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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 10/12/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 821/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Gabriele Bordiga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 821 del ruolo della volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Bosa nello studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Piergavino Paolini, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti,
e
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Macomer Parte_2 C.F._2 nello studio dell'avv. Angela Luisa Barria, che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrenti con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 19.03.2025, personalmente sottoscritto e contenente la dichiarazione di non intendere riconciliarsi, e dopo avere premesso di avere contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio concordatario in Macomer il 18.05.2008 (atto n. 4 – Parte II – Serie A – anno 2008), di avere tre figli, , nato il [...], , nata l'[...] e nata il Persona_1 Persona_2 Per_3
09.01.2017, e di non avere ripreso la convivenza in seguito alla pubblicazione, in data 19.12.2022, del decreto di omologazione della separazione consensuale, hanno chiesto che fosse pronunciata, con sentenza, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso, invariate rispetto a quelle concordate (e omologate) in sede di separazione.
1 La causa, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter cod. proc. civ. su richiesta delle parti, è stata rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 27.09.2025.
§§§
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Infatti, le parti non hanno ripreso la convivenza in seguito alla pubblicazione, in data 19.12.2022, del decreto di omologazione della separazione, sicché ricorrono i presupposti per dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), della L.
n. 898/1970.
Inoltre, non sussistono ragioni per disattendere le condizioni del divorzio concordate dalle parti, atteso che l'accordo (identico a quello omologato nel giudizio di separazione), è, quanto ai diritti non Per_ disponibili, idoneo a garantire il diritto dei minori , e – che non sono stati Per_1 Per_3 sentiti, essendone l'audizione superflua ai fini della decisione – di continuare a ricevere da entrambi i genitori educazione, istruzione e cura.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Macomer il 18.05.2008 fra Pt_1
(c.f. ) e (c.f. );
[...] C.F._1 Parte_2 C.F._2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Macomer di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio atto n. 4 – Parte II – Serie A – anno 2008, l'annotazione prevista dal D.P.R. n. 396/2000; precisa che, per accordo delle parti, a conferma delle condizioni di cui al decreto di omologa della separazione consensuale, vigeranno le seguenti
CONDIZIONI
a) i figli minori restano affidati congiuntamente ai genitori, dai quali dovranno ricevere cura, educazione e istruzione, conservando con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e relazioni significative con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i genitori eserciteranno entrambi la responsabilità sui figli adottando sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per gli stessi, tra cui quelle educative e scolastiche, sulle cure mediche e l'eventuale indirizzo religioso, mentre limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità anche disgiuntamente;
b) la casa coniugale, di proprietà esclusiva di , resta assegnata alla madre, che vi vivrà Parte_1 con i figli;
c) ai fini delle registrazioni anagrafiche, la residenza dei figli viene fissata nella casa della madre;
2 d) salvo diversi accordi tra i genitori e impegni scolastici e sportivi dei figli, il padre avrà facoltà di tenere con sé i figli per tre pomeriggi infrasettimanali dalle ore 17.00 alle ore 20.00 (e nel periodo estivo alle ore 22.30) e, a settimane alterne, dal sabato all'uscita dalla scuola fino alla domenica sera alle 20.00 (e nel periodo estivo alle ore 22.30). I figli trascorreranno con il padre quindici giorni anche non consecutivi, a scelta del padre, durante le vacanze estive;
una settimana durante il periodo delle festività natalizie, alternando, di anno in anno, la settimana che va dal 24 al 30 dicembre compresi, e la settimana che va dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi;
il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo verranno trascorsi alternativamente con il padre o con la madre. Seguiranno le regole dell'alternanza anche i compleanni delle figlie (un anno il compleanno lo festeggeranno con la madre e l'anno successivo si farà l'inverso e così a seguire);
e) il padre corrisponderà alla madre, a titolo di mantenimento dei tre figli, la somma di euro 100,00 mensili per ciascun figlio, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat;
f) la madre percepirà per intero l'assegno unico e universale di cui al D. Lgs. n. 230/2021;
g) il genitore che sosterrà le spese straordinarie relative ai figli, previamente concordate, salvo quelle urgenti, scolastiche, ricreative e di svago, e quelle sanitarie non coperte dal SSN, avrà diritto, dietro presentazione di un documento di spesa fiscalmente valido, al rimborso del 50% della spesa dall'altro;
h) nulla è reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento di e in Parte_2 Parte_1 quanto gli stessi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
i) e hanno già regolato tra loro le questioni attinenti allo Parte_2 Parte_1 scioglimento della comunione dei beni e che gli stessi non hanno altro da pretendere l'uno dall'altra.
