'assemblea dei soci di a cui aveva partecipato l'intero Controparte_2
capitale sociale ed il suo consiglio di amministrazione, aveva deliberato di erogare in favore dell'unico socio, in una o più riprese e senza corresponsione di interessi, la liquidità giacente sui pagina 6 di 24 conti correnti in esubero rispetto alle ordinarie esigenze di gestione ed, altresì, di distribuire la riserva sovrapprezzo quote di € 4.000.000,00, subordinando la distribuzione al verificarsi della condizione che, alla data di approvazione del bilancio dell'anno di esercizio 2020, il patrimonio netto non risultasse diminuito al di sotto del capitale sociale di € 100.000,00 (doc. 6 parte attrice);
- dalle risultanze contabili di emergevano una serie di erogazioni, effettuate tra il Controparte_2
2018 ed il 2021, a favore di per complessivi € 2.820.000,00, a titolo di prestiti CP_8
c.d. ascendenti;
- l'assemblea dei soci di con delibera del 4.5.2021 approvava il bilancio relativo Controparte_2 all'esercizio del 2020, da cui risultava un utile di esercizio di € 1.168.719,00 e un patrimonio netto di € 9.911,041;
- verificatasi la condizione prevista nella delibera del 23.7.2018 per la distribuzione della riserva sovrapprezzo, la controllante e la controllata operavano una compensazione, registrandola in contabilità in data 4.5.2021 (doc. 10 parte attrice), tra il credito di € 4.000.000,00 vantato da a titolo di distribuzione riserva da sovrapprezzo quote e il credito di € CP_8
2.820.000,00 vantato da verso la controllante per prestiti c.d. ascendenti, con un Controparte_2 residuo credito a favore di di € 1.180.000,00, somma poi richiesta CP_8 all'Amministratore giudiziario (docc. 8 e 9 parte attrice).
Sulla scorta dei fatti dedotti, gli attori hanno evidenziato l'opacità dell'operazione diretta ad impedire l'assoggettamento a sequestro preventivo delle risorse della controllata e rilevato la sussistenza di una serie di vizi di esistenza ed invalidità della delibera del 23.7.2018, che escluderebbero che il credito portato in compensazione dalla controllante discenda da un atto avente data certa anteriore alla misura cautelare reale disposta.
Gli attori hanno, poi, dedotto l'inoperatività della compensazione sia legale che volontaria e, ad ogni modo, chiesto accertarsi l'inopponibilità del credito derivante dalla delibera del 23.7.2018 all'amministrazione giudiziaria ai sensi degli artt. 52 e ss. del d.lgs. 159/2011, attesa la mancanza di data certa della delibera di distribuzione della riserva sovrapprezzo quote assunta dalla e Controparte_2 la mancata prova da parte della della sua buona fede ed estraneità rispetto all'attività CP_8
delittuosa posta in essere dalla controllata, ed altresì l'insussistenza dei presupposti per operare la compensazione, con conseguente condanna della controllante alla restituzione del prestito infruttifero di € 2.820.000,00.
pagina 7 di 24 In via subordinata, hanno chiesto accertarsi la responsabilità di nonché dei suoi soci e CP_8 dell'amministratore, per abuso del potere di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 c.c. e condannarli al risarcimento del danno quantificato in € 2.820.000,00 importo equivalente alla riserva da sovrapprezzo distribuita ed illegittimamente compensata, deducendo che i convenuti avrebbero operato in spregio di qualsivoglia principio di corretta gestione, abusando della loro posizione dominante con l'esercizio del diritto di voto determinante nell'assemblea del 23.7.2018 e così cagionando il deterioramento dalla situazione patrimoniale della controllata Controparte_2
Si è costituita in persona del curatore speciale nominato ai sensi dell'art. 78 c.p.c., Controparte_2
aderendo alla prospettazione attorea e alle domande formulate in atto di citazione, ad eccezione di quella risarcitoria, formulata in via subordinata, rivolta nei confronti di dei soci e CP_8 dell'amministratrice della controllante, a titolo di responsabilità da direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c.
Nel costituirsi in giudizio ha eccepito la decadenza degli attori dall'impugnazione della CP_8
delibera del 23.7.2018, trascritta nel libro delle decisioni dei soci (consegnato all'amministratore giudiziario in data 6.10.2021), per decorrenza sia del termine breve che di quello triennale. Nel merito, stante l'infondatezza delle domande di declaratoria di inesistenza ed invalidità della delibera impugnata, ha chiesto rigettarsi la domanda di condanna alla restituzione della somma di €
2.820.000,00. In caso di accoglimento della domanda restitutoria, ha formulato eccezione di compensazione avuto riguardo al credito vantato dalla controllante nei confronti della controllata di €
4.000.000,00; con riferimento all'azione proposta ai sensi dell'art. 2497 c.c., ha eccepito il difetto di legittimazione attiva e l'insussistenza dei presupposti per la configurabilità della responsabilità.
Si sono costituiti e Controparte_6 Controparte_7 [...]
chiedendo il rigetto della domanda formulata nei loro confronti ai sensi dell'art. Controparte_5
2497 c.c. Hanno eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva degli attori, non avendo specificato se agissero a tutela della società ovvero dei creditori sociali, e hanno chiesto il rigetto della domanda per difetto dei presupposti e, in particolare, dell'esercizio della direzione e coordinamento, atteso che la controllante si era limitata ad esercitare il diritto di voto nell'assemblea.
