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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/10/2025, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3188/2023
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3188/2023 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1 RESISTENTE
Oggi 10 ottobre 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. ROMBOLA' ALESSANDRO, oggi sostituito dall'avv. Parte_1 Francesca Camilla Rombolà Per l'avv. IMBRIACI SILVANO CP_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle note depositate in telematico, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
L'avv. Rombolà chiede la distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 3188/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMBOLA' Parte_1 C.F._1 ALESSANDRO, con elezione di domicilio in VIA LUCA GIORDANO 7/A 50100 FIRENZE, presso il difensore avv. ROMBOLA' ALESSANDRO PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAFFINA ANTONELLO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1 IMBRIACI SILVANO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE, presso il difensore avv. ZAFFINA ANTONELLO PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8.11.2023, cittadino italiano, iscritto per nascita Parte_1 all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Prato e, successivamente, dal 3.03.2023, del
Comune di Firenze, nullatenente, privo di reddito e di fissa dimora, ha esposto di avere presentato, in data 28.03.2023, domanda di ammissione al reddito di cittadinanza, dapprima sospesa e, poi, respinta da , come da comunicazione PEC del 9.05.2023, in quanto “non sono soddisfatti i requisiti di CP_1 residenza”.
Tanto premesso, il ricorrente ha dedotto la sussistenza del requisito della residenza in Italia per almeno
10 anni (v. il certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di Prato) e, altresì, della residenza continuativa biennale nel territorio italiano al momento della presentazione della domanda amministrativa, essendo stato accolto, dal 2020 al 2021, presso la parrocchia di San NO a Mensola di Firenze, da Monsignor ed essendo stato ospitato, dal settembre 2021, presso Persona_1
l'abitazione del sig. sita in Firenze, via Montanara n. 6, ove, dal 3.03.2023, prendeva la Persona_2 residenza anagrafica e ove tuttora risiede.
2 Pertanto, il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “accertare e dichiarare il diritto di
[...]
a percepire per il periodo compreso tra il 28 marzo 2023 e il 31 dicembre 2023 il reddito di Parte_1 cittadinanza di cui al decreto legge n. 4 del 28.01.2019 convertito in Legge n. 26 del 28.03.2019; -
Conseguentemente condannare l' , in persona del suo legale rapp.te pro tempore al Controparte_2 pagamento degli arretrati dal giorno della domanda (28 marzo 2023) al 31 dicembre 2023 in favore di
, con ogni consequenziale provvedimento. - Con vittoria di spese e compensi Parte_1 professionali.”.
Si è costituito in giudizio , contestando il ricorso e chiedendone la reiezione, in quanto infondato, CP_1 atteso che il ricorrente risultava irreperibile fino al 3.03.2023, con conseguente difetto del requisito della residenza continuativa biennale alla data della domanda amministrativa.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e con prove orali (assunte all'udienza del 18.03.2025) e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
L'art. 2 (Beneficiari) D.L. 4/2019, conv. con modificazioni in L. 26/2019, nella formulazione vigente al momento della presentazione della domanda amministrativa (28.03.2023), prevedeva che: “1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare , come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni
3 componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. c-bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3. (…) 2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1 possono essere integrati, in ipotesi di eccedenza di risorse disponibili, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di indicatori di disagio socioeconomico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà e tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione socio- sanitaria, educativa e abitativa. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del
Rdc, quali misure agevolative per l'utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla tutela della salute. (…)”.
Con la sentenza n. 31/2025, depositata il 20/03/2025, pubblicata in G. U. 26/03/2025 n. 13, la Corte
Costituzionale ha dichiarato: “1) (…) l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni», per violazione dell'art. 3 Cost.; 2) (…)
4 inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.l. n. 4 del
2019, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, dalla Corte d'appello di Milano, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe”.
Ciò posto, nel caso di specie, è controversa la sussistenza del requisito della residenza in Italia, in modo continuativo, nel biennio antecedente alla data di presentazione della domanda amministrativa (e per tutta la durata del beneficio), atteso che il ricorrente, cittadino italiano e residente per nascita nel
Comune di Prato, a seguito della suindicata pronuncia della Corte Costituzionale, per oltre un quinquennio (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte ricorrente, ovvero il certificato storico di residenza nel
Comune di Prato), risultava anagraficamente residente nel Comune di Firenze dal 3.03.2023, a seguito di ricomparsa da irreperibilità (v. doc. n. 12 e 13 del fascicolo di parte ricorrente e n. 4 del fascicolo di parte resistente), a fronte di una domanda di concessione del reddito di cittadinanza del 28.03.2023.
