Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/01/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. dr.ssa Ivana Francesca Mancuso Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2291 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promosso in questo grado di giudizio
DA
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(PA) in data 04/07/1978, con il patrocinio dell'avv. MAGNASCO ELIANA e con elezione di domicilio in VIA MARCHESE DI VILLABIANCA N. 163 PALERMO,
appellante
CONTRO
(C.F. , nata a [...] in _1 C.F._2 data 04/07/1974, con il patrocinio dell'avv. LANZA GIOVANNA ADELE, con elezione di domicilio in VIA GIOVANNI PACINI N.39, PALERMO
appellato
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 5151/2023 pronunciata dal Tribunale di LE, in composizione collegiale, in data 13-16/11/2023
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
Corte di Appello di pag. 1 di LE 10
Conclusioni per l'appellante:
«nominato con decreto presidenziale il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione e trattazione, previa emanazione dei provvedimenti anche temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, contrariis reiectis, ed in riforma dell'impugnata sentenza,
- In via preliminare, ritenere e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, che il Tribunale di prime cure si è pronunciato ultrapetita e per l'effetto riformare la sentenza oggetto di gravame nei limiti delle effettive domande proposte dalle parti;
- Nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 5151/2023, resa dal Tribunale di LE, prima sezione civile nel procedimento R.G. 10824/2023 in data16 novembre 2023 e notificata il 24.11.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
- Confermare l'affidamento condiviso del minore con Persona_1 domicilio prevalente presso la madre, disponendo un regime di visita apportando le modifiche al regime di visita come in narrativa richiesto;
- Confermare il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, sita in LE, via G. Sciuti n. 15 distinta in catasto al foglio 43, particella 381 sub. 26 in favore di;
Parte_1
- disporre a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra _1
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro Parte_1
280,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio somma R_ soggetta a rivalutazione ISTAT;
- In via subordinata, nel caso in cui si ritenesse di dover ridurre il predetto l'assegno di mantenimento, disporre, per le ragioni di cui in narrativa, a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra _1 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 200,00 a titolo Parte_1 di contributo al mantenimento del figlio somma soggetta a R_ rivalutazione ISTAT;
- Porre a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie nella misura del 50% ciascun secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto nel Luglio 2019 ed attualmente in uso presso il Tribunale di LE;
- Con vittoria di spese relative ad entrambi i gradi di giudizio»
Conclusioni per l'appellato:
«Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
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LE 10 - Rigettare con ogni e qualsiasi statuizione le domande tutte avanzate dalla parte avversa, in quanto inammissibili, inaccoglibili e comunque infondate in fatto e in diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa;
Confermare integralmente la sentenza impugnata»
Il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha concluso chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso del 3/7/2018, conveniva in giudizio _1 dinanzi al Tribunale di LE la moglie , chiedendo Parte_1 la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto, nonché l'affidamento condiviso del figlio minorenne R_
con facoltà di esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale
[...] con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione, il collocamento dello stesso presso di sé e la disciplina della frequentazione con la madre, l'assegnazione in proprio favore della casa familiare, sita in LE, via G. Sciuti n. 15, la previsione dell'obbligo a carico della di Pt_1 contribuire al mantenimento del figlio mediante la corresponsione di un assegno mensile dell'importo di euro 280,00, e mediante il concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie. In via subordinata chiedeva che, nel caso di collocamento prevalente del minore presso la madre, l'assegnazione in favore di quest'ultima della casa familiare fosse circoscritta alla porzione di immobile effettivamente adoperata e con la regolamentazione del riparto delle spese per le utenze e le tasse pro quota rispetto agli altri comproprietari dell'immobile e con la previsione a proprio carico di un assegno limitato all'importo di euro 200,00 mensili, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie.
2. Con comparsa del 1/4/2019, si costituiva in giudizio Parte_1
, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio ma opponendosi a tutte le restanti domande proposte nei suoi confronti, e chiedeva, in via riconvenzionale, la conferma dell'affidamento condiviso del figlio minorenne , con la Persona_1 disciplina della frequentazione con il madre con le modalità meglio specificate nel medesimo atto e chiedeva che venissero confermate le condizioni economiche della separazione tra i coniugi, con la previsione dell'obbligo a carico del di contribuire al mantenimento del figlio Pt_1 mediante la corresponsione di un assegno dell'importo di euro 280,00 mensili.
