Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
Nr. 1155/2023 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 12.12.2024, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “Indennità di accompagnamento”, promossa da:
nata a [...] l'[...] (c.f. ) con Parte_1 C.F._1 Felice Lo Furno (c.f. to a C.F._2 Nicosia in Via Casazze 10
ricorrente contro
(c.f. , con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio degli Avv.ti STEFANO DOLCE (c.f. ), e CARMELO RUSSO C.F._3 (c.f. , con domicilio elet vocatura distrettuale C.F._4 dell'Istituto in Caltanissetta, Via Val d'Aosta 14/d resistente
CONCLUSIONI parte ricorrente
“Previa acquisizione del fascicolo relativo all'ATP, iscritto al n. 922/2022 r.g. Tribunale , disporre il rinnovo della CTU e conseguentemente legittimanti la pretesa dell'istante relativa oltre che alla a) corresponsione dell'assegno mensile di invalidità al 100% a partire dal 21 dicembre 2021; b) corresponsione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 21/12/2021; già accertati nell' ATP sancisca anche c) riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 5/2/1992 n. 104 con decorrenza 21/12/2021 - Che l'Ill.ma Autorità Giudiziaria adita, ai sensi dell'art. 696 bis C.p.c. disponga con decreto la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e giuramento del CTU fissando il termine per la notifica di tale decreto alla controparte a al CTU. – con vittorie di spese e competenze legali del presente procedimento”.
parte resistente
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione rigettata, previa verifica della tempestività del ricorso ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, cpc, nonché della tempestività del precedente dissenso ai sensi del comma 4 della medesima norma, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso ove non fossero stati rispettati i termini perentori di cui alle norme appena citate (trenta giorni per il deposito della dichiarazione di “dissenso” e trenta giorni, dalla formulazione della predetta
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in subordine, senza recesso, nel merito, in ogni caso, ritenere e dichiarare che il ricorrente non è in possesso del requisito medico-legale per la prestazione richiesta con il ricorso per atp e con il successivo ricorso introduttivo del giudizio di merito;
per l'effetto, mandare assolto l dalle domande tutte proposte nei suoi confronti. Con vittoria di CP_2 spese competenze e onorari di causa”.
Ragioni della decisione
Con ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
[...]
, premesso di avere presentato domanda per il riconoscimento Parte_1 corresponsione dell'assegno mensile di invalidità al 100%, dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18, nonché per il riconoscimento di soggetto con handicap ai sensi dell'art. 3, co. 3, l. n. 104/92, e che la domanda non è stata accolta, ha adito il Giudice del Lavoro per l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento delle predette prestazioni.
Si è costituito l' che ha contestato la pretesa avversaria. CP_2
Disposta ed espletata la consulenza tecnica medico-legale, in seguito al deposito della relazione peritale, è stato assegnato alle parti il termine di cui all'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. per contestare le conclusioni della CTU.
Entro il predetto termine parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso cui è seguito il deposito del presente ricorso previsto dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Nel ricorso, depositato in data 19/10/2023, è stato rilevato che le conclusioni cui è giunto il CTU sono state viziate da errori e contraddizioni tenuto conto del carcinoma duttale infiltrante che ha determinato una situazione di handicap in situazione di gravità.
Più in particolare, parte ricorrente ha posto l'attenzione sul fatto che una valutazione congiunta delle patologie in atto, avrebbe dovuto motivare il riconoscimento del diritto a decorrere dalla presentazione della domanda.
Sulla scorta di tali motivi medico-legali è stato chiesto il rinnovo della consulenza tecnica, con riconoscimento del diritto e condanna al pagamento dei ratei maturati e vittoria delle spese di lite. CP_ Si è costituito l che ha contestato la fondatezza della domanda avversaria chiedendone il rigetto e, all'uopo, ha ribadito la correttezza delle conclusioni del CTU, poiché fondate sulla documentazione medica in atti e sull'esame clinico.