All'udienza ex art. 183 c.p.c. del 7.2.2023 sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
In sede di prima memoria istruttoria gli attori hanno contestato l'eccezione di decadenza sollevata da deducendo che, in assenza di regolare tenuta del libro sociale e della valida trascrizione CP_8
della delibera sul libro, il termine di impugnazione per le azioni ex art. 2479 ter c.c. non avesse mai pagina 8 di 24 iniziato a decorrere e hanno altresì formulato domanda incidentale di annullamento della delibera di approvazione del bilancio del 4.5.2021 (domanda n. 2 nelle conclusioni sopra trascritte). In sede di seconda memoria istruttoria, gli attori hanno chiesto di accertare il mancato avveramento della condizione sospensiva cui era subordinata la distribuzione della riserva e l'inoperatività della compensazione mirante ad estinguere il credito di verso (domanda n. 5 Controparte_2 CP_8
nelle conclusioni sopra trascritte).
Il Giudice istruttore ha rigettato le istanze istruttorie con ordinanza del 27.9.2023.
All'udienza del 4.6.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione
Così ripercorse, in estrema sintesi, le difese delle parti si procede ad esaminare le domande svolte dagli attori.
1. la domanda di declaratoria di inesistenza della delibera del 23.7.2018.
La domanda di declaratoria di inesistenza della delibera assembleare del 23.7.2018 è priva di fondamento.
A sostegno della falsità ed inesistenza della delibera, gli attori allegano i seguenti elementi: a) l'assenza di una preventiva analisi di sostenibilità e pianificazione che accompagnasse una delibera così gravosa sul piano finanziario e patrimoniale;
b) l'assenza di riferimenti nella corrispondenza, nei verbali e nei bilanci della controllata, relativi agli anni d'esercizio 2018, 2019 e 2020, del debito condizionato di €
4.000.000,00; c) la mancata allegazione del foglio presenze con le firme partecipanti al verbale dell'assemblea, svoltasi in forma totalitaria senza l'indicazione del legale rappresentante della CP_8
(socia unica) ed, infine, d) l'omessa trascrizione della deliberazione nel libro delle adunanze dei
[...]
soci.
Come noto, a seguito della riforma del diritto societario la categoria giuridica dell'inesistenza della delibera, di matrice dottrinaria e giurisprudenziale, è divenuta residuale rispetto a quelle, previste dal legislatore, della nullità ed annullabilità.
Secondo la giurisprudenza di legittimità si configura una delibera assembleare inesistente esclusivamente allorquando lo scostamento della realtà dal modello legale “risulti così marcato da impedire di ricondurre l'atto alla categoria stessa di deliberazione assembleare, e cioè in relazione alle situazioni nelle quali l'evento storico al quale si vorrebbe attribuire la qualifica di deliberazione assembleare si è realizzato con modalità non semplicemente difformi da quelle imposte dalla legge o dallo statuto sociale, ma tali da far sì che la carenza di elementi o di fasi essenziali non permetta di pagina 9 di 24 scorgere in esso i lineamenti tipici dai quali una deliberazione siffatta dovrebbe esser connotata nella sua materialità” (cfr. sul punto Cass. civ. n. 26199/2021, ma anche con riferimento alla disciplina ante riforma Cass. civ. n. 7693/2006 che aveva esaminato la fattispecie della delibera assunta da soggetti non solo non legittimati, ma addirittura non soci).
Nel caso di specie, le difformità prospettate dagli attori non sono tali da rientrare nella categoria dell'inesistenza, la quale sussiste solo quando la delibera impugnata non sia riconducibile al modello legale assembleare.
In particolare, la contestazione circa l'assenza del foglio presenze e circa l'omessa specificazione nel verbale che interveniva come legale rappresentante della socia unica Controparte_6
non integra alcuna fattispecie di inesistenza e, tantomeno, di invalidità. CP_8
Difatti, sotto il profilo della dedotta inesistenza, una delibera così assunta, senza il foglio presenze o con l'omessa indicazione del legale rappresentante della socia controllante, non è estranea al modello legale di deliberazione assembleare e possiede tutti i requisiti per essere imputata alla società.
Nel caso di specie, non è, poi, stato nemmeno allegato dagli attori che il soggetto presente in assemblea non fosse legittimato ad esercitare il diritto di voto in quanto la delibera sarebbe stata assunta successivamente all'adozione della misura cautelare reale e, quindi, a nomina dell'amministratore giudiziario già intervenuta. Gli attori si sono limitati a contestare la mancanza di una data certa, senza dedurre alcun vizio della deliberazione derivante dalla carenza di legittimazione del soggetto che ha partecipato e votato in assemblea. Ad ogni modo, anche nell'ipotesi, nemmeno prospettata in atti, di delibera viziata, poiché assunta con il voto determinante di soggetto non legittimato, ci troveremmo in un caso riconducibile alla categoria dell'annullabilità e non certo dell'inesistenza, che ricorre allorquando la delibera assembleare sia assunta con la sola partecipazione di soggetti privi della qualità di socio (si legga in tal senso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4386/2023 del 29.5.2023).
Sotto il diverso profilo dell'annullabilità, non ogni incompletezza o inesattezza del verbale inficia la validità della delibera assembleare, considerato che l'art. 2377, co. V, n. 3, c.c. - richiamato dall'art. 2479 ter, ultimo comma, c.c. - limita, ai fini dell'annullamento della delibera, la rilevanza dell'incompletezza o inesattezza del verbale alle ipotesi in cui i vizi siano tali da impedire l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione. Nel caso specifico, il verbale contiene, come prescritto dall'art. 2479 bis c.c., l'indicazione dei partecipanti e, nonostante non sia specificata la carica rivestita da è attestata la sua presenza nonché Controparte_6 quella dell'intero capitale sociale della e ciò consente di desumere che la stessa sia Controparte_2
intervenuta in assemblea anche quale amministratore unico della controllante e che vi sia una pagina 10 di 24 deliberazione assembleare imputabile alla società.
Parimenti, la trascrizione del verbale assembleare nel libro delle decisioni dei soci, prescritta dall'art. 2478 n. 2 c.c., non costituisce una condizione di validità o di esistenza della delibera, con la conseguenza che la sua omissione costituisce una mera irregolarità e assume rilevanza, ai sensi dell'art. 2479 ter c.c., ai fini della decorrenza dei termini per le impugnazioni delle delibere.