j) spese integralmente compensate, in ragione dell'accordo.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 09.12.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Tania Scanu
La Presidente dott.ssa Consuelo Mighela
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Gabriele Bordiga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 821 del ruolo della volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Bosa nello studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Piergavino Paolini, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti,
e
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Macomer Parte_2 C.F._2 nello studio dell'avv. Angela Luisa Barria, che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrenti con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 19.03.2025, personalmente sottoscritto e contenente la dichiarazione di non intendere riconciliarsi, e dopo avere premesso di avere contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio concordatario in Macomer il 18.05.2008 (atto n. 4 – Parte II – Serie A – anno 2008), di avere tre figli, , nato il [...], , nata l'[...] e nata il Persona_1 Persona_2 Per_3
09.01.2017, e di non avere ripreso la convivenza in seguito alla pubblicazione, in data 19.12.2022, del decreto di omologazione della separazione consensuale, hanno chiesto che fosse pronunciata, con sentenza, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso, invariate rispetto a quelle concordate (e omologate) in sede di separazione.
1 La causa, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter cod. proc. civ. su richiesta delle parti, è stata rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 27.09.2025.
§§§
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Infatti, le parti non hanno ripreso la convivenza in seguito alla pubblicazione, in data 19.12.2022, del decreto di omologazione della separazione, sicché ricorrono i presupposti per dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), della L.
n. 898/1970.
Inoltre, non sussistono ragioni per disattendere le condizioni del divorzio concordate dalle parti, atteso che l'accordo (identico a quello omologato nel giudizio di separazione), è, quanto ai diritti non Per_ disponibili, idoneo a garantire il diritto dei minori , e – che non sono stati Per_1 Per_3 sentiti, essendone l'audizione superflua ai fini della decisione – di continuare a ricevere da entrambi i genitori educazione, istruzione e cura.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Macomer il 18.05.2008 fra Pt_1
(c.f. ) e (c.f. );
[...] C.F._1 Parte_2 C.F._2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Macomer di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio atto n. 4 – Parte II – Serie A – anno 2008, l'annotazione prevista dal D.P.R. n. 396/2000; precisa che, per accordo delle parti, a conferma delle condizioni di cui al decreto di omologa della separazione consensuale, vigeranno le seguenti
CONDIZIONI
a) i figli minori restano affidati congiuntamente ai genitori, dai quali dovranno ricevere cura, educazione e istruzione, conservando con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e relazioni significative con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i genitori eserciteranno entrambi la responsabilità sui figli adottando sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per gli stessi, tra cui quelle educative e scolastiche, sulle cure mediche e l'eventuale indirizzo religioso, mentre limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità anche disgiuntamente;
b) la casa coniugale, di proprietà esclusiva di , resta assegnata alla madre, che vi vivrà Parte_1 con i figli;
c) ai fini delle registrazioni anagrafiche, la residenza dei figli viene fissata nella casa della madre;
2 d) salvo diversi accordi tra i genitori e impegni scolastici e sportivi dei figli, il padre avrà facoltà di tenere con sé i figli per tre pomeriggi infrasettimanali dalle ore 17.00 alle ore 20.00 (e nel periodo estivo alle ore 22.30) e, a settimane alterne, dal sabato all'uscita dalla scuola fino alla domenica sera alle 20.00 (e nel periodo estivo alle ore 22.30). I figli trascorreranno con il padre quindici giorni anche non consecutivi, a scelta del padre, durante le vacanze estive;
una settimana durante il periodo delle festività natalizie, alternando, di anno in anno, la settimana che va dal 24 al 30 dicembre compresi, e la settimana che va dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi;
il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo verranno trascorsi alternativamente con il padre o con la madre. Seguiranno le regole dell'alternanza anche i compleanni delle figlie (un anno il compleanno lo festeggeranno con la madre e l'anno successivo si farà l'inverso e così a seguire);
e) il padre corrisponderà alla madre, a titolo di mantenimento dei tre figli, la somma di euro 100,00 mensili per ciascun figlio, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat;
f) la madre percepirà per intero l'assegno unico e universale di cui al D. Lgs. n. 230/2021;
g) il genitore che sosterrà le spese straordinarie relative ai figli, previamente concordate, salvo quelle urgenti, scolastiche, ricreative e di svago, e quelle sanitarie non coperte dal SSN, avrà diritto, dietro presentazione di un documento di spesa fiscalmente valido, al rimborso del 50% della spesa dall'altro;
h) nulla è reciprocamente dovuto a titolo di mantenimento di e in Parte_2 Parte_1 quanto gli stessi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
i) e hanno già regolato tra loro le questioni attinenti allo Parte_2 Parte_1 scioglimento della comunione dei beni e che gli stessi non hanno altro da pretendere l'uno dall'altra.
j) spese integralmente compensate, in ragione dell'accordo.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 09.12.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Tania Scanu
La Presidente dott.ssa Consuelo Mighela
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