La causa è stata rinviata all'udienza del 12/12/2024 essendo stata ritenuta decidibile allo stato degli atti.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza. Riassunte le ragioni del contendere si osserva che il ricorso non è fondato.
L'art. 3 della legge n. 104/92 individua come portatori di handicap ed avente diritto al riconoscimento di tale condizione coloro che presentano «una minorazione fisica, psichica
o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di
2 relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. … La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici».
L'indennità di accompagnamento svolge una funzione di sostegno alla famiglia, così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (Cass.Sez. L, Sentenza n. 28705 del 23/12/2011).
Ai fini del riconoscimento si valuta la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri, considerati l'individuo nella sua interezza e le patologie sofferte nella loro incidenza funzionale (v. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 25255 del 27/11/2014).
Per la concessione dell'indennità di accompagnamento sono considerati alternativamente come presupposti: l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza.
Ma ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, essendo richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana (Fattispecie relativa a pazienti affetti da malattie oncologiche richiedenti l'indennità per i soli periodi dei cicli di chemioterapia, Cass. Sez. L, Sentenza n. 7273 del 30/03/2011).
Nella fattispecie in esame, il Consulente medico legale ha riscontrato le seguenti patologie: Carcinoma della mammella dx con recente recidiva cutanea. Esiti di mastectomia dx con presenza di sieroma in sede di cicatrice. In atto assenza di ripresa di malattia che la rende soggetto con handicap in situazione di gravità.
Per tale ragione l'interesse ad agire che residua è con riferimento all'indennità di accompagnamento, oltre che sulla decorrenza. Tanto premesso il CTU nella fase sommaria ha evidenziato che «La periziata ha subito nel 2020 un intervento alla mammella dx per carcinoma infiltrante con quadrantectomia e trattato con cicli di radio e chemioterapia entrambe ben tollerate. A seguito di recidiva cutanea (giugno 2022)è stata poi sottoposta a mastectomia radicale complicatasi con la comparsa di sieroma in sede di cicatrice. In atto non vi sono segni clinici e strumentali di ripresa di malattia. Le condizioni generali si sono inoltre mantenute buone. A causa della recente recidiva, avvenuta nonostante la terapia chirurgica e chemio-radioterapica ,ritengo che la periziata possa essere considerata invalida al 100% secondo quanto previsto dal cod.9325 delle tabelle ministeriali. Tale condizione è presente dal giugno 2022 data in cui venne diagnosticata la recidiva e va a mio parere sottoposta a revisione a distanza di due anni dalla detta diagnosi. La periziata dovrà sottoporsi a periodici e più stretti follow-up ed inoltre a causa della complicanza insorta in sede di cicatrice effettua attualmente periodici drenaggi del sieroma formatosi. Per tali ulteriori considerazioni alla periziata possono anche essere riconosciuti i benefici della legge 104 art. comma 3, a far data dal giugno 2022 e con revisione a due anni da detta data».
È fuor di dubbio la gravità del quadro clinico della ricorrente, ma nel caso di specie non emergono elementi tali da precludere in via continuativa la possibilità di attendere agli atti quotidiani della vita neppure dal proposto ricorso in opposizione. Senza considerare
3 che il riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità consente al care giver l'accesso ad una serie di misure finalizzate all'assistenza dell'assistito.
Dunque le conclusioni del CTU vanno integralmente recepite, poiché le stesse appaiono immuni da errori o vizi logici o tecnici, sorrette da adeguata e convincente motivazione.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto dovendosi confermare il giudizio medico legale reso dal CTU dell'ATP.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- dichiara , invalida in percentuale pari al 100% e soggetto Parte_1 portatore di handicap grave dal giugno 2022.
- Rigetta la domanda di riconoscimento di soggetto bisognevole di accompagnamento.
- Condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dall che Parte_1 CP_2 vengono liquidate nella complessiva somma di € 900, oltre spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge.
Caltanissetta, 31/12/2024
Il Giudice Angela Latorre
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