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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/11/2025, n. 7128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7128 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta: DI IO IO PI Presidente Giovanna Gianì Consigliere relatore Elena Gelato Consigliere all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 4219 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente TRA
(c.f. ), con l'Avv. Marco Parte_1 P.IVA_1
Terracciano appellante E
(c.f. Controparte_1
), con l'Avv. Emanuele De Cataldo P.IVA_2 appellata OGGETTO: appello contro la sentenza n. 341/2020 emessa dal Tribunale di Civitavecchia e pubblicata in data 24.3.2020 FATTO E DIRITTO Per quanto attiene alla vicenda processuale si rinvia all'impugnata sentenza, che deve intendersi qui integralmente riportata (sull'ammissibilità della motivazione per relationem, v. Cass. 11 febbraio 2011, n. 3367; v. anche Cass. 22 maggio 2012, n. 8053; Cass. 12 febbraio 2013, n. 3340). La sentenza è stata impugnata da , che ne Parte_1 ha chiesto la riforma, sulla base di vari motivi. La si è costituita Controparte_1 ed ha resistito all'appello chiedendone il rigetto. La causa era rinviata alla udienza del 3.06.2025 per la precisazione delle conclusioni dove nessuna delle parti compariva. Rinviata nuovamente all'udienza del 26.11.2025, qui si rilevava la mancata comparizione di entrambe le parti, regolarmente attinte dalla comunicazione del precedente provvedimento di rinvio. Deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
1 A riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.). L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.). Tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309 c.p.c., in base al quale: « se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181 ». Per i procedimenti instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008 (quale è quello in esame), il primo comma dell'art. 181 c.p.c. (nel testo da ultimo sostituito dall'art. 50 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in l. 6 agosto 2008, n. 133) dispone che il processo si estingue, previa cancellazione della causa dal ruolo, se nessuna delle parti compare alla prima udienza e se nessuno compare nemmeno alla nuova udienza fissata dal giudice, di cui la cancelleria dà comunicazione alle parti costituite. Ciò premesso, si osserva che nella presente causa nessuno è comparso né all'udienza del 3.06.2025 né alla nuova udienza del 26.11.2025 cui è stata data rituale comunicazione alle parti costituite per via telematica. Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare l'estinzione del processo ai sensi del combinato disposto dell'art. 309 c.p.c. e dell'art. 181, comma 1, c.p.c., previa cancellazione della causa dal ruolo.
È opportuno, peraltro, precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità, e ciò in linea con il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale: « A seguito della modifica - ad opera dell'art. 55 della legge 26 novembre 1990, n. 353 - dell'art. 350 cod. proc. civ., con la soppressione della figura dell'istruttore nel giudizio di appello e del potere allo stesso attribuito di dichiarare con ordinanza l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'estinzione del gravame, nonché dell'abrogazione - ad opera dell'art. 89 della stessa legge (come modificato dall'art. 3 D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in legge 6 dicembre 1994, n. 673) - dell'art. 357 cod. proc. civ., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, deve ritenersi che l'adozione di siffatti provvedimenti spetti senz'altro al collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello prevista dal testo modificato dell'art. 350 cod. proc. civ., e salva la monocraticità dello stesso giudizio davanti al tribunale introdotta dall'art. 74 D.Lgs. 19
2 febbraio 1998, n. 51, che ha ulteriormente modificato l'art. 350 cod. proc. civ.), il quale provvede con sentenza, trattandosi di provvedimenti che definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo e che devono, dunque, rivestire detta forma ai sensi dell'art. 279, n. 2, cod. proc. civ.; con l'ulteriore conseguenza che, per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, allorché tali provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, essi sono comunque soggetti alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (onde l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità (che sono quelli di cui all'art. 132 cod. proc. civ. e, in particolare, la sottoscrizione sia del presidente che del giudice estensore) » (Cass. 27 agosto 2003, n. 12537; v. anche Cass. 17 maggio 2007, n. 11434). Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, 3° co., c.p.c.).
