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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/03/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5158/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 5158/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Valeria Parte_1 C.F._1
Porelli e Raniero Bordon
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luisa Nardi CP_1 C.F._2
CONVENUTO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza
In punto: divorzio (cessazione effetti civili del matrimonio)
Conclusioni comuni delle parti: “1) pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 26/7/2008, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Chiampo al n° 19 parte 2, serie A, anno 2008, ordinando agli uffici predisposti di procedere con le relative annotazioni e trascrizioni previste ex lege;
2) le figlie minori verranno affidate in via condivisa a entrambi i genitori e continueranno a risiedere con la madre nell'abitazione familiare;
pagina 1 di 4 3) la casa familiare sita in Chiampo (VI), in Via G.B. Zaupa n° 66, viene assegnata alla madre, quale prevalente collocataria delle figlie minori;
4) il padre, salvo accordi migliorativi tra le parti, potrà vedere e tenere con sè le figlie e Persona_1
: Persona_2
- a fine settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica sera fino alle 21.00 allorquando si premurerà di accompagnarle presso la casa della madre;
- un giorno infrasettimanale, indicativamente il martedì, dalle 16.00 o dall'orario di uscita di scuola sino al mattino successivo allorquando si premurerà di accompagnarle a scuola, al centro estivo oppure presso la casa della madre, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie, dando atto che i coniugi collaboreranno in buona fede per garantire la presenza di entrambi i genitori con le figlie minori;
naturalmente il giorno infrasettimanale verrà utilizzato allorquando il padre non sarà impegnato nel turno pomeridiano di lavoro, che lo tiene impegnato fino alle ore 20/22;
- le vacanze natalizie in maniera alternata di anno in anno in modo da trascorrere con un genitore la settimana comprensiva del giorno di Natale e con l'altro quella comprensiva del 1° dell'anno;
- le vacanze pasquali e gli eventuali ponti in maniera alternata tra i genitori;
- almeno quindici giorni, anche non continuativi, durante le vacanze scolastiche, da concordarsi entro il 31/05 di ciascun anno;
5) verserà alla madre a titolo di contributo ordinario al CP_1 Parte_1
mantenimento delle figlie e e fino al raggiungimento della loro competa Per_1 Persona_2 indipendenza economica, l'importo mensile di € 650,00 (€ 325,00 per ciascuna delle due figlie), con decorrenza dal mese di marzo 2025, oltre rivalutazione ISTAT annuale, unitamente al rimborso della quota del 50% delle spese straordinarie da sostenersi a favore delle figlie, determinate secondo il protocollo d'intesa tra l'Ordine degli Avvocati di Vicenza e il Tribunale di Vicenza, con pagamento da effettuarsi con bonifico su conto corrente bancario intestato a entro e non oltre il Parte_1
giorno 20 di ogni mese;
6) le parti danno atto di aver concordato che la madre percepirà integralmente l'assegno unico per le figlie e/o altro eventuale regionale e/o comunale sostegno alla genitorialità;
7) verserà € 300,00 l'anno (€ 150,00 per figlia) su libretto postale, in buoni fruttiferi CP_1
postali, intestato direttamente alle minori, fino al compimento di 18 anni delle figlie;
8) nulla a titolo di contributo al mantenimento dei coniugi i quali si dichiarano entrambi economicamente indipendenti e danno altresì atto di aver già definito tutti i rapporti patrimoniali derivanti dal rapporto di coniugio;
9) i coniugi si prestano il reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di altro
pagina 2 di 4 documento valido per l'espatrio proprio e delle figlie minorenni;
10) spese di lite integralmente compensate tra le parti”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 5.12.2024 premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 CP_1
in data 26.7.2008 in Chiampo (Vi) poi trascritto al registro di stato civile del medesimo Comune
[...]
al n. 19, parte 2, serie A, anno 2008; che dal matrimonio sono nate le figlie (il 12.9.2010) e Per_1
(il 6.8.2012) e che con decreto di omologa del 28.2.2023 l'intestato Tribunale aveva Persona_2
dichiarato la separazione personale dei coniugi, alle condizioni congiuntamente individuate dagli stessi, chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con comparsa in data 6.2.2025 si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio, ma a condizioni diverse di quelle richieste dall'attrice.
All'udienza dell'11.3.2025 le parti comparivano avanti il Giudice Relatore. A tale udienza, fallito il tentativo di conciliazione, dopo ampia discussione, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo su tutte le questioni tra loro controverse;
precisavano quindi conformi conclusioni riportate in epigrafe sulle quali, in data 17.3.2025, esprimeva il proprio parere il Pubblico Ministero. Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione conclusasi con il decreto di omologa e il deposito del ricorso nel presente procedimento;
- le difese svolte dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
pagina 3 di 4 -le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Chiampo (VI), in Via
G.B. Zaupa n° 66, in favore di quale genitore convivente con le figlie minori;
Parte_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti per l'espatrio e di quelli per le figlie minori;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
i) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in data 26.7.2008 in Chiampo (Vi), alle condizioni riportate in epigrafe;
[...]