Anche le ulteriori allegazioni effettuate a sostegno della domanda (mancanza di un'analisi di sostenibilità e pianificazione della distribuzione della riserva sovrapprezzo di € 4.000.000,00 in favore di e mancanza di qualsivoglia riferimento alla delibera di distribuzione delle riserve) non CP_8 costituiscono elementi da cui trarre, per le ragioni già esposte, l'inesistenza della delibera, ma appaiono semmai dirette a contestare la sussistenza di una data certa e pongono esclusivamente problemi legati all'accertamento del momento in cui la decisione è stata assunta.
Sulla base delle ragioni esposte, la domanda di declaratoria di inesistenza della delibera del 23.7.2018 va rigettata.
2. le domande di invalidità della delibera del 23.7.2018.
Gli attori e la società hanno impugnato la delibera del 23.7.2018, deducendone l'invalidità per i seguenti profili:
- nullità per illiceità della causa e dell'oggetto ai sensi dell'art. 2479 ter, co III, c.c., essendo la delibera preordinata ad eludere o depotenziare gli effetti dell'applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo in violazione dell'art. 388 c.p.;
- annullabilità per conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2479 ter, co. II, c.c., essendo la delibera di distribuzione della riserva stata approvata dal socio unico che ha votato in contrasto con l'interesse della producendo un decremento del patrimonio netto della controllata in favore della Controparte_2
controllante.
2.1. l'eccezione di decadenza dall'impugnazione sollevata da CP_8
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di decadenza dall'impugnazione per il decorso dei termini previsti dall'art. 2479 ter c.c. sollevata in comparsa dalla convenuta CP_8
Come noto, l'art. 2479 ter c.c. fa decorrere i termini per impugnare le delibere assembleari nulle o annullabili delle società a responsabilità limitata dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.
Tuttavia, nel caso di specie, la trascrizione del verbale della delibera del 23.7.2018 nel libro delle decisioni dei soci, così come disposto dall'art. 2478 n. 2 c.c., non fa decorrere il termine per impugnare, pagina 11 di 24 dal momento che il libro non risulta regolarmente vidimato e bollato (doc. 4 parte convenuta . CP_8
Al riguardo, si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società controllante nella sua comparsa, non è venuto meno l'obbligo di vidimazione del libro delle assemblee per le società a responsabilità limitata.
L'art. 2421 c.c. (norma dettata in ambito di società per azioni, ma applicabile anche alle società a responsabilità limitata) prevede, difatti, che i libri sociali obbligatori vadano numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell'art. 2215 c.c. (che esclude la necessità della vidimazione solo con riferimento al libro giornale e al libro degli inventari e non anche al libro delle decisioni dei soci).
L'omessa regolare tenuta del libro delle decisioni dei soci non è scevra di conseguenze: da un lato, il socio può impugnare la delibera senza limiti di tempo, atteso che i termini dettati per le impugnazioni dall'art. 2479 ter c.c. non iniziano a decorrere poiché non vi è una data certa in relazione al momento in cui è intervenuta la trascrizione;
dall'altro, la società che non tiene regolarmente il libro delle decisioni dei soci, con la vidimazione e la numerazione progressiva delle pagine, si trova nell'impossibilità di provare con certezza la data in cui la delibera è stata trascritta.
In definitiva, l'eccezione di decadenza va respinta in quanto l'omessa regolare tenuta del libro delle decisioni dei soci non consente di affermare con certezza la data in cui è intervenuta la trascrizione della delibera impugnata nello stesso (ossia il dies a quo per l'impugnazione) e la delibera è, quindi, impugnabile senza limiti di tempo.
2.2. la nullità della delibera per contrarietà a norma imperative.
La domanda di declaratoria di nullità della delibera di distribuzione della riserva sovrapprezzo quote è infondata.
Gli attori e la società hanno dedotto la nullità della delibera per contrarietà a norme Controparte_2
imperative poste a tutela di interessi extra sociali.
Secondo la prospettazione attorea la delibera di distribuzione della riserva sovrapprezzo quote sarebbe stata assunta in violazione dell'art. 388 c.p. in quanto preordinata ad eludere l'applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo, privando la controllata di risorse finanziarie che sarebbero state facilmente recuperabili dall'amministrazione giudiziaria (ossia la restituzione dei rimborsi ascendenti effettuati dalla controllata alla socia unica . Controparte_2 CP_8
Tale prospettazione non merita adesione.
pagina 12 di 24 Occorre innanzitutto rilevare che l'assunzione della delibera di distribuzione della riserva non appare idonea a comportare alcuna violazione dell'art. 388 c.p. dal momento che non vi è la prova - anche per le ragioni sopra esposte in ordine alla mancanza di data certa della trascrizione - che sia stata adottata contestualmente o dopo la notificazione del sequestro preventivo - temporalmente collocabile al momento dell'esecuzione con la notifica del decreto in data 6.5.2021 - al fine di eludere la misura cautelare. Inoltre, non è stata fornita la prova che, per effetto della distribuzione della riserva di €
4.000.000,00, sia stata elusa l'attuazione del sequestro, considerato che la società è fortemente patrimonializzata.
Anzi, risulta documentato che il sequestro preventivo sia stato eseguito positivamente sino a concorrenza dell'importo determinato, tanto che successivamente, in data 1.9.2021, in sede di modifica della misura cautelare, è stata dissequestrata e restituita a una somma Controparte_7 pari ad € 2.896.805,22 (doc. 3 parte convenuta . CP_8
Giova altresì aggiungere che la delibera impugnata ha un oggetto lecito e possibile (che coincide con lo schema tipico previsto dal legislatore all'art. 2431 c.c.) e, quindi, non può considerarsi contraria a norme imperative.