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
contro la sentenza n. 341/2020 emessa dal Tribunale
[...] di Civitavecchia, pubblicata in data 24.3.2020, così provvede;
1. — cancella la causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
2. ⎯ nulla per le spese. Così deciso in Roma il giorno 26/11/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanna Gianì DI IO IO PI
3
(c.f. ), con l'Avv. Marco Parte_1 P.IVA_1
Terracciano appellante E
(c.f. Controparte_1
), con l'Avv. Emanuele De Cataldo P.IVA_2 appellata OGGETTO: appello contro la sentenza n. 341/2020 emessa dal Tribunale di Civitavecchia e pubblicata in data 24.3.2020 FATTO E DIRITTO Per quanto attiene alla vicenda processuale si rinvia all'impugnata sentenza, che deve intendersi qui integralmente riportata (sull'ammissibilità della motivazione per relationem, v. Cass. 11 febbraio 2011, n. 3367; v. anche Cass. 22 maggio 2012, n. 8053; Cass. 12 febbraio 2013, n. 3340). La sentenza è stata impugnata da , che ne Parte_1 ha chiesto la riforma, sulla base di vari motivi. La si è costituita Controparte_1 ed ha resistito all'appello chiedendone il rigetto. La causa era rinviata alla udienza del 3.06.2025 per la precisazione delle conclusioni dove nessuna delle parti compariva. Rinviata nuovamente all'udienza del 26.11.2025, qui si rilevava la mancata comparizione di entrambe le parti, regolarmente attinte dalla comunicazione del precedente provvedimento di rinvio. Deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
1 A riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.). L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.). Tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309 c.p.c., in base al quale: « se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181 ». Per i procedimenti instaurati a decorrere dal 25 giugno 2008 (quale è quello in esame), il primo comma dell'art. 181 c.p.c. (nel testo da ultimo sostituito dall'art. 50 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in l. 6 agosto 2008, n. 133) dispone che il processo si estingue, previa cancellazione della causa dal ruolo, se nessuna delle parti compare alla prima udienza e se nessuno compare nemmeno alla nuova udienza fissata dal giudice, di cui la cancelleria dà comunicazione alle parti costituite. Ciò premesso, si osserva che nella presente causa nessuno è comparso né all'udienza del 3.06.2025 né alla nuova udienza del 26.11.2025 cui è stata data rituale comunicazione alle parti costituite per via telematica. Ricorrono, pertanto, le condizioni per pronunciare l'estinzione del processo ai sensi del combinato disposto dell'art. 309 c.p.c. e dell'art. 181, comma 1, c.p.c., previa cancellazione della causa dal ruolo.
È opportuno, peraltro, precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità, e ciò in linea con il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale: « A seguito della modifica - ad opera dell'art. 55 della legge 26 novembre 1990, n. 353 - dell'art. 350 cod. proc. civ., con la soppressione della figura dell'istruttore nel giudizio di appello e del potere allo stesso attribuito di dichiarare con ordinanza l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'estinzione del gravame, nonché dell'abrogazione - ad opera dell'art. 89 della stessa legge (come modificato dall'art. 3 D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in legge 6 dicembre 1994, n. 673) - dell'art. 357 cod. proc. civ., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, deve ritenersi che l'adozione di siffatti provvedimenti spetti senz'altro al collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello prevista dal testo modificato dell'art. 350 cod. proc. civ., e salva la monocraticità dello stesso giudizio davanti al tribunale introdotta dall'art. 74 D.Lgs. 19
2 febbraio 1998, n. 51, che ha ulteriormente modificato l'art. 350 cod. proc. civ.), il quale provvede con sentenza, trattandosi di provvedimenti che definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo e che devono, dunque, rivestire detta forma ai sensi dell'art. 279, n. 2, cod. proc. civ.; con l'ulteriore conseguenza che, per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, allorché tali provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, essi sono comunque soggetti alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (onde l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità (che sono quelli di cui all'art. 132 cod. proc. civ. e, in particolare, la sottoscrizione sia del presidente che del giudice estensore) » (Cass. 27 agosto 2003, n. 12537; v. anche Cass. 17 maggio 2007, n. 11434). Le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, 3° co., c.p.c.).
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
contro la sentenza n. 341/2020 emessa dal Tribunale
[...] di Civitavecchia, pubblicata in data 24.3.2020, così provvede;
1. — cancella la causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
2. ⎯ nulla per le spese. Così deciso in Roma il giorno 26/11/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanna Gianì DI IO IO PI
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