ii) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 19, parte 2, serie A, anno 2008;
iii) compensa le spese.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 25 marzo 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 5158/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Valeria Parte_1 C.F._1
Porelli e Raniero Bordon
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luisa Nardi CP_1 C.F._2
CONVENUTO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza
In punto: divorzio (cessazione effetti civili del matrimonio)
Conclusioni comuni delle parti: “1) pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 26/7/2008, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Chiampo al n° 19 parte 2, serie A, anno 2008, ordinando agli uffici predisposti di procedere con le relative annotazioni e trascrizioni previste ex lege;
2) le figlie minori verranno affidate in via condivisa a entrambi i genitori e continueranno a risiedere con la madre nell'abitazione familiare;
pagina 1 di 4 3) la casa familiare sita in Chiampo (VI), in Via G.B. Zaupa n° 66, viene assegnata alla madre, quale prevalente collocataria delle figlie minori;
4) il padre, salvo accordi migliorativi tra le parti, potrà vedere e tenere con sè le figlie e Persona_1
: Persona_2
- a fine settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica sera fino alle 21.00 allorquando si premurerà di accompagnarle presso la casa della madre;
- un giorno infrasettimanale, indicativamente il martedì, dalle 16.00 o dall'orario di uscita di scuola sino al mattino successivo allorquando si premurerà di accompagnarle a scuola, al centro estivo oppure presso la casa della madre, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie, dando atto che i coniugi collaboreranno in buona fede per garantire la presenza di entrambi i genitori con le figlie minori;
naturalmente il giorno infrasettimanale verrà utilizzato allorquando il padre non sarà impegnato nel turno pomeridiano di lavoro, che lo tiene impegnato fino alle ore 20/22;
- le vacanze natalizie in maniera alternata di anno in anno in modo da trascorrere con un genitore la settimana comprensiva del giorno di Natale e con l'altro quella comprensiva del 1° dell'anno;
- le vacanze pasquali e gli eventuali ponti in maniera alternata tra i genitori;
- almeno quindici giorni, anche non continuativi, durante le vacanze scolastiche, da concordarsi entro il 31/05 di ciascun anno;
5) verserà alla madre a titolo di contributo ordinario al CP_1 Parte_1
mantenimento delle figlie e e fino al raggiungimento della loro competa Per_1 Persona_2 indipendenza economica, l'importo mensile di € 650,00 (€ 325,00 per ciascuna delle due figlie), con decorrenza dal mese di marzo 2025, oltre rivalutazione ISTAT annuale, unitamente al rimborso della quota del 50% delle spese straordinarie da sostenersi a favore delle figlie, determinate secondo il protocollo d'intesa tra l'Ordine degli Avvocati di Vicenza e il Tribunale di Vicenza, con pagamento da effettuarsi con bonifico su conto corrente bancario intestato a entro e non oltre il Parte_1
giorno 20 di ogni mese;
6) le parti danno atto di aver concordato che la madre percepirà integralmente l'assegno unico per le figlie e/o altro eventuale regionale e/o comunale sostegno alla genitorialità;
7) verserà € 300,00 l'anno (€ 150,00 per figlia) su libretto postale, in buoni fruttiferi CP_1
postali, intestato direttamente alle minori, fino al compimento di 18 anni delle figlie;
8) nulla a titolo di contributo al mantenimento dei coniugi i quali si dichiarano entrambi economicamente indipendenti e danno altresì atto di aver già definito tutti i rapporti patrimoniali derivanti dal rapporto di coniugio;
9) i coniugi si prestano il reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di altro
pagina 2 di 4 documento valido per l'espatrio proprio e delle figlie minorenni;
10) spese di lite integralmente compensate tra le parti”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 5.12.2024 premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 CP_1
in data 26.7.2008 in Chiampo (Vi) poi trascritto al registro di stato civile del medesimo Comune
[...]
al n. 19, parte 2, serie A, anno 2008; che dal matrimonio sono nate le figlie (il 12.9.2010) e Per_1
(il 6.8.2012) e che con decreto di omologa del 28.2.2023 l'intestato Tribunale aveva Persona_2
dichiarato la separazione personale dei coniugi, alle condizioni congiuntamente individuate dagli stessi, chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con comparsa in data 6.2.2025 si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio, ma a condizioni diverse di quelle richieste dall'attrice.
All'udienza dell'11.3.2025 le parti comparivano avanti il Giudice Relatore. A tale udienza, fallito il tentativo di conciliazione, dopo ampia discussione, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo su tutte le questioni tra loro controverse;
precisavano quindi conformi conclusioni riportate in epigrafe sulle quali, in data 17.3.2025, esprimeva il proprio parere il Pubblico Ministero. Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione conclusasi con il decreto di omologa e il deposito del ricorso nel presente procedimento;
- le difese svolte dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
pagina 3 di 4 -le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Chiampo (VI), in Via
G.B. Zaupa n° 66, in favore di quale genitore convivente con le figlie minori;
Parte_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti per l'espatrio e di quelli per le figlie minori;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
i) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in data 26.7.2008 in Chiampo (Vi), alle condizioni riportate in epigrafe;
[...]
ii) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 19, parte 2, serie A, anno 2008;
iii) compensa le spese.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 25 marzo 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
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