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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed est. dott.ssa Valentina Pierri Giudice
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n.° 636/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio giudiziale” e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Frullone, dom.ta come in atti;
Parte_1
- RICORRENTE– E
, rappr.to e difeso dall'avv. Claudio Luciano, dom.to come in atti;
CP_1
- RESISTENTE – NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Avellino
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.2.2023 la ricorrente premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 20.4.2006, in Avellino, con la nascita di due figli, , n. il 4.9.2007, e Per_1
n. il 12.1.2012, deduceva che in data 12.10.2017 era stata omologata la separazione personale Per_2 con decreto di omologa n. 2480/2017. Esaurita l'attività istruttoria, all'udienza del 5.6.2025 le parti congiuntamente richiedevano pronunciarsi sentenza sul solo status, richiedendo contestualmente un rinvio al fine di trovare un accordo sulle condizioni economiche.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. B della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 28.9.2017 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale, tenutasi nel corso del procedimento di separazione, definito con decreto di omologa n. 2480/2017, sino al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio in data 16.2.2023.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. B) L. n 898/70, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire per le pronunzie accessorie relative alle condizioni economiche, va emessa sentenza parziale relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con allegata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Avellino – Prima Sezione Civile – non definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Avellino in data 20.04.2006, tra e , come sopra generalizzati (atto n. 19, parte II , Parte_1 CP_1 serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Avellino dell'anno 2006);
B. ORDINA che la presente sentenza, all'esito del passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avellino per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
C. RINVIA la statuizione sulle spese al momento della emanazione della sentenza definitiva;
D. RIMETTE, con allegata ordinanza, la causa sul ruolo del giudice istruttore.
E. DISPONE, in caso di diffusione del presente provvedimento, di omettere le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 12.6.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dr.ssa Michela Palladino Dr. Raffaele Califano
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO PRIMA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 636/2023
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed est. dott.ssa Valentina Pierri Giudice
ha pronunziato la seguente ORDINANZA letta la sentenza parziale emessa in pari data con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
rilevato che le parti hanno chiesto rinvio al fine di trovare un accordo su tutte le questioni accessorie;
P.Q.M.
RIMETTE LA CAUSA SUL RUOLO del G.I. dott.ssa Michela Palladino;
Rinvia all'udienza del 20.11.2025.
Si comunichi alle parti ed al P.M. SEDE.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 12.6.2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dr. Raffaele Califano dr.ssa Michela Palladino
- PRIMA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed est. dott.ssa Valentina Pierri Giudice
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n.° 636/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio giudiziale” e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Frullone, dom.ta come in atti;
Parte_1
- RICORRENTE– E
, rappr.to e difeso dall'avv. Claudio Luciano, dom.to come in atti;
CP_1
- RESISTENTE – NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Avellino
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.2.2023 la ricorrente premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 20.4.2006, in Avellino, con la nascita di due figli, , n. il 4.9.2007, e Per_1
n. il 12.1.2012, deduceva che in data 12.10.2017 era stata omologata la separazione personale Per_2 con decreto di omologa n. 2480/2017. Esaurita l'attività istruttoria, all'udienza del 5.6.2025 le parti congiuntamente richiedevano pronunciarsi sentenza sul solo status, richiedendo contestualmente un rinvio al fine di trovare un accordo sulle condizioni economiche.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. B della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 28.9.2017 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale, tenutasi nel corso del procedimento di separazione, definito con decreto di omologa n. 2480/2017, sino al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio in data 16.2.2023.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. B) L. n 898/70, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo la causa proseguire per le pronunzie accessorie relative alle condizioni economiche, va emessa sentenza parziale relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La regolamentazione delle spese di giudizio va differita alla pronuncia definitiva.
Con allegata ordinanza si dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Avellino – Prima Sezione Civile – non definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Avellino in data 20.04.2006, tra e , come sopra generalizzati (atto n. 19, parte II , Parte_1 CP_1 serie A, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Avellino dell'anno 2006);
B. ORDINA che la presente sentenza, all'esito del passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avellino per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
C. RINVIA la statuizione sulle spese al momento della emanazione della sentenza definitiva;
D. RIMETTE, con allegata ordinanza, la causa sul ruolo del giudice istruttore.
E. DISPONE, in caso di diffusione del presente provvedimento, di omettere le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 12.6.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dr.ssa Michela Palladino Dr. Raffaele Califano
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO PRIMA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 636/2023
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed est. dott.ssa Valentina Pierri Giudice
ha pronunziato la seguente ORDINANZA letta la sentenza parziale emessa in pari data con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
rilevato che le parti hanno chiesto rinvio al fine di trovare un accordo su tutte le questioni accessorie;
P.Q.M.
RIMETTE LA CAUSA SUL RUOLO del G.I. dott.ssa Michela Palladino;
Rinvia all'udienza del 20.11.2025.
Si comunichi alle parti ed al P.M. SEDE.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 12.6.2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dr. Raffaele Califano dr.ssa Michela Palladino