Ora, secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora (nella specie, del destinatario della notificazione), rileva esclusivamente il luogo ove questi dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito (Cass.
Sez. L - , Ordinanza n. 23521 del 20/09/2019 (Rv. 655021 - 01); Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 19387 del 03/08/2017 (Rv. 645385 - 01), secondo la quale le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale).
Si vedano, conformemente, le sentenze n. 578/2023 del Tribunale di Verona e del 20.12.2023 del
Tribunale di Bologna, allegate da parte ricorrente alle note conclusive.
Devono, a questo punto, essere esaminate le risultanze della espletata istruttoria orale.
Il teste parroco della parrocchia di San NO a Mensola a Firenze, ha dichiarato che: Persona_1
“mi sono trovato il ricorrente, nel settembre 2019, a dormire su una panchina sul sagrato della chiesa, in una zona un po' appartata, ci parlai, il ricorrente non aveva altra soluzione, era un senza tetto, nullatenente, all'arrivo dei primi freddi, ad ottobre 2019, ho ospitato il ricorrente, in attesa di trovargli una sistemazione, poiché non ritenevo accettabile che dormisse al freddo, poi è arrivato il
ID, e non potevo trovare un'altra soluzione, quindi il ricorrente ha dormito negli ambienti della
5 parrocchia che gli avevo messo a disposizione, il ricorrente è stato in parrocchia sino al settembre
2021, più o meno, poi è intervenuto , che è il teste che è stato sentito prima di me, che Per_2 frequentava la parrocchia e che era molto attento, sensibile, , aveva un appartamento non Per_2 occupato, a Firenze, nella zona delle Cure, non ricordo l'indirizzo esatto, ed è stata la soluzione che abbiamo trovato per spostare il ricorrente in un ambiente più consono, il ricorrente è stato in quell'appartamento fino a quando non ha avuto necessità di rientrarne in possesso, a Per_2 settembre 2024, mi pare”.
Il teste ha riferito che: “conosco il ricorrente, l'ho conosciuto nella parrocchia di San Persona_2
NO a Mensola, a Firenze, nel 2020, non ricordo esattamente il mese, la parrocchia di San
NO a Mensola è la mia parrocchia, dove vado regolarmente a messa, seppi che il ricorrente dormiva sulle panchine, che non aveva una casa, poi don lo aveva accolto in parrocchia dal Per_1
2020, essendoci il ID la stanzina degli scout era disponibile, poi nel settembre 2021 sono tornati gli scout e il ricorrente non aveva dove andare, lo vedevo sofferente e preoccupato, in quanto non aveva nessuna forma di reddito, io l'ho ospitato a casa mia a Firenze, in via Montanara n. 6, questo dai primi di settembre 2021, mi sembra dal 4 settembre, fino al 29 settembre 2024, quando il ricorrente è andato via. Il ricorrente mi ha riferito di avere dormito nei portici dei vigili del fuoco o dei carabinieri alle Cascine e anche da altre parti”.
Dalla espletata istruttoria orale è, pertanto, emersa la sussistenza del requisito della effettiva residenza
(intesa come dimora abituale) continuativa in Italia nel biennio antecedente alla data della domanda amministrativa (28.03.2023) e per tutto il periodo di godimento della prestazione, atteso che il ricorrente, cittadino italiano, privo di reddito e senza fissa dimora, è stato ospitato, dall'ottobre 2019 al settembre 2021, dal parroco mons. presso la parrocchia di San NO a Mensola a Persona_1
Firenze, e, poi, dal settembre 2021 al settembre 2024, presso l'abitazione del sig. a Persona_2
Firenze, in via Montanara n. 6.
Non essendo stata specificamente contestata da la sussistenza degli ulteriori requisiti CP_1 normativamente previsti per il godimento del reddito di cittadinanza (avendo parte ricorrente, con riferimento al requisito reddituale, dedotto la propria condizione di nullatenenza, circostanza, peraltro, confermata dai testi escussi), deve essere, quindi, accertato il diritto del ricorrente alla percezione del reddito di cittadinanza, a fronte della domanda amministrativa del 28.03.2023, e, dunque, con decorrenza dal 1.04.2023 (v. art. 3, comma 5, D.L. 4/2019, conv. In L. 26/2019).