Similmente a quanto previsto dall'art. 2431 c.c., la delibera del 23.7.2018 ha subordinato la distribuzione alla condizione che, al momento dell'approvazione del bilancio della Controparte_2
relativo all'anno 2020, il patrimonio netto non risultasse diminuito al di sotto del capitale sociale di €
100.000,00.
In conclusione, la domanda di declaratoria di nullità della delibera va rigettata.
2.3. l'annullabilità della delibera per conflitto di interessi.
Ciò posto, anche la domanda di annullamento della delibera per conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 2479 ter, co. II, c.c. è destituita di fondamento.
La norma sanziona esclusivamente l'ipotesi di conflitto tra l'interesse del socio e quello sociale;
quest'ultimo configurabile come l'insieme degli interessi riconducibili al contratto di società e che concernono, tra gli altri, il controllo della gestione dell'attività sociale, la distribuzione dell'utile,
l'alienabilità della propria partecipazione sociale e la determinazione della durata del proprio investimento.
Il vizio rilevante ai fini dell'annullamento di una deliberazione assembleare ricorre solo nel caso in cui la delibera sia diretta al soddisfacimento di interessi extra-sociali, in danno della società. E', invece, irrilevante che la medesima consenta al socio il conseguimento di un suo personale interesse se, allo pagina 13 di 24 stesso tempo, non risulti pregiudicato l'interesse sociale.
Nel caso di specie, non ricorre una ipotesi di conflitto di interessi, dal momento che la delibera costituisce estrinsecazione del diritto potestativo del socio a votare la distribuzione della riserva e non è contraria agli interessi riconducibili al contratto di società, tra cui rientra certamente il diritto di deliberare la distribuzione degli utili ovvero, come avvenuto per la delibera impugnata, la distribuzione della riserva sovrapprezzo, al ricorrere delle condizioni legislativamente previste.
Pertanto, la ha legittimamente esercitato le sue prerogative di socio unico senza ledere CP_8
l'interesse della società, considerato che la distribuzione della riserva è stata comunque subordinata alla sussistenza di un livello minimo di patrimonio netto.
A conferma di ciò, si legga il passaggio della delibera del 23.7.2018 ove, in sede di decisione sulla distribuzione dell'intera riserva da soprapprezzo quote, il Presidente “propone, inoltre, nell'intento di preservare un livello minimo di patrimonio netto, di rinviare l'esecuzione all'approvazione del bilancio per l'esercizio al 31 dicembre 2020 sempreché, alla predetta data, lo stesso non risulterà diminuito al di sotto del capitale sociale di euro 100.000,00” (doc. 6 parte attrice).
3. l'inammissibilità delle domande formulate dagli attori in prima e seconda memoria istruttoria
(domande n. 2 e 5 delle conclusioni).
La domanda di accertamento, anche in via incidentale, dell'annullabilità della delibera di approvazione del bilancio d'esercizio 2020 adottata in data 4.5.2021, per non conformità ai principi contabili e alle disposizioni sulla redazione del bilancio, è stata svolta per la prima volta dagli attori in sede di prima memoria istruttoria.
Ritiene il Tribunale che tale domanda sia inammissibile in quanto tardivamente formulata.
Al riguardo, si rileva che gli attori hanno formulato in citazione esclusivamente la domanda di annullamento della delibera del 23.7.2018, nonostante fossero a conoscenza ed in possesso della delibera di approvazione del bilancio dell'anno 2020, adottata il 4.5.2021, nonché della documentazione contabile, ben prima dell'introduzione del giudizio, come dimostrato dal deposito di tali documenti con l'atto introduttivo (docc. 7, 10, 11, 12 e 13 parte attrice) e dalle eccezioni formulate in ordine al credito sorto con la stessa (si vedano le domande 3, 4 e 6 sopra trascritte).
Hanno invece proposto tardivamente la domanda in sede di prima memoria solo a fronte della difesa svolta in comparsa di costituzione e risposta da - con cui la controllante ha eccepito che CP_8
non potesse essere contestato il diritto di credito di € 4.000.000,00 alla distribuzione della riserva, atteso che, con l'approvazione del bilancio del 2020 (la cui delibera non era stata impugnata), si era pagina 14 di 24 verificata la condizione indicata nella delibera del 23.7.2018-.
Analoghe considerazioni valgono per la domanda di accertamento del mancato avveramento della condizione, svolta dagli attori solo in sede di seconda memoria istruttoria.
4. le domande n. 3, 4 e 6.
Gli attori e hanno chiesto di: Controparte_2
- accertare l'inesistenza del credito derivante dalla delibera a carico di (domanda Controparte_2
n. 3),
- accertare l'invalidità o l'inefficacia della compensazione mirante ad estinguere i crediti di verso la controllante perché carente dei requisiti dell'art. 1243 c.c. e la sua CP_2 CP_8
inopponibilità alla Amministrazione giudiziaria (domanda n. 4);
- accertare l'inopponibilità della operazione di distribuzione delle riserve e di compensazione dei crediti all'amministrazione giudiziaria per difetto dei requisiti di cui all'art. 52 d. lgs. 159/2011
(domanda n. 6);
- per l'effetto, condannare alla restituzione del prestito infruttifero per € CP_8
2.820.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria (domanda n. 7).
Al riguardo, si osserva che gli attori e la società, nel formulare dette conclusioni, abbiano chiesto, al fine di ottenere la condanna della convenuta alla restituzione della somma di € CP_8
2.820.000,00 data a titolo di prestito infruttifero, di accertarsi l'insussistenza di fatti estintivi del suo credito (presupposti per l'operatività della compensazione ed inesistenza del controcredito vantato da nei suoi confronti) ovvero la sussistenza di fatti impeditivi del controcredito opposto CP_8
della controllante (inopponibilità del credito e della compensazione all'amministrazione giudiziaria ai sensi dell'art. 52 d. lgs 159/2011) .