3. Con comparsa dell'11/4/2019, proponevano intervento _2
, e , quali comproprietarie
[...] CP_3 CP_4 CP_5
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LE 10 dell'immobile sito in LE, via G. Sciuti n. 15, chiedendo la revoca dell'assegnazione dell'immobile alla . Pt_1
4. All'esito del giudizio, con sentenza n. 5151/2023 pronunciata in data 13-16/11/2023, il Tribunale di LE, definendo il giudizio pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi in LE il 13/5/2006 e pronunciava i seguenti ulteriori provvedimenti:
- dichiarava inammissibile l'intervento proposto da Controparte_2
, e;
CP_3 CP_4 CP_5
- disponeva l'affidamento del figlio minorenne delle parti R_
, nato a PALERMO in data [...], ad [...] i
[...] genitori, con domicilio prevalente presso la madre, disciplinandole la frequentazione con il padre;
- poneva a carico del l'obbligo di contribuire al R_ mantenimento del figlio mediante la corresponsione, in favore della di un assegno mensile dell'importo di euro 100,00, Pt_1 nonché mediante il concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie;
- disponeva l'assegnazione della casa coniugale, sita in LE, via G. Sciuti n. 15, alla;
Pt_1
- compensava integralmente tra le parti le spese del giudizio.
5. Con ricorso del 23/12/2023, ha proposto appello Parte_1 avverso la predetta sentenza, chiedendo, in parziale riforma della stessa, la riformulazione del regime di frequentazione del figlio minorenne con il padre e l'incremento della misura dell'assegno posto a carico del R_ all'importo di euro 280,00 mensili o, in via subordinata, di euro 200,00 mensili.
6. Con comparsa del 06/04/2024, si è costituito in giudizio
[...]
, opponendosi all'accoglimento dell'impugnazione CP_1
7. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.
8. Le parti hanno concluso con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 13/9/2024, e questa Corte ha, conseguentemente, posto la causa in decisione.
9. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante eccepisce la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, con riguardo alla determinazione del regime di frequentazione del figlio minorenne con il padre, in considerazione del fatto che tale regime
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LE 10 sarebbe stato determinato senza tenere nel debito conto le conclusioni delle parti e assegnando al tempi di frequentazione del figlio R_ maggiori rispetto a quelli richiesti dalle parti.
10. Il motivo in esame non è fondato, dovendosi condividere le conclusioni cui è giunta la costante giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, secondo la quale il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i provvedimenti relativi ai figli è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale di questi ultimi (previsto in passato dall'art. 155 c.c. e ora dall'art. 337 ter c.c.), con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche ultra petita (così Cass. n. 25055 del 2017, nonché Cass. n. 10174 del 2012, Cass. n. 17043 del 2007).
11. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante si duole del fatto che il regime di frequentazione del figlio con il padre previsto R_ dal Tribunale di LE sarebbe disfunzionale rispetto alle esigenze del figlio, non essendo improntato a una maggiore flessibilità e non tenendo conto dei concreti impegni, sia scolastici che extrascolastici del giovane.
12. A fronte di ciò, l'appellato ha inizialmente manifestato la propria opposizione al motivo di impugnazione in esame e, successivamente, con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 13/9/2024 ha chiesto la modifica del regime di affidamento del figlio, con la collocazione prevalente dello stesso presso di sé e la disciplina della regolamentazione della frequentazione con la madre, la revoca degli obblighi di contribuzione posti a suo carico e dell'assegnazione della casa familiare in favore della . Pt_1
13. Al riguardo va premesso che il Tribunale di LE, pur affidando il giovane ad entrambi i genitori, ha previsto che lo stesso avesse R_ il proprio domicilio prevalente presso la madre e che incontrasse il padre con le seguenti modalità:
− ogni settimana dal termine delle lezioni scolastiche del lunedì fino all'inizio delle lezioni del mercoledì, con pernottamento nelle notti intermedie;
− a settimane alterne: una settimana dal termine delle lezioni del venerdì fino alle ore 20.00 della domenica e la settimana successiva dalle ore 20:00 del sabato sino all'inizio delle lezioni scolastiche del lunedì, con pernottamento nelle notti intermedie;
− nel periodo estivo, per un periodo di due settimane non consecutive nei mesi di luglio e agosto, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, con sospensione del regime di frequentazione ordinario;
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LE 10 − durante le restanti festività civili e religiose secondo un criterio di alternanza.
14. Va rimarcato che il Tribunale di LE, all'esito di una istruttoria articolata e approfondita, caratterizzata anche dall'espletamento di una apposita consulenza tecnica d'ufficio psicologica, ha accertato che sussiste una conflittualità insanabile che impedisce, tanto alla quanto al Pt_1
, di dialogare e di assumere decisione condivise nell'esclusivo R_ interesse del figlio R_
15. È emerso, infatti, che con il progredire dell'età del figlio si è intensificato il coinvolgimento dello stesso nel conflitto familiare da parte dei suoi genitori, i quali giustificano le loro contrapposte pretese con il pretesto di perseguire la volontà del figlio, finendo, in tal modo, per coinvolgerlo in modo sempre più dannoso nel loro conflitto.