Per quanto attiene alla misura del reddito di cittadinanza, nelle note conclusive ha invocato la CP_1 previsione dell'art. 1, comma 313, L. 197/2022, secondo la quale: “Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, nell'anno 2023, la misura del reddito di
6 cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Il limite temporale di cui al primo periodo non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali, entro il suddetto termine di sette mesi e comunque non oltre il 30 novembre 2023, comunicano all tramite la piattaforma GePI l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della CP_1 suddetta comunicazione, l'erogazione è sospesa. Il limite temporale di cui al primo periodo, nelle more della presa in carico di cui al presente comma, non si applica ai nuclei familiari che in ragione delle loro caratteristiche sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico tramite la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ferma restando la comunicazione della effettiva presa in carico entro il predetto termine del 30 novembre 2023”, il comma 314 stabilisce che: “In caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età, non si applica il limite massimo di sette mensilità previsto dal comma
313, fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023”.
Ebbene, considerata l'età del richiedente al momento della presentazione della domanda amministrativa
(63 anni), si ritiene che, nella fattispecie, non sia applicabile il limite massimo delle sette mensilità, fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31.12.2023.
Conseguentemente, deve essere condannato alla erogazione del reddito di cittadinanza a favore CP_1 del ricorrente, dal 1.04.2023 al 31.12.2023, con le modalità e nella misura e con gli accessori di legge.
Ogni altra questione di rito, di merito o istruttoria risulta assorbita.
Spese
Le spese processuali seguono la soccombenza di e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del CP_1
D.M. 147/2022, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario nelle note del 24.09.2025 e a verbale dell'odierna udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta il diritto del ricorrente di percepire il reddito di cittadinanza, a fronte della domanda amministrativa del 28.03.2023, dal 1.04.2023 al 31.12.2023, con le modalità e nella misura e con gli
7 accessori di legge e, per l'effetto, condanna ad erogare al ricorrente il reddito di cittadinanza, a CP_1 fronte della domanda amministrativa del 28.03.2023, dal 1.04.2023 al 31.12.2023, con le modalità e nella misura e con gli accessori di legge;
- condanna al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente, liquidate in complessivi CP_1 euro 2.697,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 10 ottobre 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
8
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3188/2023 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1 RESISTENTE
Oggi 10 ottobre 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. ROMBOLA' ALESSANDRO, oggi sostituito dall'avv. Parte_1 Francesca Camilla Rombolà Per l'avv. IMBRIACI SILVANO CP_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle note depositate in telematico, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
L'avv. Rombolà chiede la distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 3188/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMBOLA' Parte_1 C.F._1 ALESSANDRO, con elezione di domicilio in VIA LUCA GIORDANO 7/A 50100 FIRENZE, presso il difensore avv. ROMBOLA' ALESSANDRO PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAFFINA ANTONELLO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1 IMBRIACI SILVANO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE, presso il difensore avv. ZAFFINA ANTONELLO PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8.11.2023, cittadino italiano, iscritto per nascita Parte_1 all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Prato e, successivamente, dal 3.03.2023, del
Comune di Firenze, nullatenente, privo di reddito e di fissa dimora, ha esposto di avere presentato, in data 28.03.2023, domanda di ammissione al reddito di cittadinanza, dapprima sospesa e, poi, respinta da , come da comunicazione PEC del 9.05.2023, in quanto “non sono soddisfatti i requisiti di CP_1 residenza”.
Tanto premesso, il ricorrente ha dedotto la sussistenza del requisito della residenza in Italia per almeno
10 anni (v. il certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di Prato) e, altresì, della residenza continuativa biennale nel territorio italiano al momento della presentazione della domanda amministrativa, essendo stato accolto, dal 2020 al 2021, presso la parrocchia di San NO a Mensola di Firenze, da Monsignor ed essendo stato ospitato, dal settembre 2021, presso Persona_1
l'abitazione del sig. sita in Firenze, via Montanara n. 6, ove, dal 3.03.2023, prendeva la Persona_2 residenza anagrafica e ove tuttora risiede.
2 Pertanto, il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “accertare e dichiarare il diritto di
[...]
a percepire per il periodo compreso tra il 28 marzo 2023 e il 31 dicembre 2023 il reddito di Parte_1 cittadinanza di cui al decreto legge n. 4 del 28.01.2019 convertito in Legge n. 26 del 28.03.2019; -
Conseguentemente condannare l' , in persona del suo legale rapp.te pro tempore al Controparte_2 pagamento degli arretrati dal giorno della domanda (28 marzo 2023) al 31 dicembre 2023 in favore di
, con ogni consequenziale provvedimento. - Con vittoria di spese e compensi Parte_1 professionali.”.
