Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 18/04/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2489/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
Dr. Giuseppe Rini Presidente
D.ssa Rossana Musumeci Giudice
D.ssa Claudia Musola Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2489 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione all'esito dell'udienza cartolare del 2.04.2025 e promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28.12.1967, rappresentata e difesa, in forza di mandato in atti, dagli Avv.ti Leandra Amato e
Carlotta Bovì, ed elettivamente domiciliata in Palermo, via M. Rapisardi n.2, presso lo studio dell'Avv. Carlotta Bovì
-RICORRENTE-
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Roma, via degli Artificieri n.8, presso lo studio degli Avv.ti
Nunzio Roberto Valenza e Roberto Valenza, che lo rappresentano e difendono in forza di mandato in atti
-RESISTENTE-
e con l'intervento del P.M.
OGGETTO: divorzio contenzioso – trasformato pagina 1 di 3
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.11.2024 e ritualmente notificato, Parte_1
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , in data 25.04.1992 a Palermo, regolarmente trascritto nei CP_1
registri degli atti di matrimonio del predetto comune, anno 1992, al n. 58, P. II, serie A, dal quale è nata la IG , in data il 20.02.2000, senza formulare ulteriori domande Persona_1
di carattere economico.
Si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha aderito alla domanda di divorzio avanzata dalla coniuge, chiedendo, altresì, la trasformazione del rito contenzioso in congiunto.
Con istanza congiunta di trasformazione del rito e istanza di trattazione scritta dell'udienza, depositata in data 10.03.2025, le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza la previsione di alcun onere economico.
All'udienza del 2.04.2025, appositamente fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione e sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.
51 c.p.c., le parti hanno depositato note di trattazione scritta, con allegata dichiarazione personalmente sottoscritta, nella quale hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza fissata e/o a quelle successive, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di voler addivenire al divorzio congiunto alle condizioni di cui all'istanza di trasformazione, depositata in data 10.03.2025. Con ordinanza del 2.04.2025, il Giudice delegato, disposta la trasformazione del rito, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
L'Ufficio del Pubblico Ministero, cui la pendenza del procedimento è stata ritualmente comunicata, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda. Ed infatti
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Termini Imerese, nel procedimento di separazione giudiziale n.274/2003;
• la separazione tra le parti è stata dichiarata dal medesimo Tribunale con sentenza n.514/2010 del 16.09.2010 e depositata l'8.10.2010;
pagina 2 di 3 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione;
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'istanza di trasformazione del rito, depositata in data 10.03.2025, come ribadite nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 2.04.2025.
Le condizioni di cui sopra vanno omologate, in quanto non contrarie al buon costume né all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
La presente sentenza, non impugnabile né dalle parti né dal pubblico ministero, deve essere immediatamente eseguita a cura del cancelliere.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 25.04.1992 a
Palermo, da , nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], regolarmente trascritto nei registri degli atti di
[...]
matrimonio del comune di Palermo, anno 1992, al n.58, parte II, serie A, alle condizioni concordate dalle parti, di cui all'istanza di trasformazione del rito, depositata in data
10.03.2025, come ribadite nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 2.04.2025, che devono qui intendersi riportate e trascritte.
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, in data 15.04.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Claudia Musola Giuseppe Rini
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