16. Al fine di evitare l'ingenerarsi di questo tipo di condizione in cui viene a ritrovarsi il minore, il Tribunale, derogando alla prassi, ha stabilito un regime di frequentazione rigido, non consentendo pertanto alle parti di derogarlo neppure di comune accordo.
17. Quest'ultima decisione è stata adottata al fine di proteggere il giovane preservandolo dai pregiudizi che gli derivano dal conflitto che i R_ genitori hanno dimostrato di non saper gestire. Al tempo stesso, nel dettare detto rigido regime di frequentazione, il Tribunale ha tenuto conto della volontà di di trascorrere con i propri genitori tempi R_ tendenzialmente paritari, peraltro grazie alla vicinanza delle loro abitazioni.
18. Con il motivo di impugnazione in esame, la chiede, per un Pt_1 verso, che il regime di frequentazione del giovane con il padre R_ venga mantenuto libero e flessibile, in modo da essere deciso in base alle concrete esigenze del giovane e, per altro verso, chiede che venga rideterminato con le seguenti modalità:
- a settimane alterne:
o una settimana dal termine delle lezioni scolastiche del martedì sino alle 21:00 del mercoledì e dalle ore 16:00 del venerdì sino all'inizio delle lezioni scolastiche del lunedì immediatamente successivo con pernottamento delle notti intermedie;
o la settimana successiva, il martedì dal termine delle lezioni scolastiche sino alle 21:00 e il giovedì dal termine delle
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LE 10 lezioni scolastiche sino all'inizio delle lezioni scolastiche del giorno immediatamente successivo.
19. Viceversa, l'odierno appellato, con le note depositate in data 11/9/2024, ha chiesto il collocamento del figlio presso di sé, affermando che tale provvedimento sarebbe necessario per assecondare i desideri del giovane, del quale ha chiesto l'audizione.
20. Il tenore delle contrapposte richieste delle parti evidenzia il permanere delle dinamiche disfunzionali del conflitto genitoriale già analiticamente accertate nel giudizio di primo grado all'esito delle indagini svolte dal Centro per la Cura dei Legami dell'ASP di LE, dall'
[...]
Comune di LE e attraverso l'espletamento di Controparte_6 apposita consulenza tecnica d'ufficio (cf. al riguardo pagg. 4 e 5 del provvedimento impugnato).
21. Appare evidente, in particolar modo, che le parti persistono nel tentativo già più volte accertato di triangolare il conflitto, ovvero, di coinvolgere il giovane figlio, chiamandolo a scegliere tra le figure genitoriali, e sottoponendolo, in tal modo, a una scelta innaturale e certamente dannosa per il suo equilibrio e per il suo sviluppo psico-fisico.
22. Le motivazioni rispettivamente da entrambe le parti in causa a sostegno delle contrapposte richieste di modifica del regime di affidamento del giovane , oltre a non tenere in alcun conto gli R_ esiti degli accertamenti compiuti nel giudizio di primo grado, non illustrano nel dettaglio quali siano le concrete abitudini ed esigenze di vita del figlio, quali attività gli sarebbero concretamente precluse dall'attuale regime di affidamento, e si risolvono, al contrario, nell'ennesimo tentativo di imputare a quest'ultimo una volontà di cambiamento, così persistendo nell'atteggiamento già riscontrato di triangolazione del conflitto.
23. Sulla scorta di tali considerazioni, tenuto anche conto del fatto che il giovane raggiungerà a breve la maggiore età, appare del tutto R_ contrario all'interesse del minore procedere all'ennesimo ulteriore esame dello stesso, anche alla luce del fatto che quest'ultimo è già stato ampiamente ascoltato nel giudizio di primo grado e sottoposto a vari esami da parte di personale altamente qualificato.
24. Le medesime considerazioni inducono a rigettare le contrapposte modifiche del regime di frequentazione del minore con il padre, che va lasciato immutato, sia nella sua attuale configurazione, sia nella sua rigidità, con conseguente impossibilità per le parti di derogarvi.
25. Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante chiede, in riforma
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LE 10 del provvedimento impugnato, l'incremento della misura dell'assegno mensile posto a carico del , quale contributo al mantenimento del R_ figlio minorenne.
26. Il Tribunale di LE, al riguardo, ha tenuto conto, ai fini della determinazione della misura del contributo dovuto dal , R_ innanzitutto della parità del tempo di permanenza del giovane R_ presso i genitori, che già comporta una ripartizione altrettanto paritaria tra i genitori delle spese ordinarie sostenute per il mantenimento del figlio. Il provvedimento impugnato evidenzia, poi, che pur sussistendo una modesta differenza tra i rispettivi redditi dei genitori, considerando sia i redditi effettivi sia le rispettive capacità di lavoro e cura, va comunque tenuto conto del fatto che l'assegnazione della casa familiare alla abbia dato luogo a una apprezzabile riduzione delle spese Pt_1 abitative della stessa.