Si è costituito in giudizio , contestando il ricorso e chiedendone la reiezione, in quanto infondato, CP_1 atteso che il ricorrente risultava irreperibile fino al 3.03.2023, con conseguente difetto del requisito della residenza continuativa biennale alla data della domanda amministrativa.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti e con prove orali (assunte all'udienza del 18.03.2025) e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
L'art. 2 (Beneficiari) D.L. 4/2019, conv. con modificazioni in L. 26/2019, nella formulazione vigente al momento della presentazione della domanda amministrativa (28.03.2023), prevedeva che: “1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare , come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni
3 componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. c-bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3. (…) 2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1 possono essere integrati, in ipotesi di eccedenza di risorse disponibili, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di indicatori di disagio socioeconomico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà e tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione socio- sanitaria, educativa e abitativa. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del
Rdc, quali misure agevolative per l'utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla tutela della salute. (…)”.
Con la sentenza n. 31/2025, depositata il 20/03/2025, pubblicata in G. U. 26/03/2025 n. 13, la Corte
Costituzionale ha dichiarato: “1) (…) l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni», per violazione dell'art. 3 Cost.; 2) (…)
4 inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.l. n. 4 del
2019, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione, dalla Corte d'appello di Milano, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe”.
Ciò posto, nel caso di specie, è controversa la sussistenza del requisito della residenza in Italia, in modo continuativo, nel biennio antecedente alla data di presentazione della domanda amministrativa (e per tutta la durata del beneficio), atteso che il ricorrente, cittadino italiano e residente per nascita nel
Comune di Prato, a seguito della suindicata pronuncia della Corte Costituzionale, per oltre un quinquennio (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte ricorrente, ovvero il certificato storico di residenza nel
Comune di Prato), risultava anagraficamente residente nel Comune di Firenze dal 3.03.2023, a seguito di ricomparsa da irreperibilità (v. doc. n. 12 e 13 del fascicolo di parte ricorrente e n. 4 del fascicolo di parte resistente), a fronte di una domanda di concessione del reddito di cittadinanza del 28.03.2023.
Ora, secondo un consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora (nella specie, del destinatario della notificazione), rileva esclusivamente il luogo ove questi dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito (Cass.
Sez. L - , Ordinanza n. 23521 del 20/09/2019 (Rv. 655021 - 01); Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 19387 del 03/08/2017 (Rv. 645385 - 01), secondo la quale le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale).
Si vedano, conformemente, le sentenze n. 578/2023 del Tribunale di Verona e del 20.12.2023 del
Tribunale di Bologna, allegate da parte ricorrente alle note conclusive.
Devono, a questo punto, essere esaminate le risultanze della espletata istruttoria orale.
Il teste parroco della parrocchia di San NO a Mensola a Firenze, ha dichiarato che: Persona_1
“mi sono trovato il ricorrente, nel settembre 2019, a dormire su una panchina sul sagrato della chiesa, in una zona un po' appartata, ci parlai, il ricorrente non aveva altra soluzione, era un senza tetto, nullatenente, all'arrivo dei primi freddi, ad ottobre 2019, ho ospitato il ricorrente, in attesa di trovargli una sistemazione, poiché non ritenevo accettabile che dormisse al freddo, poi è arrivato il
ID, e non potevo trovare un'altra soluzione, quindi il ricorrente ha dormito negli ambienti della
5 parrocchia che gli avevo messo a disposizione, il ricorrente è stato in parrocchia sino al settembre
2021, più o meno, poi è intervenuto , che è il teste che è stato sentito prima di me, che Per_2 frequentava la parrocchia e che era molto attento, sensibile, , aveva un appartamento non Per_2 occupato, a Firenze, nella zona delle Cure, non ricordo l'indirizzo esatto, ed è stata la soluzione che abbiamo trovato per spostare il ricorrente in un ambiente più consono, il ricorrente è stato in quell'appartamento fino a quando non ha avuto necessità di rientrarne in possesso, a Per_2 settembre 2024, mi pare”.