4.1. le “domande” di accertamento negativo del controcredito vantato da di € CP_8
4.000.000,00, di inopponibilità di detto credito nonché della operazione di compensazione all'amministrazione giudiziaria per difetto dei presupposti di cui all'art. 52 d. lgs 159/2011.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la sottoposizione a sequestro, ai sensi del d.lgs. n. 159 del
2011, dell'intero capitale sociale e del compendio aziendale della comporti che le Controparte_2 domande di accertamento negativo del controcredito vantato da di € 4.000.000,00, CP_8
quella di inopponibilità del credito di € 4.000.000,00, nonché di inopponibilità della compensazione all'amministrazione giudiziaria non possano essere delibate dal Giudice civile, difettandone la competenza per le ragioni che di seguito si espongono.
pagina 15 di 24 Il decreto legislativo n. 159/2011 (c.d. codice antimafia) contiene un apposito titolo dedicato alla tutela dei terzi;
per quanto di interesse in questa sede, l'art. 52 prevede che, laddove ricorrano le condizioni elencate al primo comma, la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, mentre gli articoli 57, 58 e 59 disciplinano le modalità di accertamento di detti crediti.
La sottoposizione del patrimonio sociale e del compendio aziendale al sequestro preventivo introduce un procedimento nell'ambito del quale si effettua l'accertamento e, previa verifica dello stato passivo, si soddisfano i crediti vantati dai terzi nei confronti delle società attinte dalla misura cautelare di prevenzione.
Dalla lettura delle disposizioni richiamate si evince altresì che è il Giudice penale del procedimento di prevenzione, e non il giudice civile ordinario, che verifica e accerta i crediti vantati nei confronti dei soggetti sottoposti al sequestro. In particolare, il procedimento di verifica dei crediti si svolge dinanzi al
Giudice che ha emesso la misura cautelare e, analogamente a quanto previsto in ambito fallimentare, comporta l'improcedibilità delle domande di accertamento del credito svolte dinanzi al giudice civile anziché dinanzi all'autorità giudiziaria funzionalmente competente.
La competenza funzionale del Giudice penale, a conoscere della pretesa creditoria vantata nei confronti del soggetto sottoposto alla misura cautelare, è affermata anche dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (in proposito si legga Cass. civ., sez. II, n. 731/2024 secondo cui “Nello speciale procedimento di verifica dei crediti previsto dagli artt. 57 e ss. del d.lgs. 159 del 2011, opera il principio secondo il quale tutti i crediti vantati nei confronti di soggetto sottoposto alla misura di prevenzione patrimoniale devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, con la conseguenza che, ove la relativa azione sia già stata proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata
d'ufficio, in ogni stato e grado, l'improcedibilità, e che, in mancanza, nel d.lgs.159 del 2011, di una previsione analoga a quella di cui all'art.96, comma 2, n.3 l.fall., il giudice della prevenzione non è vincolato nel suo accertamento dalla pronuncia di condanna di primo grado intervenuta prima del sequestro di prevenzione, prevalendo l'esigenza pubblicistica di impedire che sui beni sequestrati vengano fatti valere crediti strumentali all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego”, ma anche tra le pronunce di merito Tribunale di Roma, sez. Imprese, sentenza n.
1440/2019).
Tanto premesso, non vi sono ragioni per dubitare che l'incompetenza del giudice civile a favore del giudice penale sussista, oltre che in caso di domanda di accertamento positivo del credito proposta dal terzo creditore nei confronti della società attinta dalla misura, anche nel caso in cui, come nel presente pagina 16 di 24 giudizio, la domanda di accertamento negativo del credito sia stata formulata in via preventiva - al fine di paralizzare le eccezioni, tra cui quella di compensazione, sollevate dal terzo - dalla società soggetta al procedimento di prevenzione.
Orbene, nel caso di specie, la competenza in ordine all'accertamento negativo del credito vantato da nei confronti della in virtù della delibera del 23.7.2018, nonché in ordine CP_8 Controparte_2
alla sua inopponibilità all'amministrazione giudiziaria, spetta al Giudice delegato nel procedimento in sede penale, secondo il procedimento previsto dagli artt. 52 e 57-59 e ss. del d.lgs. 159/2011.
Depone nel senso della devoluzione dell'accertamento del credito nella sede penale anche la risposta data dall'amministratore giudiziario dott. alla richiesta di pagamento della somma di € CP_3
1.180.000,00, inviatagli da nella parte in cui precisa che i diritti di credito vantati nei CP_8
confronti di e sorti prima del sequestro vadano accertati dinanzi al Giudice penale ai Controparte_2 sensi dell'art. 52 d. lgs. 159/2011 dopo il provvedimento di confisca (doc. 9 parte attrice).
Pertanto, alla luce del sistema delineato dal codice antimafia, deve affermarsi il difetto di competenza del giudice civile a conoscere delle controversie in ordine all'accertamento e all'opponibilità del controcredito di e della compensazione operata da all'amministrazione CP_8 CP_8
giudiziaria, trattandosi di accertamenti riservati al Giudice penale e che presuppongono la verifica che il credito sia sorto anteriormente al sequestro e possegga i requisiti richiesti dall'art. 52 d. lgs 159/2011.
