Art. 24. Tassa supplementare di ancoraggio per le navi inferiori a 100 tonnellate di stazza netta e per i rimorchiatori
Per le navi di stazza netta non superiore a 100 tonnellate e per quelle addette ai servizi dei porto la tassa supplementare di lire 2 per ogni tonnellata di stazza netta e' pagata una sola: volta ed ha validita' fino alla scadenza della tassa, di ancoraggio. Essa parimenti e' pagata una sola volta, unitamente alla tassa d'ancoraggio, dai rimorchiatori ed e' liquida a con il criterio indicato nell'articolo 7.
((9)) -------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il Decreto 24 dicembre 2012 (in G.U. 5/1/2013, n. 4) ha disposto (con l'articolo unico, comma 3) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le tasse e gli altri diritti marittimi previste dagli articoli 5 , 7 , 14 , 16 , 23 , 24 , 25 , 43 e 44 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 , sono aumentati nella misura risultante in cifra calcolata applicando su ciascuna di esse il 75% del tasso d'inflazione FOI accertato dall'ISTAT per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011, con la seguente gradualita':
a) con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono aumentate in misura pari al 33% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato;
b) con decorrenza dal 1° gennaio 2013, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 33% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato;
c) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 34% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato".
Per le navi di stazza netta non superiore a 100 tonnellate e per quelle addette ai servizi dei porto la tassa supplementare di lire 2 per ogni tonnellata di stazza netta e' pagata una sola: volta ed ha validita' fino alla scadenza della tassa, di ancoraggio. Essa parimenti e' pagata una sola volta, unitamente alla tassa d'ancoraggio, dai rimorchiatori ed e' liquida a con il criterio indicato nell'articolo 7.
((9)) -------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il Decreto 24 dicembre 2012 (in G.U. 5/1/2013, n. 4) ha disposto (con l'articolo unico, comma 3) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le tasse e gli altri diritti marittimi previste dagli articoli 5 , 7 , 14 , 16 , 23 , 24 , 25 , 43 e 44 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 , sono aumentati nella misura risultante in cifra calcolata applicando su ciascuna di esse il 75% del tasso d'inflazione FOI accertato dall'ISTAT per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011, con la seguente gradualita':
a) con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono aumentate in misura pari al 33% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato;
b) con decorrenza dal 1° gennaio 2013, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 33% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato;
c) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 34% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato".