Articolo 2431 del Codice civile
Articolo 2428Articolo 2432
Versione
19 aprile 1942
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Versione
2 maggio 1991
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Versione
1 gennaio 2004
Art. 2431.

(( (Soprapprezzo delle azioni).)) (( Le somme percepite dalla societa' per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale, ivi comprese quelle derivate dalla conversione di obbligazioni, non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'articolo 2430.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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