4.2. l'eccezione di compensazione svolta da e la domanda di accertamento CP_8 dell'inoperatività della compensazione formulata dagli attori e da Controparte_2
Alla luce dell'operazione contabile di compensazione attuata da in data 4.5.2021 per € Controparte_2
2.820.000,00 - a seguito dell'approvazione del bilancio relativo all'anno 2020 con delibera assunta nella stessa data - (cfr. doc. 10 parte attrice), e della successiva richiesta, inoltrata nel novembre 2021 dall'amministratore unico della di pagamento dei residui € 1.180.000,00 (doc. 8 parte CP_8
attrice), gli attori hanno chiesto dichiararsi l'inesistenza dei presupposti per la compensazione legale, in difetto del requisito dell'esigibilità (non essendo previsto un termine per il rimborso), e volontaria, non essendovi la prova di un accordo estintivo intervenuto tra le parti.
ha, in primo luogo, negato che si fosse verificata la compensazione, contestando la CP_8
sussistenza nei suoi confronti di un controcredito della controllata di € 2.820.000,00 poiché
l'erogazione delle somme non era qualificabile come finanziamento verso soci e non sussisteva, quindi, alcun obbligo restitutorio, riservandosi di agire in separata sede per il recupero del suo intero credito di
€ 4.000.000,00.
pagina 17 di 24 Con riferimento alla domanda di condanna di restituzione di € 2.820.000,00 svolta da Controparte_2
ha, poi, eccepito la compensazione con il suo maggior credito derivante dalla distribuzione delle riserve sovrapprezzo quote e chiesto rigettarsi la domanda.
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che non sussistano i presupposti affinché operi la compensazione legale.
L'art. 1243 c.c. richiede, ai fini dell'operatività della compensazione legale, la contestuale presenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Deve, quindi, escludersi l'operatività della compensazione qualora il credito opposto non sia liquido, nel senso di certo e non contestato (si legga in tal senso anche Cass. SU n. 23225/2016, ma anche Cass. civ. n. 1695/2015).
Considerata la finalità dell'istituto della compensazione - estinzione satisfattoria reciproca (che postula che entrambi i crediti siano certi, liquidi ed esigibili) -, deve ritenersi che, nel caso di specie, la compensazione non possa verificarsi, atteso che il credito vantato da è ancora da CP_8
accertarsi dinanzi al Giudice penale secondo il meccanismo di cui agli artt. 52 e ss. del d. lgs. 159/2011 ed è altresì contestato che sia sorto anteriormente alla notifica ed esecuzione del sequestro, stante la carenza di data certa in ordine alla trascrizione della delibera del 23.7.2018 per le ragioni già illustrate.
Parimenti, non può operare la compensazione giudiziale in quanto la stessa presuppone la possibilità, da parte del giudice dinanzi al quale la compensazione è eccepita, di accertare, con sentenza costitutiva, il controcredito opposto, mentre nel caso in esame l'accertamento del controcredito vantato da CP_8
è rimesso alla competenza del Giudice penale e detta circostanza esclude che sia di facile e pronta
[...] liquidazione ai sensi dell'art. 1243, co. II, c.c.
Occorre, poi, rilevare che nella disciplina dettata dal d. lgs. 159/2011 non si rinviene alcuna norma che, similmente a quanto previsto in ambito fallimentare (prima a norma dell'art. 56 legge fallimentare ed ora dell'art. 155 Codice della crisi d'impresa), consenta di paralizzare la pretesa fatta valere dall'amministratore giudiziario per il recupero di un credito della società soggetta alla misura di prevenzione, eccependo in compensazione l'esistenza di un proprio controcredito verso la società attinta dal sequestro anche al di fuori del procedimento di verifica penalistica.
Tutti i crediti vantati nei confronti della società assoggettata alla misura di prevenzione sono, quindi, da accertarsi dinanzi al Giudice penale nell'ambito del procedimento previsto dal c.d. codice antimafia.
Deve altresì escludersi che si sia verificata, nel caso di specie, una compensazione volontaria, in quanto a prescindere dalla mera operazione contabile attuata da (cfr. doc. 10 parte attrice), Controparte_2 pagina 18 di 24 l'esistenza di un accordo di natura estintiva in ordine alla pretesa restitutoria vantata da Controparte_2
è negata dalla stessa parte che avrebbe interesse ad eccepire l'operatività della compensazione.
Difatti, nel contestare l'esistenza di un controcredito della controllata in favore della CP_8 controllante per € 2.820.000,00, nega che vi sia un accordo tra le parti ai sensi dell'art. 1252 c.c.
Proprio al fine di escludere l'eccezione di inoperatività della compensazione sollevata dagli attori e da la ha, nel costituirsi in giudizio, contestato sia la qualificazione della Controparte_2 CP_8 dazione di € 2.820.000,00 come finanziamento verso soci sia l'esistenza di un'obbligazione restitutoria in assenza della previsione di un termine. In particolare, ha contestato l'efficacia probatoria del documento contabile prodotto dagli attori da cui risultava operata contabilmente la compensazione
(doc. 10) e che la missiva inviata dall'amministratore unico all'amministratore Controparte_5
giudiziario con cui richiedeva il pagamento del residuo € 1.180.000,00 avesse qualsivoglia valenza confessoria sull'esistenza del controcredito, essendosi limitata a formulare una proposta di sua iniziativa personale e a precisare che l'importo di € 2.820.000,00 era stato messo a loro disposizione a diverso titolo (punto 18 a pagina 9 e pagine 21-22 della comparsa di costituzione e risposta;
docc. 8 e
10 parte attrice).
5. la domanda restitutoria nei confronti di CP_8
Disattese le domande relative all'accertamento del controcredito di di competenza del CP_8
Giudice penale, e l'eccezione di compensazione, si procede ad esaminare la domanda restitutoria proposta dagli attori e da Controparte_2
Giova preliminarmente osservare che la domanda di condanna al pagamento di € 2.820.000,00, ancorché formulata come consequenziale rispetto a quelle di accertamento precedentemente proposte, è da ritenersi autonoma in quanto si basa su una diversa causa petendi.