27. A fronte di ciò, l'appellante evidenzia la sussistenza di una apprezzabile differenza tra il proprio reddito da lavoro e quello del R_
e rileva che il contributo posto a carico di quest'ultimo, pari ad euro 100 mensili, non sarebbe sufficiente a soddisfare le esigenze del figlio, aumentate con il progredire dell'età, e sottolinea che lo stesso appellato, nel giudizio di primo grado, aveva manifestato la concreta disponibilità a corrispondere somme maggiori.
28. Nel caso in esame, ai fini della concreta determinazione del dovere di contribuzione posto a carico dell'appellato, vanno tenuti in debita considerazione i seguenti elementi, che emergono dalla documentazione prodotta in atti:
- i tempi di permanenza del giovane presso entrambi i R_ genitori, specificati al punto 13, sono quasi perfettamente paritari;
- l'odierna appellante svolge attività lavorativa Parte_1 come impiegata addetta al customer care presso la società Network Contacts S.r.l. con contratto di lavoro part – time e ha percepito nel triennio 2020-2022 un reddito medio al netto di imposte di euro 11.247, oscillante tra un minimo di euro 9.432 (anno 2022) a un massimo di euro 12.491,00 (anno 2020). La stessa ha documentato di aver ricevuto comunicazione dal proprio datore di lavoro della collocazione in cassa integrazione guadagni per 12 mesi a decorrere dal 2/4/2024 (cf. comunicazione via email del 4/4/2024 all. n. 2 alle note del 9/5/2024), ma non ha documentato in che misura ciò si traduca in una concreta diminuzione dei redditi precedentemente indicati;
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LE 10 - l'appellato presta servizio presso la Polizia _1
Municipale di LE e risulta aver percepito nel triennio 2020- 2022 un reddito medio al netto di imposte di euro 16.877, oscillante tra un minimo di euro 15.218 (anno 2020) a un massimo di euro 19.348,00 (anno 2022);
- l'appellato ha documentato di sostenere spese abitative per complessivi euro 600 mensili, sostenute al 50% insieme alla nuova compagna (cf. all. n. 4 alla comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado);
- il ha, altresì, allegato aver contratto una esposizione R_ debitoria con la società finanziaria Prexta S.p.A., mediante una cessione del quinto, che ridurrebbe il suo reddito mensile di circa euro 197,00, e di avere contratto un ulteriore finanziamento per l'acquisto dell'autovettura, che comporterebbe il pagamento di una rata mensile di euro 262,44. Le predette allegazioni risultano, tuttavia, sfornite di adeguato supporto probatorio, dal momento che l'appellato non ha fornito una adeguata prova documentale di tali finanziamenti, tale da consentire di dimostrare la loro scadenza e la loro effettiva destinazione. Il primo dei predetti finanziamenti non risulta in alcun modo provato, mentre con riguardo al secondo risulta agli atti unicamente la prova di un addebito dell'importo di euro 262,44, avvenuto in data 30/8/2023, recante la sola indicazione del soggetto addebitante (RCI BANQUE SA), ma privo della specificazione della causale e di ogni ulteriore elemento che consenta di ricondurre tale addebito a un finanziamento contratto per l'acquisto di un'autovettura (cf. all. n. 6 alla comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado)
29. La valutazione di tutti i dati di giudizio sin qui brevemente indicati consente di ritenere corrette le valutazioni effettuate dal giudice di primo grado, dal momento che la differenza tra i rispettivi redditi delle parti, pur sussistendo, risulta estremamente contenuta, tenuto conto delle spese abitative documentate dal , e risulta mitigata sia dalla valenza R_ economica dell'assegnazione della casa coniugale alla . A ciò Pt_1 deve aggiungersi l'oggettivo rilievo della parità del tempo di permanenza del giovane presso i genitori. R_
30. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il motivo di impugnazione in esame non può trovare accoglimento.
31. Alla luce del rigetto tanto dell'impugnazione proposta dalla , Pt_1 quanto delle richieste formulate dall'appellato con le note depositate in
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LE 10 data 11/9/2024, aventi a oggetto la modifica delle modalità di affidamento del figlio minorenne delle parti, nonché la revoca dell'assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di contribuzione, sussiste una situazione di reciproca soccombenza tra le parti che autorizza la integrale compensazione delle spese processuali del presente grado, nonché la conferma dell'analogo provvedimento assunto dal Tribunale di LE con riguardo alla regolamentazione delle spese processuali del primo grado del presente giudizio.
32. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di LE, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello:
• rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1
con ricorso del 23/12/2023, avverso la sentenza _1
n. 5151/2023 pronunciata dal Tribunale di LE in data 13- 16/11/2023;
• dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, se dovuto. Così deciso in LE, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 20/12/2024 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino.
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LE 10