Il teste ha riferito che: “conosco il ricorrente, l'ho conosciuto nella parrocchia di San Persona_2
NO a Mensola, a Firenze, nel 2020, non ricordo esattamente il mese, la parrocchia di San
NO a Mensola è la mia parrocchia, dove vado regolarmente a messa, seppi che il ricorrente dormiva sulle panchine, che non aveva una casa, poi don lo aveva accolto in parrocchia dal Per_1
2020, essendoci il ID la stanzina degli scout era disponibile, poi nel settembre 2021 sono tornati gli scout e il ricorrente non aveva dove andare, lo vedevo sofferente e preoccupato, in quanto non aveva nessuna forma di reddito, io l'ho ospitato a casa mia a Firenze, in via Montanara n. 6, questo dai primi di settembre 2021, mi sembra dal 4 settembre, fino al 29 settembre 2024, quando il ricorrente è andato via. Il ricorrente mi ha riferito di avere dormito nei portici dei vigili del fuoco o dei carabinieri alle Cascine e anche da altre parti”.
Dalla espletata istruttoria orale è, pertanto, emersa la sussistenza del requisito della effettiva residenza
(intesa come dimora abituale) continuativa in Italia nel biennio antecedente alla data della domanda amministrativa (28.03.2023) e per tutto il periodo di godimento della prestazione, atteso che il ricorrente, cittadino italiano, privo di reddito e senza fissa dimora, è stato ospitato, dall'ottobre 2019 al settembre 2021, dal parroco mons. presso la parrocchia di San NO a Mensola a Persona_1
Firenze, e, poi, dal settembre 2021 al settembre 2024, presso l'abitazione del sig. a Persona_2
Firenze, in via Montanara n. 6.
Non essendo stata specificamente contestata da la sussistenza degli ulteriori requisiti CP_1 normativamente previsti per il godimento del reddito di cittadinanza (avendo parte ricorrente, con riferimento al requisito reddituale, dedotto la propria condizione di nullatenenza, circostanza, peraltro, confermata dai testi escussi), deve essere, quindi, accertato il diritto del ricorrente alla percezione del reddito di cittadinanza, a fronte della domanda amministrativa del 28.03.2023, e, dunque, con decorrenza dal 1.04.2023 (v. art. 3, comma 5, D.L. 4/2019, conv. In L. 26/2019).
Per quanto attiene alla misura del reddito di cittadinanza, nelle note conclusive ha invocato la CP_1 previsione dell'art. 1, comma 313, L. 197/2022, secondo la quale: “Nelle more di un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, nell'anno 2023, la misura del reddito di
6 cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Il limite temporale di cui al primo periodo non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali, entro il suddetto termine di sette mesi e comunque non oltre il 30 novembre 2023, comunicano all tramite la piattaforma GePI l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della CP_1 suddetta comunicazione, l'erogazione è sospesa. Il limite temporale di cui al primo periodo, nelle more della presa in carico di cui al presente comma, non si applica ai nuclei familiari che in ragione delle loro caratteristiche sono stati comunque trasmessi ai servizi sociali per la presa in carico tramite la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ferma restando la comunicazione della effettiva presa in carico entro il predetto termine del 30 novembre 2023”, il comma 314 stabilisce che: “In caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età, non si applica il limite massimo di sette mensilità previsto dal comma
313, fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023”.
Ebbene, considerata l'età del richiedente al momento della presentazione della domanda amministrativa
(63 anni), si ritiene che, nella fattispecie, non sia applicabile il limite massimo delle sette mensilità, fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31.12.2023.
Conseguentemente, deve essere condannato alla erogazione del reddito di cittadinanza a favore CP_1 del ricorrente, dal 1.04.2023 al 31.12.2023, con le modalità e nella misura e con gli accessori di legge.
Ogni altra questione di rito, di merito o istruttoria risulta assorbita.
Spese
Le spese processuali seguono la soccombenza di e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del CP_1
D.M. 147/2022, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario nelle note del 24.09.2025 e a verbale dell'odierna udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta il diritto del ricorrente di percepire il reddito di cittadinanza, a fronte della domanda amministrativa del 28.03.2023, dal 1.04.2023 al 31.12.2023, con le modalità e nella misura e con gli
7 accessori di legge e, per l'effetto, condanna ad erogare al ricorrente il reddito di cittadinanza, a CP_1 fronte della domanda amministrativa del 28.03.2023, dal 1.04.2023 al 31.12.2023, con le modalità e nella misura e con gli accessori di legge;
- condanna al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente, liquidate in complessivi CP_1 euro 2.697,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 10 ottobre 2025
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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