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2 maggio 1958
2 maggio 1958
Art. 1. Norme generali
La presente legge si applica, ai rapporti di lavoro concernenti gli addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, con retribuzione in denaro o in natura. S'intendono per addetti ai servizi personali domestici i lavoratori di ambo i sessi che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare sia che si tratti di personale con qualifica specifica, sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche.
La presente legge si applica, ai rapporti di lavoro concernenti gli addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, con retribuzione in denaro o in natura. S'intendono per addetti ai servizi personali domestici i lavoratori di ambo i sessi che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare sia che si tratti di personale con qualifica specifica, sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche.
Commentari • 6
- 1. Cassazione civile n. 27578/2005https://www.brocardi.it/ · 10.99062
(massima n. 1) Alla stregua dell'art. 1 della legge 2 aprile 1958, n.339, l'elemento caratterizzante il rapporto di lavoro domestico è la prestazione finalizzata al funzionamento della vita familiare per soddisfare un bisogno personale del datore e non costituisce strumento per l'attività professionale da lui prestata. Ne consegue che la normativa sul lavoro domestico non è applicabile quando, come nella specie, il precettore o l'istitutore svolge la sua opera, non già per le necessità personali del datore, ma per il funzionamento dell'attività istituzionale e professionale da questi svolta, di gestione di una comunità alloggio per minori.
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Giurisprudenza • 88
- 1. Trib. Genova, sentenza 25/06/2021, n. 455Provvedimento: […] La specialità, che giustifica un trattamento diversificato e peculiare in tema di recesso, si lega anche alla diversità causale del lavoro domestico rispetto agli altri rapporti di lavoro, poiché nella specie si tratta, come detto, di prestazioni che sono rese esclusivamente in funzione dell'andamento della vita familiare (art. 1 legge 339/1958): infatti, “elemento caratterizzante il rapporto di lavoro domestico è la prestazione, finalizzata al funzionamento della vita familiare, per soddisfare un bisogno personale del datore” (Cass. n. 27578/2005 ex multis). […]Leggi di più...
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