Difatti, mentre le precedenti domande erano dirette ad impugnare la delibera del 23.7.2018 e ad accertare l'inesistenza del diritto di credito vantato dalla controllante che trovava la sua fonte in detta delibera, la richiesta di condanna al pagamento di € 2.820.000,00 è fondata sull'allegazione di un contratto di mutuo tra e CP_8 Controparte_2
Tale domanda proposta dall'amministrazione giudiziaria deve ritenersi pacificamente ammissibile poiché, trattandosi di una posta creditoria vantata dalla società sottoposta alla misura cautelare nei confronti di terzi, non soggiace alla disciplina del codice antimafia e all'accertamento concorsuale penalistico, a differenza dei crediti vantati dai terzi nei confronti della società attinta dal sequestro.
Ciò premesso, la domanda restitutoria merita accoglimento. pagina 19 di 24 Come noto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che incombe sull'attore che alleghi la consegna di una somma di denaro la prova del titolo posto alla base della pretesa restitutoria.
Nel caso di specie, gli attori hanno allegato e provato la dazione della somma di denaro ed altresì il titolo giuridico, ossia il contratto di mutuo, fondante la domanda di restituzione (si veda in tema di onere probatorio sull'esistenza dell'obbligazione restitutoria Cass. civ., n. 35959/2023 secondo cui “Il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi
l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la "res" oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione, non valendo ad invertire tale onere della prova la deduzione, ad opera del convenuto, di un diverso titolo implicante l'obbligo restitutorio, non configurandosi siffatta difesa quale eccezione in senso sostanziale”).
Risulta, difatti, circostanza non contestata la dazione, tra il 2018 ed il 2021, da in favore Controparte_2 di di complessivi € 2.820.000,00. Dazione che trova, peraltro, riscontro anche nelle CP_8
scritture contabili della controllata e della controllante, nei bonifici bancari documentati e nella comunicazione inviata dall'amministratrice unica di all'amministratore giudiziario nel CP_8
novembre 2021 (docc. 20, da 18 a 23, doc. 8 parte attrice).
La parte attrice ha, poi, fornito la prova dell'esistenza del contratto di mutuo da cui sorge l'obbligazione restitutoria.
Per giurisprudenza costante, detta prova non necessita della produzione del documento contrattuale, ma può essere data anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione nella causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta (sul punto Cass. civ. n. 8829/2023).
Nel caso di specie, il contratto di mutuo risulta dai seguenti elementi.
Nel bilancio di verifica al 31.12.2020 della elaborato in data 28.2.2021 e trasmesso CP_8 all'amministratore giudiziario, le erogazioni effettuate sino a tutto il 2020, per complessivi €
1.820.000,00 – atteso che il restante milione di euro è stato versato nei primi mesi del 2021 – sono state contabilizzate quali “debiti verso le controllate” (cfr. doc. 14 parte attrice).
L'inserimento di tale dicitura tra i debiti nella scrittura contabile tenuta dalla controllante consente di ritenere provato, ai sensi dell'art. 2709 c.c., la sussistenza di un obbligo restitutorio di CP_8
pagina 20 di 24 verso quantomeno per l'importo di € 1.820.000,00 Controparte_2
Le causali dei bonifici bancari per “finanziamento infruttifero alla controllante” costituiscono elementi idonei a dimostrare che la dazione delle somme è stata effettuata da parte di a titolo di Controparte_2
mutuo (si vedano i docc. da 18 a 23 parte attrice) (cfr. sul punto Cass. civ. n. 20052/2024 secondo cui
“La causale riportata nei bonifici bancari, ascrivibile alla volontà dell'ordinante, ha valenza indiziaria del titolo per il quale è avvenuto l'ordine di pagamento, in mancanza di altri elementi che suffraghino la riconduzione del versamento ad un titolo diverso”).
Tra le prove che consentono di affermare l'esistenza del titolo negoziale allegato, fondante l'obbligazione restitutoria, vi è anche la comunicazione, avente valore confessorio, effettuata in data
22.11.2021 dall'amministratrice unica di Con tale comunicazione Controparte_8 Controparte_5
l'amministratrice dà atto di aver ricevuto “ad altro titolo” l'importo di € 2.820.000,00 e di limitarsi a richiedere, a fronte del controcredito di € 4.000.000,00, il residuo di € 1.120.000,00, riconoscendo così sia di aver ricevuto l'intera somma oggetto della domanda di condanna sia che la stessa dovesse essere restituita, tanto da operare la compensazione tra le due poste (cfr. doc. 8 parte attrice).
Ulteriore conferma della circostanza che la somma sia stata versata a titolo di finanziamento ascendente si rinviene nella delibera impugnata del 23.7.2018 nella parte in cui è specificato che l'erogazione non era fruttifera di interessi, con ciò implicitamente riconoscendo che dovesse essere restituita quanto al capitale.
La convenuta non ha, invece, dimostrato che la dazione trovasse la sua causa in un CP_8
diverso titolo, che potesse escludere la natura di finanziamento verso soci e, quindi, l'obbligazione restitutoria. Anzi, con una difesa connotata da una certa contraddittorietà ha dapprima negato l'esistenza del credito, salvo, poi, eccepirne la sua estinzione per compensazione, con ciò riconoscendo la sua posizione debitoria verso la controllata.
Da ultimo, si rileva che la mancata previsione di un termine per la restituzione della somma mutuata non è elemento ostativo all'accoglimento della domanda di condanna dal momento che l'art. 1183, co.
I, c.c. stabilisce che se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita il creditore può esigerla immediatamente.
Pertanto, va condannata alla restituzione a della somma di € 2.820.000,00, CP_8 Controparte_2
oltre interessi ex art. 1284, co. I, c.c. dalla domanda al saldo. Non può essere riconosciuta la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non essendo stata fornita la prova del maggior danno ex art. 1224, co. II, c.c.
pagina 21 di 24
6. la domanda di responsabilità ai sensi dell'art. 2497 c.c. nei confronti di dei suoi CP_8
soci e dei suoi amministratori.
Si procede ad esaminare tale domanda ai fini della regolamentazione delle spese di lite, dal momento che talune parti sono state convenute in giudizio solo a tale titolo e l'accoglimento della domanda restitutoria proposta in via principale renderebbe superfluo l'esame della domanda proposta in subordine.
Gli attori (e non anche la convenuta hanno proposto in via subordinata domanda di Controparte_2
accertamento della responsabilità, ai sensi dell'art. 2497 c.c., e di condanna di dei suoi CP_8
soci e dei suoi amministratori al risarcimento del danno da quantificarsi in € 2.820.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Nello specifico gli attori sostengono che la controllante nel deliberare con il proprio CP_8 voto determinante l'operazione di distribuzione della riserva sovrapprezzo nell'assemblea della abbia abusato della sua posizione di direzione e coordinamento, perseguendo un suo Controparte_2
interesse in contrasto con quello della controllata e cagionandole un gravissimo pregiudizio patrimoniale.
La domanda è palesemente infondata.
Preliminarmente, si osserva che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dai convenuti è destituita di fondamento. L'azione risulta difatti correttamente promossa dal soggetto pienamente legittimato, atteso che con il decreto di sequestro il dott. è stato nominato CP_3
amministratore giudiziario dell'intero capitale sociale di Controparte_2
Nel merito, nonostante la presunzione di cui all'art. 2497 sexies c.c., deve ritenersi che la condotta imputata a ed ai soci e all'amministratore della controllante non sia un atto rientrante CP_8 nell'attività di direzione e coordinamento poiché il voto assembleare costituisce esercizio del controllo tipico del socio unico che non comporta ingerenza nella gestione della società controllata.
L'attività di direzione e coordinamento necessita, difatti, di un quid pluris rispetto al potere di controllo in quanto è espressione di un potere di ingerenza più intenso, che si esplica in un costante intervento all'interno delle decisioni gestorie assunte dagli organi della controllata, attraverso istruzioni impartite dalla società controllante.
Pertanto, per configurarsi una responsabilità da abuso del potere di direzione e coordinamento, il voto assembleare deve essere espressione della volontà gestoria della controllante e deve essere in contrasto con l'interesse sociale della controllata. Estraneo, invece, alla attività di direzione e coordinamento pagina 22 di 24 rilevante ex art. 2497 c.c. è l'esercizio delle prerogative inerenti al rapporto di controllo in sede assembleare dove le tutele dell'eventuale socio di minoranza – ipotesi peraltro non ricorrente nel caso di specie ove è socia unica - si sostanziano nei poteri di impugnativa delle delibere ex CP_8
art. 2377 e 2379 c.c.
Ne discende che il voto esercitato dalla socia unica è atto estraneo all'attività di CP_8
direzione e coordinamento in quanto riguarda un diritto disponibile e lecito dei soci, ossia la distribuzione della riserva sovrapprezzo quote, e non è riconducibile ad atti gestori. Inoltre, non sussiste alcuna forma di abuso, atteso che è del tutto legittima l'adozione di una delibera di finanziamento dei soci - ivi compresa la socia controllante - e di distribuzione degli utili.
7. le spese di lite.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, occorre distinguere tra le domande proposte in via principale nei confronti della sola e quelle proposte in via subordinata nei confronti CP_8
di dei suoi soci e delle sue amministratrici succedutesi nel tempo. CP_8
Con riferimento alle domande proposte in via principale, in applicazione del principio della soccombenza prevalente, va condannata a rifondere a parte attrice unitariamente CP_8
considerata (Amministratore Unico di dott. e Amministratore Controparte_2 CP_1
giudiziario, dott. , attesa la difesa comune approntata, e alla società in CP_3 Controparte_2
persona del curatore speciale nominato ex art. 78 c.p.c. le spese di lite che si liquidano in complessivi €
49.000,00, cadauno (parte attrice, da un lato, e parte convenuta dall'altro), per Controparte_2
compensi, avuto riguardo ai valori medi dello scaglione di riferimento per le quattro fasi, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
La convenuta va altresì condannata al pagamento in favore dell'attrice (Amministratore CP_8
Unico di dott. e Amministratore giudiziario, dott. di € Controparte_2 CP_1 CP_3
3.372,00 per il contributo unificato ed € 27,00 per la marca.
Con riferimento alle domande formulate in via subordinata ai sensi dell'art. 2497 c.c., attesa l'infondatezza delle stesse, parte attrice (Amministratore Unico di dott. Controparte_2 CP_1
e Amministratore giudiziario, dott. va condannata a rifondere ai convenuti
[...] CP_3
e Controparte_7 Controparte_6 Controparte_5 da considerarsi come un'unica parte stante l'identità di difesa spiegata, le spese di lite che si liquidano in complessivi € 49.000,00, per compensi, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
pagina 23 di 24
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande di declaratoria di inesistenza, annullabilità e nullità della delibera dell'assemblea dei soci del 23.7.2018;
- dichiara l'improcedibilità delle domande n. 3, 4 e 6;
- condanna alla restituzione a della somma di € 2.820.000,00, oltre CP_8 Controparte_2
interessi ex art. 1284, co. I, c.c. dalla domanda al saldo;
- condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in CP_8
€ 49.000,00, per compensi, € 3.372,00 per il contributo unificato ed € 27,00 per la marca, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa;
- condanna parte convenuta a rimborsare a parte convenuta le spese di CP_8 Controparte_2 lite, che si liquidano in € 49.000,00, per compensi, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa;
- condanna parte attrice a rimborsare a Controparte_7 Controparte_6
e le spese di lite, che si liquidano in € 49.000,00, per
[...] Controparte_5
compensi, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Milano, 3.10.2024
Il Giudice estensore
Silvia Vaghi
Il Presidente
Angelo Mambriani
pagina 24 di 24